Caso n. 1 PERMUTA DI BENE PERSONALE



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Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

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RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO

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Caso n. 1 PERMUTA DI BENE PERSONALE Tizio si reca dal notaio Romolo Romani di Roma e gli espone quanto segue: egli è sposato fin dal 1980 con Caia, in regime di comunione legale dei beni; nel 1985 Tizio riceve in eredità dal padre Primo un appezzamento di terreno sito in Roma, denominato Sabiniano. Tizio vorrebbe ora permutare tale terreno con un altro, denominato Corneliano, di proprietà di Sempronio e sempre sito in Roma; vorrebbe anche, d accordo con Caia, che tale terreno facesse parte della comunione legale. Dopo aver chiarito quali siano i soggetti da costituire in atto, redigere il contratto di permuta. Soluzione Secondo l art. 179 lett. f) c.c. sono esclusi dalla comunione legale i beni acquistati con lo scambio di beni personali elencati nelle precedenti lettere dello stesso art. 179 c.c., purché ciò sia espressamente dichiarato all atto di acquisto e purché, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, dell atto sia stato parte anche l altro coniuge (art. 179, comma 2, c.c.). Nel caso di specie ci si trova di fronte ad un bene personale ai sensi dell art. 179 lett. b) c.c.; la permuta di questo bene con un altro rientra perfettamente nel concetto di scambio previsto dall art. 179 lett. f) c.c.; ne consegue che, per escludere il fondo Corneliano dalla comunione, occorre la dichiarazione di Tizio e la partecipazione all atto di Caia. Sennonché l intento perseguito dalle parti è opposto, vale a dire che esse vogliono far rientrare in comunione legale il bene in oggetto. Per risolvere la questione risulta opportuno effettuare un breve esame del rapporto esistente tra la permuta di bene personale e le dichiarazioni di cui all art. 179 lett. f) e comma 2 c.c. Infatti, secondo parte della dottrina 1 e certa giurisprudenza nel caso di permuta di un bene oggettivamente escluso dalla comunione, poiché il collegamento dell acquisto conseguente alla permuta con il precedente atto di acquisto è parimenti oggettivo, non occorre, per la tutela dei terzi, né la dichiarazione di cui all art. 179, comma 1, lett. f), né quella di cui al comma 2: l atto di permuta, infatti, deve indicare necessariamente la provenienza del bene ceduto in permuta dal coniuge e perciò i terzi, visionando l atto di provenienza ne rilevano agevolmente l anteriorità al matrimonio od il carattere gratuito (ovvero il difetto di queste circostanze) e, quindi, l inclusione (o non inclusione) in comunione 2. 1 Per esempio, C.M. BIANCA, Diritto civile 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, p. 106: La dichiarazione si rende necessaria in quanto può essere obiettivamente incerto se l acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o beni personali. Tenendo conto di tale funzione deve ritenersi che l onere della dichiarazione non sussista quando risulti obiettivamente certo il carattere personale del corrispettivo (come nel caso di permuta di cosa personale). 2 Così Cass. 8 febbraio 1993, n. 1556, in Riv. del not., 1995, p. 235. La giurisprudenza sembra orientata sempre più in questo senso; da ultimo, in relazione alla dichiarazione di cui all art. 179 lett. f) c.c., Cass. 20

2 Caso n. 1 Secondo questa impostazione, quindi, la personalità del bene permutato comporterebbe che il bene ricevuto sarebbe escluso dalla comunione, anche in assenza delle dichiarazioni di cui all art. 179 c.c.; ne conseguirebbe che per far acquistare il fondo Corneliano ad entrambi i coniugi, sarebbe indefettibile far intervenire in atto anche Caia, così da permettere la cointestazione del bene 3. Il bene verrebbe così acquistato da entrambi, anche se la controprestazione sarebbe a carico del solo Tizio; si realizzerebbe, allora, una donazione indiretta a favore di Caia. L opinione maggioritaria è, però, orientata in senso opposto; vale a dire che si ritengono indefettibili le dichiarazioni di cui all art. 179 c.c., pena l incontrovertibile caduta in comunione del bene; la dichiarazione di esclusione (art. 179 lett. f) c.c.) e l intervento in atto dell altro coniuge sono, quindi, sempre necessari per impedire che il bene entri in comunione legale 4. gennaio 2006, n. 1197, in Studium iuris, n. 7-8, 2006, p. 903: Se un coniuge acquista un bene pagandolo con una somma a suo tempo riscossa a titolo di prezzo dell alienazione di un bene di sua proprietà esclusiva, la dichiarazione di cui all art. 179, comma 1, lett. f), c.c. è necessaria al fine di evitare che il bene così acquistato cada in comunione soltanto, ed in quanto, non risulti con certezza che la somma utilizzata dal coniuge per pagare il prezzo del bene acquistato non sia pervenuta al coniuge medesimo dalla precedente alienazione di un suo bene personale. 3 Da chiedersi, peraltro, se per far entrare il bene in comunione legale sia sufficiente la semplice partecipazione all atto di Caia come coacquirente ovvero se occorra previamente stipulare una convenzione matrimoniale ex art. 210 c.c., al fine di ricomprendervi un bene che ne sarebbe ontologicamente escluso ex art. 179 lett. f) c.c. (anche senza la peculiare dichiarazione di cui a detto articolo), sul presupposto che, invece, una mera partecipazione all atto di Caia farebbe entrare il bene in comunione ordinaria e non legale. Considerato che, nella prospettiva citata, l ipotesi della permuta del bene personale si porrebbe fuori dalla previsione (e dai presupposti di applicabilità) dell art. 179 lett. f) e ult. comma, c.c., così che il bene acquistato in permuta sarebbe oggettivamente personale, pare di poter affermare che il semplice acquisto congiunto del bene da parte di entrambi i coniugi non sia sufficiente a far entrare il bene de quo in comunione legale. Ciò perché, se è vero che l art. 177 lett. a) c.c. stabilisce che fanno parte della comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme (id est: partecipando entrambi all atto come coacquirenti) o separatamente durante il matrimonio, è pure vero che la stessa disposizione esclude quelli personali; e, secondo la prospettiva in esame, il bene ottenuto a titolo di permuta sarebbe appunto, in se stesso, bene personale. Insomma, la norma generale (art. 177 lett. a) c.c.) che pone la regola dell entrata in comunione di tutti gli acquisti, pone, essa stessa, anche l eccezione e non potrebbe, pertanto, prevalere sulla norma speciale dalla stessa richiamata (id est: i beni personali ex art. 179 c.c.). Pertanto, la partecipazione di Caia all atto in qualità di coacquirente, ma senza la preventiva stipulazione di una convenzione matrimoniale, potrebbe comportare unicamente un acquisto in comunione ordinaria secondo i principi generali. Per esempio, se Tizio, notaio, e Caia, avvocato, coniugi in comunione legale dei beni, acquistano insieme un enciclopedia giuridica in 40 volumi, si può dire che detto bene entri in comunione legale semplicemente perché l acquisto è fatto insieme? Direi di no, perché, ripetendo, la norma speciale dell art. 179 lett. d) c.c. prevale su quella generale dell art. 177 lett. a) c.c.; l acquisto sarà in comunione ordinaria. Lo stesso vale per il caso della permuta, nella prospettiva della tesi in esame, la quale afferma la non-necessità delle dichiarazioni ex art. 179 lett. f) e ult. co, c.c. Va peraltro riconosciuto che la Cassazione ha ritenuto sufficiente la cointestazione del bene, affermando che [omissis] la legge non vieta al beneficiario esclusivo di tali atti di far passare al momento del reinvestimento, i beni personali in comproprietà dell altro coniuge, ma per conseguire tale obiettivo il beneficiario non ha altro che da consentire la cointestazione del bene anche all altro coniuge [omissis] ; (così Cass. 18 agosto 1994, n. 7437, in Le Soc., 1995, p. 499); anche se, a dire il vero, non mi pare chiaro, quando la Cassazione parla di cointestazione e di comproprietà, se la stessa intenda riferirsi alla comunione legale o a quella ordinaria. 4 M. FINOCCHIARO, Permuta di beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell ultimo comma dell art. 179 c.c. Pretesa irrilevanza, in Giust. civ., 1993, I, p. 2427: Deve concludersi per l effetto che il secondo comma dell art. 179 con una disposizione imperativa (come risulta dalla sua formulazione letterale) imponga, tassativamente, qualora un coniuge intenda procedere all acquisto di un bene «personale» (a norma di una delle lettere c, d, f, indicate nel comma precedente e pertanto anche in caso di surrogazione di beni «personali» in altri beni pur essi «personali») e lo stesso sia «immobile o mobile elencato nell art. 2683», di: a) provocare la partecipazione dell altro coniuge all atto di acquisto; b) dichiarare, in quest ultimo prima che

Permuta di bene personale 3 Se così è, per far entrare il fondo Corneliano in comunione legale, sarà sufficiente omettere le dichiarazioni di cui all art. 179 c.c., senza alcuna necessità di intervento in atto da parte di Caia; l acquisto in comunione si verificherà ai sensi dell art. 177 lett. a) c.c., principio generale applicabile ogniqualvolta non si rinvenga una deroga esplicita; essendo, poi, l omissione effettuata con chiaro intento liberale, la fattispecie realizzerà un ipotesi di donazione indiretta a favore di Caia. * * * Rep. N. (...) Racc. N. (...) Permuta REPUBBLICA ITALIANA L anno (...) il mese (...) il giorno (...) (tutto in lettere per disteso) In Roma, in (...) (locus loci) Avanti a me dottor Romolo Romani, notaio alla residenza di Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono comparsi i signori: Tizio (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza) (codice fiscale); Sempronio (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza) (codice fiscale). Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono Art. 1. Tizio cede e trasferisce, a titolo di permuta, a Sempronio, che accetta ed acquista, diritto di piena proprietà su appezzamento di terreno, denominato Sabiniano, sito in Roma e così censito al C.T. Comune di Roma, foglio (...) mappale (...) classe ( ) di are (...) reddito dominicale euro (...) reddito agrario euro (...), il tutto tra confini (...) (almeno tre confini), cui le parti attribuiscono valore di euro (...) (anche in lettere per disteso). la fattispecie acquisitiva si perfezioni, che si è in presenza [di un] acquisto di un bene personale. ; F. MARA- SCO, Sull ambito applicativo delle norme di cui alla lett. f) ed all ultimo comma dell art. 179 c.c.: un altra «spallata» della Cassazione al sistema della comunione legale dei beni, in Riv. del not., 1995, p. 237: Il tipo contrattuale della permuta, per le sue intrinseche peculiarità e per i suoi contenuti, ed il fatto che si verta in ipotesi di bene «obiettivamente» personale, da un lato costituiscono presupposti idonei a circostanziare il titolo quanto al legame di continuità tra carattere personale del bene ceduto e del bene acquistato, da un altro lato non offrono dimostrazione in via assoluta della volontà del coniuge permutante di riservarsi la personalità dell acquisto ovvero di operare, in forza del meccanismo dell automatico coacquisto ex lege, una liberalità indiretta in favore dell altro coniuge. [...] Avendo, peraltro, la dichiarazione di esclusione una funzione eminentemente probatoria e comunque non costitutiva della personalità dell acquisto, deve ritenersi che, qualora nulla sia espressamente dichiarato dal coniuge permutante, opererà una presunzione semplice di acquisto in comunione, che potrà essere vinta con la prova contraria della volontà di preservare il carattere personale del bene acquisito: prova che potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche estrinseco all atto ; G. LO SARDO, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in Riv. del not., 1995, p. 761 e specie p. 881 ss.: La dichiarazione di esclusione è, sempre ed in ogni caso, un onere assolutamente indispensabile a carico del coniuge intenzionato ad evitare un definitivo ingresso in comunione del nuovo bene. Non si comprende, quindi, su quali basi la Cassazione pretenda di cancellare la essenzialità di tale requisito per la permuta di bene personale, operando una sorta di interpretazione parzialmente abrogativa della norma che lo prevede. [...] Il collegamento dell acquisto conseguente alla permuta con il precedente atto di acquisto non è affatto sufficiente a consentire l estraneità della comunione al fenomeno surrogatorio che opera indirettamente e potenzialmente a suo danno. [...] Ai fini del perfezionamento della fattispecie il legislatore non si limita a richiedere la sussistenza della suddetta connessione tra gli atti di alienazione e di acquisto, ma reputa necessaria anche l emissione della dichiarazione accertativa di tale presupposto e, in quanto tale, determinante, fino a prova contraria, dell esclusività dell acquisto. ; T. ROMOLI, Trasferimento di beni personali del coniuge in comunione legale, in Notar., 3, 2005, p. 310: La semplice presenza dei presupposti per l esclusione del bene dalla comunione legale non è sufficiente, se non vi si accompagnano sia la volontà del coniuge acquirente sia la partecipazione dell altro coniuge, in conformità del dettato dell art. 179 c.c., così da evidenziare lo specifico carattere personale dell acquisto.

4 Caso n. 1 Tale bene pervenne a Tizio per successione in morte di Primo, che era nato a (...) il (...), domiciliato in vita a (...), deceduto il (...), denuncia di successione n. (...) registrata a (...) il (...). Art. 2 Allo stesso titolo di permuta Sempronio cede e trasferisce a Tizio, che accetta ed acquista in comunione legale con la moglie Caia, diritto di piena proprietà su appezzamento di terreno, denominato Corneliano, sito in Roma e così censito al C.T. Comune di Roma, foglio (...) mappale (...) classe ( ) di are (...) reddito dominicale euro (...) reddito agrario euro (...), il tutto tra confini (...) (almeno tre confini), cui le parti attribuiscono valore di euro (...) (anche in lettere per disteso). Tale bene pervenne a Sempronio in forza di (...) (titolo di provenienza). Art. 3 Detti beni sono permutati nello stato attuale di fatto e di diritto, con ogni accessione e pertinenza, fisso ed infisso, diritto o servitù attiva e passiva. Art. 4 Le parti permutanti garantiscono la proprietà dei beni trasferiti e la libertà di essi da ipoteche, vincoli ed oneri pregiudizievoli. Art. 5 Ai sensi della vigente legislazione urbanistica le parti rimettono i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Roma il (...) e il (...) (non anteriori ad un anno), che si allegano sub A e sub B, e dichiarano che successivamente al loro rilascio non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici. Art. 6 Le parti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze di dichiarazioni false o reticenti, dichiarano: che i trasferimenti di cui al presente atto non prevedono alcuna corresponsione di somma di denaro; di essersi/non essersi avvalse dell opera di un mediatore (in caso positivo, indicazione dei dati del mediatore, partita IVA, compenso e modalità di pagamento). Art. 7 Le parti rinunciano ad ogni ipoteca legale derivabile dal presente. Art. 8 Gli effetti attivi e passivi decorrono da oggi. Art. 9 Spese e imposte come per legge. Atto scritto interamente di mio pugno e da me letto, unitamente agli allegati, ai comparenti che approvano. Sottoscritto ad ore (...). Occupa pagine (...) e sin qui della (...) di (...) fogli. Tizio (sottoscrizione con nome e cognome ex art. 51 n. 10 l.n.) Sempronio (idem come sopra) Romolo Romani (L.S.) 5 BIBLIOGRAFIA: M. FINOCCHIARO, Permuta di beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell ultimo comma dell art. 179 c.c. Pretesa irrilevanza (nota a Cass. 8 febbraio 1993, n. 1556), in Giust. civ., 1993, I, p. 2427; G. LO SARDO, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in Riv. 5 L.S. è l abbreviazione dell espressione latina locus sigilli, vale a dire luogo del sigillo, indicante il punto dell atto in cui va apposto il sigillo del notaio; equivalenti possono essere le espressioni impronta del sigillo ovvero, semplicemente, sigillo. Si rammenta, altresì, che negli atti scritti interamente di pugno dal notaio (e tali sono sicuramente i temi concorsuali) non occorre la firma marginale del notaio (art. 51, ult. comma, L.N.), anche se non costituisce un errore la sua apposizione. Costituisce, invece, un errore, che va evitato in sede concorsuale, l inserimento accanto alla firma marginale del notaio dell impronta del sigillo, non rinvenendosi alcuna norma che preveda una tale formalità. Diverso è ciò che accade nella prassi, laddove è pressoché costante l apposizione del sigillo anche nei fogli intermedi.

Permuta di bene personale 5 del not., 1995, p. 761; F. MARASCO, Sull ambito applicativo delle norme di cui alla lett. f) ed all ultimo comma dell art. 179 c.c.: un altra «spallata» della Cassazione al sistema della comunione legale dei beni, in Riv. del not. (nota a Cass. 8 febbraio 1993, n. 1556), 1995, p. 237; T. ROMOLI, Trasferimento di beni personali del coniuge in comunione legale, in Notar., 3, 2005, p. 310.

Caso n. 2 COMUNIONE E SEPARAZIONE DEI BENI Nel 2002 Tizio e Caia si sposano, optando, all atto della celebrazione, per il regime di separazione dei beni. Un anno dopo Tizio acquista, per utilizzarlo nell esercizio della propria professione, l immobile Gamma; dopo tre mesi dal predetto acquisto i coniugi scoprono che nell atto di matrimonio non risulta fatta alcuna annotazione in ordine al regime di separazione da loro scelto e che quindi essi si trovano in regime di comunione legale. Tizio e Caia si recano quindi dal notaio Romolo Romani di Roma per adottare il regime di separazione dei beni e far risultare, se possibile anche nei confronti dei terzi, che l immobile Gamma è sempre stato di esclusiva proprietà di Tizio. Soluzione La scelta del regime di separazione dei beni comporta lo scioglimento della comunione legale, con la conseguenza che i beni in oggetto, tra cui anche l immobile Gamma, cadono in comunione ordinaria; primariamente, quindi, si potrebbe pensare al compimento di una donazione da parte della moglie Caia della propria quota dell immobile Gamma; in questo modo, tuttavia, risulterebbe chiaramente che il bene è stato per un certo periodo in comunione, cosa che le parti vorrebbero evitare. A soccorre è comunque l ultimo comma dell art. 179 c.c., secondo il quale un bene immobile è escluso dalla comunione se rientra nelle categorie di cui alle lettere c) (beni personalissimi), d) (beni che servono all esercizio della professione, come nel nostro caso), f) (beni acquistati con il prezzo ricavato dal trasferimento o dallo scambio dei beni sopraelencati) ed inoltre se: 1) l esclusione risulti dall atto di acquisto del bene; 2) all atto abbia partecipato anche l altro coniuge, compiendo una dichiarazione di conferma dell esclusione del bene dalla comunione. Di difficile inquadramento è il requisito richiesto sub 1), vale a dire la dichiarazione del coniuge acquirente relativa all esclusione del bene dalla comunione; Tizio, infatti, quando nel 2003 acquistò l immobile Gamma, di certo non si premurò di rendere tale dichiarazione, ritenuta del tutto inutile, visto che egli riteneva che il regime patrimoniale caratterizzante i rapporti con la moglie Caia fosse quello di separazione. A questo punto ci si deve chiedere se la dichiarazione resa da Tizio nell atto di acquisto relativa al proprio regime patrimoniale possa considerarsi sufficiente ai fini dell art. 179 lett. f) c.c.; in sostanza, la dichiarazione (incolpevolmente erronea) di essere in regime di separazione dei beni può tener luogo della dichiarazione di cui all art. 179 lett. f) c.c.? Per rispondere alla domanda occorre evidentemente trattare della forma della dichiarazione in oggetto. Al riguardo, le posizioni possono essere due 1 : la dichiarazione richiede forma scritta ovvero la dichiarazione può essere a forma libera. L opinione maggioritaria è nel senso che la 1 G. LO SARDO, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in Riv. del not., 1995, p. 809.

Comunione e separazione dei beni 7 forma della dichiarazione del coniuge acquirente sia libera e che la forma scritta sia richiesta unicamente per l opponibilità ai terzi. In ogni caso, pare indubbio che dichiarazione espressa non significhi necessariamente dichiarazione solenne; dichiarare espressamente significa dichiarare in modo non ambiguo, vale a dire incontrovertibile, inequivoco; deve cioè essere chiaro che il bene acquistato è di quelli che vanno esclusi dalla comunione. Ciò detto, allora, ci si potrebbe chiedere se la dichiarazione di Tizio di essere in separazione dei beni non valga come implicita dichiarazione ex art. 179 lett. f) c.c.; dichiarazione che non sarà certo solenne, ma che potrebbe comunque considerarsi inequivoca relativamente alla volontà di escludere il bene dalla comunione (e, quindi, espressa, ancorché sui generis) 2. Ciò detto, si tratta ora di esaminare la mancanza della dichiarazione dell altro coniuge, quella da rendere ex art. 179, comma 2, c.c. Non è dubbio che la dichiarazione di Caia non c è stata e si tratta, allora, di capire se detta dichiarazione possa essere anche successiva all atto di acquisto. La questione investe anche la problematica della natura di questa dichiarazione (ricognitiva/di scienza ovvero negoziale?). Qualcuno ha ammesso la possibilità che la dichiarazione del coniuge non acquirente possa essere anche successiva all atto, a fronte di una tesi che ne richiede la necessaria contestualità; oggi pare prevalente la tesi che richiede l indefettibile contestualità della dichiarazione all atto di acquisto 3. L affermazione, peraltro, è discutibile, perché se alla dichiarazione del coniuge non acquirente si riconosce la natura di atto (dovuto) di scienza, in sostanza ricognitivo della situazione oggettiva di ricorrenza dei requisiti di cui all art. 179 c.c., non si vede quale rimedio il coniuge acquirente potrebbe mai invocare qualora l altro coniuge rifiutasse ingiustificatamente la partecipazione all atto; in sostanza, la personalità o meno del bene sarebbe rimessa come è stato detto 4 al capriccio dell altro coniuge, al quale basterebbe non partecipare all atto per far cadere il bene in comunione. Per contro, è altrettanto diffusa l affermazione che, pur in mancanza della partecipazione all atto del coniuge non acquirente (qualora questa sia ingiustificata, perché comunque ci si trova in presenza di tutti i requisiti oggettivi richiesti dalla legge), sia possibile impedire la caduta in comunione legale compulsando il giudice ad emettere una sentenza di accertamento. È, allora, forse preferibile sostenere quell opinione secondo la quale la dichiarazione ricognitiva del coniuge non acquirente può essere anche posteriore all atto di acquisto 5-6. Ciò detto, e tornando al caso di specie, si potrebbe concludere come segue: 2 Non è dubbio che qualora non si ritenesse sufficiente l (erronea) dichiarazione di separazione dei beni, l immobile cadrebbe in comunione legale. 3 Cfr. Cass. 24 settembre 2004, n. 19250, in Riv. del not., 3, 2005, p. 562 e l ottima sintesi che sul problema fa T. ROMOLI, Trasferimento di beni personali del coniuge in comunione legale, in Notar., 3, 2005, p. 324. 4 G. LO SARDO, op. cit., p. 831. 5 G. LO SARDO, op. cit., p. 839. 6 A questo punto sorge anche l ulteriore problema di tecnica contrattuale relativo al fatto che si effettua un acquisto al quale l altro coniuge non partecipa e, quindi, nel silenzio dell atto dovrebbe operare la regola dell art. 177 lett. a) c.c. Le possibilità per impedire l operatività dell art. 177 lett. a) c.c., pur in mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 dell art. 179 c.c., sono due: se la mancanza di detta dichiarazione è dovuta al fatto che il coniuge non vuole partecipare all atto, occorrerà premunirsi con una sentenza di accertamento del giudice e dar conto di ciò in atto; se invece la mancanza della dichiarazione è dovuta al fatto che il coniuge non può in quel momento partecipare all atto (ma non si esclude che possa farlo in seguito), allora occorrerà dar conto di tale circostanza in atto, vale a dire dell impossibilità del coniuge di partecipare all atto e della sua disponibilità a rendere in un momento successivo la dichiarazione in oggetto, rinviando, pertanto, ad un atto integrativo successivo.