Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli Regolamento dei Fratelli Capo di Guardia
Premessa I Confratelli Giornanti della Misericordia attivi nell espletamento dei servizi di Carità, compongono la Compagnia. Tutta l opera dell Arciconfraternita si fonda sul volontariato degli Ascritti che al di là dell impegno del proprio dovere professionale, offrono il loro tempo libero in maniera evangelicamente disinteressata a favore del prossimo sofferente. L Arciconfraternita si prefigge lo scopo di onorare Dio con la preghiera e con l esercizio della carità cristiana, secondo il fine specifico di dare testimonianza di fede attiva e concreta, occupandosi dei fratelli in difficoltà attraverso le opere di misericordia. Dice, infatti, il Signore: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l avete fatto a me (Mt. 25.40). Si esige, quindi, da parte degli Ascritti un impegno serio su cui l Arciconfraternita possa fare affidamento per poter svolgere in modo adeguato i suoi compiti istituzionali. Ai fratelli Capo di Guardia è affidata la conduzione della Compagnia e la testimonianza dei valori qui enunciati. Articolo 1 Definizione La nomina a Capo di Guardia della Misericordia di Empoli costituisce titolo onorifico per tutti i confratelli che si sono maggiormente distinti nell operare per le finalità istituzionali, ai sensi dell art.14 dello Statuto. Sono Capo di Guardia i confratelli svolgenti servizi e non, chiamati a vigilare sul buon e regolare andamento dell Istituzione e rappresentarne lo stile e lo spirito cristiano. Questi, nella loro funzione di supporto agli organi della Confraternita, si riuniscono nel Collegio ai sensi dell art. 22 dello Statuto. Il Collegio dei Capo di Guardia rappresenta lo spirito e la tradizione della II
Confraternita, per il mantenimento, la divulgazione, lo sviluppo dei valori e delle iniziative della Misericordia nel tempo e sul territorio. Assicura la conformità e la fedeltà della parola del Vangelo ed il collegamento con la Chiesa locale e con il Vescovo. Articolo 2 Il Collegio dei Capo di Guardia Il Collegio dei Capo di Guardia è composto da un numero massimo di quaranta Fratelli, con il titolo di Capo di Guardia. Tra i quaranta Capo di Guardia almeno venticinque sono chiamati a svolgere la funzione di Capo di Guardia Giornante e quindi scelti tra i fratelli giornanti e attivi nei servizi di Carità; Entrano di diritto a far parte del Collegio, in aggiunta al numero di quaranta stabilito nel primo comma, i Capi di Guardia Emeriti tra cui coloro che hanno svolto la carica di Governatore della Misericordia, alla scadenza del mandato. I Capo di Guardia attivi nei servizi di Carità sono esonerati dal pagamento della quota associativa, mentre gli altri Capo di Guardia sono chiamati a contribuire alle opere della Misericordia attraverso il pagamento della quota associativa, stabilita dal Magistrato. Articolo 3 Requisiti per la nomina a Capo di Guardia Per essere nominato Capo di Guardia occorre aver dato prova di un comportamento esemplare, oltre a particolare attenzione al prossimo attraverso le opere di Carità e la testimonianza cristiana. Possono essere nominati Capo di Guardia i Fratelli Giornanti o Fratelli Aggregati che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: II
a) svolgere servizio attivo nelle opere della Misericordia in qualità di Fratello Giornante da almeno 2 anni, oltre a partecipare attivamente alle attività istituzionali e spirituali della Misericordia; b) aver dimostrato particolare attenzione e vicinanza alle attività della Misericordia sostenendole nell ambito del proprio ufficio, anche in qualità di Fratello aggregato; c) aver svolto concreta e significativa attività e presenza nell ambito dell associazionismo cattolico e della collettività cristiana con particolare riferimento ai valori di solidarietà e delle opere di Misericordia. In ogni caso occorre: 1. avere almeno trentacinque anni di età; 2. essere portatori di solidi valori morali e civili; 3. essere in grado di vivere lo spirito della Confraternita; 4. non intrattenere rapporti di lavoro subordinato con la Misericordia e/o le sue strutture collegate. Articolo 4 Nomina del Capo di Guardia La nomina di Capo di Guardia è fatta dal Magistrato su proposta del Governatore che, sentito il parere del Collegio dei Capo di Guardia, ne presenta le candidature. Il Capo di Guardia nominato, entra a far parte del Collegio con la cerimonia di investitura durante la Santa Messa in Onore della Madonna della Cintola, cui la Misericordia è devota. Il collegio dei Capo di Guardia, attraverso il suo rappresentate può proporre sue candidature al Governatore. Per la nomina dei Capo di Guardia il Magistrato potrà tener conto ed esaminare i curricula dei fratelli proposti anche in ordine alle attività di servizio svolte nell ambito IV
dell associazione e del possibile apporto e testimonianza che il fratello possa offrire. Articolo 5 Perdita della qualifica di Capo di Guardia La nomina di Capo di Guardia è ad vitam. Il titolo di Capo di Guardia cessa: a) per dimissioni; b) per decisione del Magistrato nel caso di sopravvenuta inidoneità morale, per inattività continuativa accertata, per non condivisione dello spirito e degli indirizzi della Misericordia e per non osservanza delle norme statutaria; c) per sopravvenuta mancanza di requisiti di cui all articolo 3; In caso di raggiungimento del 75 anno di età o su richiesta dell interessato, il Capo di Guardia passerà al ruolo di Capo di Guardia Emerito. I Capo di Guardia Giornanti che cessano i servizi di Carità passano anch essi al ruolo di Capo di Guardia Emerito. La perdita della qualifica di Capo di Guardia viene comunicata al Capo di Guardia dal Governatore, mediante lettera motivata. Avverso il provvedimento il Capo di Guardia potrà presentare le proprie osservazioni al Magistrato nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, adducendo le proprie giustificazioni. In caso di conferma del provvedimento, da parte del Magistrato, potrà presentare ricorso aia sensi dell art. 13 dello Statuto. V
Articolo 6 Capo di Guardia Emeriti I Capo di Guardia che abbiano compiuto il 75 anno di età, che non siano più attivi nei servizi di Carità o che ne facciano espressa richiesta, sono iscritti di diritto al ruolo di Capo di Guardia Emerito, come previsto all articolo che precede. Fanno parte di diritto dei Capo di Guardia Emeriti i Sacerdoti delle Parrocchie del (ex) Vicariato di Empoli. Il Magistrato su proposta del Governatore può nominare Capo di Guardia Emerito anche personalità o autorità che abbiano dimostrato particolare vicinanza alla Confraternita, nel numero di una ogni anno. Il titolo onorifico di Capo di Guardia Emerito dà luogo al mantenimento di tutti i diritti e doveri dei Capi di Guardia di cui all art 2, ma non di quelli propri dei Capo di Guardia Giornanti. Non vi è limite numerico ai Capo di Guardia Emeriti. Articolo 7 Funzioni del Collegio dei Capo di Guardia Il Collegio dei Capo di Guardia è un organo consultivo che può essere chiamato ad esprimersi, a richiesta del Magistrato, con parere non vincolante, sui seguenti aspetti: interpretazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatte salve le competenze amministrative e contabili del Collegio dei Sindaci Revisori; controversie fra i Fratelli o fra questi e gli organi della Confraternita; reclami dei Fratelli in ordine ai provvedimenti disciplinari, di esclusione o sospensione. Il Collegio dei Capo di Guardia interviene,con la nomina di due propri membri, quali V
componenti della commissione Elettorale, ai sensi dell art. 19 dello Statuto. Articolo 8 Compiti dei Capo di Guardia Tra i compiti dei Capo di Guardia rientra la sorveglianza delle opere e delle attività della Confraternita, nel campo del Volontariato. Il Magistrato potrà individuare, fra i Capo di Guardia, Fratelli idonei ad assolvere compiti specifici relativi ai servizi ed alle attività svolte, cui assegnare compiti, incarichi o responsabilità dirette, con le modalità di volta in volta decise. Per i compiti ed incarichi assegnati, i Capo di Guardia dovranno riferire al Magistrato ogni qualvolta il Magistrato o il Governatore lo ritenga necessario. I Capo di Guardia, anche per la loro estrazione territoriale, devono garantire un costante collegamento con l associazionismo cattolico e le realtà parrocchiali, per rendere attivo lo scambio e la collaborazione con le medesime. Devono, inoltre, fare azione di promozione, anche nell ambito delle altre realtà territoriali e sociali, dell attività e dei servizi della Misericordia. Sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le celebrazioni e manifestazioni religiose e laiche promosse dall associazione indossando, ove richiesto, la usuale veste storica. Articolo 9 Compiti propri dei Capo di Guardia Giornanti Ai Capo di Guardia Giornanti spetta il compito di seguire le attività dei Fratelli, in particolare nei settori in cui si esplicano attività di volontariato, assicurando, se possibile, la loro presenza quotidiana. V
Per assicurare la presenza, l Ispettore di Compagnia li organizza in numero di tre per ciascun giorno, avendo cura di organizzarsi nei vari settori operativi della Misericordia e definendo una turnazione che garantisca la visita quotidiana delle varie sedi operative e istituzionali. Nello svolgimento di tale compito si impegnano a far sì che sia mantenuto un comportamento consono all ambiente, conforme alle norme, alla tradizione ad allo spirito cristiano della Misericordia, anche, se necessario, con interventi o con censure dirette. Carenze ed inadempienze dovranno essere prontamente segnalate al Governatore e al Decano per i necessari provvedimenti. Il rapporto diretto con il personale dipendente compete esclusivamente al Magistrato. Oltre alla sorveglianza, nello svolgimento pratico delle attività, i Capo di Guardia devono essere di esempio, insegnamento ed indirizzo per un corretto comportamento in servizio, nel rispetto dei confratelli, dei soci e degli assisti. Nello svolgimento dei servizi operativi, il Capo di Guardia è tenuto a seguire le indicazioni fornite dai Confratelli deputati al coordinamento operativo degli stessi. Articolo 10 Capo di Guardia Ufficiali Nel Collegio dei Capo di Guardia sono nominati quattro Confratelli con i compiti descritti agli articoli che seguono e che sono: Il DECANO L ISPETTORE DI COMPAGNIA Il MAESTRO DI COMPAGNIA IL PREFETTO Questi sono definiti Ufficiali in quanto titolari di un particolare ufficio nell'ambito della Compagnia, e deputati ad esercitare una funzione. Sono muniti di poteri-doveri V
che devono esercitare non nel loro personale interesse ma nell'interesse e per il bene della Misericordia e dei propri Confratelli. Il Magistrato è chiamato a ratificare le nomine proposte dal Collegio dei Capo di Guardia, che restano in carica tre anni. La loro attività è organizzata e coordinata dal Magistrato della Misericordia per il tramite del Capo di Guardia Decano e viene esercitata con il concorso di tutto il Collegio dei Capo di Guardia. Articolo 11 Decano del Collegio dei Capo di Guardia Il Collegio dei Capo di Guardia, in seno ai propri componenti, nomina un proprio rappresentante, definito DECANO ai sensi dell art. 22 dello Statuto. Per la nomina del rappresentante viene indetta dal Governatore, che la presiede, apposita riunione, mediante avvisi scritti da inviarsi al domicilio dei singoli Capo di Guardia, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data stabilita. Possono essere nominati a tale carica solo i Capo di Guardia nominati da almeno sei anni. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza delle preferenze espresse. Alla elezione non sono ammesse deleghe. Il Rappresentante nominato resta in carica per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato per qualsiasi motivo o ragione, verrà indetta nuova votazione con le modalità sopra indicate. La carica di Decano del Collegio dei Capo di Guardia è incompatibile con la carica di consigliere del Magistrato e con le altre cariche sociali. IX
Il Decano ha il compito di tenere i contatti con il Governatore ed il Magistrato sulle materie specifiche attribuite al Collegio, o per iniziative e proposte avanzate dallo stesso organo ed informare il Collegio delle attività del Magistrato stesso. Il Decano del Collegio dei Capo di Guardia è di norma invitato ad assistere alle riunioni del Magistrato. Articolo 12 L'ispettore di Compagnia Il Decano propone al Collegio, che è chiamato ad esprimersi, la nomina del Capo di Guardia Giornante con il ruolo di Ispettore di Compagnia. Compiti dell Ispettore di Compagnia sono l organizzazione ed il coordinamento delle attività dei Capo di Guardia Giornanti e la verifica sulla qualità dei servizi offerti dalla Compagnia ai destinatari, collaborando con i vari Responsabili dei Servizi. L Ispettore di Compagnia collabora con la segreteria dei Confratelli per tutte le attività di inserimento, motivazione e monitoraggio delle attività dei Confratelli, assolvendo la funzione di responsabile dei confratelli stessi. Può organizzare periodicamente le adunanze dei Confratelli per la discussione delle attività e la condivisione di progetti e proposte. Annualmente presenta al Magistrato una relazione sullo stato della Compagnia. Articolo13 Il Prefetto Tra i Capo di Guardia Giornanti, e nominato ai sensi dell art. 26 dello Statuto il confratello con il ruolo di Prefetto. X
Compiti del Prefetto sono il coordinamento e l organizzazione delle Cerimonie e delle uscite pubbliche della Compagnia. Il Prefetto cura la partecipazione dei confratelli e degli invitati ai momenti istituzionali e alle cerimonie religiose e laiche della Misericordia. Assolve alla funzione di Cerimoniere secondo il protocollo ed il cerimoniale in uso alle Misericordie. Il Prefetto, nello svolgimento del suo ufficio collabora con il Coordinatore della Misericordia. Articolo 14 Il Maestro di Compagnia Il Decano propone al Collegio, che è chiamato ad esprimersi, la nomina del Capo di Guardia Giornante con il ruolo di Maestro di Compagnia. Compiti del Maestro di Compagnia sono l organizzazione ed il coordinamento delle attività di formazione, istruzione ed educazione rivolta ai Confratelli. Per la formazione operativa il Maestro di Compagnia collabora con il Responsabile del Centro di Formazione e con i Confratelli formatori in esso organizzati. Cura, in collaborazione con il Correttore, la formazione spirituale dei Confratelli con particolare attenzione al percorso dei confratelli aspiranti verso il Rito della Vestizione. Organizza ogni iniziativa utile a trasmettere e tramandare lo stile della Misericordia quale Compagnia di fedeli laici che persegue i fini della Carità cristiana. Il Maestro di Compagnia propone e presenta al Magistrato i Confratelli Aspiranti ritenuti pronti a divenire Giornanti con il rito della Vestizione. Nella cura del percorso di aspirantato dei Confratelli, incentiva ed organizza il concorso dei Fratelli Giornanti scelti quali padrini e madrine degli Aspiranti. X
Articolo 15 Riunione del Collegio dei Capo di Guardia Il Collegio dei Capo di Guardia è tenuto a riunirsi in via ordinaria ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario, o in occasione della nomina del Capo di Guardia Decano. La convocazione ordinaria, in forma scritta, avviene per iniziativa del Decano del Collegio che invia, contestualmente, la comunicazione contenente l ordine del giorno dettagliato anche al Magistrato. Il Governatore potrà indire la riunione straordinaria del Collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario nell interesse della Misericordia e degli associati. Le riunioni del Collegio dei Capo di Guardia sono presiedute dal Governatore. I Capo di Guardia Giornanti, possono, in accordo con il Capo di Guardia Decano, riunirsi con i Capo di Guardia Ufficiali per le rispettive competenze d ufficio. Di ogni riunione, ordinaria e straordinaria, verrà tenuto apposito verbale a cura del Decano o di altro incaricato, anche esterno, che abbia il compito di adempiere al servizio di segreteria. Articolo 16 Segni Distintivi dei Capo di Guardia I Capo di Guardia sono nominati mediante imposizione della storica Medaglia durante la dedicata cerimonia religiosa. Questa deve essere indossata solo ed esclusivamente insieme alla veste storica. Nessun altro simbolo o segno distintivo, può essere esposto sulla divisa di servizio, fatta eccezione dell apposita tessera di riconoscimento fornita dalla Misericordia. X
Articolo 17 Impegni Istituzionali dei Capo di Guardia I Capo di Guardia ed i Capo di Guardia Emeriti, nella loro funzione di testimonianza dei valori e della missione della Misericordia, sono chiamati a partecipare a tutti i momenti istituzionali della Confraternita, con particolare riferimento ai seguenti: Assemblee Istituzionali della Misericordia Domenica delle Palme per il rinnovo dei soci e l offerta dell olivo benedetto; Celebrazione della Via Crucis; Santa Pasqua per l offerta del pane benedetto presso le Chiese empolesi; Processione del Corpus Domini; Celebrazione della Madonna della Cintola; Investitura dei Nuovi Capo di Guardia; Celebrazione dei Defunti presso il Cimitero della Misericordia; Vestizione dei Confratelli. NORME FINALI Il Collegio dei Capo di Guardia non ha durata. Per le norme che lo disciplinano, oltre che al presente Regolamento, viene fatto riferimento allo Statuto della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e, in via subordinata, agli usi e consuetudini che regolano l associazione. Il presente regolamento è approvato dal Magistrato della Misericordia con delibera n 26 del 30 Marzo 2017 X