Costi della sicurezza



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Transcript:

COMITATO INTERPROFESSIONALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DEL TRENTINO Commissione per la "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" Costi della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D. LGS. 3 agosto 2009 n. 106

Gruppi di lavoro in relazione agli oneri della sicurezza Comitato interprofessionale Commissione E.p.u. P.A.T. Elenco prezzi 2007-2012 Necessità per gli ordini di informare Corso CIPTT

Elenco non esaustivo normative superate D. Lgs. 494/96 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Prevenzione infortuni D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Prevenzione infortuni D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Igiene del lavoro D. Lgs. 277/92 agenti chimici, fisici e biologici D. Lgs. 626/94 Sicurezza del lavoro D. Lgs. 493/96 Segnaletica di sicurezza D. Lgs. 187/05 Vibrazioni meccaniche D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell art. 31,comma 1, legge 11/02/1994, n. 109

D. Lgs. 494/96 Art. 4 comma 1a: il CSP redige il PSC Art. 12 comma 1: Il PSC contiene l individuazione... dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature... nonché la stima dei relativi costi...

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO N. 145 DEL 19 APRILE 2000 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G. U. n. 131 del 7 giugno 2000)

Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore 1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

Det. Aut. Vig. LLPP 10 gennaio 2001 Differenziazione tra spese della sicurezza compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni ed una parte di spese speciali (D.M. LLPP 19 aprile 2000 n. 145 art. 5 comma 1 lett. a ed i) Fino ad approvazione DPR 222.

CIRCOLARE PROVINCIALE Istruzioni per l applicazione del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili Febbraio 2001

3% Il limite massimo da considerare compreso nelle voci di lavorazione per gli oneri generali della sicurezza è il 3%

Oneri generali <3% Lavori lordi = 100 Oneri generali = 2 Oneri specifici = 2 Lavori netti = 98 Oneri generali = 2 Oneri specifici = 2 Totale = 102

Oneri generali >3% Lavori lordi = 100 Oneri generali = 5 Oneri specifici = 2 Lavori netti = 97 Oneri generali = 3 Oneri generali oltre il 3% = 2 Oneri specifici = 2 Totale = 104

...ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare??? rilasciato dal coordinatore per l esecuzione se nominato. Salvo diversa espressa indicazione precisata nell elenco descrittivo delle voci o in subordine nelle norme tecniche del capitolato speciale d appalto, i costi della sicurezza generale... verranno liquidati in misura proporzionale ai lavori effettivamente??? eseguiti, sia in sede di redazione degli stati di avanzamento, sia in sede di redazione della contabilità finale, applicando la seguente formula: ONERI PER LA SICUREZZA = A * B C Dove: A= importo complessivo oneri per la sicurezza delle categorie di lavoro (prevalente o scorporabile) considerate; B= importo dei lavori contabilizzati nello stato di avanzamento al netto degli oneri di sicurezza; C= importo complessivo di contratto al netto degli oneri per la sicurezza. La liquidazione dei costi della sicurezza specifici valutati a misura sarà effettuata, in sede di redazione dello stato di avanzamento lavori e della contabilità finale, applicando i compensi contrattuali alle quantità effettivamente eseguite;

Problemi legati al CSA Con oneri della sicurezza in percentuale come decurtare eventuali lavorazioni non realizzate? Concordando NP! Ma con quale criterio se di contratto si va a percentuale? Come giustificare l eventuale pagamento di eccessivi oneri rispetto al realizzato (Corte dei conti)?

COMITATO INTERPROFESSIONALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DEL TRENTINO Linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, conforme al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528. Trento, luglio 2001

Per la determinazione degli oneri delle misure di sicurezza è doveroso suggerire di far riferimento, nei lavori pubblici e per quanto possibile anche nei lavori privati, ai criteri fissati nella Circolare Provinciale. Quando entrerà in vigore il Regolamento in attuazione dell art.31,comma 1 della L.109/94 e ss.mm. e dell art.22 del D.Lgs 528/99 si farà riferimento al regolamento stesso. (D.P.R. 222/2003)

D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Merloni)

... praticamente ignorato in Provincia di Trento relativamente ai costi per la sicurezza dal 2003 al 2007...

Art. 7. Stima dei costi della sicurezza 1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura...

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto....sentito?????...

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Modificato come da: -D.Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 -Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 -Legge 7 Luglio 2009 n 88. -Legge del 2 agosto 2008, n. 129 -Legge del 6 agosto 2008, n. 133

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 74. Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall articolo 76...

Articolo 100 Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all ALLEGATO XV.

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV Art. 4.1.1 Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

Art. 4.1.1 a) Degli apprestamenti previsti nel PSC; Nell allegato XV.1 si definisce quale elenco indicativo e non esauriente di apprestamento: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Ponteggi Come esporre l importo della sicurezza in caso di subappalto, in considerazione del fatto che non ci deve essere ribasso? La risposta ancora non è certa! Giro tutto al subappaltatore? Suddivido le spese generali? Eseguo un nolo con assunzione di operai specializzati al montaggio?

Art. 4.1.1 b) Delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

Art. 4.1.1 c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del PSC Attrezzature: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari. (NO!)

Art. 4.1.1 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; Nell allegato XV.1 si definiscono quali mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze.

Art. 4.1.1 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Art. 4.1.1 f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del PSC Attrezzature: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari. (NO!)

Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del PSC Infrastrutture: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. (NO) Mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. (SI!)

Art. 4.1.2 Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm. e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Problema L amministrazione appaltante stima i costi della sicurezza, non il progettista! Se il progettista interviene deve ricordarsi che se firma rischia di diventarne responsabile! Equo compenso!

ITACA Istituto per l innovazione e Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi

Art. 7, comma 1 b, D.Lgs. 626/94 Contratto di appalto o contratto d opera Sostituito da art. 26, comma 1, lettera b) del testo unico. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 4.1.3 La stima dovrà essere congrua (corrispondente ai bisogni), analitica (particolareggiata) per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata, o sull elenco prezzi delle misure della sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Art. 4.1.3...Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l eventuale manutenzione e l ammortamento.

Un consiglio E opportuno che ogni prezzo sia inserito nel computo a seconda della categoria di lavoro prevista nel CSA per la quale è utilizzato. Questo permette un facile scorporo in caso di subappalto. E possibile che nel subappalto non vi siano da prevedere, osiano minimi, oneri della sicurezza.

Art. 4.1.4 I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell importo totale dei lavori, ed individuano la parte di costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Art. 4.1.5 Per la stima dei costi della sicurezza che si rendono necessari a causa di varianti in corso d opera...si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso.

Art. 4.1.6 Il direttore dei lavori liquida l importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l esecuzione dei lavori quando previsto.

Osservazioni Il CSE DEVE approvare tramite apposizione del timbro con tutte le responsabilità relative! Chi provvede alla contabilità e misura degli oneri della sicurezza? Se è il DL consiglio di verificare con lui le misure.

Osservazioni In fase contrattuale consiglio di suggerire (pretendere) che la misura e contabilità degli oneri della sicurezza venga affidata al CSE e pagata!. Ad oggi così non è, ma invito tutti a far presente il problema alle amministrazioni pubbliche.

Vantaggi e svantaggi per il CSP Per realizzare un computo analitico ben fatto il PSC deve essere redatto in modo puntuale ed esteso; Minor rischi di ammende amministrative e/o penali.

Vantaggi e svantaggi per il CSE Maggior semplicità nella verifica dell esecuzione delle lavorazioni della sicurezza; Maggior lavoro contabile DL o CSE; Possibilità di pagare il realizzato; Possibilità di riserve da parte dell impresa o semplicemente di dover realizzare N.P.S. Minor rischi di ammende amministrative e/o penali.

È sempre un costo! Se il PSC è fatto bene è un costo in termini di tempo/lavoro; Se il PSC è fatto male è un potenziale costo in termini di ammende (2.000 euro cadauna)...se va bene. FINITELA CON IL RIBASSO AL MASSACRO!

E.P.U. P.A.T. luglio 2009 S. Settore Costi della Sicurezza S.10 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE S.15 INFRASTRUTTURE LINEARI AREA DI CANTIERE S.20 INFRASTRUTTURE PUNTUALI AREA DI CANTIERE S.25 PONTEGGI S.30 APPRESTAMENTI PROVVISIONALI S.35 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALI S.40 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA S.50 IMPIANTI ELETTRICI AREA DI CANTIERE

I prezzi tengono conto dei costi netti, delle spese generali e dell'utile dell'impresa e delle normative vigenti. Nello specifico, in considerazione dell operazione di scorporo della sicurezza dalle singole voci dei settori da A a M, si è adottato una aliquota del 12% per le spese generali e del 10% per l utile di impresa. (fino al 2006 era 15 + 10)

Per il Settore S Sicurezza, in considerazione del fatto che le voci di questo settore non sono soggette a ribasso e si configurano come spesa che la pubblica amministrazione riconosce all impresa, partecipando significativamente alle azioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, si sono riconosciute le sole spese generali con un aliquota del 15% (intendendo con questo che l aliquota utilizzata per valutare l utile di impresa è stata fissata nello 0%).

N.P. Per la stima dei costi del Piano di sicurezza e coordinamento o del Piano di sicurezza sostitutivo (Dlgs 163/2006 art. 131/3) si utilizzeranno, per quanto possibile, le voci del settore S-SICUREZZA ed andranno evidenziate in un computo metrico estimativo specifico; nel caso si debbano utilizzare voci presenti in settori diversi da questo ( S- SICUREZZA ), si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo togliendo al prezzo della singola voce utilizzata il 10% di utile e successivamente il 12% di spese generali ed aggiungendo, poi, le spese generali computate al 15%...I costi stimati in questo modo non sono ribassabili e sono, di norma, riconosciuti per le quantità eseguite, salvo diverse indicazioni riportate nel capitolato speciale d appalto.

Esempio D.51.55. 10. 5 POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE...classe di contenimento N1 euro 8,43 al ml 8,43 10% = 7,59 12% = 6,68 + 15% = 7,68

ATTENZIONE! Prima di utilizzare un prezziario leggere in modo puntuale le voci delle lavorazioni; Verificare se già contengono eventuali opere provvisionali. Ad esempio:

E. 1. 4. 41 Scavo a sezione ristretta Fognature 2006 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.

E. 1. 4. 41 Scavo a sezione ristretta Fognature 2011 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori

B.4.10.10 Conglomerato classe X0 2011 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206 1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione X0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.21.5.470 Rivestimento murature Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra delle dimensioni minime di cm (15x20x30) posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Grazie dell attenzione