DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018 INTERVENTO 4.B FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI: PROGETTI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 dd.11.02.2016, successivamente modificate ed integrate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.1 dd. 02.02.2017, n. 3 dd. 25.01.2018 e n. 18 dd. 26.07.2018. Art. 1 - Domanda di contributo 1. Gli interventi formativi devono prevedere una parte di attività extra aziendale, realizzata presso un soggetto attuatore che organizzi un percorso formativo collettivo e, contestualmente, una parte da realizzare in o per l azienda interessata. 2. Per ciascun intervento formativo proposto al finanziamento devono essere indicati gli obiettivi, i contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione, i soggetti eventualmente incaricati della formazione e della gestione dello stesso, nonché tutti gli altri elementi che il Nucleo di valutazione degli interventi di formazione ritiene opportuni per una adeguata valutazione della proposta e che sono resi noti a tutti i potenziali soggetti interessati nel sito dell Agenzia del Lavoro. 3. In caso di formazione aziendale, le lezioni devono avere una durata calcolata in ore piene o frazioni d ora pari a 30 minuti. Art. 2 Specificità relative ai destinatari 1. Eventuali partecipanti con contratto a tempo determinato, possono essere iscritti esclusivamente a interventi formativi che si concludono prima della scadenza del contratto. 2. Non può essere attivato l intervento 4.B per finanziare la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversale prevista nel Catalogo Provinciale dell offerta formativa di base e trasversale per l apprendistato professionalizzante, pubblicato sul sito di Agenzia del Lavoro. Può invece essere oggetto di finanziamento la formazione professionalizzante. Art. 3 Valutazione delle richieste di contributo 1. Il contributo è concesso dall'agenzia del Lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione", che ha il compito di assegnare un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti, con la precisazione di una soglia minima di accesso al contributo. 2. I componenti del Nucleo possono partecipare alle riunioni anche con modalità telematica. 3. Le decisioni del Nucleo sono assunte a maggioranza dei componenti dello stesso. 4. Il nucleo valuta le richieste di contributo entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione a livello informatico della documentazione. 5. Il Nucleo può sospendere la valutazione delle domande per l acquisizione presso i proponenti, di informazioni integrative. Art. 4 - Soggetti fornitori 1. I servizi di formazione e le attività ad essi complementari eventualmente affidate dal datore di lavoro ad un soggetto formativo esterno, non possono essere oggetto di ulteriore affidamento a persone giuridiche. 1 / 5

2. I docenti, i progettisti e i gestori forniti dall affidatario delle attività in rapporto di controllo/collegamento, a norma dell art. 2359 del codice civile, con il beneficiario, sono considerati personale interno al medesimo beneficiario. Art. 5 Condizioni e modalità della formazione 1. Sono escluse le domande che prevedono attività didattiche: a. svolte, in tutto o in parte, in modalità FAD; nell ambito delle ore di docenza sono ammissibili un massimo di 4 ore svolte con modalità di affiancamento e sono altresì ammissibili, ma non devono rientrare nel monte ore totale, eventuali ore di supporto/tutoraggio a distanza, individuale o collettivo; b. che si realizzano esclusivamente con docenti interni. Si considerano docenti interni, a titolo esemplificativo, anche i collaboratori e i professionisti che abbiano in essere un contratto a vario titolo; c. che si svolgono in tutto in parte all estero; d. in materia di sicurezza, per brevetti di volo, patenti nautiche o di guida di qualsiasi tipologia. 2. Sono ammissibili progetti con un massimo di 40 ore di contenuti formativi inerenti l acquisizione delle conoscenze per l utilizzo di nuovo software gestionale. 3. In riferimento alla formazione di lingue straniere connotate da una forte componente specialistica, si chiarisce che sono ammissibili contenuti per l inglese caratterizzati da un livello B2 o superiore oppure da una forte componente di approfondimento tecnico nell ambito di attività del proponente; per le altre lingue straniere, sono ammissibili contenuti anche di livello inferiore, ma sempre con approfondimento tecnico nell ambito di attività del proponente. 4. Sono ammissibili un massimo di 4 ore svolte con modalità di affiancamento. Art. 6 Costi ammissibili 1. Stante i limiti di finanziamento previsti nel Documento, sono riconosciuti i costi relativi alla quota di iscrizione per l eventuale corso extra aziendale, alla docenza, all analisi dei bisogni/progettazione formativa, alla gestione del corso. 2. Relativamente al costo della quota di iscrizione per il corso extra aziendale, sono ammissibili i costi eventualmente sostenuti prima della presentazione della domanda di finanziamento. 3. Le voci di costo di cui al comma precedente sono riconosciute secondo i parametri e le modalità di seguito specificate: a. docenza: si riconoscono massimo 80,00/h omnicomprensivi. L importo riconosciuto per la docenza include i costi per l elaborazione e realizzazione del materiale didattico da parte del docente; b. docenza interna: non vengono riconosciuti i costi del personale interno relativi a docenza, analisi dei bisogni/progettazione e gestione; per la definizione di docenti interni, si richiama quanto espresso all Art. 5, comma 2.b. delle presenti Disposizioni. La docenza interna, pur non finanziata, concorre al monte ore del progetto; c. codocenza: non vengono riconosciuti i costi della codocenza; d. analisi dei bisogni e progettazione: si riconosce un monte ore massimo pari al 10% delle ore di docenza, per un costo massimo di 80,00/h omnicomprensivi. Nel calcolo percentuale delle ore riconosciute per l analisi dei bisogni e la progettazione non sono ammesse frazioni di ora; le eventuali frazioni sono arrotondate sempre per difetto. Non concorrono al calcolo percentuale le ore di docenza di eventuali corsi extra aziendali; e. gestione del corso: si riconosce un monte ore massimo pari al 10% delle ore di docenza, per un costo massimo di 40,00/h omnicomprensivo. Nel calcolo percentuale delle ore riconosciute per la gestione del corso non sono ammesse frazioni di ora; le eventuali frazioni sono arrotondate sempre per difetto. Non concorrono al calcolo percentuale le ore di docenza di eventuali corsi extra aziendali. 2 / 5

4. Alla presentazione della domanda di finanziamento devono essere allegati i curricula vitae dei docenti, dei progettisti, dei gestori del corso firmati, datati, riportanti il riferimento al consenso per il trattamento dei dati personali; i preventivi firmati redatti dai docenti, progettisti, gestori del corso e/o dall ente incaricato della formazione, con l indicazione del costo orario richiesto, il numero di ore di attività e la descrizione della stessa. Gli incarichi assegnati devono essere quantificati in ore piene. Art. 7 Condizioni di finanziamento 1. Il finanziamento della formazione professionalizzante degli apprendisti, posta sotto la responsabilità del datore di lavoro, può essere concesso solo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis ed è pari al 30% delle voci di costo ammissibili. 2. Il Regolamento (UE) n.651/2014 è applicabile limitatamente ai lavoratori subordinati. Art. 8 Criteri e vincoli di attuazione della formazione 1. Il percorso formativo deve essere realizzato secondo le caratteristiche e le modalità previste in fase di domanda e così come approvato. I costi diretti e indiretti relativi ad attività svolte in modo difforme dal progetto originario, ad eccezione delle possibili modificazioni previste dal presente articolo, non sono riconosciuti. 2. L attività formativa deve essere volta a sostenere le finalità previste dal Documento e in alcun modo può essere finalizzata a produrre entrate o utilità, neanche indirette, diverse dai costi delle azioni formative per le quali è stato richiesto il contributo. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la decadenza del contributo. 3. Per la formazione aziendale, nel caso di modificati bisogni formativi, è data facoltà, previa motivata comunicazione a mezzo pec all Agenzia del lavoro, di ridurne il numero di ore e di concludere anticipatamente il percorso formativo, purché sia stato svolto almeno l 80% delle ore ed il minimo ammissibile (di centoventi ore) riferite all intero progetto. In tali casi, sono riconosciuti esclusivamente i costi diretti e indiretti della formazione svolta. 4. Per la formazione extra aziendale, se il percorso formativo si interrompe prima della sua naturale scadenza per comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro e di origine e natura esterna all impresa, è rimborsato al datore di lavoro il costo relativo alla quota di iscrizione, purché sia stato svolto almeno l 80% delle ore ed il minimo ammissibile (di centoventi ore) riferite all intero progetto. 5. Nel caso in cui il monte ore formativo riconosciuto subisca riduzioni, le ore eventualmente ammesse a contributo riferite alle attività di analisi dei bisogni e progettazione formativa e gestione del corso vengono rideterminate proporzionalmente. 6. Nel caso di impossibilità, un docente può essere sostituito con un altro in possesso di livello di studio e durata dell esperienza professionale nella materia trattata, non inferiori al precedente e desumibili chiaramente dal CV. 7. L avvio del percorso formativo può avvenire solo dopo l approvazione del contributo da parte dell Agenzia del lavoro. 8. La conclusione del percorso formativo deve avvenire entro il limite massimo di 8 mesi, calcolati a partire dalla data dall atto che approva il contributo; è possibile autorizzare una proroga di tali termini, fino ad un massimo di 120 giorni, nel caso di problemi di ordine organizzativo non imputabili, in tutto o in parte, al soggetto richiedente. Nel caso in cui il termine di conclusione (iniziale oppure di proroga) non venisse rispettato, previa verifica della realizzazione di almeno l 80% dell intero monte ore del progetto formativo, e comunque nel rispetto del minimo ammissibile delle centoventi ore, sono riconosciuti solo i costi, diretti e indiretti, relativi alla formazione svolta. 9. I locali e i luoghi ove ha sede l attività formativa, nonché le attrezzature negli stessi allocate o comunque strumentali, devono essere conformi alla normativa igienico sanitaria, alla normativa 3 / 5

di prevenzione degli infortuni ed alla normativa antincendio. La verifica e la responsabilità dell adeguatezza dei luoghi resta in capo esclusivamente al beneficiario del contributo. Il mancato adempimento dell obbligo sopradescritto comporta la decadenza del contributo. 10. L'attività formativa deve risultare con evidenza del tutto autonoma e separata rispetto all attività lavorativa; il beneficiario deve, inoltre, impedire che l'ordinaria attività lavorativa interferisca con la formazione del lavoratore coinvolto nelle lezioni. 11. Il calendario delle attività formative va preventivamente comunicato all Agenzia del lavoro secondo le modalità operative indicate dalla stessa, anche attraverso il sistema gestionale informatizzato, e deve essere completo delle informazioni relative alla data della lezione, all orario, alla sede di svolgimento, al docente e al titolo del modulo. Ogni singola lezione, tramite sistema gestionale, deve essere registrata e comunicata, ovvero eliminata o modificata in ognuno dei sui elementi, entro il limite massimo di novanta minuti antecedenti l orario previsto per l inizio della lezione stessa. Esclusivamente per eventi di carattere straordinario non prevedibili con l esercizio dell ordinaria diligenza (costituiscono cause di forza maggiore, fra le altre, le seguenti situazioni: eventi atmosferici eccezionali, improvvisa malattia, infortunio nonché gli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di legge vigenti in materia), deve essere data comunicazione dell eliminazione della lezione, anche attraverso il sistema gestionale informatizzato, entro sessanta minuti successivi all orario d inizio previsto per la stessa. Le lezioni non comunicate, le variazioni comunicate in modo tardivo e le lezioni che risultano incongruenti tra il registro cartaceo o la certificazione dell e il calendario informatizzato, non sono riconosciute nei costi diretti e indiretti. 12. Per la formazione aziendale, le presenze del partecipante relative ad essa devono risultare da apposito registro fornito dall Agenzia del lavoro e compilato dal beneficiario; il registro va redatto secondo le istruzioni allo scopo fornite. Nel caso in cui il registro sia sprovvisto della compilazione anche di uno solo degli elementi essenziali richiesti (data, numero e titolo dei moduli, orario di inizio e fine della lezione, nome e firma leggibile del docente, firma del corsista) o vi siano incongruenze tra le date delle lezioni previste a calendario, le prestazioni della lezione non sono considerate documentate e non ne vengono riconosciuti i costi diretti e indiretti. Analogamente, qualora le eventuali correzioni sul registro non consentano la leggibilità delle annotazioni precedenti o non siano eseguite secondo le indicazioni previste, non vengono riconosciuti i costi diretti o indiretti relativi all attività concernente la correzione apposta. Per la formazione extra aziendale, le presenze del partecipante relative ad essa devono risultare dalla certificazione dell Ente erogatore della formazione extra aziendale, riportante il calendario delle attività e il numero di ore di effettiva frequenza del corsista. Nel caso in cui tale certificazione risultasse mancante degli elementi essenziali richiesti (calendario delle attività, monte ore complessivo e numero di ore di effettiva frequenza) o vi siano incongruenze tra le date delle lezioni previste a calendario, le prestazioni della lezione non sono considerate documentate e non ne vengono riconosciuti i costi diretti e indiretti. 13. É necessario che il corsista frequenti almeno l 80% delle ore complessive del suo percorso formativo come esposto a progetto e ammesso; nel caso di non raggiungimento di tale percentuale, il contributo finale concesso viene revocato. Le assenze vengono calcolate arrotondate sempre per eccesso alla mezz ora. Non concorrono alla revoca del contributo le assenze dovute a malattia, infortunio, astensione facoltativa e obbligatoria per maternità, dimissioni (esclusa la giusta causa), se opportunamente certificate. 14. Entro trenta giorni dal termine massimo di realizzazione, pari a o 8 mesi come specificato al comma 8 del presente Articolo, deve essere presentata la rendicontazione corredata da: domanda di corresponsione del contributo, registro e/o certificazione di frequenza predisposta dall della formazione extra aziendale riportante il calendario delle attività, il numero di ore complessivo della formazione e il numero di ore effettivamente frequentate dal corsista; eventuali documenti giustificativi delle assenze del corsista (certificati medici, certificati di 4 / 5

maternità, copia delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro per cessazioni dovute a dimissioni); documenti originali di spesa, regolarmente quietanzati. 15. Il pagamento avviene in un unica soluzione, su presentazione di rendicontazione. Sono riconosciute unicamente le spese opportunamente documentate. 16. L'Agenzia del lavoro può verificare, anche attraverso la struttura competente in materia ispettiva, in ogni momento e senza preavviso, l effettivo funzionamento dell'attività formativa, la sua rispondenza a quanto programmato e comunicato. Si riserva, inoltre, di apportare gli eventuali correttivi ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi di professionalizzazione definiti nel progetto formativo. Resta impegno del beneficiario di consentire e agevolare le verifiche da parte dell'agenzia o della struttura competente in materia ispettiva e, in particolare, di evitare comportamenti che intralcino o impediscano la funzione di controllo. A titolo esemplificativo, costituiscono intralcio alla funzione di controllo: comunicazione erronea, contraddittoria del calendario delle lezioni; ripetute comunicazioni tardive delle lezioni di calendario (è considerata tardiva la comunicazione non registrabile sul calendario informatico in maniera autonoma dall azienda beneficiaria); ripetute omissioni di comunicazioni relativamente a singole variazioni di calendario; l artificiosa continua variazione del calendario delle lezioni o della sede di svolgimento delle stesse; le modifiche di precedenti modifiche reiterate senza comprovata ed oggettiva necessità. A titolo esemplificativo, costituiscono impedimento alla funzione di controllo: l omessa comunicazione del calendario delle lezioni e della sede di svolgimento delle stesse; la mancata predisposizione del registro delle lezioni; qualsiasi condotta intenzionale, commissiva od omissiva, finalizzata ad occultare dati ed informazioni; il rifiuto a fornire informazioni o ad esibire la documentazione ai funzionari del controllo ispettivo; recidiva riguardante inadempienze che costituiscono intralcio alla funzione di controllo. Situazioni che dovessero risultare irregolari a seguito di visite ispettive, sono valutate in fase di rendicontazione del progetto formativo stesso e possono dare seguito ad una rideterminazione del contributo. In particolare, le ore delle lezioni che sono state riscontrate come irregolari rispetto alle indicazioni di gestione, non sono riconosciute nei costi diretti e indiretti della formazione. Inoltre, a fronte di ogni verbale ispettivo che dovesse registrare situazioni di irregolarità, è applicata una rideterminazione del 10% sul contributo complessivo ammissibile in rendicontazione. Art. 9 - Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia a quanto disposto alle disposizioni attuative dell intervento 4.C, in quanto compatibile. 5 / 5