REGOLAMENTO DISCIPLINARE



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TIPOLOGIE DI SANZIONI Le sanzioni previste dalle norme vigenti ed in particolare dalla contrattazione collettiva nazionale sono così suddivise: A)--Rimprovero scritto. B)--Multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale. C)--Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni. D)--Licenziamento con preavviso. E)--Licenziamento senza preavviso. Il licenziamento di cui al punto D), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivi, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all art.69 del C.C.N.L. Il provvedimento di cui al punto E), del precedente comma, si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative ai doveri, anche non particolarmente richiamati nel vigente C.C.N.L. o nel presente regolamento, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: Insubordinazione, seguita da vie di fatto. Condanne per reati infamanti. Furto. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. SOSPENSIONE CAUTELARE Il Legale Rappresentante dell Azienda ha facoltà, nel caso in cui l entità di una mancanza sia grave e non possa essere tempestivamente accertata, cioè se non si conoscono esattamente la dinamica o le modalità in cui essa si è svolta, anche al fine di avere maggiori delucidazioni sulle potenziali responsabilità degli interessati, a titolo cautelativo, disporre l allontanamento del lavoratore per un periodo massimo di tempo di 10 giorni. In genere, durante questo periodo, la retribuzione verrà corrisposta se il lavoratore non risulterà destinatario di una sanzione.

Viceversa, nel caso in cui un lavoratore allontanato in via cautelativa risulti destinatario della sanzione prevista da uno dei provvedimenti previsti al punto C) e seguenti, verranno applicati i provvedimenti previsti. L azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa. ITER PROCEDURALE PER L APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI Secondo le disposizioni vigenti e più precisamente avendo riguardo a quelle contenute nella Legge 20/05/1970 n.300, il Rappresentante legale dell Azienda è tenuto al rispetto di quanto segue: Per le sanzioni determinanti un provvedimento superiore al rimprovero verbale, dovranno essere immediatamente contestate al Lavoratore per iscritto, indicando i motivi degli addebiti ed eventualmente anche l indicazione della sanzione applicabile per la mancanza contestata. Il Lavoratore potrà, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta,(10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la rappresentanza aziendale dell Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore appartiene, oppure nelle gestioni che siano distanti più di 40 km dalla sede più vicina dell Organizzazione cui il Lavoratore aderisce)inviare le proprie giustificazioni per iscritto, oppure inoltrare richiesta di discutere la contestazione direttamente con l azienda, facendosi assistere da un rappresentante dell Organizzazione Sindacale cui egli aderisce ovvero conferisca mandato. L azienda terminata l istruttoria,la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni lavorativi, salvo casi eccezionale, comunicherà la sanzione irrogata. Il Lavoratore destinatario della sanzione disciplinare, sempre considerando la sua facoltà di adire L Autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell Organizzazione Sindacale cui egli aderisce ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o nominato direttamente dal Direttore dell Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Nel caso in cui si adisca L Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Il Legale Rappresentante dell Azienda non può, ai fini dei provvedimenti disciplinari, tenere conto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. CODICE DISCIPLINARE 1. Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera a) dell art.69 del C.C.N.L. Osservare l orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative formalità di controllo delle presenze. A)Ritardi ed omissioni di marcatura o firma presenza Nel caso di entrata in servizio con un ritardo superiore ai dieci minuti, dopo un primo richiamo scritto, verrà detratto dalla retribuzione l importo pari al ritardo, fatti salvi eventuali possibili recuperi ammessi dall azienda. Nel caso di omissione della marcatura/firma dell orario di lavoro, dopo un primo richiamo scritto, verrà inflitta una multa pari a 2(due)ore. La recidiva nei comportamenti di cui sopra, comporterà l applicazione di provvedimenti più gravi, come appresso indicati. 1. RITARDI SUPERIORI AI DIECI MINUTI SINO AD UN ORA. 1.1 dal n. 2 al n.5 (cinque) ritardi nell anno. Verrà detratto dalla retribuzione l importo pari al ritardo; 1.2 dal n.6 (sei) al n. 10(dieci)ritardi nell anno. 4 ore di multa oltre al recupero degli importi pari ai ritardi; 1.3 oltre n.10(dieci) ritardi nell anno, 1 giorno di sospensione oltre al recupero degli importi pari ai ritardi;

Nei casi di recidiva oltre le casistiche sopra contemplate, saranno applicate sanzioni immediatamente più gravi rispetto a quella precedentemente irrogata. Il dipendente è obbligato ad indossare il badge; vi ricordiamo che il badge è strettamente personale e nel caso di uso improprio, si procederà a norma di legge. 2.-Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera b) dell art.69 del C.C.N.L. Comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio. A) Il lavoratore che non può presentarsi in servizio, per consentire l adozione di adeguate misure organizzative, deve dare giustificazione all Azienda nello stesso giorno, comunicandolo o al proprio responsabile o lasciando un messaggio al numero di segreteria telefonica aziendale : 06/97240566 06/97240567. Prima dell inizio del proprio orario di lavoro. Ove si tratti di prima assenza ingiustificata, si adotterà il provvedimento disciplinare del richiamo scritto. Nel caso di recidiva, verrà irrogata per le mancanze successive al primo, la sanzione di: N.1(uno)giorno di sospensione; N.2(due)giorni di sospensione; N.3(tre)giorni di sospensione; N.5(cinque)giorni di sospensione; Licenziamento senza preavviso 3.-Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera c/d/e/l dell art.69 del C.C.N.L. Dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli. Osservare le norme del presente C.C.N.L., le disposizioni aziendali di servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori. Attenersi all ordinamento gerarchico fissato dall azienda.

A)-Mancata esecuzione ordine superiore Ove un lavoratore rifiuti di dare esecuzione all ordine di un proprio superiore, ovvero non provveda senza giustificato motivo al completamento del servizio affidatogli, verrà irrogata la sanzione disciplinare dal richiamo scritto a 4(quattro) ore di multa. Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione del provvedimento da 4 (quattro) ore ad 1(uno) giorno di sospensione, secondo la gravità della mancanza, il fatto che il rifiuto sia stato manifestato in modo scorretto. B)--Mancata prestazione Ove il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati quali: Unica sosta in pubblici esercizi superiore ai 10 minuti; Irreperibilità sul posto di lavoro superiore ai 10 minuti; Inattività superiore ai 10 minuti; Verrà applicato il provvedimento dalle 2(due) ore ad 1(uno)giorno di multa. Trovarsi al di fuori della propria zona di competenza salvo comprovate e urgenti necessità potrà comportare una sanzione dal richiamo scritto ad una di maggiore entità fino a 3 giorni di sospensione. C)-Insubordinazione Ove il mancato rispetto dell ordine gerarchico sia accompagnato da turpiloquio o minacce dirette e/o indirette, ed integri gli estremi di una vera e propria insubordinazione, verrà applicata la sanzione della sospensione da n.2(due) a n.10(dieci)giorni(in funzione della gravità e della recidiva) ovvero, nei casi di violenza o vie di fatto, il licenziamento senza preavviso. 4.-Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 della lettera h) dell art.69 del C.C.N.L. Rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni, nonché le pertinenti disposizioni emanate dall azienda.

A)-Omissione cautele Nel caso in cui un lavoratore sia rimasto coinvolto o comunque stato causa di un infortunio sul lavoro per negligenza, imperizia e/o nel caso di mancato rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero scritto o della multa da 1(uno) a 4(quattro) ore;o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 3(tre). B)-Ritardato invio certificazione medica di infortunio sul lavoro. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non invii la certificazione medica nei termini previsti, verrà irrogata la sanzione di n.3 (tre) ore di multa oltre le conseguenze derivanti dall ottemperanza della specifica normativa in materia. Nel caso in cui il ritardo nell invio della denuncia di infortunio ai competenti Enti ed Autorità abbia determinato il pagamento dell oblazione prevista dalla Legge da parte dell azienda, verrà irrogata la sanzione disciplinare da n.3(tre) ore di multa, ad n.1(uno) giorno di sospensione. C)-Partecipazione alle attività previste ai sensi del D.Lgs 626/94 Nel caso in cui il lavoratore non partecipi e non produca adeguata giustificazione, ai corsi di formazione ed addestramento che l azienda terrà ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 626/94, saranno adottati provvedimenti sanzionatori da stabilirsi a seconda del caso in esame. D)-Obbligo di utilizzo delle dotazioni antinfortunistiche. Nel caso in cui il lavoratore non indossi e/o non utilizzi, nello svolgimento dei servizi cui è assegnato, le dotazioni antinfortunistiche fornite con il rischio di determinare una potenziale causa di infortunio sul lavoro per se e per gli altri, verrà allontanato dal lavoro con effetto immediato e soggetto a sanzione disciplinare da n.4(quattro) ore di multa, a n.1(uno)giorno di sospensione, oltre alla mancata corresponsione delle ore non lavorate. 5.-Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera dell art.69 del C.C.N.L. Tenere comportamenti improntati a correttezza ed educazione nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome dell azienda. L azienda irrogherà, secondo la gravità del fatto, le sanzioni del rimprovero scritto fino a n: 1(uno) giorno di sospensione.

Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione dalla sospensione da n.1(uno) a n.10(dieci)giorni, secondo la gravità della mancanza, il fatto che il contegno scorretto sia stato accompagnato da danneggiamento di beni altrui, ovvero insulti o minacce nei confronti di persona estranea all azienda. Nei casi di particolare gravità (vie di fatto), potrà essere irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso. 6.-Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera L) dell art.69 del C.C.N.L. Aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprietà dell azienda a lui affidati. L inosservanza di tali doveri, comporterà il provvedimento sanzionatorio del richiamo scritto a n.3 (tre) giorni di sospensione, secondo la gravità del fatto. 7.Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera m/n) dell art.69 del C.C.N.L. Osservare assoluta segretezza sugli interessi dell azienda. Non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno dell azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi dell azienda stessa. L azienda irrogherà, secondo le gravità della mancanza e tenuto conto della rilevanza e della responsabilità connesse alle funzioni svolte in azienda e della posizione ricoperta, le sanzioni, dal richiamo scritto, alla sospensione fino a 15(quindici)giorni e nei casi di estrema gravità il licenziamento senza preavviso. 8.Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 2 dell art.69 del C.C.N.L. I rapporti tra i dipendenti a tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla lealtà,alla collaborazione. L azienda, quando il comportamento non sia espressamente previsto come mancanza disciplinare da parte di altra norma del presente codice, irrogherà secondo la gravità, le sanzioni del rimprovero scritto, della multa da n.1(uno) a n.4(quattro)ore, ovvero della sospensione fino a n.3 (tre) giorni. In caso di rissa tra colleghi di lavoro, verrà irrogata la sanzione da n.4(quattro) ore a n.10(dieci)giorni di sospensioni, a seconda della rilevanza e gravità del fatto.

9.Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 4 lettera o)dell art.69 del C.C.N.L. Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio o la dimora,rispetto a quelli resi noti al momento dell assunzione successivamente. La mancata comunicazione o la comunicazione erronea del proprio indirizzo, anche temporaneo, comporterà il provvedimento del richiamo scritto. 10.Mancato rispetto dei doveri previsti al punto 5 dell art.69 del C.C.N.L. Anche al di fuori dell orario di lavoro, al dipendente è vietato valersi della propria posizione di lavoro per svolgere, al fine di lucro personale, attività che siano inerenti a quelle aziendali. Qualora il lavoratore svolgesse attività analoghe a quelle svolte dall Azienda, deve richiedere apposita autorizzazione alla Società. L azienda irrogherà, secondo la gravità, la sanzione della sospensione da n.5 (cinque) a n.10(dieci)giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso. 11.Mancato rispetto degli obblighi previsti per i lavoratori assenti per malattia A)Mancata comunicazione assenza Ogni qualvolta il lavoratore si trovi nella condizione di assenza per malattia, il lavoratore dovrà comunicarlo come già specificato al punto 2 lettera A) Ove il lavoratore non avverta l azienda del suo stato di malattia nei termini previsti dal C.C.N.L. e dalle vigenti normative di Legge, limitandosi al semplice invio della relativa certificazione medica, e comunque per il mancato adempimento ai doveri sopra elencati, verrà irrogata la sanzione del richiamo scritto,incrementata con sanzioni progressivamente maggiori in funzione della recidiva. B)Assenza visita fiscale e/o ambulatoriale Ove da referto medico fiscale risulti che il lavoratore in malattia era assente ingiustificato dal proprio indirizzo, o da quello indicato sul certificato medico(reperibilità), durante le fasce orarie previste, l azienda effettuati gli addebiti sulla retribuzione, in conformità alle disposizioni vigenti, irrogherà il provvedimento disciplinare di n.1(uno) giorno di sospensione.

In caso di recidiva, verrà irrogata, per i rapporti successivi al primo le sotto elencate sanzioni: N.3 (tre) giorni di sospensione, se precedentemente ne era stato irrogato 1(uno). N.10 (dieci) giorni di sospensione, se precedentemente ne erano stati irrogati 3(tre) Nei casi in cui il Lavoratore non si presenti a visita medica ambulatoriale, sarà applicata la stessa procedura sanzionatoria. C)Assenza visita medica Ove il lavoratore non si sottoponga a visita medica di idoneità alla mansione, richiesta dall azienda, verranno applicate le sanzioni di cui al precedente punto b). 12.-Obbligo di indossare gli indumenti di lavoro Tutti i lavoratori hanno l obbligo di indossare, durante l orario di lavoro, l abbigliamento fornito dall azienda e mantenerlo in stato di decoro tale da non danneggiare l immagine dell azienda stessa. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, l azienda irrogherà le sanzioni dal rimprovero scritto, fino a n.1(uno)giorno di sospensione. 13-Responsabilità dei conducenti previsti dal comma 1 dell art.70 del C.C.N.L. Il conducente deve curare, durante il normale orario di lavoro, la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservarlo in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Il conducente deve avere cura dell automezzo datogli per l effettuazione del servizio, effettuando al rientro in deposito le manutenzioni ordinarie giornaliere e settimanali: Controllo livelli liquidi. Controllo segnalatori visivi. Controllo pneumatici. Pulizia Cabina di guida. Ingrassaggio parti esterne.

Inoltre il conducente in caso di improvvise rotture e/o forature, deve avvertire immediatamente il preposto, attenendo il suo arrivo sul posto segnalato, e tenersi a disposizione, collaborando insieme al personale facente parte dell equipaggio, nei limiti del possibile e delle conoscenze, al ripristino dell efficienza dell automezzo. Resta inteso che il personale interessato riceverà disposizioni dal preposto in merito alle eventuali modificazioni del servizio precedentemente assegnato. Il conducente inoltre, deve avere particolare cura dell automezzo ed in particolare dell attrezzatura, segnalando tempestivamente, ove si rendesse necessario, le eventuali anomalie al capo servizio, od in mancanza di esso, alla Direzione aziendale. Per quanto riguarda l inosservanza di tali disposizioni, verranno irrogate le sanzioni, dalla multa di n.3 (tre) ore a n.2 (due)giorni di sospensione, con progressività ed in funzione della recidiva. Nel caso il lavoratore provochi al mezzo un danno superiore a Euro 500,00 (cinquecento) per comprovata negligenza, l Azienda si riserverà la facoltà di addebitare i costi del danno rilevato, previa verifica con le OO.SS. 14.-Responsabilità dei conducenti previsti dal comma 2 dell art.70 del C.C.N.L. A scanso di ogni responsabilità prima di iniziare il servizio, il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario;in caso contrario, deve darne immediato avviso all azienda. Per quanto riguarda l inosservanza delle disposizioni al punto 1 e 2 dell art.70, verranno irrogate le sanzioni, dalla multa da n.3(tre)ore a n.2(due)giorni di sospensione, con progressività ed in funzione della recidiva. 15.-Infrazioni al Codice della Strada comma 3 art.70 del C.C.N.L. il conducente è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza

In caso di infrazioni al codice della strada, per le quali l azienda abbia effettuato il pagamento di una somma a titolo di contravvenzione, verrà addebitato al responsabile del fatto l importo versato, previo verifica con le OO.SS. Quanto sopra non esclude l adozione dei provvedimenti disciplinari nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. 16.-Recidiva Per recidiva s intende l iterazione di un rapporto per i medesimi motivi per i quali era stata irrogata una sanzione disciplinare precedentemente In tal caso verrà irrogata, salvo non sia previsto diversamente nel caso specifico, la sanzione immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente irrogata e precisamente: multa da n.1(uno) a n.4(quattro) ore, se era stato irrogato il rimprovero scritto ore Sospensione da n.1(uno)a n.10(dieci) giorni, se era stata irrogata la multa di n.4 (quattro) 17.-Mancanze plurime A) Ove un certo comportamento integri contemporaneamente una mancanza nei confronti di più doveri previsti nel presente codice, sarà irrogata la sanzione prevista per la mancanza di maggior entità. B)Le infrazioni commesse dai lavoratori ai quali è affidato il coordinamento di personale subalterno,daranno origine alla sanzione immediatamente più grave rispetto a quella prevista. 18.-Rifiuto di ricevere comunicazioni aziendali Ove il lavoratore rifiuti di ricevere una comunicazione scritta dell azienda, verrà irrogata la sanzione: Dal richiamo scritto n.2 (due)ore di multa a n.1 (uno) giorno di sospensione. Ove il lavoratore rifiuti di ricevere comunicazione aziendale relativa a contestazione disciplinare, salvo quanto sopra previsto, il rifiuto non costituisce causa di improcedibilità.

19.-Licenziamento A) Il licenziamento con preavviso e con indennità, sarà applicato nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di un anno, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in: sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale superiore ai 20(venti) giorni. O nello stesso periodo abbiano subito almeno 4 sospensioni per complessivi 35 (trentacinque) giorni, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all art.69 del C.C.N.L. B) Il licenziamento senza preavviso e con indennità, si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel C.C.N.L., le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, come ad esempio. Insubordinazione seguita a vie di fatto; Furto ed ogni altro reato per il quale è prevista una pena detentiva minima di tre anni. 20.-Responsabilità giuridica. L attivazione del procedimento disciplinare e la conseguente eventuale adozione di un provvedimento secondo le norme del presente codice, non solleva il dipendente dall incorrere nelle sanzioni previste dall ordinamento giuridico per il fatto in specie. LE PRESENTI DISPOSIZIONI COSTITUISCONO AD OGNI EFFETTO, IL CODICE DISCIPLINARE CHE RESTERA AFFISSO PERMANENTEMENTE ALL ALBO AZIENDALE. P.S. 1. la base di calcolo per le MULTE, corrisponde a 1(uno) ora della RETRIBUZIONE BASE CONGLOBATA LORDA; 2.la base di calcolo per la SOSPENSIONE, corrisponde ad 1 (uno)giornata di RETRIBUZIONE GLOBALE. La stessa incide sugli istituti contrattuali di 13, 14, FERIE con arrotondamento +/- gg 15 (calendario).