Il meccanismo dei certificati bianchi: novità del D.M. 28/12/12

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Transcript:

dei certificati bianchi: novità del D.M. 28/12/12 Dario Di Santo, FIRE Conferenza FIRE Certificati bianchi: TEE a portata di mano Roma, 7 marzo 2013

Cos è la FIRE La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. Certificazione EGE Esperti in Gestione dell Energia UNI CEI 11339 www.secem.eu Rivista Gestione Energia

Progetti e collaborazioni www.enforce-een.eu www.hreii.eu www.esd-ca.eu www.hreii.eu/demo Fra i progetti conclusi: - www.ener-supply.eu - www.soltec-project.eu - www.e-quem.enea.it - www.eu-greenlight.org - Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l ENEA, il GSE, l RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie e enti fieristici.

Obiettivi e politiche in Italia in Italia Obie%vi'nazionali'e'obblighi'sui'TEE'(ktep)'!25.000!! Obie%vo'PAN'FER'2010'!20.000!! Fonte:!elaborazioni!FIRE!!15.000!! Obie%vo'dire%va'2006/32/CE'!10.000!!!5.000!!!"!!!! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! Obie2vi!nazionali! 2013! 2014! Obie2vi!TEE! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020!

Gli attori: GSE e soggetti obbligati Gestore dei servizi energetici (GSE): È il nuovo soggetto di riferimento nel campo dei titoli di efficienza energetica. Regola il meccanismo sulla base delle indicazioni fornite dai decreti ministeriali attraverso apposite delibere, accetta ed esamina (col supporto di ENEA e RSE) i progetti, gestisce la piattaforma elettronica, prepara rapporti sullo stato del meccanismo. Sito web www.gse.it. GSE Soggetti obbligati: distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 utenti connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d obbligo. Obbligo: conseguire risparmi annuali di energia primaria. Distributore obbligato La suddivisione degli obblighi è in via di definizione L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas determina le modalità di copertura dei costi del meccanismo, commina le sanzioni, supporta il GSE nella fase iniziale del passaggio di gestione del meccanismo, supporta lo schema in generale (es. nei grandi progetti).

Gli attori: ENEA e RSE ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile): Ente pubblico che, tra le altre cose, opera attività di ricerca e supporto alla P.A. e al legislatore nei temi dell efficienza energetica, fonti rinnovabili, nucleare, ambiente e clima, sicurezza e salute, nuove tecnologie, Ricerca di sistema elettrico. ENEA RSE (Ricerca sul Sistema Energetico s.p.a): RSE appartiene al Gruppo GSE SpA, e sviluppa tra le altre cose attività di ricerca nel settore elettro-energetico di interesse pubblico generale, finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema, implementa attività congiunte con il sistema della pubblica amministrazione centrale e locale, con il sistema produttivo, con le associazioni e i raggruppamenti delle piccole e medie imprese. RSE Entrambi supportano il GSE nelle attività di verifica e certificazione, anche riguardo ai grandi progetti, nella produzione di nuove schede, forniscono assistenza tecnica ai proponenti, supportano GSE nella redazione delle nuove linee guida (da emanarsi non prima dell inizio del 2014).

Obiettivi e obblighi Obiettivi in termini di risparmi Obiettivi in termini di certificati bianchi

Gli attori: soggetti volontari 1/2 Altri soggetti che possono conseguire TEE: imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9/1/91, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; Soggetto volontario rif: D.M. 28/12/12 imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. Ruolo dei soggetti volontari: possono conseguire risparmi di energia primaria (modalità in seguito descritte) e rivendere i titoli ottenuti da tali risultati ai soggetti obbligati.

Gli attori: soggetti volontari 2/2 Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; Soggetto volontario La definizione di società di servizi energetici della delibera AEEG EEN 9/11 è la seguente. Soggetto volontario Soggetti con obbligo di nomina dell energy manager; ai sensi dell articolo 19 della Legge 10/91, tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie: " per soggetti operanti nel settore industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per anno (tep/anno); " per soggetti operanti negli altri settori previsti dalla stessa legge: 1.000 tep/anno. Novità D.M. 28/12/12

Schema soggetto obbligato come attore trasferimento TEE Il distributore presenta direttamente i progetti. flussi di cassa rapporti fra le parti Fase I: Interventi GSE con ENEA/RSE richiede TEE Distributore obbligato accordo per realizzare intervento Utente Autorizza il rilascio GME Trasferisce i TEE Ricavi da minori consumi Fonte figura: Fase II: Presentazione TEE per annullamento e verifica obbligo presenta TEE GSE Distributore obbligato

Schema soggetto volontario come attore I soggetti volontari (società collegate ai distributori, SSE, società con energy manager, distributori sotto la soglia d obbligo, soggetti con EM volontario o ISO 50001) presentano i progetti. flussi di cassa rapporti fra le parti Fase I: Interventi trasferimento TEE GSE con ENEA/RSE richiede TEE Soggetto volontario accordo per realizzare intervento Utente Autorizza il rilascio GME Trasferisce i TEE Ricavi da minori consumi Fonte figura: Fase II: Compravendita TEE e presentazione TEE per annullamento e verifica obbligo Contrattazione bilaterale presenta TEE GSE Distributore obbligato acquisto TEE Borsa GME Soggetto volontario

Contributo tariffario trasferimento TEE I distributori hanno diritto ad un rimborso per i costi sostenuti per i progetti di efficientamento. flussi di cassa rapporti fra le parti presenta TEE GSE/ AEEG Distributore Componente sulle bollette di en.elettrica. e gas naturale (parte non coperta da altre risorse) Consumatori en.elettrica/gas naturale Contributo tariffario Fonte figura: Art. 9 D.M. 28/12/12

I grandi progetti (art. 10 D.M. 28/12/12) Art. 10, comma 1: Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l'attivazione della procedura di valutazione, ai fini dell'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presentando il progetto di intervento. Di concerto col MATTM; Acquisito il parere della regione interessata; MSE Presenta PPPM Soggetto proponente (progetto con R> 35 ktep) Col supporto tecnico di GSE, ENEA, RSE. Fonte figura: Entro 120 giorni al massimo esprime parere sulla proposta, definisce il sistema di misura e i TEE rilasciabili In questo tipo di progetti entra direttamente in gioco il Ministero delle Sviluppo Economico.

I grandi progetti (art. 10 D.M. 28/12/12) Di tali progetti, sottoposti a controlli ex post obbligatori, verrà data evidenza pubblica, assieme alla documentazione tecnico-amministrativa relativa all istruttoria. Sono previste premialità dal 30% al 50% in funzione dell entità del risparmio e dell ubicazione degli impianti (il massimo ottenibile è una premialità del 50% per interventi in aree metropolitane che superino i 70 ktep/anno di risparmi). Di concerto col MATTM; Acquisito il parere della regione interessata; MSE Presenta PPPM Soggetto proponente (progetto con R> 35 ktep) Col supporto tecnico di GSE, ENEA, RSE. Fonte figura: Entro 120 giorni al massimo esprime parere sulla proposta, definisce il sistema di misura e i TEE rilasciabili Il proponente (con riferimento ai DD.MM. 20/07/04 e s.m.i. vale solo per i grandi progetti ) può inoltre optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto.

Caratteristiche dei TEE: durata e valore 5 anni, Decreti 20/07/04 8 anni per interventi sull involucro edilizio, Decreti 20/07/04 Durata dell incentivo La cogenerazione segue un iter diverso (D.M. MSE 5/9/11) ~ 90 /TEE per il 2010 e ~ 100 /TEE per il 2011 Mercato Valore dell incentivo Contrattazione tra le parti Distrib. Soggetto volontario

Risparmi certificati Risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima ed assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep); Differenza dei consumi Risparmio netto (RN) è il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell evoluzione tecnologica, normativa e del mercato; Addizionalità Risparmio netto integrale (RNI) è il risparmio netto che si stima venga conseguito nell arco della vita tecnica di un intervento e applicando il tasso di decadimento annuo di cui al presente comma; esso è costituito dalla somma di due componenti: il risparmio netto conseguito nel corso della vita utile e il risparmio netto conseguito dal termine della vita utile al termine della vita tecnica dell intervento stesso. Risparmio di nostro interesse ai fini dei TEE e delle soglie minime. Tiene conto dell addizionalità, della vita tecnica e del tasso di decadimento annuo.

Risparmi certificati

Le tempistiche Il D.M. 28/12/12 ha individuato come nuovo soggetto deputato alla valutazione dei progetti il GSE coadiuvato da ENEA e RSE Le linee guida fissano inoltre un termine temporale di 24 mesi rispetto alla data di prima attivazione di un progetto entro i quali va presentata la RVC per progetti analitici e a consuntivo. Per i progetti standardizzati non c è il vincolo dei 24 mesi dalla data di prima attivazione.

Cumulabilità incentivi (febbraio 2013) Articolo 10 D.M. 28 dicembre 2012: I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a: - fondi di garanzia e fondi di rotazione; - contributi in conto interesse; - detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. Non cumulabilità Si ravvisa la non cumulabilità dei certificati bianchi con: a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013; b) l ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; c) finanziamenti statali concessi in conto capitale. Fonte: estratto da faq pubblicate nella sezione Certificati bianchi del sito web GSE www.gse.it/it/energiafacile/faq/certificatibianchi/pagine/default.aspx

Cumulabilità incentivi (gennaio 2013) Cumulabilità Si ravvisa la cumulabilità dei certificati bianchi con: a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi statali, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari; b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un agevolazione, nella forma, appunto, del credito d imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame. Fonte: estratto da faq pubblicate nella sezione Certificati bianchi del sito web GSE www.gse.it/it/energiafacile/faq/certificatibianchi/pagine/default.aspx

Cumulabilità incentivi (gennaio 2013) Decorrenza periodo di cumulabilità: Il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai nuovi progetti presentati dopo l entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013. Per quanto attiene, invece, all applicabilità ai progetti già avviati alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a consuntivo. Progetti standard: la cumulabilità con altri incentivi statali è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013. Progetti Analitici: in questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013. Progetti a consuntivo: in questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3/1/13. Fonte: estratto da faq pubblicate nella sezione Certificati bianchi del sito web GSE www.gse.it/it/energiafacile/faq/certificatibianchi/pagine/default.aspx

Caratteristiche dei TEE: tipologie Esistono sei tipi di titoli: I) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; II) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di gas naturale; III) Attestanti il conseguimento di risparmi di altre forme di energia primaria diverse dall elettricità e dal gas naturale non destinate all impiego per autotrazione; IV) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. V) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV. II-CAR) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 Elaborazioni FIRE su dati GME

Titoli emessi e scambiati Modalità di scambio dei titoli nel corso degli anni Elaborazioni FIRE su dati AEEG e GME Suddivisione percentuale dei titoli emessi dall inizio del meccanismo a fine dicembre 2012 Elaborazioni FIRE su dati GME

Obblighi e risparmi Andamento"obblighi"e"risparmi"cer5fica5" ktep" %8.000%% 80%% %7.000%% 70%% %6.000%% 60%% %5.000%% 50%% %4.000%% 40%% %3.000%% 30%% %2.000%% 20%% %1.000%% 10%% %!%%%%!1.000%% 0%% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%!10%%!2.000%%!20%%!3.000%%!30%%!4.000%%!40%%!5.000%%!50%% Elaborazioni%FIRE%su%daB%AEEG%e%GME%!6.000%%!60%% TEE%obie5vo%(ktep)% TEE%emessi%1/6!31/5%(ktep)% TEE%in%eccesso%o%mancanB%(ktep)% (TEEem!TEEob)/TEEob%(%)% %" (da5"aggiorna5"al"31"gennaio"2013)"

Andamenti Prezzo&medio&pesato&TEE&su&mercato& 110,00$ 100,00$ 90,00$ /tep$ 80,00$ 70,00$ 60,00$ 50,00$ Elaborazioni$FIRE$su$daI$AEEG$e$GME$ 40,00$ 2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ Anno$cui$si$riferisce$l'obbligo$(2012:$dato$provvisorio)$

Rapporto statistico AEEG dal 1 gennaio al 31 maggio 2012 Suddivisione percentuale dei risparmi per metodo di valutazione % di TEE emessi sul totale Tipologia di soggetto al 31 mag 2012 al 31 dic 2011 Distributori elettrici obbligati 5,8 % 6,5 % Distributori gas obbligati 5,7 % 6,2 % Distributori non obbligati 0,4% 0,5 % Società di Servizi Energetici 77,8 % 81,6 % Soggetti con Energy Manager 10,3 % 5,1 % Numero di soggetti che hanno ottenuto TEE Tipologia di soggetto al 31 mag 2012 al 31 dic 2011 Distributori elettrici obbligati 8 8 Distributori gas obbligati 23 23 Distributori non obbligati 14 15 Società di Servizi Energetici 329 314 Soggetti con Energy Manager 22 15 Elab. FIRE su dati del II rapporto statistico intermedio anno d obbligo 2011 (AEEG)

Riferimenti normativi sui TEE I provvedimenti principali di fonte governativa, parlamentare e ministeriale sono i seguenti: " D.Lgs. 79/1999 e D.Lgs. 164/2000: previsione di schemi di obbligo per l efficienza energetica per i distributori (art. 9 e 16 rispettivamente) " D.M. 20 luglio 2004: definizione degli schemi relativi ai certificati bianchi (i decreti originali del 24 aprile 2001, qui abrogati, non riescono a decollare a causa delle complessità) " legge 23 agosto 2004 n. 239: postcontatore (comma 34) " D.M. 21 dicembre 2007: revisione delle regole di funzionamento " D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115: previsioni di rafforzamento e miglioramento, rafforzamento dei compiti dell UTEE dell ENEA " Legge 23 luglio 2009 n. 99: prolungamento incentivi per cogenerazione a 10 anni (art. 30) " D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28: previsioni di rafforzamento e revisione sostanziale dello schema " D.M. 28 dicembre 2012: definizione obiettivi di risparmio e novità per il meccanismo I provvedimenti principali dell AEEG sono i seguenti: " delibere 103/03 e EEN 9/11: linee guida di funzionamento del meccanismo " delibere 4/06,GOP 26/09, 449/2012/A/efr : delega di attività a ENEA e a RSE " delibera EEN 3/08: coefficiente di conversione dei kwh elettrici in tep " delibere EEN 4/11, 9/10, 2/10, 177/05, 70/05, 111/04, 234/02: schede tecniche per la valutazione dei risparmi " delibere EEN 16/10, 21/09, 36/08, 345/07, 219/04: contributo tariffario

Riassunto aspetti di base Soggetti obbligati (SO) Distributori oltre i 50.000 utenti serviti alla data di due anni prima dell anno d obbligo Soggetti volontari (SV) Distributori non obbligati Società collegate o controllate da SO Società di servizi energetici SSE Soggetticon energy manager art. 19 legge 10/91 In generale soggetti con energy manager (volontari) o certificati ISO 50001 Valore energetico del TEE 1 certificato bianco o TEE = 1 tep addizionale Valore economico del TEE Determinato da: mercato/accodi bilaterali (dal 2009 circa 70-110 /TEE sulla piattaforma GME) Gli obiettivi Risparmi energetici in fonti primarie Interventi ammessi Efficientamento energetico negli usi finali Valutazione dei risparmi Modalità standardizzata Modalità analitica Modalità a consuntivo

Riassunto aspetti di base Durata dell incentivo Tipologia di TEE 5 anni di base 8 anni per gli interventi sull involucro edilizio Tipo I: risparmi di elettricità Tipo II: risparmi di gas naturale Tipo III: risparmi di altri combustibili no trasporti Tipo IV: altri combustibili trasporti con schede Tipo V: altri combustibili trasporti senza schede Tipo II-CAR: CHP- D.M. 5 settembre 2011 Rimborso in tariffa Indicizzato su paniere di combustibili e riconosciuto per tutti i titoli Coefficiente di durabilità È il rapporto fra la vita tecnica e la vita utile dell intervento ed è compreso fra 1,00 e 4,58. Varia in funzione delle classi indicate dalle tabelle ministeriali e delle schede di valutazione dei risparmi