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SENTENZA DELLA CORTE 4 giugno 2002 (1) «Questioni pregiudiziali - Obbligo di rinvio pregiudiziale - Nozione di giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno - Interpretazione del regolamento (CEE) n. 918/83 - Regime comunitario delle franchigie doganali» Nel procedimento C-99/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hovrätten för Västra Sverige (Svezia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Kenny Roland Lyckeskog, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 234, terzo comma, CE, nonché dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355 (GU L 46, pag. 5), LA CORTE, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il governo svedese, dalla sig.ra L. Nordling, in qualità di agente; - per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente; - per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente; - per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Hoskins, barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza 1. 2. Con ordinanza 10 marzo 2000, pervenuta alla Corte il 16 marzo seguente, lo Hovrätten för Västra Sverige (Corte d'appello della Svezia occidentale) ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 234, terzo comma, CE, nonché dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355 (GU L 46, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 918/83»). Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Lyckeskog, imputato di tentato contrabbando per aver cercato d'introdurre in Svezia 500 kg di riso dal territorio norvegese senza dichiararne l'importazione. Normativa comunitaria 3. Per quanto attiene agli obblighi incombenti al giudice del rinvio, l'art. 234, terzo comma, CE, così recita: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia». 4. Le disposizioni comunitarie pertinenti nella causa principale sono costituite dagli artt. 45 e 47 del regolamento n. 918/83 che dispongono quanto segue: «Articolo 45 1. Fatti salvi gli articoli da 46 a 49, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende: (...) b) per importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che: - presentano carattere occasionale e - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale. (...) Articolo 47 Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 175 ECU. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni». Normativa nazionale 5. 6. Le sentenze degli hovrätterna sono impugnabili dinanzi allo Högsta Domstolen (Corte suprema svedese). Tale impugnazione è sempre ammissibile qualora provenga dal procuratore generale nelle cause in cui viene esercitata la pubblica accusa. Negli altri casi l'impugnazione è esaminata nel merito solamente previa dichiarazione di ammissibilità da parte dello stesso Högsta Domstolen. A termini dell'art. 10 del capitolo 54 del rättegångsbalken (codice di procedura), lo Högsta Domstolen può pronunciare tale dichiarazione di ricevibilità solamente qualora: «1. è importante per l'applicazione uniforme del diritto che l'impugnazione sia esaminata dallo Högsta Domstolen; o 2. sussistono motivi particolari per l'esame dell'impugnazione, quali l'esistenza di motivi di revisione, un vizio di forma ovvero quando la decisione della causa dinanzi allo Hovrätten riposi manifestamente su un'omissione o un errore grave». Causa principale e questioni pregiudiziali

7. 8. 9. Lo Strömstad tingsrätt (giudice di primo grado di Strömstad, Svezia) condannava il sig. Lyckeskog per tentato contrabbando, per aver cercato, nel 1998, di introdurre in Svezia 500 kg di riso dal territorio norvegese. Il Tingsrätt, accertato il superamento del quantitativo di 20 kg autorizzato, ai fini dell'importazione di riso in franchigia doganale, con decisione dell'amministrazione doganale, riteneva che l'importazione effettuata dal sig. Lyckeskog rivestisse carattere commerciale ai sensi del regolamento n. 918/83. Avverso tale sentenza l'interessato interponeva appello dinanzi allo Hovrätten för Västra Sverige, il quale, pur ritenendo di potersi pronunciare sul merito della questione in considerazione dell'assenza di difficoltà d'interpretazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, si chiedeva se dovesse essere considerato quale giurisdizione di ultimo grado ed essere conseguentemente tenuto ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE, ai fini dell'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 918/83, atteso che non sembravano sussistere i requisiti fissati dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a. (Racc. pag. 3415). Ciò premesso, lo Hovrätten för Västra Sverige sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un organo giurisdizionale nazionale, che in pratica costituisce il giudice di ultima istanza in una causa in cui l'impugnazione dinanzi alla Corte Suprema nazionale è subordinata ad un esame di ammissibilità, costituisca una giurisdizione ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE. 2) Se una giurisdizione ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE possa omettere di chiedere una pronuncia pregiudiziale qualora ritenga chiaro il modo in cui le questioni di diritto comunitario devono essere decise anche se tali questioni non rientrano nella dottrina dell' acte clair o acte éclairé. Qualora la Corte di giustizia CE risolva in senso negativo la questione sub 1), ovvero risolva in senso affermativo la questione sub 1) e in senso negativo la questione sub 2), lo Hovrätten chiede (ma in caso contrario non ritiene necessario) che vengano risolte le seguenti questioni: 3) Ai sensi dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, fatti salvi gli artt. 46-49, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nel bagaglio

personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale. Se ciò comporti che la natura e la quantità delle merci, oggettivamente considerate, non devono dare adito a dubbi sulla natura dell'importazione; ovvero se debbano essere prese in considerazione le abitudini e lo stile di vita dei singoli. 4) Quale rilevanza giuridica abbiano le disposizioni amministrative nazionali che fissano il quantitativo esente da dazi di una determinata merce alla quale si applica il regolamento (CEE) 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali». Sulla prima questione 10. 11. 12. Con la prima questione lo Hovrätten för Västra Sverige chiede, sostanzialmente, se un giudice nazionale, le cui decisioni sono esaminate dalla Corte suprema, in caso d'impugnazione, solamente previa dichiarazione di ammissibilità dell'impugnazione da parte della Corte medesima, debba essere considerato quale giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE. Il governo danese sostiene che qualsiasi giudice avverso le cui decisioni non possa essere proposto ricorso giurisdizionale se non previa declaratoria di ammissibilità deve essere considerato quale giurisdizione nel senso di cui all'art. 234, terzo comma, CE. A sostegno della propria tesi il detto governo si richiama, da un lato, alla sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa (Racc. pag. 1129), in cui la Corte ha ricordato che, conformemente al tenore letterale della menzionata disposizione, i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi, come nella specie della causa principale, ricorso giurisdizionale devono adire in via pregiudiziale la Corte ai fini dell'interpretazione del diritto comunitario, e, dall'altro, alla sentenza 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 957), in cui la Corte ha precisato che il meccanismo attuato dall'art. 234 CE è diretto a garantire che il diritto comunitario sia interpretato e applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, laddove il terzo comma è particolarmente inteso ad impedire che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie. Subordinando la proposizione dell'appello alla previa declaratoria di ammissibilità l'uniforme interpretazione del diritto comunitario verrebbe quindi ostacolata qualora l'obbligo risultante dall'art. 234, terzo comma, CE riguardasse unicamente il giudice supremo.

13. 14. 15. I governi svedese e finlandese si sono parimenti richiamati, nelle osservazioni presentate alla Corte, alla menzionata sentenza Costa, a sostegno, peraltro, di una tesi opposta a quella del governo danese. A loro parere, infatti, la semplice circostanza che avverso le decisioni degli hovrätterna sia esperibile un ricorso giurisdizionale costituisce elemento sufficiente per ritenere che a tali giudici non si applichi l'art. 234, terzo comma, CE. Il meccanismo della declaratoria di ammissibilità limiterebbe solamente le possibilità per il ricorrente di ottenere l'esame del proprio ricorso, ma non eliminerebbe, come sottolineato dal governo del Regno Unito, la possibilità di ricorrere contro le decisioni degli hovrätterna. Il Regno Unito sostiene inoltre che, già nella fase di esame dell'ammissibilità del ricorso, la Corte suprema ha la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di una norma comunitaria, cosa che, con riguardo allo Högsta Domstolen, il giudice del rinvio - interrogato in merito dalla Corte - non ha negato. Il governo svedese fa peraltro presente che gli hovrätterna rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 234, terzo comma, CE, nei casi eccezionali in cui non sussiste alcun rimedio giurisdizionale ordinario avverso le loro pronunce ed in cui i detti giudici statuiscono quindi, dal punto di vista formale, quali giudici di ultimo grado. La Commissione accoglie la stessa tesi, basando il proprio ragionamento sulla circostanza che un giudice che statuisca in ultimo grado previa declaratoria di ammissibilità del ricorso è tenuto, qualora ritenga che una questione di diritto comunitario non sia stata correttamente risolta, ad adire in via pregiudiziale la Corte ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE o ad invocare uno dei limiti all'obbligo di rinvio indicati nella menzionata sentenza Cilfit e a. ovvero, ancora, a rinviare la causa ad un giudice di grado inferiore. In tal modo, la possibilità di operare un rinvio pregiudiziale sarebbe in ogni caso garantita, ragion per cui sarebbe escluso il rischio di pregiudicare l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. L'obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non sia esperibile ricorso giurisdizionale di adire in via pregiudiziale la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte. Tale obbligo mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v., segnatamente, sentenze Hoffmann-La Roche, citata supra, punto 5, e 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punto 25).

16. 17. 18. 19. Tale obiettivo è raggiunto quando sono soggetti a tale obbligo di rinvio, fatti salvi i limiti riconosciuti dalla Corte (citata sentenza Cilfit e a.), le Corti supreme (citata sentenza Parfums Christian Dior) nonché tutti i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa essere proposto ricorso giurisdizionale (sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28/62-30/62, Da Costa en Schaake e a., Racc. pag. 59). Le decisioni di un giudice nazionale d'appello impugnabili dalle parti dinanzi ad una Corte suprema non promanano da una «giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» ai sensi dell'art. 234 CE. Dalla circostanza che l'esame nel merito di detta impugnazione sia subordinato alla previa declaratoria di ammissibilità da parte della Corte suprema non deriva l'effetto di privare le parti dell'esperibilità di rimedi giurisdizionali. Tali considerazioni si applicano al sistema svedese. Le parti conservano in ogni caso il diritto di ricorrere dinanzi allo Högsta Domstolen avverso la sentenza di un hovrätt, che non può essere pertanto qualificato come giudice che emana decisioni avverso le quali non possa essere proposto ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare che, ai sensi dell'art. 10 del capitolo 54 del rättegångsbalken, lo Högsta Domstolen può dichiarare ammissibile il ricorso qualora l'esame dell'impugnazione da parte di una giurisdizione superiore risulti importante per disciplinare l'applicazione del diritto. Quindi, un'incertezza quanto all'interpretazione della pertinente normativa, ivi compresa la normativa comunitaria, può dar luogo ad un sindacato, in ultima istanza, da parte della Corte suprema. Nel caso in cui sorga una questione d'interpretazione o di validità di una norma di diritto comunitario, la Corte suprema sarà tenuta, ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE, ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia sia nella fase dell'esame dell'ammissibilità sia in una fase successiva. La prima questione dev'essere quindi risolta nel senso che un giudice nazionale non è soggetto all'obbligo sancito dall'art. 234, terzo comma, CE quando avverso le sue decisioni sia esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte suprema nei limiti previsti per le decisioni del giudice del rinvio. Sulla seconda questione 20. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente se, nel caso in cui un hovrätt debba essere considerato quale giurisdizione ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE, esso sia tenuto

21. ad adire la Corte anche quando l'interpretazione della norma comunitaria pertinente nella causa principale non presenti alcuna difficoltà, ma non sussistano comunque i requisiti fissati dalla menzionata sentenza Cilfit e a. per l'applicazione della teoria dell'«acte clair». In considerazione della soluzione della prima questione e della circostanza che nella normativa svedese il giudice supremo, dinanzi al quale sia stato proposto ricorso avverso la decisione di un hovrätt, può adire in via pregiudiziale la Corte, non occorre procedere alla soluzione della seconda questione. Sulla terza questione 22. 23. 24. Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte di precisare i criteri che consentano di stabilire se un'importazione di merci contenute nel bagaglio personale di un viaggiatore proveniente da un paese terzo sia priva di qualsiasi carattere commerciale ai sensi dell'art. 45, n. 1, del regolamento n. 918/83 e, in particolare, se in tale valutazione debbano confluire lo stile di vita e le abitudini del soggetto interessato. Secondo il governo finlandese, quando merci detenute nel bagaglio personale di un viaggiatore sembrino importate, in considerazione della loro natura o della loro rilevante quantità, a fini commerciali, occorre esaminare lo stile di vita e le abitudini del viaggiatore medesimo. Qualora, in esito a tale esame, non risulti che le merci siano destinate al proprio uso personale o familiare, l'autorità doganale potrà legittimamente ritenere che l'importazione sia di natura commerciale e negare, quindi, la franchigia. La Commissione condivide tale impostazione che richiede una valutazione, caso per caso, dell'opportunità di concedere la franchigia. Il governo svedese ritiene parimenti che, al fine di accertare il carattere commerciale dell'importazione di una merce contenuta nel bagaglio personale di un viaggiatore, occorra tener conto della natura e della quantità delle merci, ma anche delle circostanze di natura economica e personale del viaggiatore la cui moglie, nella specie della causa principale, è originaria dell'asia. Il governo svedese si basa al riguardo sulla posizione accolta dalla Corte nella sentenza 6 dicembre 1990, causa C-208/88, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-4445), secondo cui l'art. 45 del regolamento n. 918/83 non consente agli Stati membri di presumere, inconstestabilmente, il carattere commerciale di un'importazione quando le merci importate contenute nel bagaglio personale di un viaggiatore superino una determinata quantità.

25. 26. 27. Ai termini delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 918/83, sono considerate importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale quelle riguardanti esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non debbono manifestare, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale. L'uso personale varia, per definitionem, da una persona all'altra, da una cultura all'altra, e l'elaborazione di un uso standard che serva da riferimento risulterebbe, conseguentemente, insoddisfacente. Ai fini di una corretta applicazione del regolamento n. 918/83 è quindi indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso della natura commerciale o meno dell'importazione, tenendo eventualmente conto dello stile di vita e delle abitudini dei singoli viaggiatori. La natura e la quantità delle merci di cui trattasi rientrano negli elementi indiziari che devono essere presi in considerazione, ai quali, peraltro, le autorità doganali non possono limitare la loro valutazione del carattere commerciale o meno dell'importazione. La terza questione dev'essere quindi risolta nel senso che il carattere commerciale o meno di un'importazione di merci, ai sensi dell'art. 45, n. 2, lett. b), del regolamento n. 918/83, dev'essere accertato caso per caso sulla base di una valutazione globale delle circostanze, tenendo conto della quantità e della natura dell'importazione, della frequenza delle importazioni degli stessi prodotti da parte del viaggiatore interessato ma anche, eventualmente, dello stile di vita e delle abitudini del viaggiatore medesimo o del suo ambiente familiare. Sulla quarta questione 28. 29. 30. Con la quarta questione il giudice del rinvio s'interroga, sostanzialmente, in merito alla compatibilità con il regolamento n. 918/83 di norme amministrative nazionali che fissano la quantità di una merce, ricompresa nella sfera di applicazione del detto regolamento, importabile in franchigia di dazi doganali. Il governo finlandese ricorda l'obiettivo del regolamento n. 918/83, consistente nell'istituzione, su tutto il territorio della Comunità, di un regime uniforme di franchigie doganali. Al pari del governo svedese e della Commissione, il detto governo ritiene che il regolamento non attribuisca agli Stati membri il diritto d'imporre limiti quantitativi più restrittivi per taluni prodotti, salvo che tali restrizioni siano giustificate da ragioni attinenti al buon costume o all'ordine pubblico. Il regolamento non attribuirebbe agli Stati membri

31. 32. 33. nemmeno la possibilità di determinare la natura commerciale o meno di un'importazione unicamente in considerazione della quantità di merce importata. Disposizioni nazionali di tal genere sarebbero, quindi, incompatibili con il regolamento n. 918/83. Per contro, i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che non siano contrarie al diritto comunitario istruzioni non vincolanti elaborate dalle autorità doganali che indichino per una determinata merce, il quantitativo limite al di sotto del quale non occorre che il viaggiatore fornisca altri elementi di prova del carattere non commerciale dell'importazione. Tale interpretazione del regolamento n. 918/83 è conforme alla soluzione fornita alla terza questione. Se gli Stati membri disponessero del diritto d'imporre restrizioni quantitative per motivi diversi dal buon costume o dall'ordine pubblico, l'uniformità del regime delle franchigie doganali su tutto il territorio della Comunità risulterebbe minacciata. Tuttavia, istruzioni elaborate dalle autorità doganali, purché non costituiscano un sistema dissimulato per porre in essere una presunzione incontestabile del carattere commerciale delle importazioni, bensì semplicemente uno strumento non vincolante destinato a snellire le procedure doganali, non sono incompatibili con il meccanismo istituito dal regolamento n. 918/83. La quarta questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta nel senso che l'art. 45 del regolamento n. 918/83 osta a norme o prassi amministrative nazionali che fissino in modo vincolante limiti quantitativi alle franchigie o che producano l'effetto di istituire una presunzione incontestabile del carattere commerciale dell'importazione in base alla quantità di merce importata. Sulle spese 34. Le spese sostenute dai governi svedese, danese, finlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hovrätten för Västra Sverige con ordinanza 10 marzo 2000, dichiara:

1) Un giudice nazionale non è soggetto all'obbligo sancito dall'art. 234, terzo comma, CE quando avverso le sue decisioni sia esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte suprema nei limiti previsti per le decisioni del giudice del rinvio. 2) Il carattere non commerciale di un'importazione di merci, ai sensi dell'art. 45, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355, dev'essere accertato caso per caso sulla base di una valutazione globale delle circostanze, tenendo conto della quantità e della natura dell'importazione, della frequenza delle importazioni degli stessi prodotti da parte del viaggiatore interessato ma anche, eventualmente, dello stile di vita e delle abitudini del viaggiatore medesimo o del suo ambiente familiare. 3) L'art. 45 del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 355/94, osta a norme o prassi amministrative nazionali che fissino in modo vincolante limiti quantitativi alle franchigie o che producano l'effetto di istituire una presunzione incontestabile del carattere commerciale dell'importazione in base alla quantità di merce importata. Rodríguez Iglesias Jann Macken Colneric von Bahr Gulmann Edward La Pergola Wathelet Puissochet Cunha Rodrigues Rosas Skouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 giugno 2002. Il cancelliere R. Grass Il presidente