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CITTA DI CASTENASO Provincia di Bologna BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DELL AFFITTO ANNO 2014 In esecuzione della Determina del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 479 del 07/10/2014 e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 431/98, art. 11 Fondo Nazionale, della Legge Regionale n. 24/01 art. 38 Fondo per l accesso all'abitazione in locazione e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1414 del 23/07/2014, Fondo Regionale per l accesso alle abitazioni in locazione di cui agli art. 38 della L.R. 24/01 Criteri anno 2014 e riparto dei fondi 2014, il Comune di Castenaso indice un bando pubblico per la concessione di contributi economici integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti per l'anno 2014, a cittadini titolari di contratti di affitto registrati. Gli interessati ad ottenere il contributo, dovranno presentare domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata sui moduli appositamente predisposti da questo Comune, a partire da lunedì 13 ottobre 2014, con scadenza entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 20 novembre 2014, secondo le seguenti modalità: A. DESTINATARI E REQUISITI L'avente diritto al contributo è il componente del nucleo ai fini Isee, intestatario del contratto di locazione e residente nell'alloggio oggetto del contratto: pertanto sarà colui che deve presentare la domanda al fine della concessione del beneficio. Sono ammessi all erogazione dei contributi i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana oppure 2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea oppure 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea e titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno valido; in caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo presso la Questura (prima dell'erogazione del contributo il Comune provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo) 4) Residenza anagrafica nel Comune di Castenaso, nonché nell alloggio oggetto della domanda; per i soli cittadini extracomunitari: residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni nella Regione Emilia-Romagna. La residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo. I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta la domanda di contributo. 5) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Castenaso, stipulato ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipulazione, regolarmente registrato

presso l Agenzia delle Entrate o in corso di registrazione; qualora la domanda d ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto, il Comune provvederà ad accertare l avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l erogazione del contributo; oppure Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l'importo della corrisposta di godimento stabilita per l'anno 2014, dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda. L'Art. 5 del D.P.R. 131/86 stabilisce un principio di alternativa tra l'i.v.a e l'imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese, non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini dell'ammissione al contributo. Non sono ammissibili al contributo, i contratti così detti ad uso foresteria e i contratti stipulati per finalità turistiche (art. 1, comma 1 della L.431/98). In caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente. Si considererà separatamente la loro situazione economica e l importo del canone sarà diviso per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all obbligazione economica. In caso di un contratto di locazione cointestato a due famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il Comune considererà solo la situazione della famiglia residente e dividerà l importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all obbligazione economica. In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso a contributo separatamente; si considererà separatamente la loro situazione economica e l importo del canone previsto in ciascun contratto. 6) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 7) non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: contratto stipulato ai sensi delle Leggi 431/98 e 392/78 ( equo canone ) e dalla Legge n. 359/1992 ( patti in deroga ); titolarità di una concessione amministrativa d uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune, oppure da Società o Agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d uso mensile sia almeno pari all ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell alloggio dal Comune, oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale oppure dal Legale Rappresentante della Società o Agenzia assegnate; 8) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale non impedisce l accesso al contributo : la titolarità di un diritto reale di nuda proprietà ; la titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; la titolarità di una quota su più alloggi purché le quote, singolarmente prese, non siano superiori al 50%;

la titolarità di un alloggio accatastato presso l Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell alloggio; la concessione dell uso dell alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l uso dell alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell alloggio stesso; la proprietà di un alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. S intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore; la titolarità di diritti reali su un alloggio diventato inagibile in seguito al sisma del maggio 2012; 9) non essere beneficiario nell'anno 2014 di un contributo per l'emergenza abitativa, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013; 10) non essere beneficiario nell'anno 2014 di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con legge del 28/10/2013 n. 124; 11) patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titolo di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, assicurazioni miste sulla vita, libretti di prestito sociale, ecc.) non superiore a. 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000. Tale limite di 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un età superiore ai 65 anni, o abbia un handicap psicofisico permanente (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) oppure un' invalidità superiore al 66%; 12) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA VALORE ISEE EURO VALORE ISE EURO INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE FASCIA A Fino a 13.035,88 Fino a 13.035,88 Non inferiore al 14% FASCIA B Fino a 17.154,30 Da 13.035,89 a 34.308,60 Non inferiore al 24% Ai fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE, della tabella di cui al punto precedente, e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti: presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione; presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Tali condizioni non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U). Si precisa che non potranno essere accettate:

eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche (ISE/ISEE) presentate dopo il termine della chiusura del bando comunale; eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche (ISE/ISEE), presentate, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, posteriormente al termine di chiusura del bando comunale; I requisiti di cui al paragrafo Destinatari e Requisiti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999, modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. B. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Castenaso in distribuzione presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), e presso lo Sportello Sociale e disponibili anche sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.castenaso.bo.it. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata allo Sportello Sociale del Comune, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 giovedì dalle ore 15 alle ore 18,00 Il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico al n 051-6059251/250, lo Sportello Sociale è disponibile per l'assistenza alla compilazione della D.S.U. ed il rilascio dell'attestazione ISEE. La domanda può anche essere essere inviata a mezzo raccomandata A/R, (farà fede la data del timbro postale), entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 20 novembre 2014. In caso di spedizione o di consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente, sarà necessario allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente stesso. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: copia dell'ultima ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2014; per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno in corso di validità; C. ENTITA DEL CONTRIBUTO Il contributo è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo 2014, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000: Fascia Incidenza canone annuo/ise Entità del contributo teorico Fascia A Non inferiore al 14% Il contributo è tale da ridurre l incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00 Fascia B Non inferiore al 24% Il contributo è tale da ridurre l incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad 680,00, l incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale limite, ai sensi della Deliberazione Regionale citata. Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al mantenimento dei requisiti previsti con decorrenza 01.01.2014. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1414/2014, in caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, il Comune determinerà autonomamente la percentuale di copertura della fasce A e B, con specifico atto della Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui al punto 9 dell'allegato A della delibera regionale sopra richiamata. In caso di contributo reale inferiore ad. 50,00 non si procederà all erogazione. D. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all anno 2014 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Castenaso sia ad alloggi situati in un altro Comune della Regione Emilia Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione. Nel caso di contratto cessato in corso d anno, al quale faccia seguito la stipula di un nuovo contratto di locazione con residenza in altro comune della Regione Emilia Romagna, i richiedenti interessati devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. E. DECESSO In caso di decesso dell avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell art. 6 della Legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all avvenuto decesso e verserà l eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile. F. CONTROLLI E SANZIONI Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. In tali casi potrà essere richiesta la presentazione, entro il termine prestabilito, della documentazione attestante quanto dichiarato. Ai sensi della L. 241/90, del D.lgs. 109/98 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1414/2014, nel caso di assenza di redditi Irpef e Irap (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi Irpef e Irap inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo di una quota fino al 30%, il Comune, in sede di istruttoria può: chiedere il rilascio di idonea documentazione e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

verificare l effettiva situazione economica e sociale del richiedente, tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata, al fine di dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche per correggere eventuali errori materiali o di modesta entità; escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui sopra, nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare. Si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. (art. 75 del D.P.R. 445/2000). G. INCOMPATIBILITA E NON CUMULABILITA DEL CONTRIBUTO PER L AFFITTO E LE DETRAZIONI AI FINI DELL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Si segnala che sussiste una incompatibilità fra il godimento di contributi a valere sul Fondo Nazionale Locazioni e la possibilità di fruizione della specifica detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Infatti l art. 10 comma 2 della Legge 9.12.1998 n. 431 e successive modifiche, da un lato prevede una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, e il comma 2 del medesimo articolo stabilisce al contempo che le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 relativo ai contributi del Fondo Nazionale Locazioni. L Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 34/E del 4.04.2008 ha ribadito tale incompatibilità e non cumulabilità in capo al medesimo soggetto delle due agevolazioni previste dalla medesima legge 431 del 1998 in favore dei conduttori, affermando altresì che la non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti sussista per tutte le detrazioni di cui all articolo 16 del Tuir. Pertanto chi percepirà un contributo a valere sul Fondo Nazionale Locazioni nell anno 2014 non potrà utilizzare le detrazioni per canoni ai fini Irpef nella dichiarazione Irpef 2015 (per i redditi 2014). Le tipologie di contratti per i quali è possibile avere la detrazione sono tutte quelle previste dalla legge n. 431/1998 La normativa fiscale per l anno 2014 (redditi 2013) prevede quale Detrazione d imposta a fini fiscali nella compilazione della dichiarazione dei redditi per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale che: I contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi possono fruire di detrazione a fini fiscali: Codice 1. hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo; C odice 2. hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali, secondo quanto disposto dall art. 2 comma 3, e dall art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Codice 3. hanno un età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione d imposta spetta nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti per i primi tre anni dalla stipula del contratto. In particolare: se il caso è quello individuato dal codice 1 la detrazione spettante è:

di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest ultimo importo non spetta alcuna detrazione; se il caso è quello individuato dal codice 2 la detrazione spettante è: di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest ultimo importo non spetta alcuna detrazione; se il caso è quello individuato dal codice 3 la detrazione spettante è: di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; se il reddito complessivo è superiore a quest ultimo importo non spetta alcuna detrazione. La detrazione d imposta spetta solo per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell anno e in una delle altre per la restante parte dell anno, potrà compilare più righi della dichiarazione fiscale utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati non potrà essere superiore a 365 giorni. Si invitano i cittadini a valutare preliminarmente l opportunità di presentare la domanda di contributo 2014 in relazione alla incompatibilità e non cumulabilità di tale contributo con le detrazioni fiscali ai fini IRPEF (dichiarazione dei redditi 2015 per redditi 2014) sopra indicate. H. ALTRE DISPOSIZIONI Il procedimento viene avviato in data 21 novembre 2014 ai sensi dell art. 15 comma 1. del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio comunale O.d.G. nr. 40 del 25.06.2008. In esito alla conclusione dell istruttoria delle singole domande e nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando, si provvederà ad inviare specifica comunicazione agli intestatari. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito al 31 dicembre 2014. La liquidazione delle domande ammesse a contributo sarà effettuata nel 2015 entro il 31.01.2015. Nel caso di morosità, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Dalla residenza municipale, lì.. Il Responsabile Area Servizi alla Persona Gotti Dott.ssa Marina