Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

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Protocollo n. 2016/ del 27/06/2016 Pagina 1 di 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 33

Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 28/09/2017

Transcript:

Deliberazione Giunta Regionale 9 maggio 2016 n. 499 Delibera Giunta regionale n. 482 del 16 maggio 2001 "Approvazione Linee Guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E." - Ulteriori determinazioni - Approvazione schema di convenzione per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale tra Aziende sanitarie territoriali e Organizzazioni di volontariato. (Umbria, BUR 1 giugno 2016, n. 26) LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 titolo V "disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblico e integrazione sociale", art. 33 "Assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN; Visto l'art. 35 del Testo unico sull'immigrazione del 23 luglio 1998, n. 286 recante norme sull'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN in cui si fa esplicito riferimento a "cure urgenti o comunque essenziali", nonché alla tutela della gravidanza e della maternità, della salute del minore, alle vaccinazioni anche facoltative autorizzate dalla Regione, alla profilassi internazionale, alla profilassi, alla diagnosi ed alla cura delle malattie infettive; Visto il D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394 recante "regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"; Vista la Delib.G.R. n. 695 del 28 giugno 2000 "DPR 31 agosto 1999 n. 394. Determinazioni regionali"; Vista la Circolare ministeriale del 24 marzo 2000 n. 5 recante "indicazioni applicative decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Vista la Delib.G.R. del 16 maggio 2001, n. 482 "Approvazione Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla UE";

A voti unanimi espressi nei modi di legge, Delibera 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di approvare e recepire lo schema di convenzione per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale tra Aziende sanitarie territoriali e Organizzazioni di volontariato (allegato 1); 3) di notificare il presente atto, per il seguito di competenza, alle Aziende sanitarie territoriali; 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Allegato Documento istruttorio Oggetto: Delibera Giunta regionale n. 482 del 16 maggio 2001 "Approvazione Linee Guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E." - Ulteriori determinazioni - Approvazione schema di convenzione per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale tra Aziende sanitarie territoriali e Organizzazioni di volontariato La legge 6 marzo 1998, n. 40 titolo V "disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblico e integrazione sociale", art. 33 "Assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN, il successivo regolamento di attuazione n. 286/98 nonché la Circolare ministeriale del 24 marzo 2000 n. 5 recante "indicazioni applicative decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" hanno dotato il nostro Paese di una disciplina per l'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia. L'Umbria è stata tra le prime Regioni in Italia ad adottare una disciplina propria sull'immigrazione con Delib.G.R. n. 6/1999 nella quale ha individuato le modalità organizzative attraverso le Aziende sanitarie possono erogare le cure previste dall'art. 35, comma 3) del Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione (DPR 31 agosto 1999 n. 394). Successivamente con Delib.G.R. n. 695 del 28 giugno 2000, la Regione Umbria applica il regolamento recante "norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in base all'art. 1 comma 6, decreto legislativo n. 286" richiamato sopra, nel quale dà mandato alle Aziende sanitarie: - di individuare un punto di riferimento dove procedere all'attribuzione del codice STP di cittadini extracomunitari irregolari presenti nel territorio umbro ed alla contestuale assegnazione di medici di medicina generale o di pediatri di libera scelta che hanno dato la propria volontaria disponibilità; - di erogare le prestazioni di assistenza pediatrica e medico generica, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e ambulatoriale, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive diffuse, vaccinazioni, tutela della gravidanza e della maternità, comprensiva dell'ivg e tutela della salute del minore; - di autorizzare i direttori generali delle Aziende, a stipulare eventuali convenzioni con le Organizzazioni di volontariato, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale;

- di provvedere, relativamente agli oneri per le suddette prestazioni, così come disposto dal comma 6) art. 33 della legge n. 40/1998. Infatti il piano sanitario regionale 1999-2001 conferma la tutela del diritto alla salute di tutti gli immigrati nella convinzione che la garanzia dell'accesso al sistema di cure del SSR a tutti coloro che in Umbria vivono e/o lavorano, costituisca un dovere sul piano etico e un riconoscimento concreto di dignità a tutti gli essere umani. Infine con Delib.G.R. 16 maggio 2001, n. 482 la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E." per operatori delle Aziende sanitarie regionali, per le strutture universitarie, gli istituti di ricovero e cura e per le Associazioni di volontariato, patronati associazioni degli immigrati che si impegnano a rendere fruibile il diritto alla salute degli stranieri. Con tale atto si dilineano indicazioni su: - assistenza per stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN - assistenza ai detenuti - iscrizione volontaria al SSN - assistenza per gli stranieri con soggiorno non iscritti al SSN - assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN - ingresso e soggiorno per cure mediche. Ritenendo quindi fondamentale l'apporto delle Organizzazioni di volontariato presenti nel territorio della regione Umbria e richiamando la disposizione prevista al punto 4) della Delib.G.R. succitata 695/2000 "... di autorizzare i direttori generali, nei casi in cui lo riterranno opportuno, a stipulare con Organizzazioni di volontariato, apposite convenzioni...". Si propone quindi alla Giunta regionale di: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione) Allegato 1 Schema di convenzione per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale tra aziende sanitarie e organizzazioni di volontariato Art. 1 L'Azienda... intende avvalersi della collaborazione dell'associazione... Iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali") - quale risorsa a supporto del SSR per l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN.

Art. 2 L'Organizzazione di volontariato..., nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, collabora con l'azienda... nell'ambito delle attività sanitarie a stranieri non iscritti al SSN; Le attività oggetto della presente convenzione possono essere erogate in ambito ambulatoriale, ect..., L'Organizzazione... si impegna, semestralmente, a fornire l'elenco aggiornato degli operatori sanitari medici e non medici impegnati nell'attività sanitaria di volontariato, ai fini del rispetto delle normative sulla incompatibilità (legge 190/2012 e decreto legislativo 33/2013). Art. 3 L'Azienda... procede all'attribuzione del codice STP a cittadini stranieri non iscritti al SSN ed assegna il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che d? disponibilità a fornire assistenza (vedi Delib.G.R. n. 695/2000); L'Azienda, può fornire ricettario al Responsabile medico della struttura sanitaria limitatamente alla prescrizione di esami diagnostici urgenti. Art. 4 L'Organizzazione di volontariato... si impegna a svolgere, tra le altre funzione, quella di orientamento dei soggetti emarginati italiani ed immigrati stranieri al corretto uso del SSN, educandoli all'autotutela della salute, anche in collaborazione con i medici del SSR; L'Organizzazione si impegna inoltre a fornire informazioni sul rilascio del tesserino STP e indirizzi ed orari delle varie strutture territoriali dell'azienda conformemente al disposto della Delib.G.R. n. 695/2000 e Delib.G.R. 482/2001;. Per la categoria di cui sopra verrà effettuato un orientamento sanitario per l'iscrizione al SSR e la scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; Art. 5 L'Organizzazione... si impegna con il proprio poliambulatorio a fornire attività sanitaria di primo livello, in forma gratuita, attraverso medici volontari iscritti all'ordine dei medici e degli Odontoiatri. Art. 6 L'Organizzazione... comunica periodicamente all'azienda sanitaria l'elenco dei medici volontari e operatori sanitari non medici, operanti nelle proprie strutture; L'Organizzazione si impegna inoltre ad inviare all'azienda sanitaria un resoconto dell'attività contenente il numero di persone che hanno usufruito del servizio, il numero delle prestazioni rese e altri eventuali dati ritenuti significativi;

Art. 7 L'Organizzazione mette a disposizione il personale medico volontario e non medico per la conduzione dell'attività sanitaria e gli strumenti necessari. L'Organizzazione inoltre mette a disposizione la struttura ambulatoriale dotata dei requisiti per ambulatorio medico standard (studio professionale). Art. 8 L'organizzazione si impegna, qualora intendesse erogare prestazioni di maggiore complessità, ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie secondo la normativa regionale vigente, nei locali individuati. Art. 9 L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno nel nostro Paese non può comportare alcun tipo di segnalazione alle Autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'Organizzazione si impegna alla scrupolosa osservanza della vigente normativa riguardante la privacy (Decreto legislativo 196/2003); Art. 10 La presente convenzione ha validità 1 anno a partire dal... L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti e disciplinato con apposita nuova convenzione. Il Direttore generale Azienda sanitaria... Il Presidente dell'associazione...