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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 18 DEL 16/03/2018 OGGETTO: Concessione in locazione, ad uso diverso da quello di abitazione, dell unità immobiliare sita in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 11, piano T, iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta, fol. 37, particella 127, sub 4, superficie catastale mq. 122, Cat. C/1, di proprietà dell IPAB SS. Annunziata. L anno 2018, addì 16 del mese di marzo, in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, presso la sede legale dell IPAB SS. Annunziata, alle ore 11.00, il Commissario Straordinario Regionale, Avv. Luciana Selmi, ha assunto la seguente deliberazione. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE VISTO lo Statuto dell IPAB SS. Annunziata; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 gennaio 2015, n. 4, con cui è stato disposto il commissariamento dell IPAB SS. Annunziata, da ultimo prorogato al 31 marzo 2018 con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 26 settembre 2017, n. 591; VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00203, con cui è stato confermato Commissario straordinario regionale dell'ipab SS. Annunziata l'avv. Luciana Selmi; VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e successive modifiche ed integrazioni; VISTI i regolamenti, amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante Disciplina delle locazioni di immobili urbani ; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo ; 1

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, recante Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio ; VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nelle parti compatibili con la disciplina delle II.PP.A.B.; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207, recante Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione ; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni in tema di Vigilanza sull attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio ; VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione ; RILEVATO che l IPAB SS. Annunziata, ai sensi dell art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale; a tal fine, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell assistenza sociale; CONSIDERATO che per il perseguimento dei predetti scopi, ai sensi dell art. 4 dello Statuto, l IPAB può utilizzare anche le risorse derivanti dalla valorizzazione e sfruttamento del proprio patrimonio immobiliare e, dunque, pure attraverso la locazione a terzi, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; 2

VISTA la deliberazione commissariale n. 19 del 21 dicembre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104, Supplemento n. 2, del 29 dicembre 2015, con cui l IPAB ha emanato un avviso di disponibilità per la locazione, tra le altre, dell unità immobiliare sita in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 11, piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta, fol. 37, particella 127, sub 4, superficie catastale mq. 122, Cat. C/1; RILEVATO che, a seguito del suddetto avviso, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 41 del 19 ottobre 2016, è stato stipulato un contratto di locazione con l unico soggetto interessato all uso dell unità immobiliare, successivamente risolto in via consensuale dalle parti; CONSIDERATO che l unità immobiliare, sussistendone i presupposti, può essere nuovamente concessa in locazione, per assicurarne la piena redditività e valorizzazione; in caso contrario, infatti, il bene resterebbe inutilizzato, continuando a gravare inutilmente sul bilancio dell ente i costi di manutenzione e gestione; l immobile, poi, versa in condizioni strutturali ed edilizie precarie e degradate, sicché la sua assegnazione a terzi permetterebbe all ente di realizzarvi lavori di manutenzione e ristrutturazione con oneri a totale carico del nuovo conduttore; PRESO ATTO delle seguenti proposte di locazione immobiliare nel frattempo pervenute all amministrazione: a) proposta del Sig. Guglielmo Ucciero, nato a Napoli il 31 maggio 1970, per lo svolgimento di una attività di galleria d arte, alle condizioni di seguito indicate: 1) pagamento di un canone mensile di euro 350,00; 2) realizzazione di lavori di miglioria per euro 10.000,00/15.000,00; b) proposta della Sig.ra Giorgia Di Marzo, nata a Gaeta (LT), il 23 gennaio 1987, per lo svolgimento di un attività di ristorazione, alle condizioni di seguito indicate: 1) pagamento di un canone mensile di euro 333,33 per il primo anno, di euro 400,00 dal secondo al sesto anno, e di euro 550,00 in caso di eventuale rinnovo per altri sei anni; 2) realizzazione di lavori di miglioria per euro 40.000,00 a sue spese; RITENUTA maggiormente congrua e vantaggiosa la proposta della Sig.ra Giorgia Di Marzo, la quale, nel corso delle successive trattative, si è impegnata a versare all ente, al momento della stipula del contratto di locazione, anche una cauzione, a titolo di garanzia delle prestazioni pecuniarie nascenti dal rapporto negoziale, pari a sei mensilità; RAVVISATA l opportunità di addivenire, mediante procedura negoziata, alla conclusione del procedimento di assegnazione in locazione dell immobile, in ossequio ai principi di buon andamento, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza dell azione amministrativa, nonché dei principi di redditività, sfruttamento e valorizzazione economica dei beni pubblici, in considerazione della migliore offerta economica tra quelle pervenute; VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e, in particolare: a) l articolo 41, comma 1, per cui: Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte; 2) per l acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) quando si debbano 3

prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) quando l urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l indugio degli incanti o della licitazione; 6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento ; b) l articolo 92, secondo cui: La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse ; VISTO il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, recante Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato e, in particolare, l art. 2, comma 3, lettera b), per cui Si procede a trattativa privata, quando: b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000( ) ; VISTO l articolo 8, comma ultimo, del Regolamento recante disposizioni per la locazione delle unità immobiliari di proprietà dell IPAB, secondo cui In caso di assenza di richieste di locazione, ( ), l Ente procederà ad assegnare direttamente l unità immobiliare /terreno, avendo cura di salvaguardare gli interessi dell IPAB ; RICHIAMATO il costante orientamento della Corte dei conti, che ha tratto dal quadro normativo vigente il principio di fruttuosità dei beni pubblici, muovendo dalla lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 3, L. n. 537/1993, e 32, c. 8, L. 724/1994, che impongono la determinazione e l aggiornamento dei canoni dei beni dati in concessione a privati, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, e da cui deriva il principio di gestione del patrimonio pubblico in modo da incrementare le entrate patrimoniali dell amministrazione (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio 03.05.2004, n. 1737, e 02.03.2009, n. 262); per la Corte dei conti, infatti, queste norme sono la chiara espressione della volontà del legislatore di rapportare i canoni locativi di tutti gli immobili pubblici ai valori di mercato; e ciò sia che si tratti, più propriamente, di immobili destinati ad uso abitativo, sia che si tratti di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, sia che si tratti di immobili del patrimonio disponibile destinati ad uso commerciale, relativamente ai quali il principio della redditività secondo valori di mercato discende dai principi di buona amministrazione cui sono astretti gli enti pubblici (Corte Conti, sez. II giurisdizionale centrale d appello, 22.04.2010, n. 149; nello stesso senso cfr. anche Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, deliberazione 14.11.2013, n. 170, secondo cui l obbligo della gestione economica del bene pubblico, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta attuazione del principio costituzionale di buon andamento di cui all art. 97 Cost., del quale l economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario); RAVVISATA, dunque, la sussistenza dei presupposti per procedere all assegnazione in locazione dell immobile alla Sig.ra Giorgia Di Marzo, avendo presentato l offerta complessivamente più vantaggiosa tra quelle pervenute; VERIFICATA l insussistenza in capo alla stessa di cause, oggettive e soggettive, ostative alla stipula del contratto di locazione; VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell IPAB; 4

VISTO il Regolamento recante disposizioni per la locazione delle unità immobiliari di proprietà dell IPAB; VISTO il Bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2018, DELIBERA 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di prendere atto delle proposte di locazione dell unità immobiliare sita in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 11, piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta, fol. 37, particella 127, sub 4, superficie catastale mq. 122, Cat. C/1; 3) di assegnare in locazione l unità immobiliare alla Sig.ra Giorgia Di Marzo, nata a Gaeta (LT), il 23 gennaio 1987, avendo presentata l offerta economicamente più vantaggiosa, per lo svolgimento di un attività di ristorazione, alle condizioni contenute nello schema di contratto di locazione; 4) di approvare lo schema di contratto di locazione; 5) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico dell IPAB; 6) di demandare al Direttore dell IPAB la stipula del contratto di locazione; 7) di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso; 8) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell ente nella sezione Amministrazione Trasparente ; 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE Avv. Luciana Selmi PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile. Gaeta, 15 marzo 2018 Il Direttore Dott. Clemente Ruggiero PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa. Gaeta, 15 marzo 2018 Il Direttore Dott. Clemente Ruggiero 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell IPAB SS. Annunziata, ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata in originale all Albo on-line dell IPAB SS. Annunziata e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Provvedimenti, per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 25 giugno 2018. Gaeta, 25 giugno 2018 IL DIRETTORE Dott. Clemente Ruggiero