Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014



Documenti analoghi
Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Assegno divorzile: funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la firma delle Sezioni Unite

Articolo di Piero SANDULLI 1

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza

Studio Legale AVV. Anna Panunzio

RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RECUPERO DEGLI ONORARI DELL AVVOCATO ex d.lgs. 150/2011

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del [dott.ssa E. Coppola]

Il socio-lavoratore: se non è più socio, non può più lavorare? Nota ordinanza cautelare del 23/09/ Tribunale di Bologna - sezione Lavoro

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Chiamata del terzo da parte dell opposto: ecco quando e come.

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: SÌ, MA SOLO SE L AN È

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

LA RIMESSIONE IN TERMINI ALLA LUCE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI. RIFLESSIONI SULL ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DEL

La mancata contestazione non è prova, ma relevatio ab onere probandi

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2014

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Art. 54 decreto legge

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

RISOLUZIONE N. 90 /E

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a , ,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a , ,00

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

TARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»


TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

1. PREMESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Diritto Processuale Civile. L Appello

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

REGOLAMENTO COMUNALE

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009

Il procedimento di mediazione

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

Roma,28 dicembre 2007

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo PREMESSA

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli PEC:

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO

Fiscal News N Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

L estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

La successione. Obiettivi

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Transcript:

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Licenziamento individuale - termini impugnativa rito Fornero - mutamento rito spese processuali L istituto del mutamento del rito trova applicazione, di norma, in quelle controversie che, dovendo essere instaurate con ricorso al giudice, vengono invece promosse dalla parte mediante atto di citazione o viceversa, ovverosia ipotesi in cui la parte che da impulso al giudizio, adottando una certa forma per l atto introduttivo del giudizio, obbliga il giudice e la controparte a dar corso agli adempimenti che quell atto logicamente richiede, salva la possibilità che, ad un certo punto, il giudice possa riconoscere l errore compiuto dalla parte e adottare i provvedimenti necessari affinché il processo venga rimesso sui suoi corretti binari. Alla luce di ciò, deve ritenersi che un problema di mutamento del rito non si debba porre nei rapporti tra rito del lavoro e rito speciale per i licenziamenti (c.d. rito Fornero ), giacché l atto introduttivo ha in entrambi i casi la forma di un ricorso. Tenuto conto, della pressoché assoluta sovrapponibilità dei due modelli processuali (rito del lavoro e rito ex art. 1, commi 48 e ss. della legge n. 92 del 2012, c.d. rito Fornero ) un eventuale provvedimento che dovesse disporre il mutamento di rito, e l assegnazione ad entrambe le parti dei termini per l integrazione degli atti introduttivi darebbe luogo ad una indebita rimessione in termini dai quali entrambe le parti sono decadute.

La pronuncia di inammissibilità resa all'esito della fase sommaria del rito c.d. Fornero non può comunque precludere l'esame del merito delle domande avanzate nell'ambito della fase di opposizione. Ai fini della tempestività dell impugnativa del licenziamento e del successivo deposito del ricorso introduttivo, occorre tenere presente che con l'esperimento del tentativo di conciliazione cessa il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale che decorre dalla impugnativa extragiudiziale e inizia a decorrere il diverso termine di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o dal mancato accordo. Nel caso in cui il lavoratore abbia comunicato l invito alla conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. e il datore di lavoro non abbia provveduto entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito a depositare presso la commissione di conciliazione la propria memoria, decorso l ulteriore termine di 20 giorni previsto dal settimo comma dell'articolo 410 c.p.c. deve ritenersi che il tentativo di conciliazione si sia esaurito. Conseguentemente, comincia a decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, la cui inosservanza determina l inammissibilità del ricorso. La disciplina delle spese giudiziali dettata dal vigente ordinamento processuale è improntata al principio per cui il costo del processo non può andare a danno o comunque essere sopportato dalla parte vittoriosa, altrimenti verificandosi un vulnus alla pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., il che presuppone che la liquidazione definitiva delle spese non possa che avvenire all esito del giudizio, come evidenziato dalla espressa dizione dell art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese con la sentenza che chiude il processo davanti a lui. La misura della condanna alle spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l ordinamento processuale impone di incaricare, in virtù dell obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia. Tribunale Termini Imerese, sentenza del 11.6.2014 omissis