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!!"#!$%" %!&" # '( ) *)+, 1 L. 11-7-1980 n. 312. Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190. Capo II - Personale non docente dell'università 79. Ordinamento. L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto. 80. Declaratoria e profili professionali. Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2. È istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al precedente comma. La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79. La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto appresso indicato: V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione; VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi; VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la produzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza. Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nella VI qualifica. Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello. Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

'( &( - ( &( ( +.)/0( ( (( - - - /1 --(( -( 2( 34 *)+ +, '( &( -( &( ()(. /(( (-( 1(((, '( &( - ( &( (/(( / -( 4 * ) +, '( ( $() &( ) )( $ )( )( * ( Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi. Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni sena demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo. Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore. Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza 2 L. 11-7-1980 n. 312. Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190. Capo II - Personale non docente dell'università 78. Area di applicazione. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642 (76), al personale delle Opere universitarie. Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria dell'università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632 ( a ), dal 1 novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo. Al predetto personale si applicano le norme della presente legge. Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1 marzo 1978. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria ( b). ------------------------ (a) Ha convertito in legge il D.L. 31 ottobre 1979, n. 536. ( b ) Vedi, anche, l'art. 15, L. 29 gennaio 1986, n. 23. 3 Vedi nota 2 2

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