PROCEDURA. ( Procedura internal dealing )



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PROCEDURA IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA INTERPUMP GROUP S.P.A. O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI ( Procedura internal dealing ) 1. Premessa La presente procedura è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nell art. 114, comma 7, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il Testo Unico della Finanza o TUF ) e nell art. 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 (di seguito Regolamento Emittenti) in materia di identificazione dei soggetti rilevanti e di comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. nella riunione del 14 marzo 2006 e, unitamente alla Procedura di comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, sostituisce il Codice di comportamento in vigore dal 1 gennaio 2003. La Procedura entra in vigore dal 1 Aprile 2006 ed è pubblicata sul sito internet di Interpump Group S.p.A. all'indirizzo www.interpumpgroup.it. 2. Soggetti rilevanti Ai sensi dell art. 114, comma 7, TUF e dell art. 152-sexies Regolamento Emittenti sono definiti Soggetti rilevanti: (i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Interpump Group S.p.A.; (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Interpump Group S.p.A. e i 1 di 6

dirigenti di Interpump Group S.p.A. che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, come definite dall art. 181 del TUF, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della Interpump Group S.p.A.; (iii) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, come definite dall art. 181 del TUF, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Interpump Group S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell attivo patrimoniale della Interpump Group S.p.A., come risultante dall ultimo bilancio approvato; (iv) chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale della Interpump Group S.p.A., nonché ogni altro soggetto che controlla la Interpump Group S.p.A.. Ai fini delle disposizioni della presente Procedura, sono attualmente considerati Soggetti Rilevanti: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati, i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci di Interpump Group S.p.A.; b) i soci che detengano azioni con diritto di voto in misura almeno pari al 10% del capitale sociale di Interpump S.p.A. Sono considerate persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti: 1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti persone fisiche; 2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate al numeri 1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 3. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto 2 di 6

rilevante o da una delle persone indicate al numero 1; 4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate al numero 1; 5. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al numero 1. I Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate sono di seguito individuati come "Persone rilevanti". Ai sensi dell art. 152-octies Regolamento Emittenti, ciascun Soggetto rilevante deve informare le Persone ad esso strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, TUF. 3. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione Deve costituire oggetto di comunicazione ogni operazione eseguita dalle Persone rilevanti, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Interpump Group S.p.A. (di seguito "Azioni") e di altri Strumenti Finanziari collegati alle Azioni.La tabella 1 individua cosa si intenda per Strumenti Finanziari collegati alle azioni. Tabella 1 1. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; 2. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 3. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall art. 1, comma 3, del T.U.F.; 4. gli altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; 5. le azioni quotate emesse da società controllate dall emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1 a 4 ad esse collegate; 6. le azioni non quotate emesse da società controllate dall emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell attivo patrimoniale dell emittente quotato, come risulta dall ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1 a 4 ad esse collegate. Non sono comunicate: a. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell'anno e successivamente ad ogni comunicazione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5.000 euro entro la fine 3 di 6

del medesimo anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; b. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate; c. le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate. L'importo indicato al punto a. è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti. 4. Modalità di comunicazione alla Consob, a Interpump Group S.p.A. ed al mercato I Soggetti rilevanti di cui ai punti i), ii), iii) del paragrafo 2 inviano le informazioni relative ad ogni operazione soggetta all obbligo di comunicazione (di seguito l Operazione ) eseguita da loro stessi o dalle Persone a essi strettamente legate, entro 3 giorni di mercato aperto a partire dalla sua effettuazione all'investor Relator,per e-mail (ipgmilano@interpumpgroup.it) o per fax (+ 39 02 86995282), e al C.F.O., per e-mail (fgest@interpumpgroup.it) o per fax (+ 39 0522 904444), avvalendosi del modello contenuto nell'allegato A. L'Investor Relator, per mezzo del proprio staff, comunica alla Consob ed al mercato le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data dell Operazione. La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall art. 66, commi 2 e 3 Regolamento Emittenti, utilizzando il sistema telematico "Network Information System" accessibile agli emittenti e agli abbonati (prevalentemente agenzie di stampa). Ai sensi del D. Lgs. 196/03, sono comunicati dalle Persone rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso ai dati personali rivolgendosi alla funzione di staff dell'investor Relator di Interpump Group S.p.A. 4 di 6

5. Ulteriori obblighi di comportamento Le Persone rilevanti non effettuano Operazioni fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico, e nei quindici giorni precedenti, degli esiti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. nelle quali sono esaminati i rendiconti periodici obbligatori, la proposta di dividendo straordinario nonché, se non comunicato in tale sede, la proposta all'assemblea del dividendo dell'esercizio. Le date di dette riunioni sono riportate nel sito internet della società. Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva adeguatamente motivate dall interessato nei confronti della società. 6. Soggetto preposto all attuazione della procedura L'Investor Relator è il soggetto preposto all'attuazione della presente Procedura. L'Investor Relator procede alla comunicazione della presente Procedura ai destinatari degli obblighi previsti nella stessa ed è altresì preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato, e ove richiesto dagli interessati, alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dalle Persone rilevanti. L Investor Relator dovrà fornire al Soggetto rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione. 7. Sanzioni Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l inadempimento degli obblighi di cui all art. 114 TUF e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e 5 di 6

amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs. 231/01. Nei rapporti tra i Soggetti rilevanti ed Interpump Group S.p.A., l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della società potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura. 8. Disposizioni finali L'Investor Relator, tramite il proprio staff, invia la presente Procedura in duplice copia ai Soggetti rilevanti indicati al paragrafo 2. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal T.U.F. Ogni Persona rilevante è tenuta a: - restituire firmata, per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura; - ottemperare alle disposizioni in essa contenute; - rivolgersi all'investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione. L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative di Interpump Group S.p.A. 6 di 6