QUESTION TIME SICUREZZA NEI CANTIERI

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QUESTION TIME SICUREZZA NEI CANTIERI Ing. Carmelo G. Catanoso Ing. Luca Mangiapane REGGIO EMILIA 09.03.2015

QUESITO Cantieri condominiali Documenti

Cantieri condominiali Il Condominio è equiparabile ad un'azienda nel caso in cui adibisca uno o più lavoratori (così come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n 81/2008) a svolgere attività lavorativa nell ambito della propria organizzazione. In un condominio possono essere presenti lavoratori dipendenti che: a) rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricati di cui all articolo 3 comma 9 del D.Lgs. n 81/2008 e b) lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del citato contratto collettivo.

Cantieri condominiali Nel primo caso: Gli obblighi da adempiere sono solo quelli dell articolo 3, comma 9 e cioè l informazione e la formazione del personale (articoli 36 e 37 del DLgs. n 81/2008) e l eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); Non è prevista la redazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi anche se è opportuno effettuare la valutazione dei rischi (cosa ben diversa dal Documento di valutazione dei Rischi) al fine di definire tipologia e contenuti dell informazione e della formazione e la tipologia dei DPI da fornire. Non è prevista la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

Cantieri condominiali Nel secondo caso, invece, trovano applicazione tutti gli obblighi del D.Lgs. n 81/2008 (nomina RSPP, redazione DVR, nomina medico competente, sorveglianza sanitaria, ecc.). Per completezza d informazione, si reputa opportuno ricordare che per quanto riguarda la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), tale obbligo sussiste a due condizioni che devono essere entrambe soddisfatte: 1) nel condominio sono presenti lavoratori dipendenti e 2) sono affidati appalti di lavori ad un impresa o a lavoratori autonomi. In caso contrario, l obbligo di redazione del DUVRI non sussiste.

Cantieri condominiali Nel caso in cui vengano affidati appalti di lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n 81/2008 (Lavori edili o d ingegneria civile), l amministratore del condominio è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 88 e seguenti del citato decreto.

QUESITO Amianto 1

Amianto I riferimenti normativi D.Lgs 81/2008 Titolo IX (sostanze pericolose) Capo III (protezione dai rischi connessi all esposizione da Amianto

Art. 248 Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Articolo 249 Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all art. 28 (valutazione del rischio), il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all amianto non è superato nell aria dell ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 (notifica all organo di vigilanza), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (registro di esposizione e cartelle sanitarie di rischio), nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; 4. La Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 (ESEDI) Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all amianto nell ambito delle attività previste dall art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Attività ESEDI Le attività ESEDI, di cui all art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell operatore. All intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

Attività ESEDI: chi le può fare Da quanto su esposto si ritiene che le attività ESEDI riportate nell Allegato 1, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall art. 258 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. (la formazione non è quella prevista per chi professionalmente fa questo lavoro)

ESEDI: Rispetto delle misure igieniche Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l effettuazione delle attività ESEDI, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell art. 252 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. (P3)

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili: 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse; 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari; 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante; 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto; 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA; 7) attività di conservazione dell incapsulamento con ripristino del ricoprente; 8) inserimento, all interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale; 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo,

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare; 2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

QUESITI Piccoli cantieri: recinzioni, servizi igienici e cadute dall alto

Recinzione di cantiere Articolo 109 Recinzione del cantiere 1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l accesso agli estranei alle lavorazioni. E chiaro che l accesso non deve essere impedito solo nel momento in cui si sta lavorando, ma anche per evitare che gli estranei possano entrare in contatto con situazioni pericolose presenti in cantiere. Quindi se esistono dei rischi residui tra una lavorazione e l altra occorre mantenere la recinzione. Tenere presente che le idonee protezioni di cantiere non sempre sono idonee alle persone comuni: vedasi ad esempio disposizioni del parapetto.

Servizi di cantiere I lavoratori devono sempre disporre nei pressi dei luoghi di lavoro di idonei servizi igienici (Allegato IV del D.Lgs 81/2008) In assenza di spazio è possibile aprire convenzioni con pubblici esercizi presenti nelle vicinanze (Allegato XIII del D.Lgs 81/2008) Per i primi 5 giorni di cantiere e fino a che non si installino servizi di cantiere (spogliatoi e servizi igienici) veri e propri è possibile utilizzare caravan e roulotte (Allegato XII del D.Lgs 81/2008)

Posatori linee vita definitive Normalmente i posatori delle linee vita definitive non hanno necessità di utilizzare allestimenti preesistenti e procedono per conto loro.

QUESITO Gestione delle interferenze tra due cantieri limitrofi

Gestione delle interferenze tra due cantieri limitrofi Bisogna definire le regole di gestione di queste situazioni. I CSE sono diversi e, quindi, necessario un accordo.

QUESITO linee vita regione Emilia R.

Bollettino n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda) Regione Emilia Romagna DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 17 DICEMBRE 2013, N. 149 Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485)

introduce l obbligo d installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici per ridurre i rischi di infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri. Il committente può non mettere i punti di ancoraggio se utilizza protezioni collettive (da valutare come priorità)

Campo di applicazione edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare: interventi di nuova costruzione; interventi riguardanti l involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo interventi riguardanti l involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo Notifica Preliminare

Esclusioni le coperture completamente portanti poste ad un altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile; le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m; le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).

Adempimenti il committente o il proprietario dell edificio, per gli interventi soggetti a regime abilitativo o conformità, provvede ad includere nella prevista documentazione da allegare una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l Edilizia (SUE) dell Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio,

Adempimenti il committente o il proprietario dell edificio, per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l Edilizia (SUE), una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l edilizia, dell Elaborato Tecnico

Elaborato tecnico L Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di un tecnico abilitato. L Elaborato tecnico deve contenere: le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive previste nell atto regionale; gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura; fotografie; d) relazione di calcolo di idoneità del supporto; e) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio; f) dichiarazione di corretta installazione dell installatore; g) manuale d uso; h) programma di manutenzione.

Misure preventive e protettive per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza: il percorso di accesso alla copertura e all ampie e/o continue pareti a specchio; l accesso alla copertura e all ampie e/o continue pareti a specchio; il transito e l esecuzione dei lavori. Tenere presente che : i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente il transito e l esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti. Quando non è possibile utilizzare misure permanenti, nell Elaborato tecnico, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Percorsi di accesso I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l intero sviluppo dei percorsi è necessario che: gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell operatore.

Accessi alla copertura La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche: se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l altezza minima deve essere di 1,20 m; se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m2;

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali: parapetti; linee di ancoraggio; dispositivi di ancoraggio; passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; reti di sicurezza; impalcati; ganci di sicurezza da tetto. Parti della copertura non portanti devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all interno dell Elaborato tecnico. L impiego di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.

QUESITO ricerca ordigni bellici

Ricerca ordigni bellici Si può fare una valutazione probabilistica Improbabile (1) area mai interessata da operazioni militari lontana da obiettivi strategici mai bombardata da aerei/artiglieria; area già bonificata; area interessata da operazioni militari, bombardata da aerei/artiglieria ma con evidenze documentali che escludono la presenza di ordigni inesplosi. Possibile (2) Area interessata da operazioni militari lontana da obiettivi strategici bombardata da aerei/artiglieria già oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile)

Ricerca ordigni bellici Si può fare una valutazione probabilistica Probabile (3) Area interessata da operazioni militari lontana da obiettivi strategici bombardata da aerei/artiglieria mai oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile) Area interessata da operazioni militari vicina ad obiettivi strategici bombardata da aerei/artiglieria oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile) mai oggetto di bonifica dopo gli eventi bellici Molto Probabile (4) Area interessata da operazioni militari vicina ad obiettivi strategici ripetutamente bombardata da aerei/artiglieria mai oggetto di bonifica dopo gli eventi bellici

Ricerca ordigni bellici Poi si può fare una valutazione della magnitudo del danno Basso (1): infortunio con assenza dal lavoro fino a 3 giorni Medio (2): infortunio con assenza del lavoro > 3 giorni Grave (3): infortunio che comporta un invalidità permanente Gravissimo (4): infortunio che comporta la morte di una o più persone

Ricerca ordigni bellici Infine si può stimare l entità del rischio (R) R= 1: Rischio Trascurabile 2 R 6: Rischio Basso 8 R 12: Rischio Medio R= 16: Rischio Alto

QUESITO Spazi confinati

Spazi confinati D.P.R. n 177/2011 Art. 1 comma 2 Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

Spazi confinati Ambienti sospetti d inquinamento Art. 66 del D. Lgs. n 81/2008 E vietato consentire l accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie(*) e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l assenza di pericolo per la vita e l integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. (*) Vige la normativa speciale di settore e cioè il DPR n 520/1956

Spazi confinati Art. 121 del D. Lgs. n 81/2008 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quandosiaaccertataosiadatemerelapresenzadigastossici,asfissiantiolairrespirabilitàdell ariaambienteenonsia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all interno ed essere in grado di sollevare prontamente all esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell esecuzione dei lavori.

Spazi confinati Allegato IV p. 3 del D. Lgs. n 81/2008 Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos Questi sono, di default, spazi confinati. Ciò non vuol dire che non ce ne possano essere degli altri.

Spazi confinati Tutti quei lavori dove possono concretizzarsi le situazioni precedenti. CSP 1. Individua preventivamente quali sono gli ambienti di lavoro in cui si deve operare qualificabili come come Spazi Confinati. 2. Nel PSC: definisce con il progettista, le scelte progettuali ed organizzative per ridurre al minimo i rischi; definisce regole organizzative e comportamentali da seguire durante l esecuzione dei lavori CSE 1. Aggiornamento PSC 2. Riunione iniziale di cantiere con disamina PSC con riferimento alle attività da eseguire in S.C. 3. Condivisione delle regole per l esecuzione dei lavori in S.C. (Procedure, Autorizzazioni, Permessi di Lavoro, ecc.) 4. Programmazione attività di verifica del CSE in cantiere (visite e riunioni periodiche di coordinamento)

QUESITI PSS indicazioni sull applicazione

PSS indicazioni sull applicazione L obbligo di redazione del PSS sussiste SOLO per gli appalti pubblici di lavori in cui NON sono presenti almeno due imprese. L appaltatore o il concessionario redige il PSS (vedi Modelli semplificati ) e poi redige il proprio POS.

QUESITO DUVRI per il cantiere

DUVRI per il cantiere In un appalto per l esecuzione di lavori edili o d ingegneria civile in cui siano presenti almeno due imprese, il Titolo IV del D. Lgs. n 81/2008, essendo normativa speciale di settore, impone la nomina del CSP e la redazione del PSC e non del DUVRI. Se all interno del cantiere per l esecuzione dello stesso appalto, operano altre aziende contrattualizzate dal committente o personale dipendente dello stesso committente, il discorso non cambia: Nomina CSP, redazione del PSC e nomina del CSE Tutte le imprese (anche il committente) redigono il POS

QUESITO Lavoratori autonomi in cantiere

Lavoratori autonomi in cantiere Art. 94 del D. Lgs. n 81/2008 Art. 94 del D. Lgs. n 81/2008 I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE dei lavori, ai fini della sicurezza. Purtroppo, ci sono lavoratori autonomi e lavoratori autonomi.

Lavoratori autonomi in cantiere Lavoratore autonomo Contratto d opera art.2222 c.c. art.89 comma 1 lett. d) D.Lgs. n 81/2008 Soggetto che svolge la propria attività da solo (senza l aiuto di collaboratori o altri artigiani) e si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente). Il lavoratore autonomo: non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente; non è obbligato ad osservare un orario di lavoro (non viene pagato ad ore ma per il valore di ciò che ha fatto); ha la partita IVA e stipula con il committente un contratto d opera e non un contratto di appalto.

Lavoratori autonomi in cantiere 1 2 3 La definizione di lavoratore autonomo, non esiste nelle visure camerali (CCIA) La definizione che si trova è quella di Impresa Individuale L Impresa Individuale può avere o non avere dipendenti Ai fini degli adempimenti degli obblighi contenuti nel capo I del Titolo IV del D. Lgs. n 81/2008 3a E impresa, se ha dipendenti o assimilabili E lavoratore autonomo, se non ha dipendenti o assimilabili 3b

Lavoratori autonomi in cantiere 4 5 6 7 Un impresa può stipulare un contratto d appalto (art. 1655 c.c.) Un lavoratore autonomo non può stipulare un contratto d appalto ma solo un contratto d opera (art. 2222 c.c.) Nel contratto d opera devono essere indicati: lavorazione da eseguire, quantificazione della lavorazione da eseguire, lavorazione distinta dalle lavorazioni principali, lavorazione a corpo (preferibile) Il lavoratore autonomo deve essere in grado di eseguire l attività specialistica oggetto del contratto d opera.

Lavoratori autonomi in cantiere 8 9 10 La prestazione lavoratore autonomo non deve avvenire in commistione con altro personale presente in cantiere. Il lavoratore autonomo non deve operare, in modo continuato, sotto la direzione di un altro soggetto come, ad esempio, il capocantiere dell impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo non deve gestire sotto la propria direzione altri soggetti

Lavoratori autonomi in cantiere Situazioni regolari SI Lavoratore autonomo che assume ed esegue autonomamente un incarico utilizzando proprie attrezzature di lavoro. SI Lavoratore autonomo che opera per conto di un impresa ma svolge l attività in modo indipendente e con piena autonomia operativa. SI Lavoratore autonomo che viene assunto dall impresa con un contratto a tempo determinato.

Lavoratori autonomi in cantiere Situazioni border line!! RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese Individuali) dove il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro ed i mandanti quella di lavoratori subordinati (con specifico contratto di lavoro). RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese Individuali) dove il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale ma quella di datore di lavoro di fatto. Problemi per il committente: Valutazione ITP (???)

Lavoratori autonomi in cantiere Situazioni irregolari NO Lavoratori autonomi associati di fatto, che operano sotto le direttive di uno solo di loro che ha stipulato i patti contrattuali con il committente o l impresa. NO Lavoratori autonomi che operano con contratti differenti ma eseguono la stessa attività collaborando tra di loro. NO Lavoratore autonomo che non riesce ad eseguire l attività in piena autonomia (non idoneo tecnicamente e professionalmente).

Lavoratori autonomi in cantiere I lavoratori autonomi non possono svolgere le seguenti attività: opere legate al ciclo del cemento armato, semplice manovalanza, lavori di muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, opere strutturali, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati. Ilavoratoriautonomi possono svolgere le seguenti attività: lavori idraulici ed elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili;

Lavoratori autonomi in cantiere Situazioni irregolari ASL / DTL Sanzione nei confronti dei datori di lavoro di fatto per omissione degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.. Ripresa lavori, solo previa regolarizzazione del rapporto di lavoro ASL / DTL Sanzione nei confronti del committente/rl o dell impresa affidataria per non corretta valutazione della Idoneità Tecnico Professionale. Non è prevista sanzione per il CSE!

QUESITO Cantieri stradali

QUESITO Uso dei modelli semplificati per PSC, POS e FASCICOLO

articolo 1 DI 09/09/2014 Ferma restando l integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all allegato I al presente decreto

articolo 2 DI 09/09/2014 Ferma restando l integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all allegato II al presente decreto

articolo 3 DI 09/09/2014 Ferma restando l integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs n. 163 del 2006, l appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all allegato III al presente decreto

articolo 4 DI 09/09/2014 Ferma restando l integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008, i coordinatori possono predisporre il FO utilizzando il modello semplificato di cui all allegato IV al presente decreto

QUESITO Uso continuativo dell elmetto

QUESITO applicazione del titolo IV a piccoli lavori

QUESITO appalti scorporati

Appalti scorporati IL CSE, prima dell inizio dei lavori, deve definire le regole di coordinamento tra le diverse imprese anche se si tratta di appalti scorporati. Ogni impresa affidataria verifica la congruità dei POS dei propri subappaltatori. Il CSE verifica l idoneità di tutti i POS. Il lavoro del CSE è più impegnativo ma ciò non richiede la presenza continua in cantiere una volta fissate le regole.

QUESITO Piccoli affidamenti

QUESITO Amianto 2

Esperienza ing. Vittorio Pietri