Quesito n. 16 Erede legittimario e calcolo della quota Tizio, vedovo da molti anni, per ricompensare la sua badante dei servigi resigli le dona un immobile sito in via Dante del valore di euro 350.000,00. Poco prima di morire nomina erede universale il figlio Caio e lega all altro figlio Sempronio, in sostituzione di legittima, una villetta al mare del valore di euro 250.000,00 in quanto sa bene che quell immobile è da sempre oggetto dei suoi desideri. Alla morte di Tizio, Sempronio accetta il legato e Caio eredita un appartamento del valore di euro 270.000,00 e una somma in danaro di euro 30.000,00. Tuttavia, ritenendo che la donazione in precedenza effettuata dal padre abbia leso la quota legittima da riconoscere ai figli, Caio cita in giudizio la badante. Il candidato, assunte le vesti del legale della badante, rediga parere motivato sulla questione. Svolgimento Il settore del diritto delle successioni offre spunti di grande interesse in quanto, se è vero che sul piano degli assetti teorici è uno dei più fedeli alla tradizione, comunque si trova a fare i conti con un attività interpretativa e delle prassi applicative spesso mutevoli. Il caso proposto consente di affrontare il rapporto tra la libertà di disporre riconosciuta dall ordinamento a ciascun soggetto e gli interessi della cerchia dei familiari di quest ultimo, tutelati dalla disciplina sulla successione c.d. necessaria. In sostanza, esiste una quota patrimoniale, che l ordinamento qualifica legittima o riserva, di cui non si può disporre e che risponde all esigenza sociale di una inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti (BIAN- CA). Secondo la giurisprudenza, la successione necessaria avrebbe una funzione limitatrice e correttiva della volontà testamentaria, in quan-
90 Quesito n. 16 to costituirebbe un argine al potere di disposizione mortis causa del testatore (Cass. 23-10-1954, n. 4037). La prevalente interpretazione (CICU, CARIOTA-FERRARA, SANTORO- PASSARELLI), con autorevoli eccezioni (GROSSO e BURDESE, MENGO- NI), ha sempre ritenuto che la successione necessaria non costituisca un tertium genus di successione universale, autonomo rispetto alla successione testamentaria e a quella legittima, in quanto ciò verrebbe escluso dallo stesso legislatore che, al co. 1 dell art. 457 c.c., chiarisce che l eredità si devolve per legge o per testamento. Tutti coloro che hanno diritto alla pars legitima sono definiti legittimari (o riservatari o eredi necessari). Il codice civile dedica, nel libro II sulle successioni, un intero capo X ai legittimari, ossia alle persone, elencate nell art. 536 c.c., in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, in misura variabile sulla base del numero e della categoria di appartenenza (v. artt. 537 ss. c.c.) Anche se illustri studiosi hanno proposto diverse ricostruzioni, è inoltre ormai opinione diffusa che il legittimario pretermesso, per il fatto di non essere chiamato all eredità non acquisti la qualità di erede e, quindi, non partecipi alla comunione ereditaria (CAPOZZI). Il legittimario, quindi, potrà acquistare la qualità di erede solo all esito dell esercizio vittorioso di quella speciale azione di riduzione che l ordinamento gli riconosce per tutelare il suo intangibile diritto alla quota legittima (Cass. 3-12-1996, n. 10775; Cass. 12-3-1975, n. 926). Quindi, prima dell esercizio dell azione di riduzione sarebbe riconosciuto in capo al riservatario un diritto potestativo nei confronti dei beneficiati dalle disposizioni lesive (e dei loro aventi causa) o, come è stato autorevolmente affermato, un «diritto al diritto», cioè il diritto ad acquistare la qualità di erede (CARIOTA-FERRARA). Per determinare la quota spettante ai legittimari deve preliminarmente effettuarsi una riunione fittizia (in quanto di carattere puramente contabile) di tutti i beni rientranti nel patrimonio del defunto, secondo quanto indicato dall art. 556 c.c. Innanzitutto occorre calcolare il valore dei beni relitti, ossia di quei beni che il defunto ha lasciato al momento della morte. Dal valore risultante si detraggono i debiti ereditari e si aggiunge il valore dei beni donati dal defunto, sempre con riferimento al tempo dell apertura della successione (cfr. Cass. 24-11-2003, n. 17878). Ove vi sia stata lesione della quota legittima, determinata sulla scorta dei criteri codicistici, i soggetti indicati nell art. 557 c.c. (legittimari e loro eredi o aventi causa) possono agire giudizialmente per ottenere la riduzione
Erede legittimario e calcolo della quota delle disposizioni lesive, a condizione che accettino l eredità con beneficio d inventario e che imputino alla propria porzione legittima tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto per successione o donazione (art. 564 c.c.). L azione di riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) o delle donazioni (art. 555 c.c.) lesive della quota di riserva è azione di accertamento costitutivo in quanto accerta l esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell azione (CAPOZZI). Non è un azione di nullità, neppure relativa, in quanto gli atti soggetti a riduzione sono pienamente validi anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, attraverso l esercizio del diritto potestativo del legittimario di chiederne la riduzione. Quindi, essa tende a far dichiarare l inefficacia successiva, totale o parziale, dell atto di disposizione colpito dalla riduzione (MENGONI). Essa è, inoltre, azione personale, esercitabile solo contro i destinatari delle disposizioni lesive (erede, donatario, legatario) e tendente alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. 10-2-1983, n. 1069). Secondo la giurisprudenza più recente (Cass. Sez. Un. 25-10-2004, n. 20644) l azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione ordinario di 10 anni, decorrenti dalla data di accettazione dell eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (contra, Cass. 7-5-1987, n. 4230, secondo cui l ordinario termine di 10 anni decorrerebbe dall apertura della successione). L azione è soggetta a rinuncia, non soggetta ad alcuna formalità: quindi, tale modalità estintiva può manifestarsi anche mediante comportamenti inequivoci e concludenti del soggetto interessato, incompatibili con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. Una volta esercitata vittoriosamente l azione di riduzione, il legittimario potrà successivamente agire contro i beneficiati per ottenere la restituzione dei beni oggetto della disposizione lesiva ormai ridotta. Qualora l azione di restituzione sia esercitata contro terzi acquirenti dei beni donati, l art. 563 c.c. prevede una specifica disciplina che fa salvi gli effetti del possesso di buona fede e che concede la facoltà al terzo acquirente di liberarsi dall obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l equivalente in denaro. Nel caso in esame uno dei legittimari non può agire in riduzione in quanto ha accettato un legato in sostituzione di legittima. La nozione di legato si ricava dall art. 588, co. 1, c.c., che offre una qualificazione in negativo di esso. Esso è atto di ultima volontà a carat- 91
92 Quesito n. 16 tere negoziale con il quale il disponente pone la prestazione del legato a carico degli onerati e in favore del legatario. Può essere reale (o traslativo), ove vi sia la trasmissione automatica del diritto oggetto dell attribuzione; obbligatorio, ove crei un diritto di credito nei confronti dell onerato; rinunziativo (o liberatorio) di un diritto ereditario in favore del legatario. Il legatario è quindi un successore a titolo particolare che, a differenza dell erede, non succede nella generalità dei rapporti, ma solo in uno o più determinati rapporti patrimoniali di contenuto economico. Inoltre, la qualità di legatario si acquista ipso iure, senza bisogno di accettazione (a differenza dell erede), salva la facoltà di rinunzia (art. 649 c.c.). Ancora, il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari (art. 756 c.c.). Nel caso concreto ci si trova dinanzi a un legato reale (poiché Tizio dispone che la villetta al mare passi automaticamente a Sempronio) ma di natura particolare in quanto espressamente previsto in sostituzione di legittima. Il legato in sostituzione di legittima (o legato privativo) è una disposizione testamentaria a titolo particolare che grava sulla quota di riserva e, per l eccedenza, sulla disponibile, con la quale il de cuius manifesta la chiara ed inequivocabile volontà di tacitare il legittimario. A fronte di tale attribuzione il legittimario ha la facoltà di scegliere il legato oppure optare per la legittima; ove non rinunzi al legato, perde il diritto di esercitare l azione di riduzione qualora la sua quota di riserva sia stata lesa (art. 551 c.c.). Nella questione prospettata, il criterio per determinare la lesione della legittima si ritrova nell art. 537, co. 2, c.c. poiché vi sono due figli e non c è alcun concorso con il coniuge del de cuius: quindi, a Caio e Sempronio spetterebbe un patrimonio di 600.000, ossia i 2/3 del patrimonio complessivo di 900.000, da dividersi in parti uguali. Tuttavia, dalla riunione fittizia è emerso che la pars legittima di Sempronio è inferiore a 300.000, in quanto la villetta oggetto del legato privativo ha un valore di soli 250.000. A tal riguardo va osservato che il legislatore non si è preoccupato di offrire una normativa idonea a dirimere i conflitti che possono nascere in caso di pluralità di legittimari qualora, in presenza di una disposizione lesiva per uno di essi, l interessato non possa o non voglia far valere il proprio diritto (es. per rinuncia, prescrizione, etc.) per cui, nel silenzio della legge, si sono formati diversi orientamenti. Secondo una prima impostazione, nelle ipotesi sopra indicate dovrebbe applicarsi l art. 522 c.c. che, in tema di successioni legittime, stabilisce
Erede legittimario e calcolo della quota che «la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante»: quindi, anche nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunziante si accresce a favore degli altri legittimari accettanti (Cass. 26-10-1976, n. 3888). Ad esempio, riportando l indirizzo appena descritto al caso preso in esame, visto che Sempronio ha beneficiato di un legato in sostituzione di legittima, a seguito dell accrescimento il fratello Caio avrebbe diritto ai 2/3 dell intero patrimonio, pari a 600.000. Confutando il fondamento teorico dell orientamento descritto (in base al quale vi sarebbe sostanziale omogeneità tra successione legittima e successione necessaria), dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno proposto una diversa ricostruzione, secondo cui «in tema di divisione ereditaria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai discendenti in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non deve farsi riferimento alla situazione teorica al momento dell apertura della successione, ma alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell asse ereditario» (Cass. 11-2-1995, n. 1529; Cass. 9-3-1987, n. 2434). In base a tale impostazione la rinuncia di un legittimario sarebbe retroattiva in applicazione dell art. 521 c.c. e consentirebbe di rideterminare la quota indisponibile come se il legittimario non vi fosse mai stato. A tal proposito, si è parlato di espansione della quota di riserva operante nei casi di mancato esercizio dell azione di riduzione da parte dei legittimari. Così, tornando alla controversia proposta, stante l impossibilità per Sempronio di esercitare l azione di riduzione, Caio potrebbe beneficiare di una quota legittima pari alla metà del patrimonio del de cuius (art. 537, co. 1, c.c.), come se il fratello Sempronio non fosse mai esistito. Sulla vexata quaestio sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sent. 12-6-2006, n. 13524, criticano le argomentazioni in precedenza esposte e offrono una diversa ricostruzione del tema analizzato. Riprendendo un indirizzo minoritario già in passato sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, il supremo consesso ha affermato che «ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari». 93
94 Quesito n. 16 In concreto, quindi, si verificherebbe un fenomeno di cristallizzazione della quota indisponibile, che lascerebbe invariata la porzione spettante ai singoli legittimari anche nei casi di rinuncia all azione di riduzione da parte di uno di essi. A giudizio del collegio nomofilattico tale impostazione sarebbe più rispettosa della volontà del disponente poiché, se è vero che il legislatore ha considerato iniquo il fatto che il de cuius disponga dell intero suo patrimonio a favore di estranei nel caso in cui abbia solo discendenti o solo ascendenti, non ha giudicato assolutamente ingiusto «il fatto che rimangano fermi gli atti con i quali il de cuius, il quale lasci discendenti e ascendenti, abbia disposto dell intero suo patrimonio a favore di estranei, nel caso in cui i discendenti (unici legittimari considerati) non esperiscano l azione di riduzione» (Cass. Sez. Un., 12-6-2006, cit.). In applicazione del descritto orientamento, il caso in esame potrebbe essere risolto in senso favorevole alla badante. L impossibilità per Sempronio di esperire l azione di riduzione (per mancata rinuncia a un legato in sostituzione di legittima di valore inferiore alla quota in astratto spettantegli) non sarebbe in ogni caso idonea a legittimare il fratello Caio ad agire per chiedere la riduzione della donazione lesiva fatta dal de cuius in favore della sua badante. Secondo il più recente indirizzo, infatti, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell apertura della successione, ossia a un momento in cui Caio non potrebbe far valere alcuna doglianza poiché la sua quota di riserva (pari alla metà di 600.000, in quanto i 2/3 del patrimonio complessivo si dividono in parti eguali) non è stata intaccata dalla donazione che il padre ha fatto in vita, avendo egli ereditato cespiti per un valore di 300.000. Riferimenti normativi e giurisprudenziali (v. amplius SIMONE, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2007) In relazione alla nozione di successione necessaria: art. 536 c.c.: Nozione di successione necessaria. In relazione alla posizione giuridica del legittimario pretermesso: art. 536 c.c.: Posizione del legittimario pretermesso. Sui criteri per la determinazione della porzione disponibile: art. 556 c.c.: Criteri per la determinazione della quota azionabile. Riunione fittizia; Tempo della valutazione del valore dei beni.
Erede legittimario e calcolo della quota Sulla natura giuridica dell azione di riduzione: art. 553: Natura dell azione di riduzione; Validità delle disposizioni lesive della legittima. In relazione alle cause estintive dell azione di riduzione: art. 553 c.c.: Prescrizione dell azione di riduzione segue azioni a simulazione strumentalmente connesse all azione di riduzione; Rinuncia all azione di riduzione. Sulle differenze tra erede e legatario: art. 588 c.c.: Distinzione tra erede e legatario. L istituzione ex re certa. In relazione al calcolo della quota di riserva nelle ipotesi di rinunzia di uno dei legittimari: art. 522 c.c.: Rinunzia del legittimario. art. 537 c.c.: Misura della quota di riserva. 95