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Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652 del 24.06.2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 524/30542 del 28.05.2014, n. 525/30610 del 25.06.2014) Art. 1 Oggetto 1. L'Università degli Studi di Parma conferisce borse di ricerca (di seguito denominate borse ), ai sensi del combinato disposto della Legge 03.07.1998, n. 210 e della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., sulla base di specifici accordi/convenzioni stipulati con soggetti pubblici e privati, contributi, donazioni, lasciti e altri proventi, a scopo di ricerca e senza oneri finanziari per l Università, nonché sulla base di progetti di ricerca finanziati dall Unione europea o da altre istituzioni straniere ed ai sensi dell art. 8 del presente regolamento. Art. 2 Destinatari 1. Possono concorrere all assegnazione della borsa i candidati che siano in possesso, alla data di scadenza del bando di selezione, del diploma di laurea triennale, specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento o titolo equipollente conseguito all estero. L equipollenza viene valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6. 2. E preclusa la partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento di borse a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un membro appartenente alla struttura che richiede l attivazione della borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. Art. 3 Durata e importo 1. La durata delle borse, prevista nel rispettivo bando, non potrà essere inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi. 2. Le borse potranno essere rinnovate. Il rinnovo della borsa sarà autorizzato in presenza della necessaria copertura finanziaria. 3. L importo della borsa è definito dalle convenzioni, atti e programmi di riferimento richiamati all art. 1. 4. Il pagamento è corrisposto, di norma, in rate mensili, posticipate. Art. 4 Attivazione 1

1. L attivazione della borsa è approvata dalla struttura interessata. La deliberazione deve indicare: a) la convenzione di ricerca o i progetti di riferimento con la disponibilità dei fondi per la copertura dell intero costo della/delle borse; b) il numero di borse da attivare e mettere a bando, la loro durata e il loro importo; c) il titolo e le tematiche del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa, il relativo Responsabile Scientifico e la struttura presso la quale si svolgerà l attività; d) il titolo di studio richiesto al borsista e la relativa tipologia di laurea; e) gli eventuali requisiti o competenze specifiche richieste; f) le modalità di selezione dei borsisti con l indicazione dell eventuale colloquio. Art. 5 Bandi di selezione 1. Il bando di selezione per l istituzione della borsa è parimenti approvato con deliberazione della struttura interessata, successivamente alla stipulazione della convenzione o approvazione dei programmi di cui all art. 1, con attestazione dell effettiva disponibilità dei fondi. Il bando è pubblicato sul sito web dell Ateneo per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, e dovrà espressamente indicare: a) il titolo e le tematiche del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa; b) il titolo di studio richiesto per l accesso alla selezione, secondo quanto indicato nella proposta di cui al precedente art. 4; c) gli eventuali requisiti o competenze specifiche richieste; d) le modalità di selezione dei borsisti con l indicazione, in caso di colloquio, dell eventuale data e del luogo di svolgimento; e) la struttura presso cui si svolgerà l attività del borsista; f) l importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa; g) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre; h) la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; i) gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa; j) ogni altro elemento utile alla selezione in relazione alle tematiche di ricerca di riferimento. Art. 6 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici, nominate con delibera del Consiglio della struttura interessata, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, 2

sono composte da tre membri esperti delle materie oggetto della borsa o in materie affini, con almeno un membro esterno alla struttura proponente, fatto salvo in caso di motivata impossibilità. Art. 7 Prove di selezione 1. La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli e del curriculum e può essere integrata da un colloquio ove previsto nel bando, volto ad accertare l idoneità del candidato alla specifica attività oggetto della ricerca. La commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio motivato e individuando l eventuale graduatoria degli idonei e il vincitore. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 2. La graduatoria finale e la nomina del vincitore sono approvate con delibera del Consiglio della struttura di riferimento e sono pubblicate sul sito web dell Ateneo. Art. 8 Borse di ricerca derivanti da programmi o progetti di ricerca di alta qualificazione 1. E possibile prescindere dall emanazione del bando e dalle relative procedure di selezione, indicati nel presente regolamento, nel caso di soggetti già selezionati sulla base di specifici requisiti e procedure nell ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, europei o internazionali promossi dal MIUR, da altri Ministeri nazionali, dalla Commissione Europea, da altri organismi nazionali ed internazionali di natura governativa o pubblica, che prevedano una selezione comparativa effettuata dallo stesso ente erogatore del finanziamento o da apposite commissioni di valutazione specificatamente individuate, che conducano alla individuazione del soggetto fisico cui assegnare la borsa per attività di ricerca. La borsa potrà avere durata massima corrispondente alla durata prevista del progetto finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi la deliberazione del Consiglio della struttura interessata, attesterà la sussistenza degli indicati requisiti di conferibilità e di durata, oltre agli altri requisiti indicati dal presente regolamento, necessari al conferimento della borsa. Art. 9 Conferimento della borsa 1. La borsa è conferita al vincitore con atto scritto della struttura di riferimento, previa accettazione del borsista. In caso di mancata accettazione della borsa da parte del vincitore, la medesima sarà assegnata all eventuale candidato successivo in graduatoria, parimenti si procederà in caso di rinuncia successiva. 2. L attività oggetto della borsa avrà inizio, di norma, il 1 o il 16 del mese. 3

3. Il corrispettivo della borsa è erogato dalla struttura che ha richiesto l attivazione della procedura ove si svolge la ricerca. Art. 10 Diritti e doveri del borsista 1. L attività oggetto della borsa deve essere svolta presso la struttura di riferimento, nonché all esterno, ove autorizzata, sul tema indicato nel bando di selezione seguendo le indicazioni del Responsabile scientifico. 2. La borsa può essere revocata con delibera del Consiglio della struttura di riferimento, qualora il Responsabile scientifico incaricato di seguire il borsista ne richieda per iscritto la revoca per giustificati motivi connessi allo svolgimento dell attività. Sia in caso di revoca, che in ogni caso di rinuncia da parte del borsista o accertata impossibilità a proseguire l attività, rilevate e dichiarate con delibera della suddetta struttura, l assegnatario perde il diritto alla borsa a far tempo dalla data di cessazione dell attività indicata nella deliberazione della competente struttura. 3. Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di attività professionali di lavoro autonomo e/o di lavoro dipendente e non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli del personale universitario. 4. La borsa non è cumulabile con altre borse, a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni Italiane o Straniere, per integrare, l attività del borsista, con soggiorni all estero. Non è cumulabile altresì con assegni di ricerca ed è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni. Art. 11 Disposizioni in materia assicurativa, fiscale e previdenziale 1. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Le borse di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale vigente. 2. Le borse sono comprensive del costo, a carico della struttura proponente, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista. 4

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell amministrazione centrale. Art. 12 Proprietà intellettuale 1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla Legge all autore dell opera o dell invenzione, l Università sarà l esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall attività del borsista. Trova applicazione il vigente Regolamento dell Università in materia di brevetti e tutela dell invenzione. Art. 13 Maternità 1. Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le borsiste in gravidanza devono comunicare il proprio stato al Direttore della struttura presso cui operano e al Servizio di Prevenzione e Protezione. In collaborazione con il medico competente saranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito. 2. L attività del borsista è obbligatoriamente interrotta a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo. 5