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Newsletter: il disegno di Legge Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell insolvenza Indice Indice... 1 Profili generali... 2 La procedura di liquidazione... 2 La procedura di allerta preventiva... 3 Il concordato preventivo... 5 Le procedure di ristrutturazione dei debiti... 5 L insolvenza del gruppo di imprese... 6 La liquidazione coatta amministrativa..7 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 1

Profili generali In data 11 ottobre 2017 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge recante la Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell insolvenza, con 172 voti favorevoli, 34 contrari e zero astenuti. La predetta Legge entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale momento il Governo avrà dodici mesi di tempo per adottare i decreti legislativi di attuazione che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare del 1942. Il provvedimento ha subito modifiche in più parti durante l esame effettuato dalla Commissione Giustizia e si presenta con l obiettivo di approntare una riforma organica alla disciplina della crisi d impresa basandosi su un nuovo approccio al fallimento. Il predetto disegno di legge definisce i principi generali per la riforma organica delle procedure concorsuali e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. La procedura di liquidazione Una prima importante novità è rappresentata dall estensione della disciplina della procedura di liquidazione giudiziale a ogni categoria di debitore includendo in questo modo i consumatori e i professionisti. Ulteriore rilevante modifica riguarda la sostituzione del termine fallimento con l espressione liquidazione giudiziale ed, infatti, la procedura di liquidazione giudiziale andrà a sostituire integralmente l attuale disciplina del fallimento. La funzione del Curatore è stata rafforzata al fine di poterla rendere più efficace. A tal proposito, per il curatore, sarà, ad esempio, più facile effettuare accessi nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 2

potrà altresì promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali. Infine, al curatore verrà affidata l intera fase del riparto dell attivo fallimentare tra i creditori concorsuali, un onere che prima di tale riforma aspettava pur sempre al Giudice delegato. La procedura di liquidazione è stata potenziata escludendo l operatività di esecuzioni speciali, di privilegi processuali e limitando la possibilità di promuovere azioni di inefficacia e azioni revocatorie. Dal punto di vista della competenza, le procedure di liquidazione giudiziale di maggiori dimensioni verranno assegnate ai Tribunali delle Imprese, mentre la trattazione delle procedure minori verrà ripartita tra un numero ridotto di Tribunali dotati di una pianta organica adeguata e scelti sulla basa di parametri oggettivi. Da ultimo, il testo della riforma prevede che la procedura di liquidazione giudiziale dovrà necessariemente concludersi entro tre anni dall apertura della procedura medesima con la completa liberazione dei debiti dell imprenditore. La legge delega, così come approvata, ha interessato anche l accertamento del passivo, il quale è stato improntato a criteri di snellezza e concentrazione. La procedura di allerta preventiva Tra le novità più interessanti apportate della legge delega per la riforma organica della disciplina della crisi d impresa, va favorevolmente considerata la fase di allerta preventiva. Tale procedura di allerta preventiva può essere attivata dal debitore o d ufficio dal Tribunale dietro segnalazione dei creditori pubblici, in particolare l Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte. 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 3

Nel caso in cui la procedura di allerta preventiva venga attivata dal debitore, quest ultimo verrà assistito da un apposito organismo, istituito presso le Camere di Commercio. Il debitore, nel termine di 6 mesi, dovrà raggiungere una soluzione concordata con tutti i creditori. Nel caso in cui la procedura di allerta preventiva venga, invece, attivata d ufficio dal tribunale, il giudice dovrà convocare immediatamente in via riservata e confidenziale il debitore e affidare a un esperto l incarico di risolvere la crisi mediante il raggiungimento di un accordo con i creditori entro i successivi 6 mesi. L eventuale esito negativo della procedura di allerta preventiva dovrà essere pubblicato nel Registro delle Imprese. Un ruolo importante viene riservato anche al revisore legale della società, il quale, nel caso in cui rilevi l esistenza di fondati indizi della crisi, sarà tenuto ad avviare una procedura di allerta interna e, in caso di mancata e/o inadeguata risposta da parte della società, sarà tenuto ad informare tempestivamente l autorità giudiziaria. Infine, qualora l imprenditore si attivi tempestivamente per avviare la procedura di allerta preventiva o si avvalga di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi, sarà beneficiario di alcune misure premiali (come, ad esempio, la non punibilità dei reati fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, beneficerà, altresì, di attenuanti per gli altri reati e, infine, avrà una riduzione delle sanzioni per i debiti fiscali). In ogni caso, dalla procedura di allerta preventiva sono escluse le società quotate in borsa e le grandi imprese. 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 4

Il concordato preventivo Il disegno di legge ha interessato, altresì, la disciplina del concordato preventivo. Accanto all ipotesi del concordato preventivo in continuità aziendale, viene incentivato anche il concordato finalizzato alla liquidazione aziendale laddove sia necessario soddisfare in modo apprezzabile i creditore, ma a condizione che la proposta concordataria preveda, anche con l apporto di risorse esterne, il pagamento del 20% dei creditori chirografari. Nel caso di concordato in continuità, inoltre, il piano potrà prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di durata anche superiore all anno, riconoscendo però ai predetti creditori il diritto di voto. Le procedure di ristrutturazione dei debiti In merito alle procedure di ristrutturazione dei debiti la legge delega prevede l eliminazione o, quanto meno, la riduzione, mediante i successivi decreti legislativi di attuazione, del limite attualmente previsto del 60% dei crediti necessari per l omologazione dell accordo. Tuttavia, si sottolinea, che l abbassamento della soglia implica l esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l esclusione delle misure protettive, quali il blocco delle procedure esecutive. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti saranno resi più efficaci, agevolando così una soluzione più rapida della crisi. Attraverso l omologazione del Tribunale, il debitore potrà chiedere, altresì, di estendere i termini dell accordo anche alla minoranza che non abbia aderito all accordo, purché venga raggiunto il consenso di almeno il 75% dell ammontare complessivo dei debiti finanziari. 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 5

L insolvenza del gruppo di imprese Una disciplina ad hoc interesserà i gruppi di imprese, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento: a tal proposito verrà introdotta una presunzione semplice di assoggettamento a direzione e controllo in presenza di un rapporto di controllo così secondo quanto previsto dall art. 2359 c.c. Sono inoltre stabiliti criteri specifici e principi direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo e per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Sarà introdotta una fase preventiva di allerta, allo scopo di anticipare l'emersione della crisi: si tratta di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. In caso di mancata collaborazione dell'imprenditore la fase di allerta sfocia in una dichiarazione pubblica di crisi. Saranno, infine, previste misure dirette ad incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già previsti dalla legge fallimentare: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.), i piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), l.f.) e le convenzioni di moratoria (art. 182-septies l.f.). La liquidazione coatta amministrativa Nell ottica di un ridimensionamento dell istituto della liquidazione coatta amministrativa, la delega si prefigge l obiettivo di ricondurre alla disciplina comune le ipotesi di crisi e insolvenza delle imprese che ad oggi sono soggette a tale procedura. 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 6

L istituto in questione verrà circoscritto ai soli casi in cui: la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; la liquidazione rappresenti l esito di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza diretto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione. Contatti Avv. Michela Dall Angelo Via Monte Napoleone, 18, Milano Telefono: +39 02 7645771 m.dallangelo@rucellaieraffaelli.it 2017 Rucellai&Raffaelli Newsletter sulle novità introdotte in materia fallimentare 7