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INFORMATIVA IMU 2013 INDICAZIONI GENERALI Comune di Base immobili cat. D (escluso D/10) ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 Abitazione Principale e Pertinenze immobili agricoli strumentali Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26 anno di età) TUSCANIA 1,06% 1,06% 0,50% 0,20% 200 50 SECONDA RATA 2013 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli immobili di seguito riportati deve essere versata la differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per la stessa tipologia di immobili, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 1

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; comma 5. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali a/1, a/8 o a/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1 luglio. d)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1 rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente - 2 rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel portale comunale alla data del 9 dicembre 2013 2

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE( art. 9 regolamento comunale) : - l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell imposta, l agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L esenzione dall imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. Entro il 30 giugno dell anno successivo all applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da dichiarazione con allegata l'autocertificazione del proprietario. DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2013 ALIQUOTA DI BASE 1) L IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE D (IMMOBILI PRODUTTIVI). 2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D : a) 0,76% quota fissa riservata allo stato con codice tributo 3925 b) 0,30%, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930 QUOTA COMUNE comune 3916 (aree fabbricabili) comune 3918 (altri immobili) comune 3930 (solo per categoria D ) QUOTA STATO stato 3925 (solo per categoria D ) Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze. versamento in acconto pari al 50% dell imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE L IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE INTERA SOMMA AL COMUNE N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 3

N.B. SECONDA RATA Abitazione Principale e Pertinenze Coop. Edilizie IACP Forze Armate - versamento pari al 40% della differenza tra aliquota comunale e aliquota di base entro il 16 gennaio 2014 comune 3912 del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 200 DETTAGLIO APPLICAZIONE DETRAZIONI Detrazione di base Detrazione di 200 fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell immobile, la detrazione di 200 va divisa per 4, 50 ciascuno) DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26 anno di età) Maggiorazione della detrazione di base per figli La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26 anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad 25 per ciascuno coniuge) 4

MODALITA DI VERSAMENTO DELL IMPOSTA IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP VERSAMENTO IN 2 RATE N.B. SECONDA RATA Abitazione Principale e Pertinenze Coop. Edilizie IACP Forze Armate versamento pari al 40% della differenza tra aliquota comunale e aliquota di base entro il 16 gennaio 2014 - prima rata 1/2 entro 17 giugno NON DOVUTA - seconda rata a saldo/conguaglio - entro 16 gennaio 2014 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE NON E PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE - prima rata 1/2 su aliquote 2012 entro 17 giugno VERSAMENTO IN 2 RATE - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre 5