REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI. AREA TECNICA Urbanistica e Patrimonio Ufficio Appalti e Contratti



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REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI AREA TECNICA Urbanistica e Patrimonio Ufficio Appalti e Contratti 1

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ) INDICE Art. 1 Finalità ed oggetto Art. 2 Beni alienabili Art. 3 Programmazione di vendita Art. 4 Alienazione di beni non compresi nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Art. 5 Prezzo di vendita Valutazione Art. 6 Provenienza dei beni Art. 7 Procedure di vendita Art. 8 Procedura aperta Art. 9 Diritto di prelazione Art. 10 Commissione di Gara Art. 11 Offerte ed aggiudicazione Art. 12 Procedura ristretta Art. 13 Procedura negoziata mediante gara ufficiosa Art. 14 Procedura negoziata diretta Art. 15 Permuta Art. 16 Divieto speciale di acquistare Art. 17 Contratto Art. 18 Prezzo Art. 19 Gare esperite Art. 20 Riserva di non aggiudicazione Art. 21 Vendita nell ambito di strumenti urbanistici attuativi Art. 22 Abrogazione Art. 23 Norme transitorie e finali ed entrata in vigore 2

ART. 1 Finalità ed oggetto Ai sensi dell art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti reali costituiti sui beni immobili appartenenti al Comune di San Giovanni Lupatoto in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico contabile. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l obbiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione. Il presente Regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell ente. ART. 2 Beni alienabili Sono alienabili: a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause; b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio; c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione; d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo art. 3 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall espletamento della formalità liberatoria dal vincolo. Per i beni di interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. L inserimento degli immobili nel Piano di cui al successivo articolo 3 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. ART. 3 Programmazione di vendita Per l alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 il Consiglio Comunale approva un Piano Annuale e Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite e immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento. Nel Piano sono indicati: - I beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare e/o valorizzare; - Una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l alienazione e/o valorizzazione); - Il valore di massima dei singoli beni. Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell art. 42, secondo comma lettera l) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. Il Piano può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. 3

ART. 4 Alienazione di beni non compresi nel Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Fermo restando quanto previsto all articolo precedente, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, apportando allo stesso le conseguenti modifiche ed integrazioni. ART. 5 Prezzo di vendita-valutazione I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura di un tecnico abilitato dipendente dell Amministrazione Comunale, o nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di conferimento, da un professionista esterno appositamente incaricato. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima debbono essere giurate. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) I criteri obbiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile; b) Il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute o da sostenere dall Ente (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima, etc.). In sede di programmazione annuale, i beni immobili o diritti reali sugli stessi possono essere valutati di norma sulla base di una stima di massima effettuata a cura della struttura dell Ente. ART. 6 Provenienza dei beni Possono essere alienati i beni che siano nella effettiva e comprovata disponibilità del Comune. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, invenzione o altre cause. In particolare i beni di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario a seguito di espropriazione possono essere alienati, salvo che sia stata avviata procedura o ricorrano i presupposti di retrocessione a favore dei proprietari un tempo espropriati. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica. In ogni caso l inserimento di tali beni nel piano di alienazione di cui al precedente articolo 3 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica. ART. 7 - Procedure di vendita Ai sensi dell art. 12 della Legge 127/1997, e s.m. ed i., sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura ristretta; c) procedura negoziata o diretta; d) permuta; e) nell ambito di convenzioni urbanistiche di cui al succ. articolo 21; f) qualora l esperimento delle procedure ad evidenza pubblica esplicitate alle lettere precedenti non consentissero di individuare un contraente ovvero nei casi di urgenza mediante il ricorso ad intermediazione immobiliare con affidamento ad operatore economico individuato con le modalità di scelta del contraente previste dalla legislazione vigente tempo per tempo, con prezzo di vendita non inferiore alla perizia di stima e con oneri di mediazione posti a carico dell acquirente. 4

La scelta della forma di contrattazione è effettuata con determinazione del competente Dirigente Tecnico, in relazione al tipo di bene soggetto a cessione e in connessione con il grado di appetibilità dello stesso secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. ART. 8 Procedura aperta In via generale, è adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all acquisto del bene offerto, per la natura del bene sia riconducibile ad un mercato vasto, a livello sovra comunale. Salva l ipotesi di cui al successivo articolo 14, è obbligatoria l indizione di una procedura aperta, con esclusione di ogni altro tipo di procedura, tutte le volte in cui il valore del bene come stabilito ai sensi del precedente articolo 5, sia pari o superiore ad Euro 200.000,00.=. La procedura aperta inizia con la pubblicazione di un avviso di gara contenente i seguenti requisiti minimi: a) la descrizione sommaria dei beni da vendere; b) la procedura di gara; c) il prezzo posto a base di gara; d) i termini e le modalità di presentazione dell offerta; e) l anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara; f) l indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie; g) l indicazione delle cause che comportano l esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l incapacità di contrattare con la P.A.; h) il responsabile del procedimento e l ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente articolo 5; i) l ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire in misura non inferiore al 10% dell importo posto a base di gara; j) l indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, il cui importo sia in aumento o pari rispetto al prezzo posto a base di gara; k) i termini e le modalità di pagamento; l) eventuali altre dichiarazioni bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell offerente. Sono in ogni caso esclusi dal partecipare alla gara: a) coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; b) i dipendenti del Comune di San Giovanni Lupatoto che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisorio in merito; c) gli Amministratori comunali ai sensi del successivo articolo 16; d) i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui è stato affidato l incarico di valutare l immobile ai sensi del precedente articolo 5. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione a contrarre di vendita. In particolare l avviso di gara viene pubblicato all Albo Pretorio Comunale, sul sito internet nella sezione dedicata e mediante affissione nel luogo di ubicazione del bene. Qualora il prezzo base di gara raggiunga o superi i 200.000,00.= Euro, gli avvisi vengono pubblicati per estratto sulla stampa locale almeno 10 giorni precedenti quello fissato per l incanto. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall avviso di gara che non può essere inferiore ai 30 giorni ne superiore ai 50 dalla data dell avviso stesso. In caso d urgenza, i termini possono essere abbreviati della metà. Il verbale di aggiudicazione non ha valore di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto. La cauzione sarà svincolata con sollecitudine per i concorrenti non aggiudicatari. 5

La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora l aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all articolo 73 lettera c) e articolo 76 del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell art. 5. In uno stesso bando si può disporre l alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto. ART. 9 - Diritto di prelazione Per l alienazione degli immobili aventi un valore a base di gara pari o superiore a 200.000,00 euro che risultino, altresì, detenuti da terzi con diritto di prelazione legale o convenzionale, si procede ugualmente con procedura aperta. Nell avviso di gara dovrà essere specificato che l immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore. Esperita la procedura, individuato il potenziale aggiudicatario e il prezzo di cessione, il responsabile del procedimento comunica al detentore i risultati della gara, con particolare riguardo al prezzo di aggiudicazione risultante dalla medesima, assegnandoli un termine non inferiore a sessanta giorni per l esercizio del diritto di prelazione. Se il diritto di prelazione viene esercitato, l immobile viene venduto al detentore dello stesso, prezzo risultante dalla migliore offerta acquisita in gara. Altrimenti se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto l immobile verrà alienato al soggetto che sia risultato aggiudicatario. ART. 10 - Commissione di Gara La Commissione deputata all espletamento dell operazioni di gara sarà costituita dal Dirigente del Settore Tecnico, con funzione di Presidente, da dipendente dell Ufficio Patrimonio-Urbanistica e da funzionario o dipendente dell Ufficio Appalti e Contratti avente qualifica non inferiore alla C con funzione di segretario. Delle operazioni deve essere redatto apposito verbale. Per quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni previste dal vigente regolamento per le attività contrattuali. ART. 11 - Offerte e aggiudicazione Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue alla aggiudicazione definitiva. L offerta è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo più ampio indicato nell avviso. In caso di offerta scritta non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. L aumento del prezzo offerto deve essere indicato in misura percentuale sull importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra l offerta espressa in cifra ed in lettere, è valida l indicazione espressa in lettere. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. L aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l offerta più vantaggiosa. In caso di parità, si procederà a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo, procedendo nel modo indicato dall articolo 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. Si procederà all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. ART. 12 - Procedura ristretta Salvo che l Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque alla alienazione con la procedura aperta di cui all articolo 8 del presente regolamento, si procede alla scelta dell acquirente con procedura ristretta quando l appetibilità commerciale del bene, per la sua natura, per la sua utilizzazione ovvero per il contesto ambientale in cui lo stesso è inserito, sia riconducibile ad un mercato ristretto a rilevanza comunale e purché il valore del bene, come determinato ai sensi del precedente articolo 5, non superi la somma di Euro 200.000,00-.=. 6

In tal senso l Amministrazione provvede a pubblicare un avviso di vendita all Albo Pretorio, sul sito internet dedicato del Comune e nel luogo di ubicazione dell immobile, per almeno quindici giorni, invitando chiunque fosse interessato a presentare apposita richiesta entro un termine ivi stabilito. Nella lettera invito, inviata a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma precedente, sono specificati gli elementi, i requisiti e le condizioni previste nel precedente articolo 8. Alla procedura ristretta si applicano tutte le disposizioni inerenti la composizione ed il funzionamento della Commissione come previsto dal vigente Regolamento delle attività contrattuali e articolo 10 del presente regolamento, mentre per la presentazione, la validità delle offerte e la stipulazione del contratto si rinvia agli articoli 8, 11, 17 del presente Regolamento. ART. 13 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa La procedura negoziata mediante gara ufficiosa è ammessa: - nell ipotesi in cui sia stata effettuata la procedura aperta o la procedura ristretta e le stesse siano state dichiarate deserte; - quanto il valore dell immobile o del diritto reale da alienare non superi euro 200.000,00.=. La procedura è svincolata da particolari formalità; spetterà al competente organo di gestione individuare le forme più opportune per assicurare comunque l imparzialità e la correttezza del procedimento, la parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza delle offerte, almeno nella fase preliminare. La procedura negoziata può svolgersi in due fasi: a) la prima, di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; in questa fase le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro un termine prefissato in modo da assicurare i principi di segretezza ed imparzialità; b) la seconda, eventuale fase, in cui il soggetto preposto contratta direttamente e separatamente con i soggetti che hanno presentato le offerte più vantaggiose. Per la composizione della Commissione e lo svolgimento delle operazione di gara si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento per le attività contrattuali e articolo 10 del presente provvedimento, mentre per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte, la cauzione e la stipula del contratto sono richiamate le disposizioni contenute nell articolo 10, 11 e 17 del presente regolamento. Possono essere individuate altre forme di svolgimento della procedura negoziata, in relazione alle esigenze di urgenza e di celerità preventivamente formalizzate e che giustificano l adozione di questo metodo. ART. 14 - Procedura negoziata diretta Ai fini di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o Onlus, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi: a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti Morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse; b) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali; c) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, etc.) tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati o determinabili; d) immobili derivanti da procedure andate deserte; e) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo Euro 50.000,00.=) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, etc) e che 7

comunque costituiscano beni residuali e di difficile utilizzo per l Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali, frustoli, etc.); f) alienazione di beni immobili sui quali insiste un diritto reale di godimento a favore di soggetti pubblici e/o privati non ancora scaduto; In tutte le suddette ipotesi l alienazione del bene avviene sulla base di trattative direttamente condotte con l acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare, ad un prezzo non inferiore a quelli di mercato determinato ai sensi del precedente articolo 5. L alienazione deve essere autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale, anche se già prevista nel Piano. Nel caso previsto dalla lettera d) il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell ultimo incanto deserto. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all acquisto l individuazione dell acquirente finale è effettuata mediante l espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui all articolo 13. Nel provvedimento che approva la procedura di vendita l Amministrazione Comunale potrà individuare i criteri corrispondenti all interesse pubblico perseguito sulla base dei quali effettuare una comparazione. La deliberazione di Giunta Comunale di cui al secondo periodo verifica la sussistenza dei requisiti previsti di cui al primo periodo ed autorizza la vendita, indicandone prezzo e condizioni, a favore dell interessato o del soggetto che sarà individuato a seguito di gara ufficiosa. Di detto provvedimento è data immediata notizia mediante pubblicazione per estratto da effettuarsi nelle forme di cui all art. 19. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile del competente servizio dispone con proprio atto l alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della Amministrazione consegue alla stipula del contratto. ART. 15 - Permuta Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata diretta con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni di cui all articolo 3 del presente regolamento, deve essere approvata con deliberazione di Giunta Comunale in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed in particolare l interesse prevalente che giustifica l acquisizione da parte dell Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell articolo 5 del presente regolamento. ART. 16 - Divieto speciale di acquistare I componenti degli organi di governo dell Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) non possono essere acquirenti, nemmeno in sede di procedura aperta, né direttamente né per interposta persona, dei beni dell Ente. L eventuale atto di acquisto stipulato in violazione di legge di cui al comma precedente è nullo. ART. 17 - Contratto La vendita viene perfezionata con contratto, in ottemperanza alle forme e modalità previste dalla legge. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro, ipotecarie e catastali, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell acquirente. In tal caso quest ultimo è tenuto a versare al Comune di San Giovanni Lupatoto gli importi dovuti prima della stipulazione del contratto. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti glie effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. 8

Non sono ammesse dilazioni di pagamento. ART. 18 - Prezzo L acquirente deve pagare il prezzo di vendita prima della stipulazione del contratto. In mancanza il Comune attiverà le garanzie previste nell avviso di gara (cauzione, depositi, polizze fideiussorie, etc.) secondo le modalità previste dallo stesso e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gara, fermo restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale. Sono poste a carico dell acquirente anche le spese sostenute dal Comune per l espletamento del procedimento di gara (pubblicazioni, etc.). ART. 19 - Gare esperite Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme di pubblicazione degli estratti di avvisi di gara. In particolare l avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l aggiudicatario, l aumento percentuale e il prezzo contrattuale. ART. 20 - Riserva di non aggiudicazione L Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla da pretendere. In questo caso l Amministrazione procederà con sollecitudine allo svincolo della cauzione prestata nei confronti di tutti i concorrenti alla procedura di gara. ART. 21 - Vendita nell ambito di strumenti urbanistici attuativi In caso di adozione di strumenti urbanistici attuativi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo Accordi Pubblico/Privato, i piani per l edilizia economica popolare e residenziale (Peep), i piani di insediamento produttivi (P.I.P), e altri piani attuativi (PUA), la cessione di immobili di proprietà comunale, eventualmente ricadenti nell ambito territoriale di tali strumenti, potrà anche avvenire nel contesto delle convenzioni urbanistiche, ove si terrà conto, oltre che del valore del bene immobile, anche del complesso degli interessi pubblici coinvolti e delle opere di interesse pubblico di cui si farà carico il soggetto attuatore. Nei casi di cui al comma precedente prima dell adozione dello strumento urbanistico, che contempli anche la cessione di beni immobili del Comune, per acquisire e valutare le proposte dei soggetti interessati dovranno essere assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità, da individuarsi a cura dell organo di gestione procedente e comunque prevedendo almeno la pubblicazione sul sito internet del Comune e all Albo Pretorio. Nelle ipotesi sopra indicate, la cessione di beni immobili di proprietà comunale avverrà previa verifica di congruità del complesso delle operazioni proposte da parte dell organo competente ad approvare la convenzione urbanistica anche congiuntamente all approvazione della convenzione stessa. Nel caso di cui al presente comma non si applicano 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, e 19. ART. 22 - Abrogazione Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che disciplinino la presente materia e comunque che si trovino in contrasto con quanto stabilito e previsto in questo provvedimento a contenuto generale. ART. 23 - Norme transitorie e finali ed entrata in vigore Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative di legge e regolamenti vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine della esecutività della deliberazione di approvazione. 9

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