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COMUNE di MAGNAGO SUAP Piazza Italia n 3 - tel. 0331-306500 - fax 0331-309336 suap.magnago.mi@legalmail.it Ricevimento al pubblico: Giovedì dalle 16.00 alle 18.30 Sch. 6 P.E. Esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occasionale 1) Quando si deve fare? Quando si intende attivare manifestazioni occasionali con annessa somministrazione di alimenti e bevande in luogo pubblico o aperto al pubblico. 2) Cosa si intende per esercizio occasionale di somministrazione di alimenti e bevande? 1) L attività di somministrazione fatta in occasione di manifestazioni occasionali o temporanee organizzate da parte di associazioni non lucrative, onlus o altri sodalizi. 2) L attività di somministrazione fatta in occasione di manifestazioni promozionali da parte di imprenditori. 3) Quali requisiti soggettivi occorrono? Requisiti morali 1. Non possono esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 1

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. 5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell autorizzazione per l esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA. Requisiti professionali 1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo precedente, comma 5. 4) Cosa deve essere fatto? 1. Deve essere presentata la seguente documentazione: SCIA A Scheda 2 (per i requisiti morali e professionali dell eventuale preposto alla somministrazione) Scheda 4 (solo se è presente un laboratorio alimentare) Copia documento identità dei firmatari diversi moduli o schede 2

Relazione a firma di un tecnico abilitato: sul corretto montaggio delle strutture e dei diversi impianti; la descrizione delle strutture utilizzate per la somministrazione, vendita o esposizione alimentari su aree esterne; la descrizione degli impianti utilizzati nella catena del freddo o del caldo per la conservazione o preparazione di alimenti; relazione osservanza disposizioni prevenzione incendi. 2) Deve essere presentata apposita istanza in bollo utilizzando il modello comunale predisposto ed allegando la documentazione richiesta al punto 1) + modulo comunale TARSU TOSAP Pubblicità Scarico fognario e altri servizi. 5) Dove si deve presentare la SCIA e l istanza? 1) La SCIA si deve presentare al SUAP del comune, o tramite link a MUTA, e l attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ricevuto l attestazione di presentazione della pratica. Copia della SCIA, con la ricevuta dell avvenuta presentazione, deve essere tenuta esposta nel luogo di somministrazione a disposizione degli organi preposti al controllo. 2) L istanza si deve presentare al SUAP del comune e l attività può essere iniziata dopo aver ricevuto l accoglimento dell istanza. Copia dell accoglimento, con la copia della SCIA, deve essere tenuta esposta nel luogo di somministrazione a disposizione degli organi preposti al controllo. 6) Il SUAP cosa deve verificare? 1) Prima di rilasciare la ricevuta: che la SCIA sia completa in tutte le parti interessate dall insediamento in atto e corredata dagli allegati richiesti ed in particolare la relazione illustrativa dell attività. 2) Prima di disporre l accoglimento: che vi sia la disponibilità dell area o dei locali e la SCIA sia completa in tutte le parti interessate dall insediamento in atto e corredata dagli allegati richiesti ed in particolare la relazione illustrativa dell attività. 7) A chi ci si deve rivolgere per verificare le dichiarazioni esposte? Può verificare, a campione, presso il casellario giudiziale generale i requisiti morali dichiarati e presso la Prefettura o la CCIAA le dichiarazioni antimafia. Ufficio Tecnico per la valutazione della relazione certificativa. 8) Cosa deve fare il responsabile del procedimento ad istruttoria completata? Predispone la dovuta registrazione informatica e dispone l apposito fascicolo presso lo schedario. Trasmette il modulo comunale tributi agli uffici comunali competenti. 3

Referenti del procedimento Responsabile SUAP Responsabile procedimento Rag. William Viola Paola Portaluppi Maksim Spiller Tempi del procedimento 1) Nessun tempo preordinato poiché l attività può essere immediatamente iniziata dopo l attestazione di presentazione della SCIA e comunque, entro i successivi 60 giorni dall inizio dell attività, il SUAP attuerà tutte le verifiche necessarie con le modalità di seguito indicate: Entro 15 giorni: richiede all interessato la documentazione integrativa da presentare; Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni; La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della SCIA; Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente; Verificata la completezza della documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo. 2) L istanza deve essere evasa nel tempo massimo di 45 giorni dopo i quali si configura il silenzio assenso. L Ufficio competente, entro sette giorni lavorativi, comunica l avvio del procedimento e chiede eventuali integrazioni. Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ed i termini istruttori decorreranno dall inizio. Il mancato rispetto del termine di integrazione equivale a rinuncia all istanza. Verificata la completezza della documentazione, l Ufficio competente dispone l accoglimento dell istanza e decorre la procedura di cui al punto 1) afferente la SCIA A) Irregolarità riscontrate nella SCIA o istanza Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA o istanza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, 4

il SUAP, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso). Decorso il termine per l adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, al SUAP, è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o di presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni. Enti o uffici a cui va inviata la SCIA CCIAA Regione ASL igiene alimenti A.R.P.A. Comando VV.FF. Ufficio tributi Ufficio Tecnico Polizia Locale CCVLPS Tramite sistema informatico Tramite M.U.T.A. Diritti istruttoria e rimborso spese Rifiuti - mail Fognatura mail Pubblicita tosap - pm@comune.magnago.mi.it Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le seguenti modalità: Bollettino di CC postale n 31468200 intestato a Comune di Magnago Servizio Tesoreria Bonifico Bancario c/o Intesa San Paolo Filiale di Magnago IBAN IT76Z0306933331000000100942 INDICARE LA CAUSALE E LA DENOMINAZIONE DELL ATTIVITA / DITTA/SOC.. 100,00 ESENTE per attività temporanee non lucrative A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 Via Al Donatore di Sangue, 50 20013 Magenta (MI) c/c postale n. 41078205 32,50 5

Riferimenti legislativi e di controllo Regolamenti comunali attività economiche - commerciale e relativa programmazione. Art. 36 Autorizzazione temporanea 1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione. 2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 10 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento. 3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di 7 giorni, salvo deroghe concesse dall amministrazione comunale. 4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni no profit non possono rappresentare titoli riferiti alle bevande alcoliche e il rappresentante dell associazione o sodalizio deve presentare il modulo SCIA A) + schede 2 e 4, unitamente all autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell uso di fuochi. 5. Se la manifestazione temporanea è effettuata a scopi imprenditoriali, l interessato deve presentare esplicita istanza utilizzando il predisposto modulo comunale. Prima dell inizio dell attività ed a completamento delle strutture, l interessato dovrà presentare modulo SCIA A) + scheda 4 unitamente all autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell uso di fuochi. 6. L istanza deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d identità del sottoscrittore. 7. Qualora il richiedente non intenda gestire personalmente l attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l incarico. 8. L attività oggetto dell autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d uso dei locali e degli edifici. 9. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche, l area viene distolta dall uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell organizzatore e con l accoglimento dell istanza di concessione del suolo pubblico viene rilasciata l autorizzazione. L.R. 6/2010 - Art. 80 (Sanzioni) ex art. 23 LR 30/2003 6

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931. 2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931. 3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17- ter e 17-quater, del r.d. 773/1931. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). 5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi. e modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Normativa urbanistico edilizia in materi di agibilità e cambio di destinazione d uso. Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d igiene tipo Legge n. 283 del 30.04.1962 e relativo regolamento - Per la vendita e trasporto di prodotti alimentari. Per prodotti alimentari preparati in luogo: riferimento regolamenti CE 852, 853, 854 del 2005, come sanzionati dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. T.U.L.P.S. art. 17 ter e seguenti in relazione all art. 86 e relativo regolamento di attuazione. DM 564/1992 Sorvegliabilità degli esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 7