Ecotassa sulle emissioni di polveri e di ossido di azoto. Successioni di criteri di calcolo nel tempo. SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Sez. V Civ. (Tributaria)- - n 8731 del 10 aprile 2013 (ud 12 marzo 2013) - Collegio composto dai signori : PIVETTI Marco (Presidente), PERRINO Angelina Maria (Relatore), MELONI Marina, OLIVIERI Stefano, CONTI Roberto Giovanni OGGETTO Ecotassa Emissioni di polveri e ossidi di azoto - Versamento ai sensi L449/1997 (art. 17) DPR 416/2001 Metodi di calcolo differenti - Ripetizione di somme - Insussistenza IL CASO CONCRETO L'Enel versa alcune rate d'acconto sulla tassa per l'emissione di anidride solforosa ed ossidi di azoto, istituita dalla L. n. 449/1997, (art.17), in relazione all'anno 1999, sulla base dei criteri fissati dal D.M.Ambiente 8 maggio 1989. L Enel assumendo che il pagamento dei ratei è avvenuto a titolo provvisorio, in quanto il regolamento D.P.R. 416/2001 attuativo della L.449/97 detta criteri di calcolo differenti da quelli della L.449/97, avanza istanza di rimborso per la somma eccedente. L'Agenzia delle dogane respinge l'istanza di rimborso con riguardo a quanto corrisposto in relazione alle polveri ed all'ossido di azoto oggetto di tassazione.
DECISUM MASSIME Ecotassa - L.27 dicembre 1997, n. 449, art17 Efficacia prescrittiva - D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416. Assenza di efficacia retroattiva - Metodi di calcolo differenti Applicazione autonoma delle fonti giuridiche - Ripetizione di somme Insussistenza La L. n. 449/1997, (art.17) ha efficacia prescrittiva e deve essere considerata immediatamente operativa, in quanto stabilisce: - la decorrenza della sua applicazione (1 gennaio 1998), - i destinatari tenuti al pagamento del tributo, - il presupposto impositivo ovvero il fatto generatore dell'obbligazione nella "emissione di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx)", - la modalità di liquidazione del tributo, in relazione alla misura dello stesso per unità di prodotto (103/000 per tonnellata/anno di anidride solforosa; 203.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto), - le modalità di acquisizione dei dati annuali di riferimento". Il D.P.R. n. 416/2001, individuando i criteri di calcolo delle quantità dei fumi emessi, non ha disposto in senso retroattivo sui rapporti di imposta anteriori, ma disciplina con efficacia normativa erga omnes ed in via generale i rapporti tributari futuri e quelli non ancora definiti. In mancanza del regolamento attuativo emanato nel 2001 (DPR 416/01), è stato possibile procedere a determinare le somme dovute in base ai criteri fissati dal D.M.Ambiente 8 maggio 1989 ed alla misurazione delle quantità di SO2 ed NOx prodotte nell'aria, non ostandovi vincoli specifici, imposti dalla norma di rango primario, in ordine all'impiego in via esclusiva di un determinato criterio tecnico, né principi o criteri direttivi ai quali la fonte normativa secondaria si sarebbe dovuta attenere nella scelta di criteri di misurazione. Produzione Riservata
n. 8731/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIVETTI Marco - Presidente - Dott. MELONI Marina - Consigliere - Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. consigliere - Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26424 del ruolo generale dell'anno 2009, proposto da: ENEL s.p.a., in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dei propri difensori e procuratori avvocati, giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, sezione 10, depositata in data 29 luglio 2009, n. 75/10/09; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 marzo 2013 dal consigliere Angelina Maria Perrino; uditi per la società l'avv. e per l'agenzia delle dogane l'avvocato dello Stato ; udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO L'Enel versò le rate d'acconto della tassa sull'emissione di anidride solforosa ed ossidi di azoto, istituita dalla L. n. 449 del 1997, art.17, in relazione all'anno 1999, determinandone gli importi in base ai criteri fissati dal D.M.Ambiente 8 maggio 1989. A seguito dell'emanazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416, contenente il regolamento attuativo per l'applicazione della tassa, la società propose istanza di rimborso della somma che risultava eccedente rispetto a quanto dovuto in applicazione del criterio di calcolo delle emissioni stabilito dal suddetto decreto e, pure al cospetto del parere favorevole dell'ufficio tecnico, l'agenzia delle dogane respinse l'istanza di rimborso con riguardo a quanto corrisposto in relazione alle polveri ed all'ossido di azoto.
La società impugnò il provvedimento di diniego e la commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha ribaltato, reputando che il rimborso non fosse dovuto, in quanto la norma contenuta nella L. n. 449 del 1997, contiene tutti gli elementi atti ad identificare i soggetti tenuti al versamento dell'imposta, il suo oggetto e la sua quantificazione. Ricorre la società, affidando il ricorso a due motivi. L'Agenzia delle dogane resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria ex art.378 c.p.c.. DIRITTO 1.- Col primo motivo di ricorso, proposto exart.360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art17, commi dal 29 al 33, in combinazione col D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416. La ricorrente sostiene che il pagamento del quale si è chiesto il rimborso è avvenuto a titolo provvisorio, in quanto il regolamento contenuto nel D.P.R. n. 416 del 2001, al quale, tra l'altro, la legge istitutiva della tassa Espressamente faceva richiamo, non ha natura innovativa, bensì interpretativa, provvedendo a chiarire il metodo di calcolo della base imponibile del tributo istituito dalla L. n. 449 del 1997. 1.2.- La censura proposta è infondata. Va premesso, in fatto, che la narrativa della sentenza impugnata da conto della circostanza che nel ricorso introduttivo della società "...si esponeva come a seguito della introduzione della c.d. ecotassa di cui alla L. n. 449 del 1997, e nella necessità di stabilire l'imponibile su cui calcolare la tassa stessa, in attesa dell'emissione del regolamento con le norme attuative, si fossero utilizzati i criteri di cui al D.M. 8 maggio 1989, per cui erano stati effettuati i relativi versamenti sulla base del di detta normativa c.d. ambientale". La deduzione trova del resto riscontro nel ricorso odierno, in cui si legge che "pertanto la società ha adempiuto all'obbligo di versamento della tassa utilizzando i criteri di quantificazione previsti ai fini ambientali..." (pagina 7, secondo capoverso). Contraddittoria e irrilevante è dunque la prospettazione volta ad accreditare una pretesa differenza della sorte della domanda di rimborso concernente l'anno 1999 rispetto a quella, esaminata da questa Corte in relazione ad altre centrali con riguardo all'anno 1998, perchè in relazione al 1999 la società si sarebbe adeguata ad una nota dell'allora dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del ministero delle finanze datata 21 dicembre 1999 che avrebbe anticipato il criterio di determinazione delle emissioni poi definitivamente fissato dal regolamento n. 416 del 2001: la deduzione è contraddittoria, in quanto la stessa società ha in precedenza riferito di aver determinato la base imponibile utile per la quantificazione della tassa in base ai criteri fissati dal decreto ministeriale ambientale, procedendo al versamento della tassa così come quantificata in base a quei criteri; ed è irrilevante, perchè comunque la richiamata nota del 21 dicembre 1999, atto di natura secondaria, non può esplicare l'effetto di "anticipare" la regolamentazione poi disposta dal regolamento applicativo n. 416 del 2001, espressamente previsto dalla legge.
Si deve ritenere dunque accertato in fatto che per il 1999 la società ha versato la tassa quantificandola, sia pure in via asseritamente provvisoria, in base ai parametri fissati dal D.M. Ambiente 8 maggio 1989. 1.3.- E', allora, pienamente applicabile alla fattispecie l'orientamento già reiteratamente espresso da questa Corte, secondo cui il regolamento approvato col D.P.R. n. 416 del 2001, inequivocabilmente definito dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art.17, comma 32, come regolamento di applicazione, "...da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400,art.17, comma 1", non incide sull'insorgenza della obbligazione avente ad oggetto l'accisa in questione. 1.4.- La L. n. 449 del 1997, art.17, detta difatti compiutamente le modalità di pagamento del tributo e, "pur preannunciando un regolamento applicativo, va considerato immediatamente operativo, a- vendo stabilito i destinatari tenuti al pagamento del tributo, la decorrenza pressochè immediata (1 gennaio 1998) della sua applicazione nonchè la misura dello stesso per unità di prodotto (103/000 per tonnellata/anno di anidride solforosa; 203.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto) con le modalità di acquisizione dei dati annuali di riferimento" (cfr. Cass. 24 febbraio 2012, n.850; Cass. 30 luglio 2008, numeri 20665 e 20667; Cass. 21 dicembre 2009, numeri 26859 e 26860). 1.5.- Ne consegue che la norma di legge esaurisce tanto la descrizione del presupposto impositivo, individuando il fatto generatore dell'obbligazione nella "emissione di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx)", quanto la modalità di liquidazione del tributo, in relazione alla unità di misura del peso (tonnellata) delle sostanze emesse. 1.6. -Diversamente opinando, ossia ritenendo che si debba demandare la definizione della base imponibile al successivo regolamento, non si potrebbe prospettare alcun conguaglio o rideterminazione del tributo dovuto per i periodi di imposta antecedenti la emanazione della normativa secondaria, ma si dovrebbe coerentemente concludere per la oggettiva inapplicabilità della legge istitutiva della tassa e, conseguentemente, per la inesigibilità del tributo fino alla approvazione della normativa regolamentare. 1.7.- Indubbiamente, le disposizioni del D.P.R. n. 416 del 2001 (art.2comma 3, del decreto ed allegato tecnico, parte prima) prevedono differenti metodi di misurazione delle emissioni di fumi (tra l'altro con sistemi di calcolo alternativi rimessi alla scelta degli operatori, che rinviano anche alla "vigente normativa ambientale"); ma anche in mancanza dei criteri indicati nel regolamento, è stato egualmente possibile procedere alla misurazione delle quantità di SO2 ed NOx prodotte nell'aria, in assenza sia di vincoli specifici, imposti dalla norma di rango primario, in ordine all'impiego in via esclusiva di un determinato criterio tecnico, sia della fissazione di principi o criteri direttivi ai quali la fonte normativa secondaria si sarebbe dovuta attenere nella scelta di criteri di misurazione. 1.8. - Ciò posto, le norme del regolamento approvato col suddetto D.P.R. n. 416 del 2001 non spiegano efficacia retroattiva sul rapporto dedotto in giudizio, sia in quanto difetta una espressa previsione autorizzativa di legge in tal senso, sia perchè mediante la fonte
normativa secondaria non può essere fornita la interpretazione autentica di una norma di legge: anche l'interpretazione autentica è ex se atto di normazione primaria, risolvendosi nella scelta, tra i vari significati precettivi, ab origine tutti possibili, della norma, di quello al quale soltanto deve attribuirsi efficacia prescrittiva. 1.9.- Il regolamento oggetto del D.P.R. n. 416 del 2001, individuando i criteri di calcolo delle quantità dei fumi emessi, non ha quindi disposto in senso retroattivo sui rapporti di imposta anteriori, ma ha, piuttosto, disciplinato con efficacia normativa erga omnes ed in via generale i rapporti tributari futuri e quelli non ancora definiti, là dove i rapporti obbligatori relativi ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore non possono essere rimessi in discussione dalle norme regolamentari sopravvenute. 2. - Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società denuncia l'omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine ad un ulteriore motivo di ricorso, incentrato sul consolidamento del diritto al rimborso, in quanto i relativi parametri erano stati indicati nella dichiarazione a consuntivo per il 1999 e, a fronte di tale indicazione, v'era stato il parere favorevole dell'ufficio tecnico. 2.1.- Il motivo è infondato: questa stessa sezione ha stabilito che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n.7653). 2.2. -Nel caso in questione, il motivo è stato pur sempre dedotto a sostegno della fondatezza dell'istanza di rimborso, di guisa che la pronuncia impugnata, che tale istanza ha respinto, si configura come implicito rigetto del motivo. 3.- Ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della contribuente alla rifusione delle spese. P.Q.M. LA CORTE - rigetta il ricorso; - condanna la contribuente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 21.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013