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LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1) Tra.., C.F.., con sede legale in.., in via, legalmente rappresentata da, identificato mediante Carta d Identità n rilasciata dal Comune di.. in data e LAI-MOMO SOCIETA COOPERATIVA, codice fiscale 04253920377 (P. iva 01774191207), con sede legale in VIA GAMBERI 4 40037 SASSO MARCONI (BO), legalmente rappresentata da MARCHESINI REGGIANI ANDREA, codice fiscale MRCNDR60P25A944O nato a BOLOGNA (BO) il 25/09/1960 e residente in VIA SARAGOZZA 191 40100 BOLOGNA (BO), identificato mediante Carta d Identità n AJ5722006 rilasciata da COMUNE DI BOLOGNA in data 04/03/2004. PREMESSO - che, a causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb, un consistente numero di cittadini di diversi Paesi del Nord Africa si sta spingendo verso le coste italiane; - preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 12 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011 ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa; 1

- che, a far data dal., a seguito dell'emergenza umanitaria relativa ai profughi provenienti dalle zone del nord Africa, presso il comune di.., sono ospitati n.. profughi, inviati dalla cooperativa LAI MOMO, che opera in base a preciso mandato dalla Protezione Civile; - che., proprietario dell immobile di seguito specificato, intende concedere in locazione, alla Società Coop. Lai Momo il citato immobile, al fine di perseguire gli enunciati scopi. Tanto premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue. concede in locazione alla SOCIETA COOPERATIVA LAI MOMO, che accetta per sè e per i suoi aventi causa, l'unità immobiliare, ammobiliata, composta di n.. vani e mezzo utili, posta in. in via.., così come meglio identificata al NCEU al Foglio.., particella.., subalterno., categoria catastale.. LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI 1) Durata - Il contratto è stipulato per la durata di sei mesi, dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta. 2) Esigenze del Locatore. Come precisato in premessa il locatore prende atto delle esigenze di transitorietà del conduttore, rendendosi eventualmente disponibile, al termine della locazione ad un eventuale rinnovo. 3) Esigenze del Conduttore. Il conduttore precisa che, la presente locazione, ha natura transitoria, al fine di concedere ospitalità temporanea a profughi, n 2

.. 4) Canone - Il canone di locazione semestrale è convenuto in euro ( /00) (onnicomprensivo di tutte le spese utenze e spese condominiali), importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n 6 rate eguali di euro. ( /00) ciascuna, successivamente ai pagamenti effettuati dalla Protezione Civile. 5) Spese di bollo e registrazione - Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. 6) Pagamento, risoluzione e prelazione Le parti concordano che laddove i profughi ospitati abbandonino l immobile, il contratto sia immediatamente privo di efficacia in caso non ci siano nuove assegnazioni di profughi da parte della Protezione Civile. 7) Uso - L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione, e per le necessità in premessa evidenziate. E fatto espresso divieto di sublocazione e di comodato dell immobile, in tutto e in parte, pena la risoluzione di diritto del contratto, salvo diverso patto contrario scritto. 8) Consegna e custodia - Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del 3

regolamento dello stabile, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. 9) Modifiche e danni - Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità, per danni diretti o indiretti, che possano derivargli dagli occupanti, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 10) Accesso - Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati, ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi. 11) Varie - A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio presso la sede legale e più precisamente in via GAMBERI, 4 40037 SASSO MARCONI (BO). Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003). 4

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'accordo territoriale. Letto, approvato e sottoscritto Bologna li, Il locatore Il conduttore 5