IVA di gruppo. Presupposti per l applicazione del regime e tempistica per l opzione. Chiara Tomassetti

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IVA di gruppo Presupposti per l applicazione del regime e tempistica per l opzione Chiara Tomassetti

La disciplina comunitaria: l art. 11, Dir. 2006/112/CE <<Previa consultazione del comitato consultivo dell imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione>> Precedenti riferimenti: art. 4, par. 4, secondo periodo, Sesta Direttiva 1977/388/CE, come integrato dall art. 1, par. 1 della Direttiva 2006/69/CE 2

L ordinamento italiano: l art. 73, d.p.r. 633/1972 <<Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente>> 3

La sentenza Ampliscientifica/Amplifin C 162/07 19 <<( ) l attuazione del regime previsto dall art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva implica che la normativa nazionale adottata sul fondamento di tale disposizione autorizzi i soggetti, segnatamente le società, caratterizzati da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell IVA per essere considerati quale unico soggetto passivo. In tal senso, qualora uno Stato membro applichi tale disposizione, il soggetto o i soggetti giuridicamente dipendenti ai sensi della disposizione medesima non possono essere considerati soggetti passivi ai sensi dell art. 4, n. 1, della sesta direttiva ( ). Ne consegue che l assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che detti soggetti giuridicamente dipendenti continuino a presentare separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere individuati, tanto all interno quanto all esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che unicamente il soggetto passivo unico è autorizzato a presentare tali dichiarazioni d imposta. 20 L art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva presuppone quindi necessariamente, qualora uno Stato membro ne faccia applicazione, che, per effetto della normativa nazionale di trasposizione, il soggetto passivo sia unico e che al gruppo sia assegnata un unico numero di partita IVA. ( ) 21 La trasposizione dell art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva dev essere conseguentemente distinta dall istituzione di un dispositivo di dichiarazione e di versamento semplificati dell IVA che consenta, segnatamente, alle società di uno stesso gruppo di restare soggetti passivi distinti, ancorché l IVA possa essere consolidata nella contabilità della società madre>> 2

Gli istituti a confronto: l art. 11, Dir. 2006/112/CE MONOSOGGETTIVITA PASSIVA DEL GRUPPO IVA: il gruppo IVA inteso come unico soggetto passivo è una «finzione» creata ai fini IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forme giuridiche basate sul diritto civile o sul diritto societario [cfr. COM (2009) 325 del 2 luglio 2009]. IRRILEVANZA IVA DELLE OPERAZIONI INFRA GRUPPO: poiché il gruppo IVA è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i singoli membri vanno considerate come effettuate dal gruppo per sé stesso e quindi non rilevano ai fini IVA. OBIETTIVI E RAGIONI DI CAUTELA: attesa l irrilevanza delle operazioni interne il gruppo IVA: favorisce l outsorcing in particolare nei settori con detrazione in tutto o in parte limitata, quali quelli bancario, finanziario, assicurativo (annulla il costo dell IVA indetraibile); genera vantaggi di tesoreria anche per i soggetti operanti in settori con piena detrazione (ma anche economici, v. costo garanzie?); comporta semplificazione amministrativa (?) 4

Gli istituti a confronto: l art. 73, u.c., d.p.r. 633/1972 e il DM 13/12/1979 MECCANISMO MERAMENTE PROCEDURALE DI SEMPLIFICAZIONE di DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL IVA per le società controllanti e controllate, aderenti all IVA di GRUPPO (cfr. Circ. n. 16/360711 del 28/02/1986, Ris. N. 367/E del 22/11/2002, CGCE C 162/07 del 22/05/1998 e Corte Cassazione n. 6105/09 del 13/03/2009) AUTONOMIA delle SINGOLE SOCIETA ADERENTI ALL IVA di GRUPPO che : partecipano alla compensazione, ma conservano sempre e comunque la loro autonomia giuridica e fiscale; sono singolarmente soggette a tutti gli obblighi di legge in qualità di contribuenti d imposta; restano sotto l esclusiva competenza degli Uffici delle Entrate nella cui circoscrizione hanno il loro domicilio fiscale OPERAZIONI INFRA GRUPPO SOGGETTE AD IVA Poiché il gruppo IVA NON è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i singoli membri vanno normalmente considerate effettuate tra soggetti passivi distinti e quindi rilevano ai fini IVA. 3

Gli istituti a confronto: un esempio IVA E IVA E A IVA A IVA 100% 100% 100% 100% B C D B C D C soffre limitazione al diritto alla detrazione piena IVA ESENTE IVA IVA Il Gruppo non soffre alcuna limitazione 5

Il disegno di legge delega 16 aprile 2012: futuro recepimento dell art. 11, Dir. 2006/112/CE nell ordinamento italiano? Art 1 <<il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge>>. Art 14 <<Con i decreti legislativi di cui all articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) b) attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall art. 11 della direttiva 2006/112/CE>>. 6

La ratio/ gli effetti della norma 1. PREVENIRE LA FORMAZIONE DI ECCEDENZE A CREDITO (con la conseguente necessità «fisiologica» di presentare continue istanze di rimborso ai fini del relativo recupero), mediante il MECCANISMO DELLA COMPENSAZIONE IVA DI GRUPPO: i debiti/crediti di tutte le società partecipanti al gruppo (così come risultano dalle liquidazioni periodiche di ciascuna società) verranno trasferiti alla società controllante; la società controllante effettuerà la SOMMA ALGEBRICA dei debiti/crediti trasferiti, così realizzando l effetto della ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE delle situazioni creditorie in capo ad alcune società del gruppo IVA con quelle debitorie di altre; se dal calcolo risulterà una ECCEDENZA DI DEBITO: la società controllante effettuerà il VERSAMENTO del DEBITO IVA DI GRUPPO; se dal calcolo risulterà una ECCEDENZA DI CREDITO: la società controllante potrà decidere se COMPUTARLA IN DETRAZIONE o CHIEDERLA A RIMBORSO. 7

segue. La ratio/ gli effetti della norma 2. REALIZZARE UN MEZZO SEMPLIFICATO DI RECUPERO DEI CREDITI IVA (cfr. Circ. n. 16/360711 del 1986 cit.) per le società con liquidazioni periodiche a credito che nei limiti dei debiti trasferiti da altre società del gruppo conseguono una sorta di RIMBORSO IVA «IPER ACCELLERATO» rispetto ai contribuenti ordinari (ma senza la necessità di rispettare le condizioni richieste per i rimborsi dall art. 30 d.p.r. 633/1972). 8

I requisiti per partecipare al gruppo ex art. 2 del DM 13/12/1979 "[1] Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto. [2] Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene." 9

Controllo qualificato: condizioni oggettiva e soggettiva CONDIZIONE OGGETTIVA POSSESSO PER OLTRE IL 50% di quote/azioni di una società con diritto di voto. Escluse le azioni di godimento/risparmio senza diritto di voto CONDIZIONE SOGGETTIVA AMMESSE società di capitali e enti (incluse consortili costituite nella stessa forma delle società di capitali). ESCLUSE le imprese individuali e le società di persone. AMMESSE le SOCIETA COMUNITARIE che assumono, nello Stato di appartenenza, FORME GIURIDICHE EQUIPOLLENTI alle società di capitali di diritto italiano e che abbiano una stabile organizzazione in Italia o siano qui registrate ai fini IVA (cfr. Ris. n.22/e del 21/02/2005 contra prec. Ris. n.347/e del 6/11/2002). ESCLUSE lesocieta EXTRAEUanchesepresentiinItaliacon stabile organizzazione o registrazione ai fini IVA. 10

Controllo qualificato: condizione temporale POSSESSO ININTERROTTO ALMENO DAL 1 GENNAIO dell anno solare precedente a quello interessato dalla procedura dell IVA di gruppo. Es. acquisizione del pacchetto di maggioranza delle azioni di una società in data iva di gruppo possibile a partire dal 1 gennaio 2014. LIMITE TEMPORALE RATIO: evitare che alcuni soggetti transitino solo occasionalmente e temporaneamente all interno del gruppo IVA per poi fuoriuscirne all ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura (cfr. Cassazione n. 6105/09 del 2009 cit.); evitare quindi pratiche fraudolente o abusive in cui manchi una VALIDA RAGIONE ECONOMICA sottesa all acquisizione del controllo che, al contrario, è solo un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, in quanto esclusivamente finalizzato al recupero del credito (v. però oggi L. 244/2007). 11

Segue. Controllo qualificato: condizione temporale LIMITE TEMPORALE Se una società, nel corso dell anno, scorpora un ramo d azienda e lo conferisce in una società controllata dalla società conferente appositamente costituita per ricevere tale apporto si può prescindere dal requisito temporale e far partecipare immediatamente la nuova società al gruppo IVA (i.e. dall anno solare successivo a quello del conferimento: cfr. Ris. N. 132/E del 14/06/2007; sin dalla data del conferimento: cfr. Ris. n. 521705 del 30/01/1988), se per effetto del conferimento stesso non viene meno il requisito del possesso di una percentuale > 50% del capitale. RATIO: al possesso diretto del ramo di azienda si sostituisce il possesso indiretto dello stesso attraverso la società conferitaria e non c è nella sostanza soluzione di continuità (i.e. no ristrutturazione societaria artificiosa solo per vantaggio fiscale, cfr. Ris. n. 521705 del 1988 cit.). 12

Segue. Controllo qualificato (cfr. Circ. n. 16/360711 del 28/02/1986) 1. CONTROLLO A CATENA A >50% >50% >50% B C D B 2. CONTROLLO A RAGGIERA A >50% C D D 3. CONTROLLO MISTO A >50% B >50% C E 13

L opzione per l IVA di gruppo ex art. 3 del DM 13/12/1979 <<L ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio ( ) deve dichiarare ( ) che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto>> obbligo di compilazione e presentazione del MODELLO IVA 26 ENTRO IL 16 FEBBRAIO di ciascun anno 14

La sanatoria dell opzione «tardiva» ex art. 2, D.L. n. 16 del 02/03/2012 <<La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista>>. 15

Dubbi sull applicabilità della sanatoria ex art. 2, D.L. n. 16 del 02/03/2012 al caso di opzione «tardiva» per l IVA di gruppo l IVA di gruppo come «fruizione di beneficio di natura fiscale>> o <<accesso a regime fiscale opzionale»? l IVA di gruppo consiste in un meccanismo procedurale di semplificazione di dichiarazione e versamento dell IVA per le società controllanti e controllate. Non comporta il mutamento del regime applicabile alle operazioni poste in essere (considerato che nell ordinamento domestico il principio della unitarietà del soggetto passivo in presenza di soggetti giuridici indipendenti non è stato recepito e che quindi le operazioni infra gruppo restano rilevanti agli effetti dell IVA). Beneficio fiscale? 16

segue. Dubbi sull applicabilità della sanatoria ex art. 2, D.L. n. 16 del 02/03/2012 al caso di opzione «tardiva» per l IVA di gruppo l opzione per l IVA di gruppo come adempimento «di natura formale»? Posizione interpretativa rigorosa dell Amministrazione Finanziaria: la comunicazione preventiva ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa ergo in difetto di presentazione tempestiva l IVA di gruppo non può essere attuata (cfr. Ris. N. 69/E del 21/04/1997; Ris. n. 367/E del 2002 cit.; Ris. n. 132/E del 2007 cit.) <<la pluralità soggettiva connaturata al gruppo di società comporta non solo la rilevanza di comportamenti di provenienza plurima, ma anche il loro intreccio e la loro reciproca connessione. In dipendenza di siffatta struttura societaria dell impresa, l attività di controllo degli uffici tributari dovrebbe essere particolarmente articolata e complessa e sarebbe esposta a facili errori di valutazione dei comportamenti di molteplici soggetti. Per queste ragioni il legislatore ha razionalmente previsto che la dichiarazione per il regime dell IVA di gruppo possa essere soltanto espressa e non possa trovarsi implicitamente calata in comportamenti concludenti>> (cfr. sent. Cassazione n. 17707 del 30/07/2009). 16