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Siena, 7 dicembre 2004 VERBALE DI CONCERTAZIONE Criteri generali per l attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alla categoria EP Verbale contenente: gli esiti della concertazione successiva alla informazione preventiva relativa alle materie di cui all art.6, comma 3, lettere g (criteri generali per l attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alla categoria EP, di cui agli articoli 61 e loro valutazione periodica) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 2001 del personale del comparto Università. Dell esito dell incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del 29.09.04, ove è stata presentata dall Amministrazione la bozza di documento contenente la determinazione dei criteri per l attribuzione della indennità di posizione al personale di categoria EP, e dell incontro del 07.12.04, sulle materie di cui in premessa, viene dato resoconto, ai sensi dell articolo 9 del CCNL 1998/2001, nel seguente verbale di concertazione. Per la delegazione trattante di parte pubblica dell Università degli Studi di Siena, f.to Prof. Piero TOSI, Rettore f.to Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per la CGIL/Snur f.to Dott. Diodato ANGELACCIO per la CISL/Università f.to Sig. Francesco FUSI per la UIL/P.A. f.to Dott. Giuseppe GIORDANO per la FED.Confsal/Snals Univ. Cisapuni f.to Sig.ra Monica SANTINELLI per le R.S.U. f.to Dott.ssa Monica MASTI, Sig.ra Maria Gabriella GIORGI Area risorse umane 2
Le parti, dopo aver esaminato la proposta pervenuta dall amministrazione, hanno espresso la propria posizione favorevole nel merito di quanto in essa contenuto e di seguito riportato: Art. 1 - Indennità di posizione personale EP 1. Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo per il trattamento accessorio siglato il 21 marzo 2003, e sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine della attribuzione della indennità di posizione al personale di categoria EP, vengono individuate tre fasce di valori ed i seguenti criteri generali per l individuazione degli incarichi alle stesse connessi: 3^ fascia, per la quale è riconosciuta una indennità di posizione che può variare in un intervallo di valori che va da 8.000 ad 11.000 euro annui lordi per tredici mensilità: a) incarichi comportanti funzioni professionali richiedenti l iscrizione ad ordini professionali, per figure uniche ed infungibili a livello di Ateneo con compiti che interessino e che abbiano rilevanza per tutte le strutture; b) responsabilità di Area affidata, anche in sostituzione della temporanea assenza del titolare, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l individuazione dei criteri di organizzazione dell amministrazione e per l attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza, emanato con D.R. n. 30 del 3 novembre 2000, modificato con D.R. n. 984 del 1 Agosto 2003, con riferimento al ruolo del vice dirigente, ricondotto con il CCNL 1994/1997 nella categoria EP; c) responsabilità di risultato in progetti ri-organizzativi, di durata anche pluriennale, con rilevante impatto a livello di Ateneo, che implichi una responsabilità gestionale nella riorganizzazione di servizi e/o reingegnerizzazione di processi, anche mediante il coordinamento dell'attività di più settori organizzativi; d) posizioni di staff poste alle dirette dipendenze degli organi politici o del Direttore amministrativo ovvero che sono chiamate a svolgere compiti connessi con esigenze contingenti o con funzioni trasversali, comunque caratterizzati da elevata autonomia ed esperienza, nonché alta professionalità. 2^ fascia, per la quale è riconosciuta una indennità di posizione che può variare in un intervallo di valori che va da 6.000 a 7.500 euro annui lordi per tredici mensilità: e) incarichi comportanti funzioni professionali di natura tecnica richiedenti l iscrizione ad ordini professionali, per figure uniche ed infungibili a livello di singola struttura; f) responsabilità di risultato in progetti ri-organizzativi, di durata anche pluriennale, o in ordine alla gestione di attrezzature complesse, con impatto su più settori operativi o più strutture (strutture scientifiche e/o Aree) dell Ateneo; g) responsabilità di risultato in settori o fasi rilevanti di progetti riorganizzativi riconosciuti nella terza fascia, lettera c). Area risorse umane 3
1^ fascia, per la quale è riconosciuta una indennità di posizione che può variare in un intervallo di valori che va da 3.500 a 5.000 euro annui lordi per tredici mensilità: h) responsabilità di risultato in progetti ri-organizzativi, di durata anche pluriennale, o in ordine alla gestione di attrezzature complesse, con impatto su singoli settori operativi o singole strutture (strutture scientifiche e/o Aree) dell Ateneo. Al personale di categoria EP a cui non sia affidato alcuno degli incarichi sopra descritti, continuerà ad essere corrisposta una indennità di posizione di 3.098,74 euro annui lordi. 2. Gli incarichi pluriennali non potranno comunque essere superiori a 5 anni. 3. L indennità è attribuita dalla data dell affidamento dell incarico, per cui non è prevista retroattività, ad eccezione degli incarichi di cui alla lettera a) per i quali, in presenza di atti antecedenti di affidamento da parte del Rettore o del Direttore amministrativo, è prevista una retroattività, comunque non anteriore al 1 gennaio 2001. 4. L affidamento può avvenire su iniziativa diretta da parte del Direttore Amministrativo o a seguito di approvazione di progetti presentati autonomamente dagli interessati sulla base di appositi avvisi annuali emanati dall Amministrazione e riservati al personale di categoria EP. Gli incarichi sono affidati nel rispetto dei criteri fissati nel Protocollo. 5. Nel caso di affidamento diretto a dipendenti di categoria D si applica, in analogia, quanto previsto dal Protocollo sul trattamento accessorio in riferimento alle mansioni superiori. 6. La valutazione dei singoli progetti presentati, dai quali devono comunque sempre desumersi con chiarezza gli obiettivi ed i risultati attesi, in modo che se ne possa verificare il raggiungimento, è effettuata da apposita commissione di esperti, che ne propone l accoglimento al Direttore amministrativo. 7. La medesima commissione propone altresì, sulla base di criteri predefiniti, l importo da riconoscere nell arco dell intervallo previsto, quale indennità di posizione correlata all eventuale affidamento dell incarico. 8. Gli incarichi di terza fascia fanno capo direttamente alla Direzione amministrativa, e possono comportare la revoca delle eventuali responsabilità di posizioni organizzative di primo livello coperte dal dipendente incaricato. Nel caso che tali incarichi comportino il coordinamento dell'attività di più settori organizzativi, dovranno essere stabilite le relazioni tra gli eventuali diversi superiori gerarchici, al fine di evitare ambiguità di responsabilità procedurale. 9. Gli incarichi di seconda e prima fascia di norma fanno capo al responsabile della struttura a cui afferisce il dipendente incaricato o al responsabile del progetto di fascia superiore di cui viene affidata una responsabilità parziale. 10. I primi bandi di cui al presente accordo dovranno essere emanati entro il mese di dicembre 2004, e la decorrenza degli incarichi progettuali attribuiti a seguito degli stessi è fissata al 1 gennaio 2005. 11. Alle OO.SS. sarà data informazione preventiva sui bandi e successiva sui progetti approvati e sugli incarichi affidati. Area risorse umane 4
12. Tutte le indennità di cui al presente articolo dovranno essere attribuite nel rispetto del valore del fondo di cui all art.70 del CCNL 1998/2001, fissato dai Protocolli di Ateneo. Il raggiungimento del tetto comporta l impossibilità di attribuzione di nuovi incarichi, sino a revoca o revisione dei precedenti o incremento del fondo a seguito di contrattazione tra le parti e nei limiti fissati dal CCNL. Art. 2 - Indennità accessoria mensile 1. A decorrere dall 1/1/2003, e con efficacia limitata al 31 dicembre 2004, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo di cui all art. 70 del CCNL 1998/2001, un Indennità accessoria mensile, da erogare per dodici mensilità senza maturazione di tredicesima al personale di categoria EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Al personale convenzionato con il SSN, anche tenuto conto di quanto espresso in premessa al Protocollo sottoscritto il 29.09.04, l indennità di cui al comma precedente è riconosciuta nella misura della eventuale differenza positiva tra l importo della stessa e quello delle indennità accessorie, di qualunque tipo, percepite in virtù del rapporto convenzionale stesso nel medesimo anno. 3. L indennità di cui al presente articolo non è corrisposta nei mesi in cui al dipendente sia eventualmente attribuita una indennità ai sensi dell articolo precedente. 4. L indennità non è proporzionalmente corrisposta per i giorni in cui il dipendente non percepisce alcuna retribuzione. Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l indennità è proporzionalmente ridotta. 5. Il valore mensile di tale indennità, da corrispondere ad ogni dipendente in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d anno e secondo le precisazioni di cui al comma precedente, è determinato in 75,00. Area risorse umane 5