Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018

Documenti analoghi
NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE

PARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER L USO

Consiglio di Stato. Ufficio Studi, massimario e formazione

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

PROFILI DEONTOLOGICI NEL PCT GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

Presupposti: Dato PEC normativo

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

CAPO II - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

L elezione del domicilio ex art. 82 del R.D. 37/1934 e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina,

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro

Capo II Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

Vercelli, 6 giugno 2016

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

Conseguenze processuali dello spostamento dello studio del difensore domiciliatario non comunicato alla controparte

Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia

Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

ha pronunciato il presente

(Albert Einstein)! AVV. MARCO VITALIZI

Valore indeterminabile competenza esclusiva del Giudice di 237,00 355,50 474,00. Valore indeterminabile Tribunale 518,00 777,00 1.

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi»

Il Codice del processo amministrativo

Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

ANGELO, PATUANELLI, PIARULLI, PILLON, RICCARDI, LOMUTI, EVANGELISTA, URRARO, GIARRUSSO

Le notificazioni telematiche

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin

Sez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

I docc. del processo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

PROVINCIA DI VICENZA

Processo Amministrativo Telematico

PROVINCIA DI VICENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

Le attestazioni di conformità nel processo

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di giustizia telematica

Palermo, 26 maggio 2016

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Movimento Forense Sezione di Venezia

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI *** CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA Pec:

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA ORDINANZA 10 dicembre 2014, n. 33 A cura di VALENTINA CAPPANNELLA

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni

LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

R E P U B B L I C A ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art ( 1 ) (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante citazione a

ha pronunciato il presente

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90. MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

L IMPIEGO DELLA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) NEL PROCESSO CIVILE dopo la

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

Sopravvivere al pct le piccole e grandi cose da conoscere. Informazioni pratiche Aggiornamenti news

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

Sistema di Notifiche e Comunicazioni telematiche penali

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

PCT esecuzioni individuali e procedure concorsuali

Transcript:

Il Processo Amministrativo Telematico Torino, 30 maggio 2018

Il Domicilio Digitale Le origini Art. 125 co. 1 c.p.c. Art. 366 co. 2 c.p.c.

Art. 125 co. 1 c.p.c. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.

Art. 366 co. 2 c.p.c. [II] Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 82 R.D. n. 37/1934 I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

SS. UU. 20/06/2012 n. 10143 «Dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»

D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014 Art. 125 co. 1 c.p.c. Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 conv. L. 221/2012

Art. 125 co. 1 c.p.c. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì il proprio numero di fax.

Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 Domicilio digitale Salvo quanto previsto dall' articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

Cass. Civ. Sez. III 11/07/2017 n. 17048 «A seguito dell'introduzione dell'istituto del "domicilio digitale" previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatari»

Il Domicilio Digitale nel processo amministrativo Art. 35 co. 2 del T.U. C.d.S. R.D. n. 1054/1924 Art. 19 co. 1 L. TAR n. 1034/1971

Art. 35 co. 2 del T.U. C.d.S. R.D. n. 1054/1924 [II] Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 19 co. 1 L. TAR n. 1034/1971 [I] Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Il Domicilio Digitale nel P.A.T. Art. 25 c.p.a. Art. 136 c.p.a.

Art. 25 c.p.a. 1. Nei giudizi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del Tribunale Amministrativo Regionale o della Sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale o della Sezione staccata. 2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 136 co. 1 c.p.a. 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

Art. 25 c.p.a. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014 Art. 136 co. 1 c.p.a. Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 conv. L. 221/2012

Art. 136 co. 1 c.p.a. 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

D.L. n. 168/2016 conv. L. n. 197/2016 Art. 25 c.p.a. Art. 136 co. 1 c.p.a. A decorrere dal 1 gennaio 2017

Art. 25 c.p.a. 1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato. 1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22. 1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

Art. 136 co. 1 c.p.a. 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

Dibattito Consigliere TAR Lazio I. PISANO UNAA e SOLOM Parere Ufficio Studi Consiglio di Stato

Cons. I. PISANO «Restando fermo quindi che nel PAT le notificazioni possono essere fatte con qualunque modalità tradizionale, ivi compresa la consegna a mani di cui all art. 141 c.p.c. in virtù del rinvio di cui all art. 39 comma 2 c.p.a., l interpretazione del venir meno dell obbligo dell elezione del domicilio fisico o, addirittura, la possibilità che questo possa essere eletto in qualsiasi luogo del territorio nazionale deve a mio avviso essere esclusa ferma la vigenza dell art. 82 RD/1934»

UNAA - SOLOM Quesiti: Permane l onere di elezione di domicilio «fisico»? Il domicilio fisico deve essere eletto nel Comune ove ha sede l Autorità giudiziaria adita oppure si può prescindere dal vincolo territoriale? Quid juris se nell atto non vi è elezione del domicilio «fisico»? A quali ricorso si applica l art. 25, co. 1-ter, c.p.a.?

UNAA - SOLOM Risposte: Non sussiste più l onere di elezione di domicilio «fisico» perché il PAT è «a-territoriale» Non vi è più domiciliazione ex lege presso la segreteria del Giudice perché esclusa dalla norma (art. 25 co. 1-ter); In caso di impossibilità di notifica via PEC si può fare notifica cartacea presso il domicilio professionale del difensore ex art. 7 L.P.F. n. 247/2012, ovunque sia sul territorio nazionale, univoco e conoscibile mediante accesso all Albo; Resta salva la facoltà di elezione volontaria di domicilio.

UNAA - SOLOM Temi aperti: Ammissibilità dell elezione volontaria presso la Segreteria del TAR o del CDS; Ambito temporale di applicazione dell art. 25 co. 1-ter Nel caso di P.A. che sta in giudizio personalmente (in materia di accesso) e non ha la PEC inserita nel registro PP.AA., l eventuale notifica si esegue presso la sede dell Ente ovvero presso la Segreteria?

Parere Ufficio Studi Consiglio di Stato «Il domicilio digitale, corrispondente all indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto ex lege»; «E ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale)» Nel caso di indisponibilità della PEC, se il domicilio fisico eletto è al di fuori del Comune ove ha sede l Autorità adita, la notifica si eseguirà presso la Segreteria ex art. 16-sexies D.L. n. 1789/2012 e 82 R.D. n. 37/1934; «La sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto ex lege»: in caso di indisponibilità della PEC, la notifica sarà effettuata presso la Segreteria ex art. 16-sexies D.L. n. 1789/2012 e 82 R.D. n. 37/1934;

«Nel caso di omessa indicazione sia del domicilio digitale (o di mancato funzionamento della PEC), sia del domicilio fisico nel Comune ove ha sede l Ufficio Giudiziario (nella prospettata applicazione dell art. 82 r.d. 37/1934, come norma di chiusura del sistema), si procederà alle notificazioni mediante deposito dell atto presso la segreteria dell Ufficio Giudiziario, previo invio alla parte di una comunicazione di cortesia, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia (o fino a quando il PAT non sarà) in grado di assicurare alle parti e alle Segreterie degli Uffici Giudiziari la piena accessibilità ai pubblici registri»; L art. 25 co. 1-ter c.p.a. si applica indistintamente a tutti i ricorsi sia quelli radicati dopo il 1 gennaio 2018 (c.d. «Nativi PAT») sia a quelli radicati prima del 1 gennaio 2018 (c.d. «Nativi analogici successivamente assoggettati alla disciplina PAT»)