LOG BOOK ovvero REGISTRO di CONTROLLO



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Sicurezza delle PLE Importanza della manutenzione e delle verifiche periodiche LOG BOOK ovvero REGISTRO di CONTROLLO Diario di bordo imbarcato sulla fregata Grand Turk. Ing.Nicola Pantalone

Direttiva 98/37/CE DPR 24 luglio 1996,n.459 4.4.2. Macchine In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative: a) alle caratteristiche tecniche, in particolare: - eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3. ii); - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide; - eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre; b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a quest'ultima; c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore; d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 2

Commento al RES 4.4.2 Direttiva 98/37/CE 691 Integrazione delle istruzioni per l uso Omissis... Il paragrafo b) non impone la fornitura del registro di controllo (interventi periodici, obbligatori o meno, interventi straordinari, riparazioni o modifiche di rilevante entità, ecc.), ma richiede al fabbricante di fornire consigli sul suo contenuto. Sarebbe estremamente utile, se non addirittura indispensabile, che i normatori si soffermassero su questo problema in quanto l armonizzazione del contenuto del registro di controllo consentirebbe di «decifrarlo» anche senza conoscere la lingua in cui è redatto (è il caso delle macchine noleggiate o di quelle portate con sé da un imprenditore in un altro Stato del SEE). SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 3

Direttiva 2006/42/CE D.Lgs 27 gennaio 2010, n.17 4.4.2 Lifting machinery Lifting machinery must be accompanied by instructions containing information on: (a) the technical characteristics of the machinery, and in particular: the maximum working load and, where appropriate, a copy of the load plate or load table described in the second paragraph of Section 4.3.3, the reactions at the supports or anchors and, where appropriate, characteristics of the tracks, where appropriate, the definition and the means of installation of the ballast; (b) the contents of the logbook, if the latter is not supplied with the machinery; (c) advice for use, particularly to offset the lack of direct vision of the load by the operator; d) where appropriate, a test report detailing the static and dynamic tests carried out by or for the manufacturer or his authorised representative; 4.4.2. Macchine di sollevamento Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni seguenti: a) caratteristiche tecniche, in particolare: - il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma, - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide, - eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre; b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a quest'ultima; c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore; d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto; (e) for machinery which is not assembled on the premises of the manufacturer in the form in which it is to be used, the necessary instructions for performing the measures referred to in section 4.1.3 before it is first put into service. e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 4

Commento al RES 4.4.2 Direttiva 2006/42/CE 364 Instructions for lifting machinery Omissis Paragraph (b) of section 4.4.2 refers to the log book. There is no obligation for the manufacturer to supply such a log book. However, supplying a log book in which the preventive maintenance operations to be carried out by the user and their periodicity are indicated can be recommended as a practical way of providing the maintenance instructions required by section 1.7.4.2 (r) of Annex I. Even if the manufacturer of the lifting machinery does not provide a log book, paragraph (b) of section 4.4.2 requires him to provide advice as to its content. Harmonised standards may specify a standardised form for the content of the log book for particular categories of machinery, which facilitates its use by users and by inspection and maintenance staff. 364 Istruzioni per macchine di sollevamento Omissis Il Paragrafo (b) della sezione 4.4.2 si riferisce al registro di controllo Il costruttore della macchina non è obbligato a fornire tale registro. Tuttavia è consigliato fornire un registro di controllo in cui vengono indicate le operazioni di manutenzione preventiva che l utilizzatore deve eseguire sulla macchina e la loro periodicità: un metodo pratico per fornire le istruzioni di manutenzione richieste dal paragrafo 1.7.4.2 (r) dell allegato I. Anche se il fabbricante della macchina di sollevamento non fornisce un logbook, il paragrafo (b) gli richiede di fornire consulenza per quanto riguarda il suo contenuto. Le norme armonizzate possono specificare un modulo standard per il contenuto del registro per particolari tipologie di macchine, il che faciliterebbe il suo utilizzo da parte degli utenti e per l ispezione e per il personale della manutenzione 1.7.4.2 (r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 5

Disposizioni D.Lgs 81/106 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I : Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 70 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell art. 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 6

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell Allegato VI. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 7

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché : a) le attrezzature di lavoro siano: 1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione; b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 8

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4,lettera a),numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,formazione ed addestramento adeguati b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 9

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero,in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre controlli, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 10

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche, volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, da parte delle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta (60) giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici e privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13 La periodicità di tali verifiche è definita nell allegato VII. 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 11

Disposizioni D.Lgs 81/106 Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono apportate le modifiche all Allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 12

Registro di Controllo e Verifiche Periodiche 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche, volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, da parte delle ASL. In considerazione di quanto è disposto ai paragrafi 4, 8 e 9 dell art.71 - Obblighi del datore di lavoro - Di eseguire la manutenzione ed i controlli iniziale,periodico e straordinario - Di far effettuare gli interventi di controllo da persona competente. - Di registrare i risultati di tali controlli e di mantenerli a disposizione degli organi di vigilanza. - Di aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. E parere che : - Il funzionario ispettivo non avendo né gli strumenti né gli elementi completi per entrare nell essenza del problema manutentivo, sia in grado di esprimere un giudizio sull operato dell utente e non di valutare l effettivo stato di conservazione della macchina - La valutazione più che effettiva debba esplicarsi in una valutazione sperimentale e documentale su come il datore di lavoro utente mantiene in efficienza l attrezzatura. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 13

Origine : INTERNET (1998) Cinquanta risposte Domanda COS'È IL REGISTRO DI CONTROLLO? Risposta Il registro di controllo è quel documento consegnato a corredo della gru che deve sempre seguire l'apparecchio per tutta la sua vita, fino allo smantellamento. In pratica sostituisce il vecchio libretto delle verifiche che veniva rilasciato dall'ispesl o Ex ENPI. (?) SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 14

Log book e Registro da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Log book = diario o giornale di bordo Registro Il vocabolo registro deriva dal latino tardo neutro registum, a cui è stata introdotta una "R" (registrum) per facilitarne la pronuncia. A sua volta registum derivava dal latino classico neutro plurale regesta avente il significato di "cose riportate" (re+gerere = ri+portare). Il regestum indicava infatti il libro dove venivano annotati i regesta, gli atti di ogni giorno, secondo un certo ordine SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 15

Registro di Controllo Contenuti Deve essere concepito per memorizzare la storia della attrezzatura di sollevamento. Ai fini della periodicità degli interventi di controllo manutentivo e d ispezione, a) Il costruttore dovrebbe fornire un registro con : Report delle prove statiche e dinamiche effettuate Modalità di utilizzo (Numero di cicli e spettro di carico) Periodicità dei controlli Strutture portanti (dove, come) Meccanismi Funi e catene Serraggio viti (iniziale, rodaggio, periodico) Impianti oleodinamico,pneumatico, elettrico Dispositivi di sicurezza (funzione, simulazione,aspettativa) Metodi di controllo (visivo, strumentale,misurazioni, prove non distruttive) Criteri di accettazione in sede dei controlli b) L utilizzatore curare e mantenere aggiornato il registro c) Il soggetto pubblico verificare e vigilare su come il datore di lavoro utente mantiene in efficienza l attrezzatura. SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 16

Campo di applicazione : Macchine sollevamento cose e/o persone 4. Si ritiene che le disposizioni circa le informazioni di cui al punto 4.4.2 dell allegato I al DPR 459/96 debbano essere applicate a tutte le macchine per le quali esista il rischio connesso alla generica funzione di sollevamento, indipendentemente che si tratti di sollevamento di materiali e/o persone SAIE 2010 : Seminario ANFIA-IPAF 17