REGOLAMENTO DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



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Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 10.06.2010 Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.06.2014 S O M M A R I O ART.1 - DURATA DI VALIDITÀ DEGLI INDIRIZZI... 1 ART.2 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 3 - CRITERI COMUNALI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A TUTELA E PROGRAMMAZIONE... 2 ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CASI DI ESCLUSIONE... 3 ART. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE... 3 ART. 6 - SUPERFICIE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VARIAZIONI... 4 ART. 7 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALLA SOMMINISTRAZIONE... 4 ART. 8 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ... 4 ART. 9 - IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE... 5 ART. 10 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE... 5 ART. 11 - DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO... 5 ART. 12 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI... 6 ART. 13 - SUBINGRESSO NELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE... 6 ART. 14 - DISPOSIZIONI PER I CITTADINI DEI PAESI NON EUROPEI E DELL UNIONE EUROPEA... 6 ART. 15 - MODIFICHE SOCIETARIE NELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE... 7 ART. 16 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE... 7 ART. 17 - SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI... 7 ART. 18 - SANZIONI... 7 ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE... 7 Art.1 - Durata di validità degli indirizzi Il presente Regolamento ed i relativi criteri hanno validità quadriennale e sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.69 della L.R.6/2010. Ai fini del presente regolamento si intende: Art.2 - Definizioni e ambito di applicazione 1) Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; 2) Per superficie aperta al pubblico l area adiacente o comunque pertinente al locale in cui si riferisce l autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell operatore, se privata; 1

3) Per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l attività svolta dalle mense aziendali, dagli spaccii annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; 4) Per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui al punto 1), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee alle leggi sanitarie vigenti; 5) Per somministrazione nel domicilio del consumatore, l organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; 6) Per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. Il presente regolamento si applica all attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come indicata al punto 1) e inoltre all attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: - Mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; - Presso il domicilio del consumatore; - In locali non aperti al pubblico; - Su aree pubbliche, limitatamente al possesso dei requisiti morali e professionali. Il presente regolamento non si applica all attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: - All interno delle strutture ricettive, qualora venga effettuata limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (nell ambito di tali attività l esercizio della somministrazione è subordinato al solo possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa vigente); - Ai sensi della disciplina di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); - All interno dei circoli privati nell ambito della disciplina di cui al D.P.R.4 aprile 2001 n.235 (Regolamento recante semplificazioni al procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). Art. 3 - Criteri comunali per la individuazione delle zone soggette a tutela e programmazione Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberamente insediabili sul territorio comunale con esclusione di quelle localizzate nelle aree soggette a tutela, così come individuate dalla Giunta Comunale con successivo provvedimento, ed esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale così come definiti dall art. 8 comma 1 lettera h) del Dlgs 59/2010 e precisamente: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell ambiente, incluso l ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Ai sensi dell articolo 69 della l.r. 6/2010, tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e di indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all apertura di nuovi esercizi di somministrazione limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, possono incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per gli alcolici, e possono ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, compresa la presenza di attività di prossimità a servizio dei residenti stessi. Per le attività da insediarsi in tali zone i criteri e le procedure autorizzative saranno stabilite dal provvedimento della Giunta Comunale, per quanto non compreso nel presente regolamento. 2

Art. 4 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande casi di esclusione 1) La programmazione e i criteri comunali di cui al precedente articolo 3 in ogni caso non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a. Negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b. Negli esercizi situati all interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico; c. Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d. Nel domicilio del consumatore; e. Nelle somministrazioni temporanee; f. Nelle attività svolte direttamene, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine; g. Nelle attività da effettuarsi all interno di musei, teatri, sale da concerto e simili; h. Nelle attività poste negli impianti e strutture pubbliche (centri sportivi, parchi, piscine, centri sociali, aree attrezzate ecc ) di proprietà comunale, anche se cedute in gestione a terzi. Art. 5 - Procedimento per il rilascio dell autorizzazione 1) L avvio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone non soggette a programmazione, il trasferimento di gestione o della titolarità dell esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, sono soggetti alla SCIA ai sensi dell art.19 della L.241/1990. 2) Il trasferimento di sede si effettua tramite SCIA, sia che avvenga all interno delle zone tutelate, sia che avvenga in zone non sottoposte a tutela. 3) Nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione, l apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. 4) E soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata. 5) La SCIA o, nei casi previsti dall art. 3, la domanda di apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, va inoltrata con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive, completa di tutti gli allegati richiesti nel modulo telematico. 6) La verifica di ammissibilità della SCIA o l esame della domanda ed il rilascio dell autorizzazione non sono subordinati: a. Alla disponibilità da parte dell interessato, già all atto della presentazione della domanda, o in corso di istruttoria dei locali nei quali intende esercitare l attività; b. All indicazione dell eventuale persona da preporre all esercizio; c. Alla presentazione preventiva della Scia ai fini igienico-sanitari dei locali e di quello di prevenzione incendi. 3

7) In caso di domanda, l accoglimento o il rigetto della stessa è comunicato all interessato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda attestata dal ricevimento della stessa. 8) Prima di iniziare l attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 9) Ai fini dell ammissibilità della SCIA o del rilascio dell autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell Interno 17 dicembre 1992 n.564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune inoltre accerta l adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per l ampliamento. 10) Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza della SCIA o delle richieste di autorizzazione devono essere comunicate all interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine previsto dalla Legge 241/90; in tal caso il termine di cui all art. 69 comma 7 della L.R. 6/10 rimarrà sospeso. Art. 6 - Superficie delle attività di somministrazione e variazioni Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In relazione alle modalità di misurazione della superficie dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed al fine della determinazione della superficie di somministrazione, si precisa che non viene computata la superficie dei seguenti locali destinati a servizi: a) i servizi igienici per il pubblico ed il personale b) i camerini c) il guardaroba d) gli spogliatoi per il personale e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie f) il locale dispensa g) il locale preparazione alimenti h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse i) i locali filtranti e separati in genere. Non fa comunque parte dell area destinata all attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni. La variazione della superficie dell esercizio va effettuata con modalità telematica mediante la presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Nella comunicazione di variazione della superficie ai fini amministrativi effettuata al comune il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992. Art. 7 - Autorizzazioni temporanee alla somministrazione Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate mediante la presentazione telematica della SCIA. Art. 8 - Cessazione di attività Il titolare che cessa l attività di somministrazione deve trasmettere con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione utilizzando la modulistica regionale vigente. 4

Art. 9 - Impatto acustico e ambientale La documentazione di previsione di impatto acustico, è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative: - D.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313 - Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»; - D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002 VII/8313. La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all ARPA territorialmente competente. L eventuale parere negativo dell ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente alla fase di esercizio dell attività, comporta l adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Art. 10 - Esercizio di attività accessorie L autorizzazione, e la SCIA nei casi previsti, abilitano all installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalla normativa vigente. L installazione dei giochi leciti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 27-7-2011, n. 2011/30011/Giochi/UD. In ogni caso l attività di somministrazione di alimenti e bevande all interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n. 6/10 e del D.LGS. n. 59/10. Art. 11 - Decadenza del titolo abilitativo Ai sensi dell articolo 64 del D.LGS n. 59/10, salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n 773/1931, i titoli abilitativi decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione; b) qualora il titolare sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità; c) qualora il titolare dell attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all art.65 della L.R.6/2010; d) quando venga meno la sorvegliabiltà dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; e) quando venga meno l effettiva disponibiltà dei locali nei quali si esercita l attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell attività, l autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; f) il titolare dell attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo; g) in caso di subingresso, non si avvii l attività secondo le modalità indicate nell art.75 della L.R.6/2010. Per casi di comprovata necessità, si intendono le seguenti fattispecie: a) Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste di concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per l avvio, la ristrutturazione e/o la sistemazione; 5

b) L incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo; c) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali; d) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente; e) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale; f) Eventuali altre cause non riconducibili nelle precedenti, indipendenti dalla volontà del soggetto e debitamente documentate. Art. 12 - Divieto di somministrazione di superalcolici La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneonel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno,nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all aperto. Art. 13 - Subingresso nell attività di somministrazione Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la intestazione all avente causa della SCIA o dell autorizzazione relativa all esercizio stesso, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt.65 e 66 della L.R.6/2010. Nel caso di subingresso per atto tra vivi l attività di somministrazione potrà proseguire dopo avere presentato al comune la SCIA con modalità telematica. In caso di subingresso in attività sospesa, il subentrante ha l obbligo di riattivare la medesima nello stesso termine entro il quale l originario esercente avrebbe dovuto riattivare. In caso di morte del titolare, l erede, ovvero, se si tratta di un impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione della SCIA o dell autorizzazione continuando l attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all interessato. Entro lo stesso termine l interessato deve essere in possesso del requisito professionale. L autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell attività se l interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all art.65 della L.R.6/2010. Art. 14 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell Unione Europea 1) Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, accerta il possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della L.R.6/2010 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all Unione Europea. Nel caso di società l accertamento dei requisiti di cui sopra è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione. 2) Per le verifiche il Comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente. 3) Per il rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l attività presenti uno dei seguenti documenti: a. Un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano (CELI); b. Un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 4) Nei casi in cui l avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 3. 5) Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA di nessuno dei documenti di cui al comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il 6

corso di formazione presso la CCIAA o comune un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia,dalle altre regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. 6) Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità.sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai in uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto. Art. 15 - Modifiche societarie nell attività di somministrazione Il cambio della ragione sociale, come la modifica dei soggetti titolari o in possesso dei requisiti sono soggetti alla presentazione della SCIA con modalità telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Art. 16 - Orari degli esercizi di somministrazione Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono essere determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco. Art. 17 - Sorvegliabilità dei locali Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n 564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell inizio dell attività oppure anche successivamente. Art. 18 - Sanzioni Per quanto concerne l applicazione delle sanzioni per l inosservanza alle disposizioni della L.R. n. 6/10, si rimanda a quanto previsto dalla medesima, in particolare dall art. 80 e al D.LGS n. 59/10, art. 64, comma 9. Per l inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento non contemplate nell art. 80 della L.R. 6/10 e nell art. 64, comma 9 del D.LGS 59/10, sopra citati, la sanzione amministrativa è quella stabilita dal D.Lgs.267/2000 art.7 bis. Art. 19 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutivià della deliberazione di approvazione. 7