Convenzione per l inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell art.12 della Legge n. 68 del 1999 e norme applicative TRA Il Servizio Lavoro provinciale competente di con sede in via rappresentato ai fini del presente accordo da avente funzione di di seguito denominato ufficio pubblico competente E L impresa denominata con sede a in via in persona del proprio legale rappresentante Sig. di seguito denominata datore di lavoro o committente NONCHE La società cooperativa sociale denominata con sede a in via in persona del proprio legale rappresentante sig. Di seguito denominata cooperativa sociale oppure Libero professionista disabile Cognome e nome con sede in Via Iscritto Albo PREMESSO - che, ai sensi dell art.12 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati, con le cooperative sociali di tipo B e con i disabili liberi professioni, anche se operanti con ditte individuali, apposite convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro; - che tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione dell organismo a ciò preposto e che non possono riguardare rispettivamente, più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, oppure il 30% dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più del 50; - che la stipula della convenzione è subordinata alla contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro a copertura dell aliquota d obbligo di legge, attraverso l assunzione di cui alla seguente posizione e che l impiego in modo 1
distaccato prevede oneri retributivi e contributivi a carico della cooperativa sociale per tutta la durata della convenzione; - che la convenzione non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti. Al termine della convenzione fra azienda e cooperativa sociale, quest ultima, per favorire l inserimento lavorativo del disabile, prevede la figura del tutor. La durata dell azione di tutoraggio deve essere definita fra l azienda e la cooperativa sociale e può avere la durata massima di quattro mesi. Qualora si verificassero delle difficoltà nell inserimento, il tutor, redige una breve relazione sull esito dell inserimento e la presenta all azienda e al Servizio Lavoro provinciale competente. La singola situazione verrà successivamente esaminata fra i firmatari della convenzione e il Comitato Tecnico; - che le parti riconoscono il particolare valore sociale di cui alla Legge n. 68/99 e l importanza del passaggio per il disabile, da una vita inattiva, a quella lavorativa abituando i soggetti alla vita interpersonale attraverso un percorso di inserimento guidato. PRECISATO che l impresa - ha stipulato una convenzione, ai sensi dell art. 11 della Legge 68/99, con l ufficio competente in data per la determinazione del seguente programma di inserimento di lavoratori disabili come di seguito sinteticamente esposto: (es. numero lavoratori, tempi e modalità di assunzioni, altro) - non ha stipulato una convenzione ai sensi dell art. 11 della Legge 68/99. Quanto sopra premesso e precisato, a far parte integrante del presente accordo, le parti come sopra descritte, convengono quanto segue. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Inserimento temporaneo La cooperativa sociale/il libero professionista accoglie in inserimento temporaneo il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall impresa, secondo quanto contenuto nella/e lettera/e di assunzione depositata/e presso il Servizio Lavoro provinciale competente. L inserimento temporaneo riguarda un lavoratore, il cui nominativo è di seguito riportato: - Nome e Cognome, nato a il residente a Via assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro con decorrenza inquadrato al livello del CCNL del datore di lavoro, con la mansione di. Per quanto riguarda l inquadramento professionale nonché la retribuzione, si applica il contratto del datore di lavoro; mentre per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, quest ultimo è soggetto alla disciplina prevista per le cooperative sociali di tipo B. 2. Percorso formativo 2
In allegato alla presente convenzione trilaterale (allegato 1), è riportato il percorso formativo personalizzato per il lavoratore da inserire temporaneamente, pure sottoscritto dalle parti, in cui risultano evidenziate l avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione. Il percorso formativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quelle da acquisire in vista del collocamento mirato ed in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate, al momento del rientro presso il datore di lavoro, al termine dell inserimento temporaneo. L allegato è parte integrante del presente accordo. 3. Ammontare delle commesse L impresa si impegna, a fronte dell inserimento lavorativo concordato, ad affidare alla cooperativa sociale/al libero professionista commesse di lavoro nel settore ed in particolare, L ammontare delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa sociale/al libero professionista di applicare la parte normativa e retributiva, dei CCNL applicati, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, maggiorato del 30% per i costi generali dell impresa al fine di svolgere le funzioni finalizzate all inserimento lavorativo del disabile, Di seguito, nella parte del presente accordo, denominata disposizioni applicative, le parti come più sopra evidenziato, stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale che, per quanto rivolto all inserimento dei lavoratori disabili, è riferibile allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile. 4. Controllo del Servizio Lavoro provinciale competente Il Servizio Lavoro provinciale competente si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento di quanto contenuto nel presente accordo, in particolare, circa la permanenza delle condizioni di legge che consentono l inserimento temporaneo di cui alla Legge n. 68/99 sui lavoratori disabili. In difetto dell osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, il Servizio Lavoro provinciale competente potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l accordo di convenzione, con l emanazione dei provvedimenti conseguenti. Data, Per approvazione La Provincia L Impresa La Cooperativa sociale/il libero professionista 3
DISPOSIZIONI APPLICATIVE Con il presente accordo tra due delle tre parti evidenziate nell intestazione ed in particolare, tra: l impresa come sopra identificata e rappresentata, e la cooperativa sociale/il libero professionista come sopra identificata e rappresentata nel quadro delle disposizioni generali sopra illustrate, in esecuzione di quanto ivi convenuto, con la supervisione e controllo del Servizio Lavoro provinciale competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all art. 12 della L. 68/99, convengono quanto segue: 1. le premesse, le disposizioni generali e gli allegati fanno parte integrante della presente scrittura privata; 2. la società affida alla cooperativa sociale/libero professionista l esecuzione del servizio di (oppure: la produzione, la trasformazione, l assemblaggio, la lavorazione, ecc. di ) secondo le quantità, le peculiarità tecnicoqualitative e con modalità e tempi di volta in volta indicati dalla committente, a mezzo ordine, tenuto conto delle modalità di cui all allegato n. 2, parte integrante del presente contratto; 3. la quantità delle commesse di lavoro così procurate non deve essere inferiore a quella che consente alla cooperativa sociale/al libero professionista di applicare la parte normativa e retributiva, dei CCNL applicati, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, maggiorata del 30% per i costi generali dell impresa. In riferimento al rispetto di tale minimo garantito di commesse, la committente fornirà, ogni dodici mesi, al Servizio lavoro provinciale competente un rendiconto circa i lavori commissionati ed il loro relativo valore, rapportandoli al costo complessivo che la cooperativa sociale sostiene/il libero professionista per l impiego del disabile. Ciò al fine di rendere verificabile il rispetto della prescritta condizione per il diritto all inserimento temporaneo presso cooperative sociali/libero professionista di lavoratori disabili; 4. per l esecuzione di quanto commissionato, la cooperativa sociale/il libero professionista si avvarrà di macchinari ed attrezzature di propria disponibilità e con propria organizzazione autonoma; 5. l importo della prestazione concordata e le modalità di corresponsione sono quelle risultanti nell allegato 2 del presente atto. 6. il presente contratto avrà decorrenza dal ed avrà termine il, ritenendolo tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora intervenga l eventuale proroga, da richiedere almeno 30 giorni prima della scadenza, al Servizio Lavoro provinciale competente, ovvero non sia inoltrata disdetta scritta, a mezzo di Raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima da una delle parti con contestuale comunicazione al Servizio Lavoro provinciale competente per gli opportuni provvedimenti. Il presente accordo prevede, in calce, uno spazio per il Servizio Lavoro provinciale competente in cui inserire il proprio visto all approvazione della proroga; 4
7. la cooperativa sociale/il libero professionista assume formale impegno di riservatezza in ordine al prodotto lavorato ed alle tecniche produttive; 8. qualora l impresa committente ritenga non soddisfacente l attività prestata in esecuzione dell accordo, contesterà l adempimento non corretto alla cooperativa sociale/al libero professionista, assegnando un termine al fine di rimuovere la causa del disservizio. In caso perduri l inadempimento al termine assegnato, la committente potrà risolvere il contratto con un preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio Lavoro provinciale competente per i provvedimenti del caso, senza che l appaltatore possa richiedere nulla a titolo di risoluzione anticipata; 9. la controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla Commissione arbitrale sulla subfornitura istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 10.la committente potrà accedere ai locali ove avviene la produzione onde verificare l esito intermedio dell inserimento del disabile. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile. Data Per accettazione L Impresa committente La Cooperativa sociale/il libero professionista Per presa visione ed autorizzazione La Provincia di 5
Allegato 1 Consiste nell illustrazione del percorso professionale e di orientamento del disabile. E da predisporre con l ausilio dei cooperatori sociale del gruppo. Allegato 2 (Descrive importo e modalità per la gestione delle commesse, riportando le quantità i tempi ed altri riferimenti alle commesse). Capitolato dell appalto. - Descrizione dei lavori Le obbligazioni contrattuali da ricomprendersi nell ambito dell appalto consistono nell esecuzione di quanto segue: (descrizione lavorazioni con relative fasi). - Tempi e responsabilità di esecuzione I lavori oggetto dell appalto dovranno essere completati/consegnati nei seguenti tempi prestabiliti: (indicazione tempi) - Tolleranze Le tolleranze ammesse per l esecuzione di sono le seguenti: - Determinazione corrispettivo 6