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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE OGGETTO: RDO 7187620 Affidamento del servizio di vigilanza attiva armata presso l Autorità - CIG 7613389F57. I. Con Lettera di invito del 04.09.2018 (all. 1), giusta determina a contrarre n. 104/2018 (all. 2), ai fini dell affidamento del servizio di vigilanza attiva armata presso la sede dell'autorità, con le modalità e per la durata ivi specificata, è stata avviata una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 7187620, aperta a tutti gli operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento, ai sensi dell art. 36, co. 2, lett. b) e 35, co. 1, lett. d) del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per un importo complessivo a base d asta pari ad euro 260.000,00 Iva esclusa. II. Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 04.10.2018, risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 10 operatori economici: 1. ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. P.IVA 01338851007/CF: 04995770585 2. COSMOPOL S.R.L. P.IVA 03941281002/CF: 03941281002 3. CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. P.IVA/CF: 12748521007 4. GIS CONSORZIO STABILE P.IVA/CF: 14111641008 5. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - ISSV S.P.A. P.IVA/CF: 10169951000 6. ISTITUTO DI VIGILANZA DELL URBE S.R.L. P.IVA/CF: 05800441007 7. RANGERS S.R.L. P.IVA/CF: 00864080247 8. SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. P.IVA/CF: 09429841001 9. SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L. P.IVA/CF:13115671003 10. SICURITALIA S.P.A. - P.IVA/CF: 07897711003 III. Nel corso delle sedute pubbliche di gara sul MEPA convocate nei giorni 4 e 5 ottobre 2018, si è proceduto, ai sensi dell art. 18 del Disciplinare di Gara, alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte e all apertura delle stesse, nonché alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. IV. A seguito dell esame della Documentazione amministrativa in parola, il P.O. ha provveduto con esito positivo alla valutazione della stessa ad eccezione di quanto segue: 1. con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Istituto di Vigilanza Argo S.r.l.:

(b) la copia della cauzione provvisoria caricata a Sistema non indica le ragioni della riduzione del 50% della stessa ai sensi dell art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dall art. 14, punto A.12) del Disciplinare di Gara, né risulta caricata a Sistema alcuna documentazione attestante il possesso dei requisiti per l applicata dimidiazione; (d) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 comma 3 D.lgs. n.50/2016; (e) la dichiarazione ex art. 10 punto 7.9 del Disciplinare di Gara caricata a Sistema è risultata incompleta con riferimento al possesso del requisito di fatturato globale ai sensi dell art. 83, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, essendosi fatto a tal fine riferimento al fatturato del triennio 2014, 2015 e 2016, senza considerare l anno 2017 ed eventualmente il 2018, ove, in quest ultimo caso, i dati fossero già disponibili; 2. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Cosmopol S.r.l.: (b) la copia della cauzione provvisoria caricata a Sistema non è stata corredata dalla dichiarazione del Procuratore/rappresentante del fideiussore, resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta a mezzo firma digitale, attestante i poteri dello stesso di firma e sottoscrizione della polizza in questione; (d) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 3. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da CSM Global Security Service S.r.l.: (a) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 1, resa dal legale rappresentante di codesta Società in proprio e per conto dei soggetti (b) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 comma 3 D.lgs. n.50/2016; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2

(c) alla Parte III, lettera C del DGUE (pag. 9, ultimo riquadro), risulta selezionata l opzione per cui l operatore economico non può confermare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni, in contraddizione con quanto invece indicato nella dichiarazione integrativa ai sensi dell art. 10 del Disciplinare di Gara, punto 7.2, cioè di non aver presentato documenti e dichiarazioni non veritiere. 4. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da GIS Consorzio Stabile e dalla sua consorziata Unisecur S.r.l.: (b) la copia della certificazione ISO 14001:2004, caricata a Sistema dal Consorzio ai fini della riduzione della cauzione provvisoria, risulta scaduta in data 14 settembre 2018 e, quindi, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; indicati all art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 a mezzo DGUE, non è stata riferita espressamente anche ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile (cfr. art. 80, comma 1, (d) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 5. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da International Security Service Vigilanza S.p.A. ISSV S.p.A.: (a) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma indicati all art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 a mezzo DGUE, non è stata riferita espressamente anche ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile (cfr. art. 80, comma 1, (b) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 6. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata dall Istituto Vigilanza dell Urbe S.r.l.: (b) la Licenzia ex art. 134 del T.U.L.P.S., caricata a Sistema, rilasciata alla Società dalla Prefettura - U.T.G. di Roma con provvedimento prot. n. 154486/Area 1 Ter OSP del 23 aprile 2018, risulta valida fino al 14 settembre 2018 e, quindi, scaduta prima della data di presentazione dell offerta; 7. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Rangers S.r.l.: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3

(b) le copie delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004, caricate a Sistema in allegato alla copia della cauzione provvisoria, risultano scadute rispettivamente in data 14 e 15 settembre 2018, sebbene le stesse, nella relativa dichiarazione di conformità all originale resa dal legale rappresentante della Società, siano indicate come in scadenza alla data rispettivamente del 14 settembre 2021 e del 7 febbraio 2019; indicati all art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 a mezzo DGUE, non è stata riferita espressamente anche ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile (cfr. art. 80, comma 1, (d) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 comma 3 D.lgs. n.50/2016; (e) la dichiarazione relativa al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali di cui all art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, resa dal legale rappresentante della Società a mezzo DGUE (Parte III, punto B), indica che la stessa non ha soddisfatto gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, in contraddizione con quanto indicato nella dichiarazione integrativa resa ai sensi dell art. 10 del Disciplinare di Gara, punto 5. Inoltre, a fronte della dichiarazione attestante la non regolarità rispetto ai succitati obblighi, non sono stati compilati i successivi campi del DGUE, richiesti in caso di dichiarazione negativa; (f) nella dichiarazione resa ex art. 10 del Disciplinare di Gare è stato omesso il punto 6 dell elenco. 8. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Sicurezza Globale 1972 S.r.l.: (b) la copia della cauzione provvisoria caricata a Sistema non è stata corredata né dalla dichiarazione del Procuratore/rappresentante del fideiussore, resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta a mezzo firma digitale, attestante i poteri dello stesso di firma e sottoscrizione della polizza in questione, né dalle condizioni di polizza contenenti quanto indicato all art. 14, punto A.12) del Disciplinare di Gara; (d) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 9. Con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Sevitalia Sicurezza S.r.l.: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4

(a) la Licenzia rilasciata dalla competente Prefettura ex art. 134 del T.U.L.P.S., caricata a Sistema, è intestata a soggetto privo di cariche sociali e di rappresentanza legale della Società, come risulta sia dall indicazione dei rappresentanti legali contenuta al punto 7.4) della Dichiarazione di cui all art. 10 del Disciplinare di gara, sia dal DGUE presentato ai sensi dell art. 14, punto A.2) del Disciplinare di gara; (b) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 80, comma 2 V. A seguito dell avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell art.83, co. 9 d.lgs.50/2016, allo scadere del termine a tal fine fissato, i concorrenti Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., CSM Global Security Service S.r.l., International Security Service Vigilanza S.p.A. ISSV S.p.A., Istituto Vigilanza dell Urbe S.r.l., Rangers S.r.l., Sicurezza Globale 1972 S.r.l. e GIS Consorzio Stabile hanno provveduto tempestivamente a trasmette le integrazioni richieste, mentre Cosmopol S.r.l. non ha dato alcun riscontro a quanto richiesto. VI. Sevitalia Sicurezza S.r.l., sebbene questa abbia risposto tempestivamente al soccorso istruttorio, tuttavia la documentazione prodotta non è sufficiente a consentire la regolarizzazione della domanda dalla stessa presentata, in quanto, dall esame della stessa e dai chiarimenti forniti risulta che: i. il titolare della Licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in possesso della citata Società e caricata a Sistema, è cessato dalla carica di Amministratore Delegato in data 6 aprile 2018, per cui, in sua sostituzione, è stato nominato un nuovo Amministratore Unico; ii. a fronte del citato avvicendamento nelle cariche sociali, in data 12 aprile 2018 la Società ha richiesto alla Prefettura di Roma la voltura della Licenza con intestazione della stessa a nome del nuovo Amministratore Unico, sostenendo altresì che l iter di voltura di licenza si è concluso, e che è alla firma del Dirigente per il suo rilascio ; iii. come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la Licenza prefettizia ha carattere strettamente personale ai sensi dell art. 8 del T.U.L.P.S., per cui titolari di tali autorizzazioni possono essere esclusivamente persone fisiche e, quando l'istituto di vigilanza è organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica che, a sua volta, deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa; iv. dalla natura personale del titolo deriva, come conseguenza, che la Licenza perde efficacia col mutamento del soggetto intestatario della stessa, per cui la cessazione dalla carica sociale del soggetto titolare della Licenza comporta il venir meno dell autorizzazione anche in capo alla Società, mancando il necessario rapporto di rappresentanza; v. la Licenza caricata a Sistema da Sevitalia Sicurezza S.r.l. è intestata a soggetto cessato dalla carica di Amministratore, mentre il nuovo Amministratore Unico ha presentato istanza alla Prefettura per l ottenimento a proprio nome della Licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., che, tuttavia, per espressa ammissione della Società, non è stata ancora rilasciata in quanto si trova solo alla firma del Dirigente per il suo rilascio ; vi. alla data di presentazione delle offerte, quindi, la società Sevitalia Sicurezza non era in possesso della Licenza prefettizia e invero non lo è neppure oggi, come la stessa espressamente ammette essendo venuta meno la Licenza intestata al precedente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 5

vii. viii. amministratore a seguito dell interruzione del rapporto di rappresentanza organica e non risultando ancora rilasciata quella intestata al nuovo amministratore; non è dirimente, in senso contrario, la circostanza, indicata dalla Società, che la stessa risulti ancora inserita nell Elenco degli Istituti di Vigilanza autorizzati aggiornato al 15.10.2018, avendo lo stesso valore meramente indicativo e/o ricognitivo, non in grado quindi di superare l oggettiva mancanza del titolo autorizzativo, come sopra dimostrata; poiché il possesso della Licenza Prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l affidamento di servizi di vigilanza privata che deve essere posseduto al momento della domanda e in tutte le successive fasi della gara e dell esecuzione contrattuale (cfr. Linee Guida ANAC n. 10), e considerato che il predetto requisito, data la sua imprescindibilità, è stato espressamente richiesto dal Disciplinare di Gara all art. 10, punto 7.5) a pena di esclusione, l accertata insussistenza del medesimo comporta l esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Tenuto conto di detto motivo di esclusione, il P.O., preso comunque atto delle nuove circostanze dichiarate per la prima volta da Sevitalia in sede di soccorso istruttorio in ordine al sequestro preventivo di tutte le quote del capitale sociale disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in un ottica di economia, efficienza e non aggravamento del procedimento amministrativo non procede ad un ulteriore supplemento istruttorio ai fini della valutazione delle stesse. VII. Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto dell esito positivo della verifica della documentazione attestante l assenza dei motivi di esclusione di cui all art.80 d.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti di cui alla documentazione di gara nei confronti di Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., CSM Global Security Service S.r.l., International Security Service Vigilanza S.p.A. ISSV S.p.A., Istituto Vigilanza dell Urbe S.r.l., Rangers S.r.l., Sicurezza Globale 1972 S.r.l. e GIS Consorzio Stabile, gli stessi sono tutti ammessi alla procedura specificata in oggetto ai sensi dell art.29, comma 1 del citato decreto legislativo, mentre Cosmopol S.r.l. deve essere esclusa dalla procedura in parola stante l inutile decorso del termine fissato ai sensi dell art.83, co.9 del d.lgs.50/2016; inoltre, per le motivazioni sopra articolate, e dunque per la mancanza di un requisito di idoneità professionale quale il possesso della Licenza Prefettizia, imprescindibile per la partecipazione alle gara, deve essere esclusa anche Sevitalia Sicurezza S.r.l.. VIII. Dall esame della Documentazione amministrativa caricata a Sistema, il P.O. ha altresì rilevato che l Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., l Istituto Vigilanza dell Urbe S.r.l. e Sicuritalia S.p.A. hanno dichiarato circostanze potenzialmente rilevanti sotto il profilo dell affidabilità del concorrente e della commissione di gravi illeciti professionali, ai sensi dell art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. Conseguentemente, il P.O. ha avviato con le predette Società apposito contraddittorio ai sensi del punto 6.1 delle Linee Guida ANAC n. 6. All esito del predetto contraddittorio, completata l istruttoria ed effettuata la valutazione delle circostanze dichiarate nei termini e secondo le indicazioni di cui alle citate Linee Guida ANAC, il P.O. ha ritenuto che le stesse non assumono una rilevanza determinate in ordine all affidabilità professionale di ciascuno dei tre predetti operatori economici ai sensi dell art. 80, comma 5, lett.c) del d.lgs. n. 50/2016, per quanto di seguito specificato ed analiticamente descritto e motivato in apposita relazione agli atti: - con riguardo a Sicuritalia S.p.A. trattasi di penali di modico importo inferiore all 1% del valore contrattuale nonché di condotte occasionali gestite dall operatore con l adozione di procedure correttive di self cleaning e che, peraltro, tenuto conto della specifica e diversa modalità di organizzazione del servizio oggetto di gara risultano di scarsa rilevanza ai fini della valutazione dell affidabilità professionale della ditta, né invero sintomatiche della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 6

incapacità della stessa di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni nell esecuzione della prestazione; - con riguardo all Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. per le circostanze rilevate, allo stato, è pendente il procedimento dinanzi all ANAC ai fini dell annotazione al Casellario ANAC ai sensi dell art.80, comma 12 d.lgs. 50/2016 e, sotto il profilo che qui rileva le stesse, attenendo al possesso di requisiti di partecipazione di carattere soggettivo/economicofinanziario, non sono direttamente significative dell affidabilità professionale della ditta, né invero sintomatiche della incapacità della stessa di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni nell esecuzione della prestazione; - con riguardo all Istituto Vigilanza dell Urbe S.r.l., trattandosi di un unica contestazione collegata, da quanto risulta, a difficoltà emergenti nella fase conclusiva del contratto e, in particolare, nella procedura di cambio appalto avviata ai sensi della contrattazione collettiva di settore, la stessa non è direttamente significativa ai fini del giudizio di attendibilità professionale del concorrente, intesa come idoneità del medesimo ad adempiere correttamente e fedelmente le proprie obbligazioni professionali durante tutta l esecuzione contrattuale e non solo nel momento conclusivo. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, si conferma l ammissione alla procedura sopra specificata ai sensi dell art.29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 delle società partecipanti come sopra elencate sub para VII., nonché di Sicuritalia S.p.A., stante l esito positivo della verifica della documentazione attestante l assenza dei motivi di esclusione di cui all art.80 citato decreto legislativo ed alla documentazione di gara; sono invece escluse dalla procedura, per le motivazioni sopra articolate, Cosmopol S.r.l. e Sevitalia Sicurezza S.r.l.. Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell art.29, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it sezione Autorità Trasparente. La documentazione è disponibile presso l Ufficio Affari Generali e Contratti dell Autorità. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 0685821557/835 - indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. Roma, 6 novembre 2018 Il Responsabile del Procedimento Antonietta Messina (FIRMATO DIGITALMENTE) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 7