Glossario Ammortamento: Procedimento di ripartizione del costo di un bene lungo la vita del bene stesso. Ammortamento fiscale: Quote di ammortamento ammesse in deduzione dal reddito di imposta (articoli 68 e 68 Testo Unico Imposte sui Redditi). Anticipo: Trattasi di quella parte del corrispettivo della locazione finanziaria che viene versato dal cliente al momento della stipula del contratto. Viene calcolato in percentuale sul valore del bene o come numero di canoni, viene anche chiamato maxi-canone, canone alla stipula o canone alla firma. Antiricicalggio: Il reato di riciclaggio è disciplinato dall'art. 648 ter - C.P. 1 / 12
La disciplina Antiriciclaggio indirizzata agli intermediari finanziari è nata con la Legge Antiriciclaggio 197/1991, nata per contrastare quest'attività illecita. Sono stati emanati dei regolamenti in materia di identificazione e conservazione di dati in merito alle persone che utilizzano denaro al di sopra dei 12.500 euro e la comunicazione di eventuali segnalazioni sospette. Assicurazione: In genere la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile e per i danni subiti dal bene concesso in leasing è resa obbligatoria dalle norme contrattuali e, di regola, deve essere ottenuta direttamente dal cliente con vincolo a favore della società di leasing. La società di leasing può fornire, per alcune tipologie di beni, una copertura assicurativa contro i rischi per danni (e quindi non per responsabilità civile) a costi spesso convenienti per il cliente. Bene: L'oggetto del contratto di leasing. È scelto dal cliente e, dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria, viene ordinato dalla società di leasing al fornitore. La consegna del bene al cliente segna l'inizio della locazione finanziaria (vedi decorrenza contrattuale). 2 / 12
Canone: Il canone è il corrispettivo periodico che il cliente deve corrispondere alla società di leasing. L'importo può rimanere costante per tutta la durata del contratto ("contratti a tasso fisso") o variare in relazione all'andamento dei parametri presi come base di riferimento ("contratti a tasso variabile" - vedi indicizzazione). Ai fini dell'applicazione dell'iva, il canone rappresenta il corrispettivo per una prestazione di servizi (utilizzo dei beni e servizi accessori connessi, ad esempio assicurazione, manutenzione, ecc.) e, pertanto, è assoggettato ad imposta (l'aliquota usualmente applicata è pari al 20%). Concedente: Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, concedente è la società di leasing che procede all'acquisto del bene scelto dal cliente, e ne conserva la proprietà sino al momento dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Il termine "locatore" è sempre più in disuso. Contratto: E' il documento che definisce il rapporto tra le parti. Il contratto è redatto per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali, è consegnata al Cliente. 3 / 12
Decorrenza del contratto: Normalmente la locazione finanziaria ha inizio, e quindi "decorre", con la consegna dei beni al cliente attraverso la firma del verbale di consegna. A partire dal momento della consegna il cliente deve procedere a corrispondere alla società di leasing l'importo dei canoni alle scadenze prestabilite. Documento di sintesi: E' il documento che riporta la sintesi di tutte le condizioni economiche del contratto, nonché la sintesi delle clausole contrattuali. Accompagna il contratto e le comunicazioni periodiche. Durata del contratto: Il periodo di tempo compreso tra la decorrenza del contratto e la fine locazione. Tale periodo è sempre indicato espressamente fra le condizioni del contratto. Affinché il canone di leasing sia deducibile è indispensabile che la durata del contratto di leasing sia almeno uguale alla metà del periodo di ammortamento che il cliente sarebbe tenuto ad applicare in caso di acquisizione diretta della proprietà del bene medesimo. Nel caso degli immobili la durata minima del contratto di leasing ai fini della deducibilità dei canoni è fissata in 18 anni. 4 / 12
Foglio informativo: Riporta informazioni dettagliate sull'intermediario e sui tassi, spese, oneri e commissioni massime applicabili, nonché il riepilogo delle condizioni contrattuali, compresi i rischi tipici dell'operazione o del servizio. Fornitore: E' il soggetto che vende il bene alla società di leasing. Viene scelto dal cliente. Indicizzazione: Il processo di adeguamento del corrispettivo del leasing all'andamento di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti ed regolamentato in contratto con una specifica clausola. Interessi di mora: Sono dovuti dal cliente in ogni ipotesi di ritardato o mancato adempimento di qualsiasi 5 / 12
obbligazione di natura pecuniaria derivante dal contratto. La somma dovuta dal cliente a titolo di interessi di mora è determinabile applicando il tasso indicato nel contratto alla somma capitale non pagata per tutta la durata del ritardo. Lease back: Dicesi "lease back" oppure "sale and lease back" un'operazione in forza della quale un soggetto vende il bene alla società di leasing e questa lo concede in locazione finanziaria al soggetto venditore. In altri termini si tratta di un'operazione di leasing in cui il cliente funge anche da fornitore. Leasing finanziario o locazione finanziaria: Con il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario) la società di leasing si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni del cliente, che lo riceve in uso assumendosene tutti i rischi, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo periodico che tiene conto del costo del bene sostenuto dalla società di leasing, della durata del contratto e del prezzo fissato per l'eventuale acquisto finale da parte del cliente. Leasing operativo: Una forma di leasing che non prevede l'opzione per l'eventuale acquisto finale del bene da 6 / 12
parte del cliente. Oneri accessori o commissioni per servizi accessori: Sono le commissioni applicate alla clientela per la gestione di particolari servizi, quali la cessione del contratto, l'invio di copie di documenti, le variazioni anagrafiche (indirizzo e denominazione sociale), le variazioni delle modalità di pagamento o di banca d'appoggio, ecc.. Opzione di acquisto finale: La facoltà riconosciuta contrattualmente al cliente di acquistare il bene alla scadenza del contratto di leasing; solitamente tale facoltà deve essere esercitata con un preavviso anch'esso contrattualmente stabilito. Ordine al fornitore: Documento mediante il quale la società di leasing propone al fornitore scelto dal cliente l'acquisto del bene oggetto del contratto; in tale documento vengono descritti il bene e le sue caratteristiche e vengono indicati i termini e le modalità di consegna e pagamento. L'emissione dell'ordine di acquisto è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. Ad esso seguono l'accettazione da parte del fornitore, la consegna e, se previste, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura. 7 / 12
Periodicità: Nell'ambito della locazione finanziaria viene detta "periodicità" la frequenza mediante la quale devono essere pagati i canoni che, comunemente, possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, ecc.. La corretta scelta della periodicità è utile in quanto consente di equilibrare il pagamento dei canoni ai flussi di incasso del cliente. Plusvalenza patrimoniale da cessione: Maggior valore ottenuto in sede di vendita di beni strumentali dell'impresa rispetto ai loro valori netti contabili e pertanto determinato dalla differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita di beni diretti rispetto al loro costo di acquisto non ancora ammortizzato. Privacy: Per privacy si intende l'insieme dei diritti di ogni soggetto (persona fisica o giuridica) alla tutela della riservatezza dei propri dati personali e di quelli dei soggetti che rappresenta; la normativa di riferimento è costituita dalla Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 8 / 12
Proroga contrattuale: Possibilità eventualmente concessa dalla società di leasing al cliente di prolungamento del contratto originario giunto a scadenza. Rendiconto: É il documento che contiene tutti i movimenti, le cifre addebitate o accreditate a qualsiasi titolo ed ogni altro dettaglio rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. RID: Modalità interbancaria (standard fra tutte le banche) di pagamento e incasso: il cliente di una banca indica tramite un modulo apposito a quest'ultima di bonificare in via continuativa (senza cioé bisogno di una autorizzazione per ogni rata) un soggetto (nel caso specifico la società di leasing) per la cifra di volta in volta richiesta. La principale differenza rispetto all'ordine di bonifico continuativo è data dal fatto che è il creditore (in questo caso la società di leasing) ad indicare di volta in volta alla banca la cifra da bonificare. Questo permette perciò di gestire anche cifre variabili (per esempio canoni indicizzati). Si tratta di un sistema di incasso molto pratico che evita al cliente di dover andare in banca ogni mese. 9 / 12
Riscatto: Vedi Opzione di eventuale acquisto finale. Locuzione giuridicamente non esatta mediante la quale si indica l'acquisto finale del bene effettuato dal cliente a seguito dell'esercizio della relativa opzione oppure, talvolta, il prezzo fissato nel contratto di locazione finanziaria per l'acquisto finale stesso. Spese di istruttoria: Sono le spese di avvio dell'operazione da pagarsi di norma alla stipula contrattuale. Tendono a remunerare l'attività svolta dalla società di leasing per l'esame del rischio di credito ed a rimborsare, almeno parzialmente, le spese vive sostenute per l'accensione del rapporto. TAEG: Acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale, vale a dire l'indicatore percentuale del costo complessivo del credito per il cliente; il TAEG comprende anche le spese accessorie. L'istituto finanziatore (per quanto ci riguarda, la società di leasing) deve obbligatoriamente indicare il TAEG in caso di finanziamento (per quanto ci riguarda, di leasing) al consumatore. 10 / 12
TAN: Tasso Annupo Nominale. Tasso di interesse puro espresso in percentuale applicato ad un finanziamento. Trasparenza: La disciplina sulla trasparenza (D.Lgs 385/1993 e sue modifiche e/o integrazioni) delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario. Utilizzatore: Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, "utilizzatore" è il soggetto che, dopo aver scelto il bene e individuato il fornitore, riceve in uso il bene medesimo assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo; in altre parole, con il termine "utilizzatore" si intende il cliente. La parola "conduttore" è sempre più in disuso. 11 / 12
Variazioni anagrafiche: Si intende qualsiasi cambiamento negli elementi che identificano il cliente (ragione sociale, sede principale, sede secondaria, capitale sociale, partita I.V.A., ecc.); qualsiasi variazione anagrafica deve essere comunicata tempestivamente per iscritto alla società di leasing. 12 / 12