Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O



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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA Adozione con delibera Consiglio di Amministrazione del 15 Aprile 2009

INDICE INDICE... 2 1. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita di provenienza illecita... 3 2. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita... 3 3. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001... 5 4. Principi generali di comportamento... 6 5. Il sistema dei controlli... 7 5.1 Standard di controllo generali... 7 5.2 Standard di controllo specifici... 7 6. I controlli dell Organismo di Vigilanza... 8

1. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita di provenienza illecita La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella Società, la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell azienda, nonché la verifica dell adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all interno della struttura. In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da: a) modello di organizzazione, gestione e controllo; b) sistema sanzionatorio; c) sistema di comunicazione. Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare: aa) l istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all Organismo di Vigilanza, l adozione di un sistema di reporting dell Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo; bb) l adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne; cc) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo seguente. 2. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001: Ricettazione (art. 648 c.p.) L art. 648 c.p. incrimina chi fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l intromissione nell acquisto, nella ricezione o nell occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l autore del reato principale e il terzo acquirente. L ultimo comma dell art. 648 c.p. estende la punibilità anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Lo scopo dell incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato consiste nel fatto di chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto in esame sussiste anche quando l autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell esercizio di un attività professionale ed è esteso ai soggetti l ultimo comma dell art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine impiegare, di accezione più ampia rispetto a investire che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di usare comunque. Il richiamo al concetto di attività per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla ripulitura dei capitali illeciti. L art. 64, co. 1, lett. f), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l art. 25- octies ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che, ai sensi dell art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l ente medesimo. 3. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 L art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l individuazione delle cosiddette attività sensibili o a rischio, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001. L analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate sensibili con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall art.25 octies del d.lgs. 231/2001.

1. Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie. 4. Principi generali di comportamento Gli Organi Sociali, i soci e i dirigenti- in via diretta i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner commerciali limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi sono tenuti a osservare i seguenti principi generali: - occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne; - è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001. In particolare, a tali soggetti è richiesto di: garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. garantire la conservazione agli atti della Società di un adeguata e completa documentazione di supporto dell attività svolta, in modo da consentire: (i) l accurata registrazione contabile di ciascuna operazione, (ii) l immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa, (iii) l agevole ricostruzione formale cronologica dell operazione, (iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo. assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri partner in relazioni d affari di lungo periodo, circa l integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte. E fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

5. Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazione fornite dai Codici di Comportamento, nonché dalle best practice internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate: standard generali di controllo, relativi a tutte le attività sensibili; standard di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili individuate. 5.1 Standard di controllo generali Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 5.2 Standard di controllo specifici Il processo in esame viene svolto nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo strumentale Gestione dei flussi finanziari individuati dalla Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla quale si rimanda, e nel rispetto dei seguenti standard di controllo specifici: Deve esistere il divieto di: a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; Tale divieto è derogabile in presenza dei due requisiti sotto menzionati formalizzati in uno strumento normativo: 1) l'autorizzazione formalizzata (dell Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità; 2) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Deve essere adottata una normativa antiriciclaggio, che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, annoveri: a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; le eccezioni all utilizzo di denaro contante / altro strumento finanziario al portatore

sono ammesse devono essere disciplinate con strumento normativo e/o organizzativo specifico; b) l'obbligo di: (i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a); (ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio. 6. I controlli dell Organismo di Vigilanza Fermo restando il potere discrezionale dell Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Attività Sensibili relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce che all Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.