D.LGS. N. 345 DEL 4 AGOSTO 1999, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.N.262 DEL 18 AGOSTO 2000

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D.LGS. N. 345 DEL 4 AGOSTO 1999, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.N.262 DEL 18 AGOSTO 2000 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/33/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO INDIRIZZI APPLICATIVI a cura di: REGIONE LIGURIA - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria Az. UU.SS.LL. nn.1,2,3,4,5 UU.OO.PSAL relazione: dott. Attilio Businelli U.O. PSAL Az. U.S.L. n. 3 Aprile 2002

Premesse Con il D. Lgs 345/99, successivamente modificato dal D. Lgs. 262/00, il legislatore nazionale ha provveduto a modificare le norme a tutela dei minori sul lavoro, adeguando le norme italiana alla nuova legislazione comunitaria ed alle norme generali a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le nuove norme citate, tuttavia, non modificano altre leggi relative all impiego degli apprendisti con conseguenti possibili equivoci rilevati nella attività quotidiana da parte degli operatori delle u.o. PSAL delle ASL liguri. Il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria, al fine di fornire indicazioni applicabili in concreto per gestire al meglio i complessi adempimenti derivanti dalle norme citate e di armonizzare queste ultime con altre norme tuttora vigenti, ritiene utile raccogliere le esperienze degli operatori della ASL e di altri enti coinvolti e fornire un elaborato a tutti i soggetti coinvolti nell applicazione della normativa citata. Il documento si compone dei seguenti capitoli: 1. LAVORATORI MINORENNI DI TUTTE LE QUALIFICHE 2. APPRENDISTI MAGGIORENNI 3. DISPOSIZIONI COMUNI AI MINORI ED AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI Formazione professionale 2

1. LAVORATORI MINORENNI DI TUTTE LE QUALIFICHE Non possono essere ammessi al lavoro i bambini (minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all obbligo scolastico), ad eccezione delle attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo per le quali ci si deve attenere alle procedure previste dal comma 2 dell art.6 del D.Lgs.345/99. Per i bambini è valida la certificazione rilasciata dal pediatra o dal medico di base del minore, in quanto l aspetto più rilevante da considerare è lo stato di salute del bambino ed il suo medico è il professionista che può offrire il giudizio più adeguato. Gli adolescenti, apprendisti e non, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche come previsto dai commi 1 e 2 dell art. 9 del D.Lgs.345/99. Nei casi in cui la mansione specifica, presso l azienda richiedente comporti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del titolo 1 capo IV del D.Lgs 626/94, le visite preventive e periodiche sono effettuate esclusivamente dal medico competente aziendale e ciò concordemente con quanto stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro 1/2000 che precisa che per gli apprendisti minorenni l obbligo di visita medica preassuntiva presso la struttura sanitaria pubblica debba ritenersi implicitamente abrogato. Nei casi in cui la mansione specifica, presso l azienda richiedente non comporti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del titolo I capo IV del D.Lgs 626/94, le visite preventive e periodiche sono effettuate a cura del Dipartimento di Prevenzione dell Az. USL territorialmente competente per il luogo di lavoro del minore. 3

2. APPRENDISTI MAGGIORENNI Tale modalità di comportamento deve ritenersi valida anche per gli apprendisti maggiorenni per i quali l obbligo di visita medica preventiva può essere assolto dal medico competente dell azienda ogni qual volta ricorrano i presupposti della sorveglianza sanitaria. Pertanto, nei casi in cui la mansione specifica presso l azienda richiedente comporti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del titolo I capo IV del D.Lgs 626/94, il medico competente aziendale effettua le visite preventive anche per gli apprendisti maggiorenni, con le medesime modalità adottate per gli altri lavoratori. La certificazione è valida anche ai fini della normativa sull apprendistato. Tale interpretazione tende a superare l attuale contrasto tra la Legge 25/55 ed il D. Lgs 626/94 che, nella loro formulazione, dettano regole la cui applicazione testuale determinerebbe una ripetizione di accertamenti sanitari sullo stesso lavoratore, da parte della struttura pubblica, con generico riferimento al lavoro per il quale viene assunto e, da parte del medico competente, sulla base della reale conoscenza dei rischi presenti in azienda. Appare di tutta evidenza quanto tale duplicazione di accertamenti sia tecnicamente inutile oltreché potenzialmente foriera di contenziosi nel caso in cui gli esiti delle due visite risultassero poi discordanti; pertanto, in questo caso, il lavoratore non necessita di visita a cura del medico dell Az.USL.. Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, nel caso in cui il medico competente esprima un parere di inidoneità è tenuto a fornirne copia all assumendo che avverso tale giudizio potrà ricorrere all organo di vigilanza. Nei casi in cui la mansione specifica, presso l azienda richiedente, non comporti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del titolo I capo IV del D.Lgs 626/94, le visite preventive sono effettuate a cura del Dipartimento di Prevenzione dell Az. USL territorialmente competente per il luogo di lavoro del lavoratore. Nel solo caso in cui venga richiesta una visita medica per un apprendista soggetto agli obblighi di sorveglianza sanitaria in un azienda che fino al momento dell assunzione dell apprendista non aveva obbligo di nomina del medico competente, la visita preventiva può essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione di cui sopra che contestualmente informerà il datore di lavoro dell obbligo di nominare il medico competente. La modalità indicata riguarda il caso di aziende individuali che assumono un apprendista e che in precedenza non avevano lavoratori subordinati, o figure ad essi equiparate, soggetti a sorveglianza sanitaria. In analogia al disposto dell art.96/bis del D.Lgs.626/94 che prevede un periodo di tre mesi dall inizio dell attività aziendale per l elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 4 comma 2, si ritiene che, nel caso sopra indicato, tale termine debba essere considerato anche per gli obblighi conseguenti all esito della valutazione dei rischi, tra cui la nomina del medico competente. In presenza di rischi da agenti chimici pericolosi, la norma prevede, invece, che la valutazione dei rischi sia effettuata preliminarmente all assunzione di personale ( D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25). 4

3. DISPOSIZIONI COMUNI AI MINORI E AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI Si precisa che tra i casi in cui la mansione specifica, presso l azienda richiedente, comporti la sorveglianza sanitaria del lavoratori ai sensi del titolo I capo IV del D.Lgs 626/94 rientrano: a) tutti i casi in cui vengano svolte lavorazioni tabellate; b) tutte le situazioni in cui la valutazione dei rischi, prevista dalle vigenti normative, abbia evidenziato la necessità di sorveglianza sanitaria; c) tutti i casi in cui tale obbligo sia stato imposto da provvedimenti dispositivi assunti dall organo di vigilanza. Per quanto attiene le richieste di visite mediche da eseguire presso il Dipartimento di Prevenzione dell Az. U.S.L. territorialmente competente, il datore di lavoro compila una scheda informativa, disponibile presso l Azienda medesima, contenente informazioni essenziali in merito all attività svolta dall azienda ed alle lavorazioni nelle quali sarà impiegato il lavoratore. Tali informazioni riguardano nello specifico indicazioni sintetiche che escludano o evidenzino i rischi a cui il lavoratore sarà esposto nello svolgimento dell attività con particolare riferimento ai rischi esplicitamente citati nelle norme vigenti: agenti chimici, rischio biologico, cancerogeni, VDT, movimentazione manuale dei carichi, rumore, piombo, amianto, rischi fisici. Poiché, salvo il caso considerato in precedenza, i lavoratori che possono essere sottoposti ad accertamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell Az. USL non devono essere soggetti ad obblighi di sorveglianza sanitaria per rischi lavorativi, la descrizione della mansione e delle modalità di lavoro dovrà essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire un adeguata valutazione in tal senso. A tal fine il datore di lavoro dovrà inoltre dichiarare, sulla base della valutazione dei rischi, che la mansione alla quale il lavoratore sarà addetto non comporta obbligo di sorveglianza sanitaria. Tale relazione risulta indispensabile al medico dell azienda sanitaria che dovrà verificare l idoneità fisica del minore in relazione alle condizioni di lavoro presenti in azienda e segnatamente alla presenza di lavorazioni vietate o come già ricordato soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Ne consegue che la relazione sui rischi sarà per il medico che effettua la visita il documento sulla cui base formulare il giudizio di idoneità, e gli permetterà altresì di individuare e segnalare i lavori eventualmente controindicati. Sulla base di questo documento potranno verificarsi le differenti situazioni sotto elencate. Se la valutazione dei rischi non ha evidenziato rischi per i quali sia prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria, a conclusione della visita, il medico redigerà un certificato di idoneità alla mansione (in triplice copia per i minori) nel quale siano chiaramente indicati il periodo di validità del certificato e l obbligo di controllo periodico annuale, per i minori, presso l ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione. Se il medico dell ASL dovesse verificare che si tratta di una attività nella quale l impiego di minori è espressamente vietato provvederà a segnalarlo al datore di lavoro che dovrà rinunciare all assunzione o impiegare il minore in attività consentite oppure chiedere apposita deroga alla Direzione Provinciale del Lavoro. Nel caso in cui dalla lettura del documento previsto dall art.8 del D.Lgs 345/99 o della nota sintetica precedentemente indicata, il medico dell ASL dovesse rilevare che il minore non può essere visitato presso l ambulatorio ASL, in quanto soggetto a vigilanza sanitaria obbligatoria, sarà cura del medico dell ASL inviare una breve nota al datore di lavoro informandolo dell obbligo di sottoporre a visita il minore a cura del medico competente aziendale. Nel caso in cui l apprendista maggiorenne risulti impiegato in lavorazioni per le quali vigono gli obblighi contemplati dalla normativa sulla sorveglianza sanitaria il medico dell ASL redigerà un certificato nel quale sia chiaramente indicato come tale certificazione non possa ritenersi sostitutiva di quella che dovrà rilasciare il medico competente. 5

In tutti i casi esaminati in precedenza gli oneri degli accertamenti sanitari sono a carico del datore di lavoro. Formazione professionale Un caso particolare è rappresentato dagli istituti di istruzione e di formazione professionale nei quali si svolgono attività soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria. In questi casi la scuola è tenuta alla nomina di un medico competente che provvede ad eseguire gli accertamenti sanitari preventivi e periodici anche per gli allievi. Nel caso in cui, a fini didattici, sia necessario un periodo di addestramento pratico presso un azienda del territorio, la tutela sanitaria del minore è affidata al medico competente dell azienda presso la quale il minore sarà impiegato. ----------------------------------------------------------------- 6