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Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 38 02.11.2015 Curatore fallimentare: nuovi adempimenti Novità introdotte dal Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n.132 del 6 agosto 2015 Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimenti Il Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, porta con sé moltissime novità, che spaziano dai fallimenti all organizzazione giudiziaria, dai procedimenti esecutivi alla continuità aziendale per le aziende oggetto di sequestro giudiziario. Novità importanti sono previste, pertanto, anche per i curatori fallimentari. Più precisamente: - vengono introdotti nuovi requisiti per la nomina a curatore fallimentare; - vengono definiti nuovi termini e nuovi contenuti per il programma di liquidazione; - viene espressamente previsto che la liquidazione dell attivo deve essere completata entro due anni dal deposito della sentenza di fallimento (il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore); - viene introdotta una nuova disciplina per i beni oggetto di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento; - viene previsto che la chiusura della procedura di fallimento non sia impedita dalla pendenza di giudizi. Premessa Il Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, ha portato con sé moltissime novità, che spaziano dai 1

fallimenti all organizzazione giudiziaria, dai procedimenti esecutivi alla continuità aziendale per le aziende oggetto di sequestro giudiziario. In questa sede, tuttavia, si intende concentrare l attenzione sulle novità che interessano l attività di curatore fallimentare. LE NOVITÀ PER I CURATORI FALLIMENTARI Nuove norme in materia di nomina del curatore fallimentare: non può essere nominato curatore chi ha concorso al dissesto dell impresa; è istituito il registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Il programma di liquidazione deve essere redatto nel termine di 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il mancato rispetto del termine rappresenta giusta causa di revoca del curatore. Nel programma di liquidazione deve essere indicato il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell attivo, che, in ogni caso, non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Il mancato rispetto del termine previsto nel programma di liquidazione senza giustificato motivo rappresenta giusta causa di revoca del curatore. Viene ammessa la chiusura del fallimento anche se sono ancora pendenti giudizi. I nuovi requisiti per la nomina a curatore fallimentare Viene escluso che possa svolgere l incarico di curatore fallimentare colui che ha concorso a cagionare il dissesto dell impresa, in qualsiasi tempo. Giova a tal proposito di essere sottolineato che anche in passato era prevista tale esclusione, ma, con la riforma in oggetto, viene eliminato ogni riferimento temporale. Prima delle modifiche introdotte, infatti, non potevano essere nominati curatori coloro che avevano concorso al dissesto dell impresa nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, mentre il Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 aveva portato tale termine a 5 anni. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il curatore sia nominato sulla base delle risultanze delle relazioni periodiche di cui all articolo 33 c. 5 L.f. È istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Il registro, tenuto con modalità informatiche, è accessibile al pubblico. 2

Scompare invece, fortunatamente, un ulteriore requisito per la nomina a curatore fallimentare introdotto dal Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83: il possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine di rispettare i termini previsti di cui all art. 104-ter L.f., ovvero i sessanta giorni di tempo dalla redazione dell inventario per la presentazione del programma di liquidazione. Questa previsione, infatti, ha da subito destato forti perplessità, soprattutto in virtù del fatto che non era stato chiarito in alcun modo quando una struttura organizzativa potesse essere considerata adeguata. Il D.L. n. 83/2015, all articolo 28, precludeva la possibilità di essere nominato curatore a chi aveva svolto la funzione di commissario giudiziale nella procedura di concordato per il medesimo debitore. Questo divieto è però sparito nella versione definitiva della norma. Oggi, pertanto, anche chi ha rivestito la carica di commissario può essere nominato curatore. Il programma di liquidazione Tra le riforme più rilevanti vi è sicuramente quella che interessa l articolo 104- ter l.f.: è previsto che il curatore debba predisporre il programma di liquidazione entro 60 giorni dall inventario (come in passato), e, in ogni caso, non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (nuovo termine introdotto). Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo rappresenta giusta causa di revoca del curatore. Tra le informazioni da riportare nel programma di liquidazione viene altresì richiesto che sia indicato il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell attivo. Quest ultimo termine non può eccedere, in ogni caso, i due anni dal deposito della sentenza di fallimento ed assume estrema rilevanza, in quanto il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore. Tuttavia, se il curatore ritiene necessario un maggior termine, può, con riferimento agli specifici cespiti dell attivo, motivare specificatamente le ragioni che giustificano il maggior termine. 3

Il programma di liquidazione Deve essere predisposto entro: 60 giorni dalla redazione dell'inventario; e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Nel programma di liquidazione è necessario indicare: a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell attivo. Il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell attivo non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. 4

Si sottolinea, infine, che viene ammessa la possibilità, per il curatore, di delegare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell attivo non solo ad altri professionisti, ma anche a società specializzate. Articolo 104 Ter (Nuovo testo in vigore dal 21 agosto 2015) Programma di liquidazione Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell attivo. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. Il curatore, fermo restando quanto disposto dall articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il 5

comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Gli atti a titolo gratuito I beni oggetto di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Sono quindi attratti al fallimento a seguito della mera trascrizione i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione e qualsiasi altro atto a titolo gratuito posti in essere nei due anni anteriori al fallimento. GLI ATTI A TITOLO GRATUITO COMPIUTI NEL 2 ANNI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PRIMA ORA Anche in passato questi atti erano Ora i beni oggetto degli atti in inefficaci nei confronti del oggetto entrano a far parte della fallimento ma era comunque massa fallimentare a seguito della necessario, per la materiale mera trascrizione della sentenza acquisizione alla procedura, che dichiarativa di fallimento l inefficacia fosse dichiarata mediante una sentenza di accertamento. La nuova norma stabilisce tuttavia che ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell articolo 36 l.f. (ovvero secondo le disposizioni previste per il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). 6

Articolo 64 (Nuovo testo in vigore dal 21 agosto 2015) Atti a titolo gratuito 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. 2. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell articolo 36. La pendenza dei giudizi Viene infine previsto dall intervento riformatore che la chiusura della procedura di fallimento non sia impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può comunque mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. GUIDIZI PENDENTI Non impediscono la chiusura del fallimento LE SPESE FUTURE Le somme necessarie per le spese future relative ai giudizi pendenti sono trattenute dal curatore. LE ENTRATE FUTURE Dopo la chiusura del fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto dei provvedimenti definitivi e i residui degli accantonamenti sono oggetto di riparto supplementare tra i creditori (non è invece necessaria la riapertura del fallimento). 7

Articolo 43 - Nuovo testo in vigore dal 21 agosto 2015 Rapporti processuali Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull amministrazione della giustizia. Articolo 118 - Nuovo testo in vigore dal 27 giugno 2015 Casi di chiusura 1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della procedura di 8

fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell articolo 43. In deroga all articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell impedimento all esdebitazione di cui al comma secondo dell articolo 142, il debitore può chiedere l esdebitazione nell anno successivo al riparto che lo ha determinato. - Riproduzione riservata - 9