SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI..PER LA RACCOLTA E L INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE DELLE DOMANDE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO FINALIZZATO ALL INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO -ANNO 2014. Il Comune di Sesto San Giovanni (P.IVA ), nella persona del Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Pubblico e Impianti Dott. Ing. Andrea Zuccoli, nato ad Milano (MI) il giorno 09.09.1961, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza della Resistenza, 5, Sesto San Giovanni.., con sede legale in,via.n.cap..(p. IVA) nella persona di.nato a..il..domiciliato per la carica in Via n.. a ciò autorizzato in virtù di LEGALE RAPPRESENTANTE. E PREMESSO CHE L art. 11 Della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ha istituito il Fondo Nazionale per il Sostegno all Accesso alle abitazioni in locazione per l erogazione di contributi ai conduttori aventi particolari requisiti; Con Legge regionale n. 27 del 04/12/2009 art. 48 fondo per il sostegno all affitto e art. 6 comma 2 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica la Regione Lombardia ha integrato il Fondo per il sostegno all affitto con fondi autonomi e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo; Con la deliberazione n. X/2207 del 25/07/2014 la Giunta Regionale ha approvato L allegato A1: Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2014 finalizzato all integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con grave disagio economico (L.N. 431/98; L.R. 27/2009) anno 2014. Il Comune di Sesto San Giovanni, con PEC del 03/09/2014 pg 61573/14 del Vice Sindaco, ha aderito al Fondo Regionale finalizzato all integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con grave disagio economico L.N. 431/98; L.R. 27/2009) -anno 2014-, istituito da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/2207del 25/07/2014.; Con determinazione dirigenziale n.. del /2014 ha istituito lo Sportello affitto 2014 e approvato lo schema di bando, dando esecuzione ai contenuti e previsioni della D.G.R. n. X/2207 del 25/07/2014. Con il provvedimento Regionale sopra richiamato è stata disposta l apertura dal 15 settembre al 31 ottobre 2014 dello Sportello Affitti 2014, stabilendo all art. 7 che la raccolta delle domande deve essere a carico del Comune e la domanda può essere presentata: - ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto convenzionato con il Comune; - ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione Nazionale, di cui all art. 2 della legge 431/1998, fermo restando l obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato. La Regione Lombardia mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica online per la raccolta dei dati, l inserimento delle domande, il calcolo dell Isee-fsa e la determinazione dell idoneità; Tutto ciò premesso e confermato 1
tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto e Competenze 1 II Comune affida a..., con sede in Via lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la ricezione e inserimento nel sistema informatico regionale on-line delle domande del Fondo Regionale finalizzato all integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con grave disagio economico anno 2014. Più precisamente: - ricevere e inserire nel sistema informatico messo a disposizione on-line da Regione Lombardia la domanda del fondo grave disagio economico 2014. Il Comune metterà a disposizione l elenco dei documenti da produrre; - rilasciare al concorrente o a suo delegato copia della domanda sottoscritta; il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare fino alla data di chiusura del bando; 2 dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione potrà essere effettuato esclusivamente presso sedi dove sono prestati servizi di assistenza fiscale, comunicate all Agenzia delle Entrate ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 - D.M. 31 maggio 1999 n. 164). 3..potrà raccogliere ed inserire nel sistema informatico le domande sino alla data del 31 ottobre 2014. Non saranno prese in considerazione le domande di richiedenti che si presentano al CAAF oltre tale termine. Tutte le operazioni di elaborazione delle domande da parte del CAAF o altro soggetto convenzionato dovranno concludersi entro la data di chiusura del sistema operativo stabilito da Regione Lombardia; 4 le domande non presentate secondo la modalità sopra indicata non saranno ritenute valide; 5 per ogni adempimento si fa rinvio all allegato istruzioni operative, parte integrante della presente convenzione. ART. 2 Impegni relativi all informazione ai cittadini II Comune provvede a diffondere una puntuale informazione ai cittadini relativamente al Bando e alle sedi di raccolta delle domande: da compilarsi con gli indirizzi delle sedi comunicate entro il giorno 19/09/2014. ART. 3 Trattamento dei Dati Personali Ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche Codice in materia di protezione dei dati personali (d ora in avanti Codice), il CAAF o altro soggetto convenzionato è designato dal Comune di Sesto San Giovanni (Titolare del Trattamento) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d ora in poi Responsabile). Il Responsabile è tenuto ad osservare, nell espletamento del servizio affidato, nonché di quelli eventualmente aggiuntivi realizzabili ai sensi della legge, il Codice nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall Autorità Garante per la privacy. 2
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all espletamento del servizio e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e comunque a conoscenza e si obbliga, altresì, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione della prestazione affidata. Per le istruzioni e gli ulteriori adempimenti in materia, si rinvia all atto di designazione come Responsabile del Trattamento dei dati personali allegato alla presente convenzione. Tale designazione acquisisce efficacia dalla data di apertura del bando. ART. 4 Presenza sul Territorio opererà avvalendosi di proprio personale unicamente presso la/e sede/i comunicata/e e rispondente/i a quanto previsto all articolo 1, punto 2, della presente convenzione. Presso la/e suddetta/e sede/i, per tutto il periodo di apertura del Bando, dovrà essere esposta l informativa concernente il trattamento dei dati e un avviso circa la gratuità del servizio. ART. 5 Responsabile del Procedimento.. individua nel sig................ il responsabile del procedimento oggetto della presente convenzione, che assume il ruolo di referente del Comune per gli adempimenti in essa previsti. ART. 6 Responsabilità e Copertura dei Danni.. si farà carico di eventuali danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi dai propri operatori nell espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. ART. 7 Compensi Il Comune riconosce un compenso di 12,70 (imponibile IVA 22%) per ogni domanda risultata idonea all inserimento nel sistema informatico on-line della Regione Lombardia incluse eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti entro la data di chiusura del bando qualora il concorrente dovesse riscontrare errori materiali o omissioni. Il compenso complessivo sarà determinato in relazione al numero totale di domande idonee direttamente inserite dai CAAF o altri soggetti convenzionati nel sistema informatico comprensivo di imposte o ritenute dovute; Il compenso stabilito remunererà il CAAF o altro soggetto convenzionato per l attività svolta sia in relazione alle domande idonee, sia a quelle che risultano non idonee; II pagamento avverrà in unica soluzione a consuntivo e sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento dell originale della fattura o documento equipollente, da presentarsi successivamente alla scadenza della convenzione indicata al successivo art. 8, nel caso di deroga a 60 giorni occorrerà l opportuna giustificazione come previsto dal D.Lgs. 192/2012. 3
ART. 8 Durata La presente Convenzione avrà durata fino al 31 ottobre 2014, fatto salvo ulteriori proroghe da parte della Regione Lombardia. ART. 9 Controlli L Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli presso le sedi di raccolta delle domande attraverso propri incaricati, con l assenso indispensabile del Caaf o altro soggetto convenzionato. ART. 10 Controversie Competente per le eventuali controversie sarà il Foro di Milano... dovrà eleggere domicilio legale nell ambito del Foro stesso. ART. 11 Adempimenti Fiscali Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 131/1986. ART. 12 Clausola risolutiva espressa 1.Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, così come previsto dall art. 3 comma 8 L. 13.08.2010 n. 136. ART. 13 Il CAF o altro soggetto convenzionato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136. ART. 14 Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione ci si richiama a quanto disciplinato nel codice civile e nella legislazione vigente. Milano, / / Per l'amministrazione Comunale Il Direttore di Settore Per CAAF.... 4
Dott. Ing. Andrea Zuccoli. ISTRUZIONI OPERATIVE (allegato quale parte integrante della convenzione per la raccolta delle domande bando fondo sostegno per il grave disagio economico -anno 2014-. Il Comune di Sesto San Giovanni mette a disposizione l elenco dei documenti per la presentazione della domanda fondo sostegno per il grave disagio economico -anno 2014. Le domande devono essere presentate esclusivamente presso gli sportelli dei caaf o altri soggetti convenzionati con il Comune dal 15 settembre al 31 ottobre 2014. La procedura informatica on-line messa a disposizione da Regione Lombardia costituisce la sola procedura da utilizzarsi per l inserimento dei dati relativi alle domande di fondo sostegno per il grave disagio economico. Il sistema prevede l utilizzo del modello di trasparenza che consentirà, prima dell'inserimento dei dati, di verificare il rispetto del limite ISEE-fsa indicato nella D.G.R n. X/2207/2014. Le domande non presentate secondo la modalità sopra indicata non saranno ritenute valide; Le domande, dopo l inserimento nel sistema informatico on-line che ne determina l idoneità, devono essere stampate, timbrate e fatte firmare dal richiedente il contributo. Il Caf o altro soggetto convenzionato deve consegnare al Comune di Sesto San Giovanni, in Piazza della Resistenza c/o Ufficio Protocollo, entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura informatica on-line della Regione: Le domande e l elaborato inserite nel sistema regionale on-line risultate idonee, timbrate, debitamente, firmate dal richiedente e corredate dai documenti previsti (carta d identità, carta di soggiorno/permesso di soggiorno valido per i cittadini non comunitari, eventuale attestato di invalidità superiore al 66%, ricevute affitto 2014 documentazione reddituale e patrimoniale del 2013); I report contenenti i dati essenziali delle domande: numero identificativo, cognome nome e codice fiscale dei richiedenti. 5