COMUNE di SALZANO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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COMUNE di SALZANO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN APPLICAZIONE DELL ART. 28/bis DELLE NORME TECNICHE D ATTUAZIONE DEL P.R.G. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 3 febbraio 2005

Indice TITOLO 1 - ATTUAZIONE E.R.P. ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 2 SOGGETTI ATTUATORI ART. 3 SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA ART. 4 NORMATIVA DELL ATTIVITA EDILIZIA NELLE AREE E.R.P. ART. 5 COMPRAVENDITA DELLE AREE DESTINATE AD E.R.P. ART. 6 TEMPI E MODALITA DI ATTUAZIONE TITOLO 2 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ART. 7 ALIENAZIONE E LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI ART. 8 REQUISITI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA ART. 9 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ART. 10 TEMPI E MODALITA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ART. 11 NORME FINALI 1

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN APPLICAZIONE DELL ART. 28/bis DELLE NORME TECNICHE D ATTUAZIONE DEL P.R.G. TITOLO 1 - ATTUAZIONE E.R.P. ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1 Il presente regolamento si applica per l attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) all interno dei Piani Norma di cui all art. 28/bis delle norme di attuazione di P.R.G. 2 In particolare si disciplina l identificazione dei soggetti attuatori degli interventi edificatori e l alienazione e/o locazione degli alloggi costruiti. ART. 2 - SOGGETTI ATTUATORI 1 Gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) all interno delle specifiche aree dei Piani Norma potranno essere attuati direttamente da parte della Ditta lottizzante secondo quanto stabilito nei successivi articoli. 2 Le stesse aree potranno in alternativa essere cedute in proprietà, da parte della ditta Lottizzante, all Amministrazione Comunale. 3 L Amministrazione comunale può a sua volta cedere dette aree ad altri soggetti che saranno identificati a compimento delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento. 4 Il Consiglio Comunale può disporre la cessione diretta dell area, senza la preventiva fase di selezione, a operatori Pubblici o Società di capitali a maggioranza pubblica, o privati che dispongono di finanziamenti agevolati/contributi per la realizzazione di programmi costruttivi, ai sensi dell art. 8 della legge 247/74 e dell art. 9 comma 6 della legge 457/78, e ciò al fine di permettere l attuazione del programma costruttivo finanziato. 5 Le convenzioni di lottizzazione approvate insieme ai Piani Norma devono contenere l impegno della Ditta lottizzante alla cessione in proprietà delle aree sopra descritte oppure l impegno alla diretta attuazione delle stesse. ART. 3 - SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA 1 Nel caso l Amministrazione comunale intenda cedere ad altri soggetti le aree E.R.P. acquisite, potranno avere diritto all acquisizione di dette aree i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere alla data di pubblicazione del Bando comunale: 2

a) per le Cooperative di abitazione: - iscrizione al Registro Prefettizio; - iscrizione al Registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa; - cariche sociali regolarmente in atto; - iscrizione allo schedario Generale delle Cooperative o loro consorzi. b) per le Imprese di costruzione costituite anche in forma cooperativa e loro consorzi: - iscrizione da almeno due anni al Registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa; - inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; - volume d affari risultante dalla dichiarazione IVA degli ultimi due anni almeno pari al costo presunto dell intervento realizzabile sul lotto/i richiesto/i inerente alla categoria di lavori OG1; - aver ottemperato agli obblighi dei contratti collettivi di lavoro; - inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; - inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza e iscrizione alla Cassa Edile Mutualità ed Assistenza. 2 Dopo la pubblicazione del bando, si provvederà alla selezione dei soggetti sulla base della graduatoria stilata secondo i disposti del presente Regolamento da un apposita Commissione, costituita da: - il Responsabile dell Area Tecnica (Presidente) o suo delegato, - il Responsabile dell Area Amministrativa o suo delegato, - Il Segretario Generale o suo delegato, Funge da segretario un dipendente nominato dal Presidente. 3 La Commissione costituita per stabilire le graduatorie di selezione, nel rispetto della vigente legislazione, esaminerà le domande di assegnazione pervenute e formulerà la graduatoria sulla base dei punteggi stabiliti dal presente articolo per ogni categoria come di seguito elencati: A) per le Cooperative di abitazione: a) cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell ambito dell Edilizia convenzionata ai sensi dell art. 35 legge 865/71 e art. 8 legge 10/77 ed aver già costruito: fino a 200 alloggi punti 1 oltre 200 alloggi punti 2 b) cooperative che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell Edilizia convenzionata ai sensi dell art. 35 legge 865/71 e art. 8 legge 10/77: fino a 200 alloggi punti 1 oltre 200 alloggi punti 2 c) cooperative che abbiano già operato, alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Salzano punti 5 3

d) cooperative formate da soci residenti o lavoratori nel territorio comunale di Salzano all atto della presentazione della domanda: fino al 2 soci punti 0 da 3 a 5 soci punti 5 da 6 a 8 soci punti 8 da 9 e oltre soci punti 10 e) cooperative che introducono nell edificazione le caratteristiche costruttive di cui alla colonna 4 della Tabella 1, allegato C alla L.R. n. 42/1999: per presenza di qualità aggiuntiva punti 1 per soglie di risparmio energetico superiori del 15% rispetto al minimo di legge punti 2 per riscaldamento con pannelli solari punti 1 f) cooperative che riservino alla locazione, anche con patto di futura vendita o forme simili da concordare con l Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 9 anni e con le modalità indicate nella convenzione allegata alla L.R. n. 42/1999, a soggetti che il Comune si riserva di comunicare almeno il 10% degli alloggi realizzati punti 3 almeno il 20% degli alloggi realizzati punti 6 almeno il 30% degli alloggi realizzati punti 9 B) per le Imprese di costruzione costituite anche in forma cooperativa e loro consorzi: a) imprese in possesso di Attestazione di Qualificazione rilasciata da S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) autorizzata all esercizio dell attività di attestazione, di cui all art. 10 comma 1 del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OG1 e classifica di importo adeguato all entità dei lavori svolgibili sul lotto/i richiesto/i punti 2 b) volume medio d'affari ai fini IVA dei tre anni precedenti fino a 2.500.000 punti 1 oltre, 1 punto ogni 2.500.000 fino ad un massimo di punti 3. c) imprese che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell ambito dell Edilizia convenzionata ai sensi dell art. 35 legge 865/71 e art. 8 legge 10/77 ed aver già costruito: fino a 200 alloggi punti 1 oltre 200 alloggi punti 2 d) imprese che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell Edilizia convenzionata ai sensi dell art. 35 legge 865/71 e art. 8 legge 10/77: fino a 200 alloggi punti 1 oltre 200 alloggi punti 2 e) imprese con numero di addetti regolarmente assunti al momento del bando: fino a 20 punti 1 4

oltre 20 punti 2 f) imprese che introducono nell edificazione le caratteristiche costruttive di cui alla colonna 4 della Tabella 1, allegato C alla L.R. n. 42/1999: per presenza di qualità aggiuntiva punti 1 per soglie di risparmio energetico superiori del 15% rispetto al minimo di legge punti 2 per riscaldamento con pannelli solari punti 1 g) imprese che riservino alla locazione, anche con patto di futura vendita o forme simili da concordare con l Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 9 anni e con le modalità indicate nella convenzione allegata alla L.R. n. 42/1999, a soggetti che il Comune si riserva di comunicare almeno il 10% degli alloggi realizzati punti 3 almeno il 20% degli alloggi realizzati punti 6 almeno il 30% degli alloggi realizzati punti 9 h) imprese che si impegnino a praticare il prezzo di prima cessione stabilito in base alle disposizioni della L.R. n. 42/1999, con un ribasso di almeno il 10% punti 10 per ribassi maggiori, 1 punto ogni 2 punti percentuali con un massimo di punti 10 4 A parità di punteggio l assegnazione avverrà in base all ordine di presentazione delle domande. ART. 4 NORMATIVA DELL ATTIVITA EDILIZIA NELLE AREE E.R.P. 1 Le norme che regolano l attività edilizia nelle aree E.R.P. sono quelle contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Piano Norma. All interno dell area E.R.P. gli alloggi dovranno essere realizzati con le caratteristiche tipologiche e costruttive ed i limiti di superficie complessiva di quelli realizzati in regime di edilizia residenziale agevolata. 2 In particolare gli alloggi non devono superare il limite di superficie massima di mq. 95 oltre a mq. 18 per autorimesse o posti macchina di cui all art. 16 della legge 05/08/1978, n.457 e devono possedere le caratteristiche tecniche di cui all art. 43 della stessa L. 457/78. Gli alloggi devono inoltre essere compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall art. 8 del D.M. LL.PP.10/05/1977. 3 In ogni caso non sono ammessi alloggi di superficie netta inferiore a mq. 50 ed almeno il 50% degli alloggi stessi dovrà avere superficie compresa tra mq. 75 e mq. 95. ART. 5 COMPRAVENDITA DELLE AREE DESTINATE AD E.R.P. 1 I soggetti selezionati in base alle precedenti disposizioni, dovranno addivenire all acquisto dei lotti con destinazione E.R.P. assegnati, versando, per gli stessi, il corrispettivo corrispondente al 5

valore di esproprio maggiorato della quota parte spettante dei costi di urbanizzazione calcolata in base alla volumetria edificabile. 2 Con la compravendita dell area E.R.P. da parte dei soggetti selezionati dovrà essere stipulata con il Comune la convenzione a norma della L. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni e delle specifiche normative regionali di cui alla L.R. 42/99 ed eventuali successive modifiche. ART. 6 TEMPI E MODALITA DI ATTUAZIONE 1 La costruzione dei fabbricati sulle aree E.R.P., sia da parte delle ditte lottizzanti che da parte dei soggetti selezionati, dovrà rispettare le seguenti norme generali di attuazione, fatte salve quelle contenute nelle specifiche Norme Tecniche e nella Convenzione dei Piani di Lottizzazione. 2 I soggetti attuatori dovranno eseguire l intervento previa stipula della convenzione prevista dalla L.R. 42/99 (schema tipo allegato A alla L.R. 42/99 stessa) che stabilisce il prezzo di prima cessione. 3 Gli operatori selezionati dovranno, a pena di decadenza, presentare presso il competente ufficio tecnico richiesta di Permesso di costruire corredato degli elaborati grafici per la costruzione degli alloggi, idonei per essere approvati, entro 6 (sei) mesi dalla data di acquisto del lotto E.R.P. mentre per gli interventi realizzati direttamente dai lottizzanti si fa riferimento alla rispettiva Convenzione di Lottizzazione. 4 Essi dovranno rispettare la seguente tempistica: - I lavori di costruzione dovranno iniziare entro i termini previsti dal Permesso di costruire per i fabbricati. - Ultimazione dei lavori entro mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio lavori. 5 Le proroghe ai termini temporali stabiliti dovranno essere richieste con esplicita domanda dimostrando e giustificando le motivazioni del ritardo. La Giunta Comunale si pronuncerà su detta richiesta entro 60 giorni dal deposito della domanda. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta. TITOLO 2 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ART. 7 ALIENAZIONE E LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI 1 L alienazione e la locazione degli alloggi costruiti avverrà a seguito di Bando comunale. 2 Conseguentemente alla pubblicazione del Bando si provvederà alla stesura di una graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. 3 La graduatoria sarà stilata da una apposita commissione composta da. - il Responsabile dell Area Tecnica (Presidente) o suo delegato, - il Responsabile dell Area Amministrativa o suo delegato, - Il Segretario Generale o suo delegato, 6

Funge da segretario un dipendente nominato dal Presidente. ART. 8 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 1 I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all Unione europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente; b) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; c) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno; d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata stabiliti dalla Regione (attualmente fissato in. 52.000 - art. 9 L.R. 16/2003) aumentato del 50% se prodotto prevalentemente da lavoro dipendente. Tale limite potrà essere aggiornato sulla base delle variazioni regionali o dalla Giunta Comunale per l adeguamento all aumento del costo della vita. 2 In deroga a quanto disposto dal punto b) del precedente comma possono partecipare al Bando: - gli appartenenti alle forze dell ordine purchè risiedano e prestino servizio nella provincia di Venezia ovvero risiedano nella provincia di Venezia ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune di Salzano non superi, in quest ultima ipotesi, i novanta chilometri; - i separati o divorziati il cui unico immobile viene assegnato all altro coniuge con omologa o sentenza; - proprietari di alloggi non adeguati, per superficie, al nucleo familiare ai sensi della L.R. 2.04.1996, n. 10, i quali dovranno dimostrare la cessione del proprio alloggio prima dell acquisto del nuovo fabbricato E.R.P.. 3 Possono inoltre partecipare al Bando i proprietari di alloggi per i quali è prevista la demolizione a seguito di approvazione di opera pubblica o che, per la stessa opera pubblica, debbano rinunciare all abitazione. ART. 9 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 1 La Commissione formulerà una graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 8 avente come base di giudizio i seguenti punteggi: Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 3 unità punti 1 4 unità punti 2 5 unità e oltre punti 3 7

- reddito del nucleo familiare fino a 13.000 punti 4 - reddito del nucleo familiare da 13.001 a 26.000 punti 3 - reddito del nucleo familiare da 26.001 a 39.000 punti 2 - reddito del nucleo familiare da 39.001 a 52.000 punti 1 In caso di reddito prevalente derivante da lavoro dipendente i limiti di reddito ai fini dell attribuzione del precedente punteggio sono aumentati del 50%. In caso di aumento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare per quanto al precedente art. 8 lett. d), i limiti di reddito per l attribuzione del precedente punteggio vanno proporzionalmente adeguati. Abitare alla data di pubblicazione del presente avviso con il proprio nucleo familiare in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non ancora eseguito e che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 5; Essere coppia di nuova formazione e cioè che abbia contratto matrimonio nella data compresa nei quattro anni precedenti la data del bando punti 3; Residenti nel Comune di Salzano da almeno due anni: punti 5; Uno o più componenti del nucleo familiare che prestano la loro opera in maniera continuativa presso aziende operanti nel Comune di Salzano: punti 3; Richiedenti interessati da procedura espropriativa di immobili in cui è prevista la costruzione di opere pubbliche che sono costretti a rinunciare all abitazione punti 5. ART. 10 TEMPI E MODALITA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1 I soggetti attuatori hanno l obbligo di vendere o dare in locazione gli alloggi ai soggetti indicati nella predetta graduatoria, che sarà comunicata, rispettivamente, entro 180 giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione nell area E.R.P. per la vendita ed entro 180 giorni dalla data di rilascio del certificato di agibilità per l eventuale locazione. 2 I cittadini inseriti in graduatoria dovranno confermare, per iscritto, la volontà all acquisto dell alloggio entro 30 giorni dalla comunicazione dell impresa o della cooperativa delle modalità di cessione, dopo di che l impresa o la cooperativa potrà vendere gli alloggi edificati ad altri soggetti secondo l ordine di graduatoria. 3 Qualora mediante la graduatoria non vengano ceduti o locati tutti gli alloggi realizzati, il soggetto attuatore, potrà vendere o locare i medesimi alloggi ad altri purche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 8 ART. 11 - NORME FINALI 1 Il presente Regolamento potrà essere modificato qualora sia in contrasto con nuove disposizioni riguardanti l'edilizia Residenziale Pubblica, in quanto si richiama alla vigente legislazione Statale e Regionale in materia. Per quanto non esplicitamente detto, disciplinato o compatibile, valgono le norme di legge vigenti. O:\ARCHIVI\Urbanistica\ Salzano - gennaio 2005.docS.G. 8