Codice Penale art. 437



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Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [II]. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 451]. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma) (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite Documento n. 2 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 451 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica II Dei delitti colposi di comune pericolo Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque, per colpa [43, 437], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite Documento n. 3 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 489 TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica II

Della falsità in atti (1) (1) V. art. 761 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa. Uso di atto falso. [I]. Chiunque, senza essere concorso [110] nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [493-bis; 1128 1 c. nav.]. [II]. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno [491 2 ; 1128 2 c. nav.]. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo (ipotesi riferibili all'art. 476 1 e 2, all'art. 478 2, all'art. 479 collegato all'art. 476 1 e 2 all'art. 482 collegato all'art. 476 1 e 2 e all'art. 478 2 ) fermo: consentito (ipotesi riferibili all'art. 476 1 e 2 e 479) custodia cautelare in carcere: consentita (ipotesi riferibili agli artt. 476 1 e 2, 478 2, 479 collegato all'art. 476 1 e 2, 482 collegato all'art. 476 1 e 2 e all'art. 478 2 ) altre misure cautelari personali: consentite (ipotesi riferibili agli artt. 476 1 e 2, 478 2, 479 collegato all'art. 476 1 e 2, 482 collegato all'art. 476 1 e 2 e all'art. 478 2 ) se si tratta di testamento olografo; a querela di parte negli altri casi Documento n. 4 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 509 TITOLO VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio Dei delitti contro l'economia pubblica Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (1). [I]. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [2067-2077 c.c.] [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (2) è punito con la sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro. (1) Articolo così modificato dall'art. 1 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. (2) V. in proposito art. 43 d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, secondo il quale, nonostante la soppressione dell'ordinamento corporativo (cfr. al riguardo, oltre allo stesso d.lgs.lt. n. 369, cit., il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721, conv. in l. 5 maggio 1949, n. 178 e il d.lgs.lt. 14 settembre 1944, n. 287) «per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 l. 3 aprile 1926, n. 563, e agli artt. 8 e 11 l. 5 febbraio 1934, n. 163». Documento n. 5 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 589

(1) Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente Omicidio colposo (1). [I]. Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586] (2). [II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (3) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4). [II-bis]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (5). [III]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (6). (1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296. (2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. (3) V. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada). (4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92,, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (5) Comma inserito dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit.. (6) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit.. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite Documento n. 6 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 590 (1) Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente Lesioni personali colpose (1) (2). [I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).

[II]. Se la lesione è grave [583 1 ] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583 2 ], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. [III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (4). [IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5). (1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296. (2) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro. (3) Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. (4) Comma sostituito dall'art. 2 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». (5) Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Giudice di pace (ipotesi perseguibile a querela e da cui derivi malattia di durata inferiore a 20 gg.); Trib. monocratico (aggravanti exart. 4 3 d.lgs. n. 274 del 2000) arresto: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita; consentita in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma altre misure cautelari personali: non consentite; consentite in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma Documento n. 7 di 7 Archivio : Codici Codice Penale art. 590 Bis (1) Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente Computo delle circostanze (1).

[I]. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. (1) Articolo inserito dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.