MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010

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1 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In vigore dal 9 giugno 2012

2 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 ART. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell 11 marzo 2005, le modalità di reclutamento di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell art. 24 della Legge , n Art. 2 Natura del rapporto 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l Università degli Studi di Milano Bicocca ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per il lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. 2. L Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile. 3. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che abbiano usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n Art. 3 Modalità di finanziamento 1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, nell ambito della programmazione triennale, con fondi destinati a tale scopo, nel bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 2. Il reclutamento può anche avvenire nell ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati, totalmente o in parte, da soggetti terzi, sia pubblici che privati. Può altresì avvenire, nel rispetto della normativa vigente, mediante l utilizzo di risorse acquisite dal bilancio d Ateneo, mediante attività di ricerca o di servizio ad esclusione del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle tasse e contributi degli studenti. 3. I contratti sono stipulati nell ambito delle risorse disponibili per la programmazione o in presenza di risorse esterne derivanti da una convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all art. 24, comma 3, lettera a). 4. Soggetti esterni, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di ricercatore a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un unica soluzione o in quote da corrispondere in date concordate dalle parti. 5. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere l importo in più rate dovrà consegnare all Ateneo idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all intero finanziamento.

3 Art. 4 Procedura di attivazione per contratti di tipologia a) e b) 1. Ciascun Dipartimento, nell ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, richiede agli Organi di Governo l istituzione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e di tipologia b). Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito. 2. I Dipartimenti, inoltre, sottopongono al Consiglio di Amministrazione, per consentire l assunzione di determinazioni che favoriscono un programmato sviluppo delle diverse componenti scientifiche e disciplinari dell Ateneo, le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato il cui finanziamento è assicurato, in parte o totalmente, da fondi esterni così come previsto dall art. 3, commi 3 e Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte complessive presentate e, sulla base della valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, sentito il Senato Accademico, provvede alla ripartizione dei posti tra i vari Dipartimenti dell Ateneo. 4. Le richieste presentate dai Dipartimenti devono contenere le seguenti indicazioni: a) specificazione del macrosettore concorsuale e del settore concorsuale di cui al D.M , n. 236; b) programma di ricerca; c) indicazione delle attività didattiche che saranno richieste al ricercatore; d) copertura finanziaria con l indicazione della fonte del finanziamento. Art. 5 Bando di selezione 1. I bandi di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato con contratto sia di tipologia a) sia di tipologia b), sono di norma emanati con cadenza annuale e devono riportare, in particolare, il numero dei posti banditi per macrosettore concorsuale e settore concorsuale, la tipologia del contratto, la relativa durata, il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito fermo restando per i ricercatori con contratto di tipologia b) l impegno lavorativo è a tempo pieno, indicazioni sull attività didattica e di ricerca richiesta, sui diritti e i doveri, l eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità di partecipazione e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati. 2 Il bando può prevedere un numero massimo, comunque almeno 12, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. 3. Il bando è pubblicato sul sito dell Ateneo, del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, della CRUI, nonché sul portale dell Unione Europea. L avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 4. I candidati sono tenuti a presentare le domande di partecipazione entro il termine stabilito dal bando. 5. I candidati devono presentare, utilizzando l apposito modello predisposto dall Amministrazione, la propria domanda di partecipazione indirizzata al Rettore secondo le modalità stabilite dal bando stesso. Art. 6 Requisiti per la partecipazione 1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per contratti sia di tipologia a) sia di tipologia b) i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all art. 2, comma 3 lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda le candidature a posizione di ricercatore con contratto di tipologia b). 2. Sono ammessi, fino all anno 2015, anche coloro che siano in possesso della sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell art. 29, comma 13, della Legge 240/2010.

4 3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 4. Non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l Università degli Studi di Milano Bicocca o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 5. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori, ancorché cessati dal servizio. 6. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 7. Non sono ammessi inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell ente che finanzia il posto. Art. 7 Commissione Giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico e su proposta del Dipartimento interessato, è costituita da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia, in prevalenza esterni ai ruoli dell Ateneo anche stranieri, del macrosettore o del settore concorsuale oggetto della selezione. I componenti esterni di norma e, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. 2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni lavorativi per l eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Art. 8 Valutazione 1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione. 3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici. 4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. 5. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza di una lingua straniera se prevista nel bando. 6. Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa. 7. La Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica.

5 8. Al termine delle procedure di valutazione, la Commissione individua, con adeguata motivazione il vincitore della selezione. 9. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 10. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. 11. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore. Art. 9 Deroghe 1. Ai fini dell attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca o da organismi dell Unione Europea nell ambito di procedure di finanziamento competitivo basate sulla qualità e sulla competenza, il cui esito preveda espressamente la stipula di un contratto per prestazione di lavoro e la possibilità di svolgere l attività presso l Università degli Studi di Milano - Bicocca. Art. 10 Chiamata 1. Il Consiglio del Dipartimento interessato con motivata delibera, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto al voto, formula la proposta di chiamata del vincitore. 2. Il Consiglio di Amministrazione dopo aver approvato la proposta di chiamata autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla firma, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio. Art. 11 Natura e stipula del contratto 1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti. 2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l altro le seguenti indicazioni: o la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro; o il regime di impegno; o il trattamento economico complessivo; o il trattamento previdenziale e assicurativo; o la struttura di afferenza; o il macrosettore concorsuale e il settore concorsuale di riferimento. Art. 12 Attività dei ricercatori a tempo determinato 1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto: svolge attività di ricerca scientifica nell ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo;

6 svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi; svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l Università e le competenti strutture sanitarie; partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente; partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso. 2. L'impegno annuo complessivo è stimato in ore per il regime di tempo pieno e a 750 ore per il regime a tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d Ateneo. Art. 13 Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all art. 2, lettera a), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore di ruolo confermato a seconda del regime di impegno. Per i ricercatori reclutati con le modalità di cui all art. 10 del presente Regolamento, ove compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal ricercatore. 2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all art. 2, lettera b), del presente Regolamento, è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno, incrementato fino al 30% secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 14 Incompatibilità 1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, benché stipulati in alte sedi universitarie o in strutture scientifiche pubbliche e private, né con la frequenza del dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post laurea. 2. Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, ai sensi della Legge 158/ Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall art. 53 del D.Lgs , n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia. 4. Ai ricercatori a contratto si applicano le specifiche disposizioni statutarie che ne disciplinano l elettorato attivo e passivo negli organi accademici. 5. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

7 2. Durante i primi due mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte. 3. Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1 giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Art. 16 Valutazione delle attività 1. I risultati e l attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo modalità appositamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale d Ateneo. 2. Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale sull attività di ricerca secondo modelli e criteri definiti dall Ateneo. 3. La relazione finale costituisce parte integrante del processo di valutazione rispetto alla proroga del contratto e alla candidatura per la procedura di selezione per il conferimento dei contratti di tipologia b). 4. L Università, nel terzo anno di contratto di tipologia b), valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l abilitazione scientifica di cui all art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Art. 17 Proroga del contratto 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, verificata la copertura finanziaria, su proposta motivata del Dipartimento, può deliberare la proroga di contratti di cui all art. 2, lettera a), del presente Regolamento, fino a un massimo di 2 anni per singolo contratto. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dal D.M Art. 18 Norme transitorie e finali Entrata in vigore 1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate. 2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Ufficiale dell Ateneo.

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