Regolamento Comunale. per lo svolgimento. di manifestazioni temporanee



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Transcript:

Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. 28/11/2003 n 73)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE Articolo 1 Scopi del Regolamento 1. L Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente Regolamento. Articolo 2 Caratteristiche delle manifestazioni 1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose o benefiche nonché di tipo politico da partiti, organizzazioni e sindacati. 2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell ambito dell area individuata. 3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone. 4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate. Articolo 3 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande 1. In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, il rilascio delle autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande avviene in deroga ai criteri e parametri previsti dall art. 3, comma 4 Legge 25/08/1991 n 287; Articolo 4 Requisiti igienico sanitari 1. Alle manifestazioni temporanee in cui si effettui la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rilasciata la pertinente autorizzazione sanitaria, previo sopralluogo e parere favorevole del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente, salvo che la Asl stessa consenta l autocertificazione per l avvio dell attività, come indicato nella circolare 17/05/2003 prot. n 230065 ferma restando la possibilità di verifica in tempi successivi ed il rispetto di ogni altra disposizione in materia a garanzia dei consumatori; 2. Nelle aree o locali destinati alle manifestazioni di cui sopra dovranno essere presenti almeno due bagni, distinti per sesso, a servizio dei partecipanti ed uno a servizio del personale di cucina, salvo ulteriori prescrizioni della stessa ASL in rapporto a prevedibili numerose presenze di persone. 2

Articolo 5 Validità autorizzazioni e dichiarazione inizio attività 1. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o l area a cui si riferiscono. 2. Dette autorizzazioni si intendono sostituite da una denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 Legge 07/08/1990 n 241, come modificato dall art. 2 della Legge n. 537 del 24.12.1993. 3. La suddetta D.I.A. dovrà essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione unitamente all autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari. Articolo 6 Limiti di durata 1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a dodici giorni consecutivi. 2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature. Articolo 7 Preparazione pasti 1. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione che non potranno essere acquisiti da organizzazioni o imprese estranee al comitato organizzatore. 2. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre però a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASL. Articolo 8 Bevande alcoliche 1. Durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall art. 5, comma 2 Legge n 287/91; 2. E vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni. Articolo 9 Monte giorni complessivo ed aree di svolgimento 1. Il monte giorni complessivo per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande e che si svolgono nel periodo compreso tra il primo giugno ed il trenta settembre, è contingentato secondo i seguenti limiti: Zona impianti sportivi Santa Costanza: giorni 35 San Carlo: giorni 20 Aree individuate di volta in volta per esigenze particolari: giorni 10 3

2. Sono escluse dai limiti di durata e dal monte giorni complessivo le manifestazioni nelle quali è prevista la sola somministrazione di bevande. 3. Nel mese di agosto non potrà essere autorizzato un numero di giorni complessivo superiore a trentuno, sommando la durata di manifestazioni che si svolgono anche in aree diverse. 4. In caso di richieste che, sommate, superano i contingenti stabiliti, viene assegnata priorità a quelle iniziative che, storicamente, vantano un documentato maggior numero di manifestazioni di quel tipo organizzate nel tempo ed una tradizione di attività svolte sul territorio comunale più radicata. 5. A parità di anzianità, si terrà conto della data di presentazione della richiesta all ufficio protocollo del Comune. 6. Eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al 31 maggio, salvo concertazione tra gli organizzatori da attivare anche in caso di sovrapposizioni di date, saranno accolte solo in caso di residua disponibilità. 7. Sono escluse dal contingentamento le manifestazioni di durata non superiore ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa. Articolo 10 Uso pista pattinaggio Santa Costanza 1. L utilizzo anche parziale della zona degli impianti sportivi di Santa Costanza e specificatamente della pista di pattinaggio rientra nel contingente previsto al precedente art. 9 qualora oltre alle bevande siano somministrati alimenti. Articolo 11 Denominazione delle manifestazioni 1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all attività dell organizzazione. Articolo 12 Iscrizione al Rec e libretti sanitari 1. Per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, organizzate nel rispetto del presente regolamento, non è necessario indicare il rappresentante iscritto al Registro Esercenti il Commercio (Rec) per la somministrazione, ai sensi dell art. 52, comma 17 Legge 28/12/2001 n 448. 2. Per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, organizzate nel rispetto del presente regolamento, non è necessario il possesso del libretto sanitario da parte degli addetti alle manipolazioni di sostanze alimentari, ai sensi dell art. 92, comma 14 Legge 23/12/2000 n 388. Articolo 13 Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo 4

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell art. 4 D.P.R. n 311/2001. 2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza. 3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell art. 4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all albo degli ingegneri o all albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell Interno. 4. Qualora la Commissione Comunale non fosse istituita e ricorressero le condizioni di installazioni di non rilevante entità di cui alla Circolare Prefettizia n 101/1993, le verifiche saranno svolte dall Ufficio Tecnico Comunale. 5. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale. Articolo 14 Prescrizioni di sicurezza 1. A prescindere dalle disposizioni dell organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi. 2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato. 3. L impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato. 4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica. 5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio. 6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina. 7. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di 75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille; 8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra. 9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione. 10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura. 11. Dovranno comunque essere sempre presentate tutte le certificazioni previste dalla circolare prefettizia n 101/93 e quelle indicate nel titolo IX del D.M. 19/08/1996. Articolo 15 Responsabile della manifestazione 5

1. Dovrà essere individuato e comunicato all Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull efficienza dei presidi e sull osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio; 2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel comunicante l inizio di attività. Articolo 16 Quiete pubblica 1. L emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga. 2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco sentita l ASL, può disporre con proprio provvedimento limiti e orari. Articolo 17 Uso arenile 1. Per lo svolgimento di manifestazioni sull arenile demaniale di competenza comunale dovrà essere versata una cauzione a favore del Comune di San Vincenzo, da destinare all eventuale ripristino dello stato dei luoghi, determinata di volta in volta dall amministrazione in rapporto alla tipologia della manifestazione. 2. Detta cauzione sarà restituita al termine della manifestazione, con liberatoria successiva a sopralluogo da parte di personale dell Ufficio Tecnico Comunale. 3. In alternativa alla cauzione di cui al comma 1. potrà essere presentata copia del contratto stipulato dall organizzazione con un impresa di pulizie che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi. Articolo 18 Tariffe, tasse e imposte 1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo. Articolo 19 Sanzioni 1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 previste dall art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n 267 (Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti. 2. Per quanto riguarda le procedure relative all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28/12/2000 n 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni. 6

Articolo 20 Norme finali 1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia. 2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione. 7