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RISOLUZIONE La I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Visto l articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4 e 6; visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea); visto l articolo 5 del Trattato sull Unione europea e il Protocollo n. 2 sull applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'unione europea; vista la Risoluzione dell Assemblea legislativa n. 4557 dell 8 maggio 2017 recante Sessione europea 2017 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell Unione Europea", in particolare le lettere mm), nn), oo), rr) e ss); vista la lettera della Presidente dell Assemblea legislativa (prot. n. 11591 del 15 febbraio 2018); vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018 visto l articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE); visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 26 marzo 2018 (prot. n. 19805 del 2018); visto il parere reso dalla IV Commissione politiche per la salute e politiche sociali nella seduta del 26 marzo 2018 (prot. n. 19791 del 2018); vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. 6192 del 7 marzo 2018 sul pacchetto di misure relativo alla strategia europea per la plastica (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell economia circolare COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa al quadro di monitoraggio per l economia circolare COM (2018) 29 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sull attuazione del pacchetto sull economia circolare: possibili soluzioni all interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti COM (2018) 32 final del 16 gennaio 2018; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE COM (2018) 33 final del 16 gennaio 2018). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona; vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. 2173 del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione dell'unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elettroniche - COM(2015) 594 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final del 2 dicembre 2015). Osservazioni della Regione Emilia- Romagna ai sensi dell articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell ambito del cd. early warning system e che l articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità

di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) COM (2017) 753 final dell 1 febbraio 2018, fa parte degli atti segnalati nell ambito della Sessione europea 2017, sui quali l Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell Assemblea ai sensi dell articolo 25 delle stessa legge; considerata l importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell Unione europea e considerato che l articolo 9 della legge n. 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, al comma 2, prevede espressamente che: I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell articolo 25. Considerato che la Commissione europea ha presentato la proposta che modifica, aggiorna e integra, sostituendola, la vigente direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nel quadro delle misure di attuazione del Piano di azione dell Unione europea per l economia circolare adottato dalla Commissione nel 2015 e in risposta all iniziativa dei cittadini europei "Right2Water, l acqua è un diritto presentata nel 2013 a sostegno di un migliore accesso all acqua potabile per tutti i cittadini europei; considerato che nel rispetto di quanto previsto dal Pilastro europeo dei diritti sociali, con questa iniziativa, la Commissione si pone l obiettivo di continuare a garantire a tutti i cittadini europei l accesso ad acqua potabile sempre più sicura e di alta qualità e, al contempo, di incentivare il consumo di acqua del rubinetto anche al fine di ridurre i rifiuti derivanti dall uso di bottiglie di plastica, contribuendo così all attuazione della strategia dell UE sulla plastica. Inoltre, perseguendo una migliore gestione dell acqua per evitare dispersioni e sprechi, aspira a favorire il raggiungimento dell obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 dell Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; considerato che la Regione Emilia-Romagna, nell ambito delle proprie competenze e in collaborazione con i diversi soggetti coinvolti è impegnata da tempo in azioni e interventi finalizzati a garantire la qualità dell acqua destinata al consumo umano. Considerata, infine, l opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni. a) Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti b), c), d) ed e) osservando quanto segue: b) la base giuridica appare correttamente individuata nell articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE); c) ai fini dell applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell ambito del cd. early warning system, la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà come definito dall articolo 5, paragrafo 3 del TUE; d) con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, come definito dall articolo 5, paragrafo 4 del TUE, e in particolare al contenuto delle azioni proposte, si evidenzia che, pur condividendo pienamente l importanza dell informazione agli utenti al fine di far maturare una maggiore consapevolezza sul consumo corretto e sicuro dell acqua, le misure previste dall articolo 14, paragrafo 2, lett. d) ed e) della proposta di direttiva non appaiono proporzionate in quanto implicherebbero una serie di obblighi di adeguamento particolarmente complessi e costosi, per lo più a carico degli utenti stessi, mentre si potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo (riduzione dei consumi) puntando su altre modalità di informazione capillare, soprattutto da parte delle autorità pubbliche, sui consumi e su come ridurre gli sprechi. e) Per quanto attiene il merito proposta di direttiva, osserva che: - Con riferimento all articolo 7 (Approccio alla sicurezza dell acqua basato sul rischio) la proposta di direttiva prevede l introduzione di un nuovo strumento di gestione: la valutazione del rischio. Nel paragrafo 3 sono indicati i tempi entro cui i Gestori del servizio idrico integrato (d ora in poi SII) devono provvedere a conformarsi

alla disposizione, distinguendo tra grandi e grandissimi gestori e piccoli gestori. In particolare, la norma prevede che i piccoli gestori si debbano conformare entro 6 anni, a partire dal termine di recepimento previsto dalla proposta di direttiva, mentre i grandi Gestori entro 3 anni. Si evidenzia che questa previsione non tiene in considerazione il fatto che i rischi maggiori rispetto alla qualità della fornitura di acqua, di regola, sono connessi proprio alle piccole forniture (ad esempio, piccoli acquedotti rurali o in gestione comunale) per le quali il numero di controlli effettuati dai gestori è di gran lunga inferiore ai controlli effettuati dai grandi gestori e che generalmente sono quelle in cui si riscontrano il maggior numero di superamenti dei valori di parametro fissati dalla vigente normativa. Si suggerisce, dunque, di modificare la disposizione, allineando le tempistiche di adeguamento dei piccoli gestori e dei grandi e grandissimi gestori, ritenendo congruo il termine di tre anni; tale adeguamento delle tempistiche sarebbe funzionale anche ad accelerare il miglioramento della gestione delle piccole reti, nelle quali si rilevano, tutt'oggi, il maggior numero di casi di non conformità. - La proposta di direttiva, all articolo 9, prevede l abrogazione dell istituto delle deroghe individuate dall attuale direttiva 98/38/CE. In caso di inosservanza dei valori di parametro previsti dalla presente proposta, quindi, gli Stati membri dovranno applicare gli strumenti previsti dal nuovo articolo 12 (Provvedimenti correttivi e limitazioni d uso). La proposta di direttiva prevede, inoltre, l introduzione di un certo numero di nuovi parametri, rispetto ai quali, al momento, non si hanno ancora informazioni precise (soprattutto in merito alla loro presenza nelle acquee fornite) e per la rilevazione dei quali le metodiche analitiche, talvolta, risultano ancora non consolidate o di difficile applicazione. Pur condividendo la necessità di superare lo strumento della deroga in quanto tale, si segnala tuttavia che, relativamente ai nuovi parametri, sarà necessario un congruo periodo di tempo per l effettuazione delle rilevazioni e l adozione delle necessarie misure e interventi che consentano il rispetto dei limiti introdotti. Si suggerisce, a tal fine, di lasciare allo Stato membro, limitatamente ai nuovi parametri, laddove non si ravvisi un rischio per la salute umana e non si possa garantire un approvvigionamento idrico alternativo, la possibilità di prevedere anche proroghe mirate, sostenute da idonei piani di intervento. Le tempistiche di attuazione di tali piani, coerenti con la valutazione effettuata, dovranno consentire ai gestori di mettere in campo gli interventi necessari per rientrare nei valori di parametro fissati dalla direttiva in tempi celeri e certi. - Con riferimento all articolo 10 (Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica), si evidenzia che il già citato articolo 7 della proposta di direttiva, nel paragrafo 1, introduce anche la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, rinviando all articolo 10, appunto, la specificazione dei contenuti. A tal proposito, occorre puntualizzare che tale onere non può essere posto in capo al gestore la cui competenza si arresta al punto di consegna all utenza, individuato con il contatore. Si segnala, quindi, che l introduzione, di per sé positiva, di questo strumento comporterà un notevole aumento delle attività, anche se la valutazione del rischio, per come descritta nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) è prevista, in particolare, nei cosiddetti locali prioritari (scuole, università, ospedali, case di cura, ecc.). Si ritiene, quindi, necessario specificare chi è il soggetto cui fa capo l obbligo di applicazione delle nuove disposizioni relative alla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica. Inoltre, si evidenzia che, in caso di rilevazione di un rischio connesso alla presenza di condutture interne non idonee (si pensi ad esempio alle condutture in piombo), l articolo 10 della proposta di direttiva prevede la possibilità di ricorrere a tecniche di condizionamento, di concerto con il gestore del SII, al fine di porre in essere gli interventi necessari a ridurre il suddetto rischio (articolo 10, paragrafo 2, lettera c). Per evitare di esporre altri utenti a sostanze indesiderate e al sostenimento di costi non dovuti, si suggerisce di modificare l articolo specificando che le tecniche di condizionamento dovrebbero essere limitate esclusivamente all utenza interessata e non estese all intera fornitura. Con riferimento specifico al parametro Legionella e a quanto indicato nella relativa nota all Allegato 1 parte C, nella sezione dedicata ai parametri relativi alla valutazione del rischio della distribuzione domestica, si suggerisce di considerare quanto riportato dalle European technical guidelines for the prevention, control and investigation of infections caused by Legionella species del 2017 dell European Centre for Disease Prevention and Control. Nella tabella 6 delle linee guida relativa alle Action levels following Legionella sampling in hot and cold water siystems, infatti, sono riportate le concentrazioni di Legionella, specie spp, senza entrare nel merito delle diverse specie, e vengono indicate le azioni richieste per tenere sotto controllo il sistema della rete idrica. Si ritiene che i criteri utilizzati nelle citate linee guida siano più cautelativi di quelli indicati dalla proposta di direttiva. - Con riferimento all articolo 13 (Accesso all'acqua destinata al consumo umano) si evidenzia che il paragrafo 1, lettera b), prevede che gli Stati membri provvedano a creare e mantenere, all esterno e all interno degli spazi pubblici (diversi dagli edifici pubblici e amministrativi di cui alla successiva lettera c), punto (ii)), dispositivi di libero accesso all acqua destinata al consumo umano. Sul punto si segnala che questa previsione, per come attualmente formulata, se da un lato va giustamente nella direzione dell accessibilità diffusa dell acqua potabile per tutti i cittadini, e soprattutto per le fasce deboli (persone senza fissa dimora, nomadi, ecc.), dall altro potrebbe però collidere con l obiettivo di ridurre gli sprechi d acqua. Le fontanelle pubbliche, infatti, sono controllate dalle autorità sanitarie competenti, essendo inserite dalle circolari regionali tra i punti di prelievo degli acquedotti e i dati raccolti negli anni non evidenziano, in tali dispositivi, problemi di carattere sanitario. Tuttavia, visto il valore che le fontanelle pubbliche hanno per la creazione di spazi di aggregazione sociale, per la loro funzione ecologica (l acqua che arriva alle fontanelle attraverso gli acquedotti, infatti, non percorre neanche un metro su strada: è acqua a chilometro zero che evita l inquinamento atmosferico dovuto alla produzione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie), si auspica il loro mantenimento prevedendo l adozione di specifici atti ad evitare lo spreco ed a salvaguardare gli aspetti igienico-sanitari.

- L articolo 14 (Informazioni al pubblico), nel paragrafo 2, descrive la tipologia di informazioni che devono essere fornite all utenza, almeno una volta anno, anche in assenza di esplicita richiesta. In particolare, la lettera d) stabilisce che debbano essere forniti all utenza confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e il consumo medio di un nucleo familiare della stessa categoria;. Si segnala che questa specifica prescrizione sarebbe di difficile applicazione sul territorio in quanto, nella maggior parte dei casi, gli utenti dei gestori del SII non sono i singoli nuclei familiari, bensì i condomini. In questi casi, quindi, il riparto dei costi per i singoli utenti viene generalmente effettuato dagli amministratori di condominio che possono avvalersi del supporto di società di lettura, laddove nel condominio siano stati installati, per ciascuna utenza, contatori partizionali. In caso contrario, l attribuzione dei costi viene fatta utilizzando criteri diversi quali, ad esempio, il numero di membri della famiglia e la dimensione delle abitazioni (questa situazione è tipica negli edifici di edilizia residenziale pubblica). Analoghe considerazioni valgono anche per quanto previsto dall articolo 14, paragrafo 2, lettera e) che rinvia all Allegato IV relativo alle informazioni da fornire al pubblico on-line. Pur condividendo pienamente l importanza dell informazione sui consumi agli utenti, al fine di far maturare una maggiore consapevolezza su un consumo corretto e sicuro dell acqua, si ritiene che le misure previste nell articolo 14, paragrafo 2, lettere d) ed e) della proposta di direttiva non siano proporzionate in quanto implicherebbero una serie di obblighi di adeguamento particolarmente complessi e costosi, per lo più a carico degli utenti, mentre si potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo (riduzione dei consumi) puntando su altre modalità di informazione capillare sui consumi e su come ridurre gli sprechi, soprattutto da parte delle autorità pubbliche. - In conclusione, la proposta di direttiva prevede l introduzione dei Clorati tra i parametri chimici dell Allegato I (Parte B), con un valore limite pari a 0,25 mg/l, stabilendo lo stesso limite anche per il parametro dei Cloriti. Cloriti e Clorati sono composti che derivano dalla degradazione dell ipoclorito di sodio e/o biossido di cloro utilizzati per la disinfezione delle acque potabili. La loro formazione è favorita dalle alte temperature, ma avviene anche a temperature relativamente basse (inferiori a 15 C). Si sottolinea che, al momento, tenuto conto degli elevati volumi di acqua erogata e della complessità delle reti di distribuzione, il rispetto dei valori proposti per questi composti presenti nelle acque fornite tramite acquedotto, potrebbe risultare di non semplice applicazione, anche ricorrendo alle tecnologie più avanzate attualmente disponibili. L introduzione di un limite così restrittivo, quindi, potrebbe compromettere il processo di disinfezione attualmente in uso che si è dimostrato di grande efficacia e in armonia con quanto previsto dall articolo 11 della stessa proposta di direttiva laddove prevede che ( ). Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.. Alla luce di quanto riportato, pur condividendo l introduzione del Clorato tra i parametri dell Allegato I (Parte B), si ritiene che dovrebbe essere adottato per tale nuovo parametro, così come per il Clorito, il limite massimo previsto dall OMS che risulta pari a 0,7 mg/l, confermato anche nella quarta edizione delle Guidelines for drinking water quality (OMS 2017), in attesa della possibilità di ricorrere a modalità di disinfezione ugualmente efficaci e che consentano di ottenere i valori indicati dalla proposta di direttiva. - Inoltre, vista l assenza di indicazioni europee e nazionali sul monitoraggio dell amianto nell acqua potabile pubblica, in aggiunta agli obblighi previsti dalla proposta di direttiva in esame, si ritiene doveroso in ottemperanza al principio di precauzione, determinato dalla normativa europea, invocare la previsione di un limite massimo per la presenza di amianto nell acqua potabile pubblica, basato su considerazioni di natura sanitaria e prendendo come riferimento i valori limite indicati dall Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, nonché di misure incentivanti volte alla sostituzione delle condutture in cemento amianto con altro materiale idoneo, vista la criticità in caso di smottamenti dovuti a fenomeni sismici o di altra natura. - In conclusione, si auspica che tutte le proposte previste nell Iniziativa dei cittadini europei Right to water, espressamente richiamata dalla Commissione europea, vengano recepite nella proposta di revisione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, in particolare, con riferimento al tema della gestione delle risorse idriche nel suo complesso, alla loro natura pubblica e di bene comune da garantire per le generazioni presenti e future. f) Dispone l invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012; g) dispone l invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell Unione europea ai sensi dell articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

h) impegna la Giunta ad informare l Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo; i) dispone inoltre l invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee. Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 4 aprile 2018.