TUTELALI ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea. Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente.

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TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente. Linea Protezione Persona Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa - Condizioni Contrattuali - Glossario - Fac-simile della Proposta - Fac-simile della Scheda di Adesione deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della convenzione e al Richiedente prima della sottoscrizione della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo si compone altresì della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione qualora sottoscritte dal Richiedente e dall Assicurato.

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TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A4) Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Allegato 2 Dichiarazioni dell Assicurando Tassi della tariffa TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A4) Glossario Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Fac-Simile della Proposta Fac-Simile della Scheda di Adesione

NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 24 maggio 2018. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. La Contraente e il Richiedente devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: 800-976868, Fax: 02-26962556, sito internet: www.assimoco.it, indirizzo e-mail: info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092. Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all Albo Gruppi IVASS con n. 051. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 140,5 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 76 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 52,2 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra Fondi Propri e Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 195%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio 2017. Si rinvia al sito internet della Società www.assimoco.it per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dai Dipendenti della Contraente e dai loro familiari risultanti dallo stato di famiglia, come specificato nelle Condizioni Contrattuali. TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI è un'assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente, che agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, stipula con la Società. Più precisamente tale assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti due condizioni: - un unico Contraente; - un gruppo di almeno 10 teste assicurate nel corso del primo anno di attivazione. In forza della Convenzione viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in anno mediante pagamento del relativo premio, in riferimento a ciascun Assicurato titolare del rapporto di lavoro con la Contraente indicato nella Convenzione stessa e che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 1 di 10

NOTA INFORMATIVA La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A4). Possono aderire alla presente copertura, quali Assicurati, le persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale all ingresso compresa tra 18 e 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere l apposito questionario relativo al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente. Pertanto la garanzia decade automaticamente alle ore 00.00 del giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e il sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e invalidità totale e permanente. L Età Contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo punto b), la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Si rimanda all Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita in dettaglio all Art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali, verificatasi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e accertata dalla Società, la stessa corrisponde al Richiedente medesimo un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Si rimanda all Art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale Il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 200.000,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 65 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 100.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 100.000,00 Euro. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 2 di 10

NOTA INFORMATIVA Per Età Contrattuali comprese fra 66 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 50.000,00 Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 50.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 65 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 50.000,00 Euro. Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati, come illustrato in dettaglio all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso in cui venga richiesto un aumento di capitale, sulla quota di capitale incrementata verrà applicato il periodo di Carenza di cui al successivo punto e). Il Capitale Assicurato per la garanzia invalidità totale e permanente potrà essere pari o inferiore al Capitale Assicurato relativo alla garanzia morte. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con la Società, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 200.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Fermi i limiti di capitale sopra indicati, è possibile emettere più contratti per la medesima testa assicurata. In tali casi, in occasione di ogni emissione successiva alla prima, verrà generata una Proposta che dovrà essere valutata dalla Società. b) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte e invalidità totale e permanente), nessuna prestazione è prevista alla scadenza della copertura assicurativa se l Assicurato sarà in vita o non si sarà verificato lo stato di invalidità totale e permanente. In tali casi, infatti, il contratto si estinguerà e i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. c) Assunzione del rischio da parte della Società La polizza viene stipulata previa compilazione dell apposito questionario. Se dalle risposte fornite in detto modulo non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata dalla documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Per i relativi dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. d) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso e all invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto i) degli Artt. 5 e 6 delle Condizioni Contrattuali. e) Carenza Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per carenza si intende il periodo di assicurazione durante il quale il rischio di morte e di invalidità totale e permanente è coperto solo nel caso di decesso o invalidità causato da Infortunio. In caso di operatività della carenza la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 3 di 10

NOTA INFORMATIVA Il predetto periodo di carenza sarà operante anche nel caso in cui venga richiesto un aumento del Capitale Assicurato relativamente alla quota di capitale incrementata. E possibile abrogare il periodo di carenza sottoponendosi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute; il costo è a carico dell Assicurando. Per ulteriori dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. f) Esclusioni relative alla garanzia per il caso di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. g) Esclusioni relative alla garanzia per il caso di invalidità totale e permanente La copertura per il rischio di invalidità totale e permanente non è operativa nei casi descritti in dettaglio all Art. 6 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. h) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Per i dettagli si rimanda all Art. 7 delle Condizioni Contrattuali. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Richiedente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione del Richiedente e dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dall Assicurato sul proprio stato di salute. 4. PREMI Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A4), allegati alle Condizioni Contrattuali. Ogni anno la Società avrà la facoltà di modificare tali tassi di premio, secondo quanto fissato nelle Condizioni Contrattuali. Al valore di premio di tariffa così ottenuto, si aggiunge un importo fisso per spese di emissione/amministrazione pari a 10,00 Euro, che sarà trattenuto dalla Società in caso di esercizio del diritto di recesso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte o invalidità totale e permanente dell'assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio, al netto delle spese di emissione/amministrazione. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 4 di 10

NOTA INFORMATIVA Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il pagamento dei premi resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante le seguenti modalità: addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso, salvo buon fine. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento del premio monoannuale in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della relativa data di rinnovo; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Avvertenza In caso di interruzione del rapporto di lavoro in essere tra la Contraente e il Richiedente e previa comunicazione da parte della Contraente stessa, la copertura rimane in essere fino al termine dell anno assicurativo in corso al momento della cessazione del rapporto di cui sopra, dopodiché la copertura deve intendersi automaticamente cessata. Il venir meno della copertura assicurativa per i Dipendenti della Contraente comporta automaticamente la cessazione della garanzia anche per i loro familiari. In caso di uscite in corso d'anno la copertura viene annullata dalla Società e cessa, pertanto, di operare. La Società provvede al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 8.1 delle Condizioni Contrattuali. Attenzione: per tutti i costi a carico del Richiedente, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. Dalla data della denuncia alla Direzione della Società dello stato di invalidità totale e permanente, il Richiedente sospende il pagamento del premio relativo alla propria posizione, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece, se l'invalidità non viene riconosciuta, il Richiedente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sul Richiedente 5.1.1. Costi gravanti sul premio Sul premio, al netto delle spese di emissione/amministrazione indicate al successivo punto 5.1.2, a copertura di oneri e spese risulta un costo pari al 4,00% del premio stesso. CARICAMENTO PERCENTUALE 4,00% Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 5 di 10

NOTA INFORMATIVA 5.1.2. Spese di emissione/amministrazione È previsto un costo fisso, a titolo di spese pari a 10,00 Euro, da aggiungere all importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. SPESE DI EMISSIONE/AMMINISTRAZIONE 10,00 Euro 5.1.3. Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. Di seguito è riportata, con riferimento all esercizio 2017, la quota parte percepita in media dagli intermediari, in valore percentuale, con riferimento alle suddette tipologie di costo. COSTO MISURA DI COSTO QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) Caricamento sul premio al netto delle spese di emissione/amministrazione 4,00% 0,00% del caricamento sul premio Spese di emissione/amministrazione 10,00 Euro Non prevista Altri costi Non quantificabili Non prevista 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, i premi corrisposti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante sono detraibili dalle imposte sul reddito alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 530,00 Euro. L importo di 530,00 Euro è elevato a 750,00 Euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 6 di 10

NOTA INFORMATIVA Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento del premio previsto. In caso di mancata corresponsione del premio monoannuale, la garanzia non viene rinnovata e pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa di operare o decade. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere cesseranno di operare al termine dell anno assicurativo nel corso del quale la Contraente o la Società avranno dato disdetta. Sarà cura della Contraente manifestare ad ogni singolo Richiedente/Assicurato, almeno due mesi prima della scadenza, la propria volontà o quella della Società di esercitare la facoltà di recesso, tramite comunicazione scritta. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli riferiti ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio relativa al rischio non goduto. 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente ha diritto di recedere dalla copertura entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 20090 SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 7 di 10

NOTA INFORMATIVA Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Richiedente, previa consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto, diminuito delle spese di emissione/amministrazione indicate al precedente punto 5.1.2 della Sezione C e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il premio monoannuale dovuto da ciascun Richiedente in via anticipata viene calcolato alla decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, applicando i tassi della tariffa prescelta. Ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare i tassi di premio. Detti tassi saranno comunicati dalla Società, per il tramite della Contraente, ai singoli Richiedenti almeno 90 giorni prima della data della relativa applicazione e i singoli Richiedenti potranno esercitare il diritto di recesso dalle singole adesioni alla copertura, entro i successivi 30 giorni, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it. Si rimanda all Art. 8 delle Condizioni Contrattuali. 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Per la liquidazione del capitale in caso di decesso dell Assicurato o del capitale in caso di invalidità totale e permanente dello stesso, il Beneficiario della prestazione è tenuto a presentare la documentazione indicata all Artt. 13 e 14 delle Condizioni Contrattuali. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società esegue il pagamento stesso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari della prestazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. ATTENZIONE: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art. 2934 del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge 266. 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge Italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto mediante posta al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE - MI, in alternativa via fax al numero 02.26962556 o via e-mail all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 8 di 10

NOTA INFORMATIVA Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it, sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Sarà cura dell Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Compete ad Assimoco Vita S.p.A. anche la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori. Spetta, invece, all intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n 5/2006. In questo caso, l esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall intermediario all atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancata risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21-00187 Roma, oppure trasmettere via fax al n. 06.42133206 o via posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo ivass@pec.ivass.it È possibile, inoltre, presentare direttamente all IVASS: 1. i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari. In tali casi è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm). I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; la copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione Guida ai Reclami, ove è anche possibile trovare il modulo che l esponente può utilizzare. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 9 di 10

NOTA INFORMATIVA Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Mediazione (obbligatoria) Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. Negoziazione assistita (facoltativa) È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto la possibilità di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50.000,00. La parte che sceglie di affidarsi alla procedura invia alla controparte, obbligatoriamente tramite il proprio legale, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione. La controparte deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell ipotesi negativa, specificandone la motivazione. Se l invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono. Si evidenzia che, in caso di ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita, permane l obbligo di ricorrere al sistema della Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e si impegna ad ottenere per la stessa Contraente il miglior risultato possibile. *** Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 10 di 10

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 24 maggio 2018. Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dai Dipendenti della Contraente e dai loro familiari risultanti dallo stato di famiglia. Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni più avanti descritte. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A4). La presente assicurazione, denominata TUTELALI ASSIMOCO FORMULA DIPENDENTI, è definita di puro rischio in quanto le prestazioni della Società sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel contratto quali il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato o l invalidità dello stesso la posizione individuale si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. L assicurazione può essere prestata a persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale, alla data di adesione, compresa tra 18 e 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere l apposito questionario relativo al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente. Pertanto la garanzia decade automaticamente alle ore 00.00 del giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e il sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e invalidità totale e permanente. L Età Contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore, qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Art. 1.1 - Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde al Beneficiario/ai Beneficiari indicati al successivo Art. 12 un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo Art. 1.2, la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Art. 1.2 - Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, verificatasi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e accertata dalla Società, la stessa corrisponde al Richiedente medesimo un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 1 di 14

CONDIZIONI CONTRATTUALI Si intende colpito da invalidità totale e permanente l Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta, durante il periodo di copertura, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale la propria capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Le invalidità pari o superiori al 66,00% sono equiparate al 100,00%. Per la determinazione delle percentuali di invalidità vengono prese a riferimento le tabelle INAIL. Verificatasi l invalidità dell Assicurato, il Richiedente o l Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società entro i successivi 60 giorni per gli opportuni accertamenti. La Società si impegna ad accettare come valido il giudizio sullo stato di invalidità totale e permanente così come formulato: - dall INPS o altro Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l Assicurato, all atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell assegno di invalidità: - dall INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l ipotesi precedente. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore 24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale), fatti salvi i periodi indicati al successivo Art. 3 (carenza) e al punto i) dei successivi Artt. 5 e 6 (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine). La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di Decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1 ottobre con il pagamento del premio, salvo comunicazione di disdetta inviata dal Richiedente alla Società a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) e/o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della ricorrenza annuale. La garanzia cessa: in caso di decesso dell Assicurato o alla data di riconoscimento dell invalidità totale e permanente dell Assicurato da parte della Società; in caso di interruzione del rapporto di lavoro in essere tra la Contraente e il Richiedente e previa comunicazione da parte della Contraente stessa. In tal caso la Società provvede a fornire la copertura fino al termine dell anno assicurativo. Il venir meno della copertura assicurativa per i Dipendenti della Contraente comporta automaticamente la cessazione della garanzia anche per i loro familiari. alle ore 00.00 del giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e il sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e invalidità totale e permanente. La garanzia decade in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale. Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 2 di 14

CONDIZIONI CONTRATTUALI In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere cesseranno di operare al termine dell anno assicurativo nel corso del quale la Contraente o la Società avranno dato disdetta. Sarà cura della Contraente manifestare ad ogni singolo Richiedente/Assicurato, almeno due mesi prima della scadenza, la propria volontà o quella della Società di esercitare la facoltà di recesso, tramite comunicazione scritta. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di triennio in triennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica, a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto l apposito questionario (Allegato 1 alle Condizioni Contrattuali). Se dalle risposte fornite in detto questionario non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Decorsi tre mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente, dal Richiedente e dall Assicurato nella proposta o nella Scheda di Adesione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale in base all età vera dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente è previsto un periodo di Carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura nonché dalla data di eventuale modifica del Capitale Assicurato in aumento. In tale ultimo caso il periodo di carenza sarà operante per la quota di Capitale Assicurato incrementata. Per Carenza si intende il periodo di assicurazione durante il quale i rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti solo nel caso di morte o invalidità causata da Infortunio. In caso di operatività della carenza, la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Art. 4 - Capitale Assicurato In fase di sottoscrizione del contratto, il Richiedente fissa l importo del Capitale Assicurato. Il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 200.000,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 65 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 100.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 100.000,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 66 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 50.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 50.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 65 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 50.000,00 Euro. Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 3 di 14

CONDIZIONI CONTRATTUALI Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati. L adeguamento della somma assicurata potrà, a scelta del Richiedente, avere effetto il giorno di richiesta e di contestuale sottoscrizione del modulo relativo o, in alternativa, al rinnovo successivo della copertura, a condizione che venga corrisposto il relativo premio. In caso di richiesta di modifica di capitale in aumento e accettazione da parte della Società, verrà applicato il periodo di carenza di cui al precedente Art.3 sull incremento di capitale. In relazione agli aumenti delle somme garantite, resta inteso che la Società, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo da parte del Richiedente e dell Assicurato se persona diversa, si riserva in ogni caso il diritto di richiedere ulteriore documentazione a carattere sanitario o di rifiutare l'aumento stesso. In tale ultimo caso sarà cura della Società inviare apposita comunicazione al Richiedente nonché rimborsare il premio da questi eventualmente corrisposto. Il Capitale Assicurato per la garanzia invalidità totale e permanente potrà essere pari o inferiore al Capitale Assicurato relativo alla garanzia morte. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 200.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Fermi i limiti di capitale sopra indicati, è possibile emettere più contratti per la medesima testa assicurata. In tali casi, in occasione di ogni emissione successiva alla prima, verrà generata una Proposta che dovrà essere valutata dalla Società. Fatto salvo quanto stabilito all Art. 7 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato in ciascun periodo di copertura risulta esclusivamente, per ogni posizione individuale presente in assicurazione, dalla relativa comunicazione di rinnovo o dal documento relativo alla variazione del Capitale Assicurato. Art. 5 - Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. La copertura assicurativa non è tuttavia operante, qualora il decesso risulti causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; Mod. V TUTELALI DIPENDENTI FI 07 ED. 10/18 - Pagina 4 di 14