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8^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 2417 del 31/07/2007 Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarlo Luca Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Fabio Massimo Renzo Francesca Flavio Stefano Antonio Galan Zaia Chisso Conta Coppola De Bona Donazzan Gava Giorgetti Marangon Martini Silvestrin Valdegamberi Menetto OGGETTO: L.R. 16.8.2002 n. 22 D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 - D.G.R. n. 2496 del 6.8.2001 Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. L Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue. Con D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 la Giunta Regionale ha dato attuazione alla Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002, approvando il relativo Manuale contenente la classificazione delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali, i requisiti generali di autorizzazione e accreditamento, le procedure per il rilascio dei relativi provvedimenti. Tale deliberazione ha altresì approvato, tra gli altri, i requisiti specifici di autorizzazione relativamente ad alcune delle tipologie di strutture sanitarie oggetto di classificazione, rinviando a successivi provvedimenti l individuazione dei requisiti specifici di autorizzazione e di accreditamento delle restanti strutture classificate. Nella stessa seduta del 6.8.2004, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2496, nella necessità di dare attuazione a quanto stabilito dall Accordo per l erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 licenziato in data 29.4.2004 dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, ha recepito, sempre nell ambito dell applicazione della L.R. n. 22/2002, con riferimento agli stabilimenti termali, i requisiti specifici di autorizzazione e di accreditamento nonché i criteri per la definizione e l attribuzione dei livelli tariffari differenziati contenuti nell Accordo stesso. Ciò in quanto la disciplina della L.R. n. 22/2002 coinvolge necessariamente anche gli stabilimenti termali, quali strutture sanitarie che erogano prestazioni ambulatoriali. La D.G.R. n. 2496/2004 ha rinviato a successivo provvedimento sia l armonizzazione dei requisiti specifici in essa contenuti con l impostazione complessiva della nuova disciplina in materia di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 2501/04, sia la definizione di alcuni aspetti della procedura e della tempistica per l accertamento dell avvenuto adeguamento, da parte delle aziende termali già in esercizio, ai nuovi requisiti e per il conseguente rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi di conferma delle autorizzazioni in essere e di riconoscimento dell accreditamento con attribuzione del relativo livello tariffario. Nel ricondurre a unità, con il presente provvedimento, il contenuto delle due sopracitate deliberazioni e nel definire, quindi, per l aspetto sanitario, la nuova disciplina degli stabilimenti termali, sono state effettuate alcune considerazioni relativamente al contenuto della Legge Regionale n. 40 del 10/10/1989 ( Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque Mod. B -copia

minerali e termali ) e del P.U.R.T. (Piano di utilizzo della risorsa termale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34/2003), valutando quanto degli aspetti già da esse disciplinati ricade ora sotto la nuova regolamentazione. Sul fronte dell autorizzazione all esercizio si può ritenere che la disciplina introdotta dalla Legge Regionale n. 22/2002 abbia sostituito, per quanto concerne l aspetto strettamente sanitario, il contenuto dell articolo 41 della Legge Regionale n. 40/89. Ciò in quanto la L.R. n. 22/2002 ha regolamentato ex novo, definendone procedure e requisiti, il rilascio dell'autorizzazione all esercizio di tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie, tra le quali ricadono anche quelle termali, pur essendo, le stesse, Ciò non incide sull aspetto relativo alla competenza al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all esercizio delle strutture di cui trattasi, che rimane, come già specificato nella classificazione di cui alla D.G.R. n. 2501/2004, in capo alla Giunta Regionale (previa istruttoria, anche per gli aspetti che attengono all applicazione della L.R. n. 22/2002, della competente Direzione della Segreteria Regionale Ambiente e Territorio). La competenza al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale ricade in capo alla Giunta Regionale, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, previa istruttoria della competente Direzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Si ritiene, invece, che la disciplina della L.R. n. 22/2002 non abbia superato le Norme per la gestione sanitaria della risorsa termale contenute nel vigente P.U.R.T., sia in quanto successive all approvazione della L.R. n. 22/2002, sia in quanto non incompatibili con essa, anzi complementari. I requisiti previsti dagli articoli da 28 a 31 e da 33 a 40, pertanto, si ritiene debbano integrare, quali requisiti specifici, quelli già definiti dalla D.G.R. n. 2496/2004, e alla cui sussistenza deve essere subordinato il rilascio dell autorizzazione all esercizio degli stabilimenti termali. Sulla base di tali premesse, la Direzione per i Servizi Sanitari e l Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli stabilimenti termali e il settore Igiene Pubblica dell Azienda U.L.S.S. 16 (nel cui territorio è ubicata la maggior parte delle strutture), hanno quindi esaminato i requisiti contenuti nella L.R. n. 40/1989 e nel P.U.R.T., alla luce di quelli specifici di autorizzazione e di accreditamento riportati nell allegato 1 sub a) e sub b) della D.G.R. n. 2496/2004. E stato quindi rielaborato il pacchetto complessivo dei requisiti specifici di autorizzazione all esercizio e dei requisiti di accreditamento, strutturato secondo l impostazione delle c.d. liste di verifica di cui al Manuale approvato con la D.G.R. n. 2501/2004. In tale sede alcuni requisiti specifici di autorizzazione e di accreditamento, già presenti nella D.G.R. n. 2496/2004 e mutuati integralmente dall Accordo Stato - Regioni del 29.4.2004, sono stati ulteriormente ridefiniti, specificati, accorpati al fine di renderli più concretamente rispondenti sia all impostazione complessiva della L.R. 22/2002 che allo specifico assetto del settore termale veneto. In particolare i requisiti di accreditamento sono stati integrati con alcuni dei requisiti generali di accreditamento riportati nell allegato 4 del Manuale di cui alla D.G.R. n. 2501/2004, ritenuti particolarmente significativi anche per il settore termale. Inoltre tali requisiti sono stati rielaborati e, ove possibile, armonizzati con i criteri e punteggi stabiliti al fine dell attribuzione dei livelli tariffari differenziati di cui all allegato 1 sub c della D.G.R. n. 2496/2004. Mod. B -copia pag. 2 Dgr n. del

I documenti che ne sono derivati, e di cui si propone l approvazione con il presente provvedimento (allegati A e B), sostituiscono integralmente quelli contenuti all allegato 1, sub a) e sub b), della D.G.R. n. 2497/2004 e integrano il Manuale di cui alla D.G.R. n. 2501/2004. Nello specifico, pertanto, il rilascio dell autorizzazione all esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all allegato A del presente provvedimento, ai requisiti generali relativi a tutte le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali (riportati nell allegato 2 del Manuale di cui alla D.G.R. n. 2501/2004) e ai requisiti dell ambulatorio specialistico (riportati nell allegato 3 del Manuale). Con propria nota l ARSS provvederà a definire quali dei requisiti generali non sono applicabili alle strutture termali e fornirà l interpretazione del requisito concernente l uso esclusivo delle strutture sanitarie relativamente agli stabilimenti termali. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all allegato B del presente provvedimento. Con il presente provvedimento si ripropone l approvazione, con alcune modifiche e specificazioni, anche dei restanti documenti, da sub c) a sub m), contenuti nell allegato 1 alla D.G.R. n. 2496/2004, ora ridenominati allegati C, D, E, F, G, H, I, L. Essi riguardano: allegato C: Regole e criteri per la definizione dei livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate con accordo contrattuale per l erogazione delle prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale e relativa lista di verifica; allegato D: Elenco delle prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.R. ; allegato E: Tracciato record file e da compilare a cura delle aziende termali ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.R. ; allegato F: Punteggi minimi complessivi cui è subordinata l attribuzione di ciascun livello tariffario ; allegato G: Intesa interregionale relativa alle linee guida sulla prescrizione delle cure termali patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato ; allegato H: Elenco delle patologie e relativa codifica ; allegato I: adeguamento applicativo di quanto previsto negli allegati A), B) e C) in relazione alla peculiarità del Bacino Termale Euganeo ; allegato L: Ammissione alle cure termali con oneri a carico del S.S.R., procedure di addebito, tempi di pagamento, erogazione di prestazioni non termali. Le modifiche e precisazioni apportate riguardano l interpretazione e le specifiche applicative di alcuni requisiti di cui all allegato 1 sub c e sub m della D.G.R. 2497/2004, già applicati agli stabilimenti termali accreditati ai sensi della regolamentazione precedente; esse si sono rese opportune a seguito di nuove valutazioni effettuate anche sulla scorta dell esperienza maturata, in ordine all applicazione degli stessi, negli ultimi anni. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali segue la procedura e la tempistica contenuta nel Manuale di cui alla D.G.R. n. 2501/2004. Si ritiene opportuno, inoltre, stabilire che la domanda di conferma dell autorizzazione delle strutture termali già in esercizio alla data di approvazione del presente provvedimento debba essere, dalle stesse, presentata entro il 31 dicembre 2007, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 2501/2004. La mancata presentazione della domanda comporterà l impossibilità, per la struttura termale, di proseguire nell esercizio dell attività. Mod. B -copia pag. 3 Dgr n. del

La presentazione della domanda di conferma dell autorizzazione legittima l erogazione, da parte dei suddetti stabilimenti, di tutte le prestazioni termali e delle prestazioni ad esse accessorie, sinergiche e complementari effettivamente svolte, ivi comprese quelle per le quali, nell attuale fase di passaggio dal precedente all attuale regime autorizzativo (iniziato con la D.G.R. 2496/2004) non è stata, ad oggi, ancora rilasciata l autorizzazione all esercizio. Si ritiene che il suddetto termine previsto per la presentazione della domanda di conferma dell autorizzazione sia congruo, oltre che per l amministrazione regionale, anche per le strutture termali, le quali, si ricorda, già nel settembre 2004, nel corso della procedura per il riconoscimento della seconda tranche delle tariffe anno 2004, avevano, ai sensi della D.G.R. n. 2496/2004, presentato formale autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui trattasi o, ove mancanti, all avvenuto avvio delle procedure di adeguamento da completarsi entro il 31.12.2005. Si ritiene opportuno, altresì, dato l elevato numero di stabilimenti termali esistente nella Regione Veneto, elevare i giorni a disposizione dell autorità competente per l evasione delle domande di conferma dell autorizzazione di cui trattasi, portandoli, dagli attuali 180, a 360. Entro i successivi 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di conferma dell autorizzazione all esercizio da parte della Regione, le strutture termali interessate, ad oggi accreditate ai sensi della D.G.R. n 326 del 4.2.1997, avranno l onere di inoltrare, sempre secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 2501/2004, alla Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale, domanda di accreditamento istituzionale e di attribuzione del livello tariffario, pena la decadenza, scaduto tale termine, del rapporto con il Servizio Sanitario Regionale per l erogazione delle prestazioni con oneri a carico dello stesso. Si ritiene, infatti, in tale prima fase di attuazione della L.R. n. 22/2002 al settore termale, di confermare l accreditamento e il rapporto con il Servizio Sanitario Regionale, per l erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico dello stesso, in capo agli stabilimenti già accreditati, ai sensi della D.G.R. 326/1997, alla data di approvazione del presente provvedimento, con possibilità di estensione a tutte le prestazioni di cui all allegato D, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. La sussistenza dei requisiti previsti dall allegato C della presente deliberazione per l attribuzione del livello tariffario è oggetto di autovalutazione da parte dell Azienda Termale secondo le modalità indicate al punto 3.2 del Manuale delle Procedure e sarà oggetto di successiva verifica da parte degli stessi valutatori che effettuano l accertamento della sussistenza dei requisiti di accreditamento. Sulla base della considerazione che le procedure di adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte delle strutture termali già in esercizio avrebbe comunque dovuto completarsi entro il 31.12.2005, si ritiene di disporre che, nei confronti delle Aziende Termali i cui stabilimenti non vedano confermato l accreditamento e il livello tariffario precedentemente goduto, le Aziende U.L.S.S. procedano al recupero di quanto corrisposto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accreditamento. Il contenuto del presente provvedimento è stato condiviso con l Agenzia Regionale Socio Sanitaria e con le Associazioni maggiormente rappresentative degli stabilimenti termali del Veneto, in successivi incontri, l ultimo dei quali si è tenuto in data 5 giugno 2007 presso la sede dell ARSS. In ordine ad esso inoltre è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Geologia e Attività Estrattive. Mod. B -copia pag. 4 Dgr n. del

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE Udito il Relatore, incaricato dell istruzione dell argomento in questione ai sensi dell art. 33 2 comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Visto il D.Lvo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.L.vo 229/1999; Visto il D.P.R. 14.1.1997; Vista la Legge 323/2000; Visto il D.P.C.M. 29.11.2001; Vista la L.R. n. 22 del 16.8.2002; Vista la D.G.R. n. 326 del 4.2.1997 Vista la D.G.R. n. 619 del 3.3.1998; Vista la DGR 2496 del 6.8.2004 Vista la DGR 2501 del 6.8.2004 RICHIAMATO l Accordo per l erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003 2004 approvato in Conferenza Stato Regioni in data 29.4.2004; RICHIAMATO il documento tecnico approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 17/06/2004; D E L I B E R A 1. di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento 2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della LR 22/2002, i documenti di cui agli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, che definiscono, con riferimento agli stabilimenti termali, i requisiti specifici di autorizzazione all esercizio e i requisiti di accreditamento istituzionale; 3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i documenti di cui agli allegati C, D, E, F, G, H, I, L, parte integrante del presente provvedimento, che definiscono con riferimento agli stabilimenti termali, rispettivamente: le regole e i criteri per la definizione dei livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate con accordo contrattuale per l erogazione delle prestazioni con oneri a carico del S.S.R. e relativa lista di verifica (all. C); l elenco delle prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.R. (all. D); il tracciato record file e da compilare a cura delle aziende termali ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.R. (all. E); i punteggi minimi complessivi cui è subordinata l attribuzione di ciascun livello tariffario (all. F); l intesa interregionale relativa alle linee guida sulla prescrizione delle cure termali patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato (all. G); l elenco delle patologie e relativa codifica (all. H); l adeguamento applicativo di quanto previsto negli allegati A), B) e C) in relazione alla peculiarità del Bacino Termale Euganeo (all. I); ammissione alle cure termali con oneri a carico del S.S.R., procedure di addebito, tempi di pagamento, erogazione di prestazioni non termali (all. L); Mod. B -copia pag. 5 Dgr n. del

4. di incaricare l Agenzia Regionale Socio Sanitaria di integrare il Manuale delle procedure di cui alla D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004, secondo il contenuto della premessa e i documenti allegati quali parti integranti del presente atto; 5. di dare atto che le procedure e la tempistica per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali sono quelle definite nel Manuale approvato con D.G.R. n. 2501/2004, fatto salvo quanto in premessa riportato; 6. di individuare, per le motivazioni di cui alla premessa, nel 31 dicembre 2007, il termine per la presentazione, da parte delle Aziende Termali già in esercizio, della richiesta di conferma dell autorizzazione; 7. di stabilire, per le motivazioni di cui alle premesse, che, nei confronti delle Aziende Termali i cui stabilimenti non vedano confermato l accreditamento e il livello tariffario precedentemente goduto, le Aziende U.L.S.S. procedano al recupero di quanto corrisposto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accreditamento; 8. di dare atto che deve intendersi superato il contenuto della D.G.R. 2496 del 6.8 2004, per le parti espressamente disciplinate dal presente provvedimento. Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan Mod. B -copia pag. 6 Dgr n. del