LE NOVITA DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018 CONVERTITO IN LEGGE Le modifiche in materia di fattura e corrispettivi

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Spettabili Clienti Loro sedi Circolare n. 28 del 21 dicembre 2018 LE NOVITA DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018 CONVERTITO IN LEGGE Le modifiche in materia di fattura e corrispettivi Nei giorni scorsi il D.L. n. 119/2018, c.d. Collegato alla Finanziaria 2019, è stato convertito nella Legge 136/2018. Gran parte delle novità introdotte con il Decreto (in vigore dal 24.10.2018) sono state confermate, mentre le modifiche apportate in sede di conversione sono in vigore dal 19.12.2018. Con la presente informativa analizziamo le modifiche alle disposizioni che regolamentano la fattura, in vista dell entrata in vigore dell obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal prossimo 1 gennaio 2019, modifiche che si sono rese necessarie per risolvere numerose problematiche sorte in ambito operativo. In ultimo riportiamo le novità che entreranno in vigore dal 1.1.2020 in materia di corrispettivi. SANZIONI NELLA FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Per il 1 semestre 2019 sono previste delle attenuazioni alle sanzioni in materia di fatturazione elettronica. In particolare: - non si applicano sanzioni (per omessa/tardiva fatturazione) nel caso in cui la fattura elettronica è emessa (trasmessa) entro il termine della liquidazione periodica IVA relativa al periodo in cui l operazione è stata effettuata; Effettuazione operazione 8.1.2019 la fattura può essere emessa (trasmessa) entro il 16.2.2019 senza applicazione di sanzioni. - la sanzione (che va dal 90% al 180% dell imposta indicata in fattura) è ridotta dell 80% se la fattura elettronica è emessa (trasmessa) entro il termine della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata. Effettuazione operazione 8.1.2019 emissione (trasmissione) fattura entro il 16.3.2019 sanzione minima ridotta al 18%, a cui è possibile applicare le ulteriori riduzioni in caso di ravvedimento operoso. In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30.9.2019. 1

EMISSIONE DELLE FATTURE Con decorrenza dall 1.7.2019, viene modificato l art. 21, DPR n. 633/72, come segue: - la fattura (immediata) va emessa (trasmessa) entro 10 giorni (anziché al momento) dall effettuazione dell operazione determinata ai sensi dell art. 6, DPR n. 633/72; - se la data di effettuazione dell operazione (cessione di beni/ prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo) non coincide con la data di emissione, nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata l operazione. Un avvocato riceve il pagamento della nota pro-forma il 28.9.2019 (data effettuazione dell operazione). Emette (trasmette) la fattura entro l 8.10.2019. Dovrà liquidare l IVA entro il 16.10.2019 (cioè facendola confluire nella liquidazione del mese di settembre 2018). Nel documento andrà indicata la data di effettuazione dell operazione del 28.9.2019, essendo diversa dalla data di emissione. Rimangono invariati i termini più ampi per la fattura differita, che potrà essere emessa (trasmessa) al SDI entro il 15 del mese successivo all effettuazione. L Agenzia delle Entrate ha fatto un importante precisazione riguardo al momento di emissione della fattura differita e l obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dall 1.1.2019: le fatture differite emesse (trasmesse) dall 1.1.2019, rientrano nell obbligo di utilizzo del nuovo formato elettronico ancorché riferite ad operazioni effettuate entro il 31.12.2018. Si evidenzia inoltre che le fatture in formato cartaceo/analogico (pdf) datate 31.12.2018 devono essere emesse (trasmesse) necessariamente entro il 31.12.2018, affinché tale formato sia ritenuto valido ai fini fiscali, in quanto, lo ribadiamo, dal 1.1.2019 per i soggetti obbligati alla fattura elettronica l unico formato valevole ai fini fiscali è quello elettronico (xml). Altra importante puntualizzazione merita la fattura emessa, su richiesta dell acquirente, in sostituzione dello scontrino o della ricevuta fiscale (per gli operatori tenuti a certificare i corrispettivi con tali documenti fiscali): dal 1.1.2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa e trasmessa al SDI contestualmente alla consegna del bene o all ultimazione della prestazione, e non entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell operazione (come invece è possibile per le fatture immediate non sostitutive di corrispettivi, qualora venga consegnato lo scontrino o la ricevuta fiscale). In alternativa all emissione contestuale della fattura elettronica, il cedente potrà rilasciare, alla consegna del bene, un documento di trasporto che attesta la cessione ed emettere poi la fattura elettronica differita a fine mese. ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE Viene modificato l art. 23, DPR n. 633/72 come segue: - le fatture emesse (immediate e differite) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. La nuova disposizione unifica in sostanza il termine di registrazione sia delle fatture immediate che differite; Effettuazione operazione 3.10.2018 la fattura può essere registrata entro il 15.11.2018 e confluisce nella liquidazione IVA del mese di ottobre 2018 - per le triangolazioni nazionali (con consegna al terzo acquirente a cura del primo cedente) la fattura del secondo cedente (emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni) deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa e con riferimento al medesimo mese. Consegna beni 13.10.2018 fattura emessa entro il 30.11.2018, registrata entro il 15.12.2018 e confluisce nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018 2

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI A seguito della modifica dell art. 25, DPR n. 633/72, sono riviste le modalità di registrazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell esercizio dell impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Con la nuova disposizione è stato soppresso l obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture (inviate tramite SDI) e di conseguenza di riportare il c.d. protocollo nel registro. La protocollazione risulta automaticamente assolta per le fatture inviate tramite SDI (infatti la fattura elettronica nel momento in cui entra nel SDI è identificata in modo univoco e le viene attribuito un numero identificativo). Il contribuente deve tuttavia continuare a numerare progressivamente le fatture ricevute su carta. DETRAZIONE IVA A CREDITO In sede di conversione è stata confermata la possibilità di detrarre entro il termine della liquidazione periodica (il giorno 16 di ciascun mese) l IVA a credito relativa alle fatture ricevute e ai documenti di acquisto annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, fatta eccezione per le fatture ricevute e i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Si veda in proposito la circolare dello Studio n. 23/2018. UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA L utilizzo obbligatorio della fattura elettronica è limitato alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Di conseguenza ne sono esclusi i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia. Restano comunque al momento esclusi dall obbligo di emissione della fattura elettronica anche i contribuenti minimi e forfettari (ad eccezione delle fatture verso la PA che sono obbligatorie in formato elettronico anche per detti contribuenti). FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI REGIME EX LEGGE 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche) In sede di conversione l esonero dall emissione della fattura elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche) che nel periodo d imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000. In caso di proventi commerciali superiori a 65.000, la fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari/acquirente/committenti soggetti passivi. Inoltre, gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione / pubblicitari in capo ai predetti soggetti, a prescindere dal volume di affari, sono adempiuti dagli acquirenti soggetti passivi. 3

ESONERO FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI In sede di conversione è stato previsto l esonero, per il (solo) 2019, dall obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei soggetti tenuti all invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS - ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) e con riferimento alle sole fatture emesse i cui dati sono inviati al STS. OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI A decorrere dall 1.1.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all art. 22, DPR n. 633/72 (commercio al minuto e attività assimilate) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi, in quanto la memorizzazione e la trasmissione suddette sostituiscono gli obblighi di registrazione. Le disposizioni suddette sono applicabili dall 1.7.2019 per i soggetti con un volume d affari superiore a 400.000. Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni. Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali le suddette operazioni, potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale. Come desumibile dalla citata Relazione potranno essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati. In sede di conversione è stato specificato che i soggetti tenuti all invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere l obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali. Per l acquisto/adattamento (nel 2019 e 2020) degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di 250 in caso di acquisto e 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione con il mod. F24 (PS: essendo previste risorse limitate, c è la possibilità che la norma venga a breve modificata, concedendo di fatto il credito d imposta a favore direttamente degli acquirenti). L utilizzo in compensazione di detto credito d imposta non soggiace ai limiti per anno di 250.000, di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (relativo ai crediti d imposta concessi per effetto di agevolazioni e incentivi fiscali), e di 700.000, di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000 (relativo alle compensazioni in mod. F24 o ai rimborsi tramite conto fiscale) Con apposito Provvedimento saranno definiti le modalità attuative, comprese quelle per usufruire del credito d imposta, il regime dei controlli e ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell agevolazione e il rispetto del limite di spesa previsto. Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall 1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73. 4

Anche per i soggetti in contabilità semplificata (per cassa) che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni IVA, viene meno l obbligo di tenuta dei registri IVA. Tuttavia resta comunque l obbligo di tenuta: del registro degli incassi di cui all art. 18, comma 2, DPR n. 600/73, in cui si annotano cronologicamente i ricavi percepiti; dei registri IVA per i soggetti che optano per il metodo registrato = incassato / pagato ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, per il quale non è richiesta l annotazione relativa agli incassi e ai pagamenti. LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI A decorrere dal 1.01.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all Agenzia delle Entrate possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. È demandata all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con l Agenzia delle Entrate, l emanazione delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione attuativa. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall art. 9, comma 1, DL n. 87/2018, non si applica alla lotteria in esame. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link https://studiofusetti.com/ 5