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LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 141 Contributi Regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano. BURA n. 30 Straordinario del 28 dicembre 1999 TITOLO I DISCIPLINA PER IL COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AI BENEFICI DELL'ART.9 DELLA LEGGE 7.8.1997,N.266, MODIFICATO DALL'ART.28 DELLA LEGGE 22.5.1999, N.144. ART.1 (Finalità, soggetti ed opere finanziabili) Al fine di consentire il completamento del programma regionale di metanizzazione dei Comuni e loro Consorzi, come definiti dalla L.142/90, ammessi a finanziamento per la realizzazione delle reti interne ai sensi delle leggi regionali n.25/95 e n.115/96, la Regione concede contributi pluriennali per la realizzazione della cabina di prelievo, decompressione e misura nonché delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder) di collegamento della stessa cabina alle singole reti urbane di distribuzione o, in caso di alimentazione per estensione da altro Comune, le opere in media pressione necessarie ai collegamenti, secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli. Per l'ammortamento dei mutui che gli Enti di cui al precedente comma accenderanno per le finalità di cui al presente articolo sono concessi contributi regionali ventennali, in conto rata semestrale di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, ad integrazione e in misura complementare ai contributi statali previsti dall'art.9 della legge 7.8.1997, n.266, come modificato dall'art.28 della legge 22 maggio 1999, n.144, di cui gli stessi Enti risulteranno beneficiari, nel limite di spesa massima riconosciuta ammissibile a contributo dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. I contributi regionali sono destinati alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo ventennale di cui all'art.9 comma 1, lett. b) della L. 266/97, così come modificato dall'art.28 della legge 144/99 e del mutuo ventennale acceso dagli Enti beneficiari per la copertura della residua quota del 25% della spesa ammissibile a finanziamento dal Ministero e non coperta dal contributo statale. Il Comune di Campotosto, inserito nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla delibera C.I.P.E. 18.12.1986, non beneficiario di contributi nazionali, né di contributi regionali, può accedere ai benefici integrativi previsti dal presente articolo anche per la realizzazione della propria rete interna ammessa a finanziamento statale e, limitatamente alla parte di rete interna che restasse priva di tale finanziamento, del contributo regionale previsto dalla L.R. 3.4.1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e secondo i parametri dalla stessa legge regionale stabiliti. ART.2 (Richiesta di finanziamento e procedure) Sono ammessi a finanziamento gli Enti che producono richiesta al Servizio Opere Pubbliche e Servizi del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa corredata della seguente documentazione:

- deliberazione, di approvazione del progetto definitivo o preliminare, in cui si da atto che con il progetto stesso si definisce il quadro delle esigenze da soddisfare, la valutazione della fattibilità dell'opera e dei lavori, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale, la lunghezza massima della condotta da realizzare, l'ammontare della spesa massima prevista e si approva il relativo quadro economico; - copia dell'atto istruttorio del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, o comunque idonea documentazione da cui risulti l'ammontare della spesa sulla quale è stato commisurato il finanziamento statale ai sensi dell'art.9 della legge n.266/97. Tale documentazione si intende sostitutiva anche del parere del CRTA, ove richiesto. Ai fini della concessione del contributo il Servizio regionale competente acquisirà la seguente ulteriore documentazione: 1) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo contenente le indicazioni già previste per il progetto definitivo o preliminare; 2) copia del provvedimento dell'istituto mutuante di adesione di massima alla concessione della quota di mutuo di cui all'art.9 comma 1, lettera b) della legge 266/97; 3) copia del provvedimento di adesione di massima alla concessione del mutuo a favore dell'ente, per la restante quota del 25% garantita con il contributo regionale. Il Dirigente del Servizio provvede, con separati provvedimenti, alla formale concessione dei contributi regionali da erogarsi, direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, nella misura corrispondente all'ammontare delle rate dei mutui a carico dell'ente richiedente, così come indicato al precedente art.1, comma 3. Gli Enti dovranno trasmettere successivamente allo stesso Servizio i seguenti provvedimenti: 1) copia delle deliberazioni di assunzione dei mutui di cui al comma precedente; 2) copia dei provvedimenti della Cassa Depositi e Prestiti di concessione definitiva, "determina", dei mutui con i relativi piani di ammortamento; 3) copia del decreto del Ministero del Tesoro di ammissione a finanziamento ai sensi dell'art.9 della Legge 266/97, come modificato dall'art.28 della legge 144/99. ART.3 (Accertamento della spesa e controllo sugli interventi) Non si procede al collaudo regionale poiché l'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento è verificata dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato e le risultanze tecnico-economiche finali sono approvate con decreto del Ministero del Tesoro che accerta la spesa finale. La Regione esercita, per quanto di competenza, la sorveglianza sulle opere tramite i propri Servizi del Genio Civile ed il Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa. TITOLO II DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI AI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 266/97

ART.4 (Enti non contemplati dall'art.9 della legge n.266/97) Gli Enti che hanno ricevuto l'ammissione a finanziamento ai sensi della L.R. n.25/95, non inseriti nel Programma Generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che non hanno titolo giuridico per beneficiare delle agevolazioni di cui alla Legge 266/97, possono avanzare richiesta di un contributo regionale che coprirà l'intera rata semestrale ventennale di ammortamento del mutuo acceso, nei limiti indicati all'articolo successivo. ART. 5 (Spesa ammissibile a contributo e parametri di determinazione) La Giunta Regionale, tenendo conto dei seguenti parametri convenzionali di spesa massima ammissibile a contributo: * costo della cabina di prelievo, decompressione e misura ed eventuale contributo di collegamento alle reti nazionali. 450.000.000 * costo medio convenzionale a metro lineare del feeder. 160.000 ammette a finanziamento le richieste, che devono essere corredate da: * deliberazione, di approvazione del progetto definitivo o preliminare, in cui si da atto che con lo stesso progetto si definisce il quadro delle esigenze da soddisfare, la valutazione della fattibilità dell'opera e dei lavori, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale, la lunghezza massima della condotta da realizzare espressa in metri lineari, l'ammontare della spesa massima prevista per l'intervento, con evidenziazione del costo della cabina di decompressione e misura; * quadro economico di spesa approvato con la deliberazione di cui sopra. Il Dirigente del Servizio competente, acquisita l'ulteriore seguente documentazione, provvede alla formale concessione del contributo regionale, da erogarsi direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, nei limiti dell'ammissione a finanziamento e comunque in misura non superiore all'ammontare della rata di ammortamento del mutuo al tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti: 1) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo contenente le indicazioni già previste dal progetto definitivo o preliminare; 2) copia della deliberazione di assunzione del mutuo; 3) copia della deliberazione dell'istituto mutuante di concessione del mutuo, con relativo piano di ammortamento ovvero copia del provvedimento di adesione di massima alla concessione del mutuo; 4) parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP., in caso di progetti di importo superiore a tre miliardi di lire compreso il costo della cabina, in cui viene dato atto che il percorso individuato per la realizzazione della condotta (feeder) è il più breve idoneamente realizzabile, tenuto conto dell'orografia, degli insediamenti e della natura del territorio attraversato; 5) Visto del Genio Civile competente per territorio, contenente le attestazioni di cui al punto precedente, per gli interventi di importo inferiore ai tre miliardi di lire, ovvero nell'ipotesi di mancata espressione del parere del CRTA entro i termini stabiliti dall'art.6 della L.R. 25/95 o per qualsiasi altra eventuale causa o motivazione.

ART.6 (Utilizzo dei finanziamenti) Le variazioni progettuali che comportino lavori migliorativi, complementari o aggiuntivi alle opere principali, sono possibili, anche utilizzando le somme eventualmente risultanti da economie, comunque conseguite, se si rendono necessarie per la funzionalità delle opere stesse, restando fisso l'importo massimo ammesso a finanziamento. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente, che ne curerà la copertura con propri fondi. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei competenti organi del Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere. Le varianti progettuali, anche suppletive o di completamento, ove consentite dalle vigenti norme, che non comportino scelte tecnico-operative innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore Lavori Pubblici o del Genio Civile competente per territorio. ART.7 (Collaudi e vigilanza) La nomina dei collaudatori anche in corso d'opera, compete alla Regione ai sensi della L.R. 17.11.1976, n.62 quando l'importo netto dei lavori superi i tre miliardi di lire, mentre per importi inferiori provvede direttamente l'ente locale interessato. Nel caso di lavori che, secondo le risultanze del conto finale, non superino l'importo fissato ai sensi dell'art. 28 della legge 11.2.1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni è ammessa, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione. La Regione esercita, per quanto di competenza, la sorveglianza sulle opere tramite i propri Servizi del Genio Civile ed il Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa. TITOLO III MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 3.4.1995, N.25; 15.11.1996, N.115 E NORME VARIE DI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E ACCELERATRICI. ART. 8 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25/95) All'art.3 della legge regionale 3.4.1995, n.25 sono aggiunti i seguenti comma: "La certificazione di cui al precedente comma può consistere anche in un visto dell'ente Concedente su dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere hanno raggiunto un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere al Concessionario". "Per le annualità successive all'approvazione del collaudo il contributo regionale definitivo viene corrisposto direttamente al Concessionario, salvo i casi di notifica scritta dell'ente concedente circa il verificarsi di gravi inadempienze sull'andamento della gestione dell'impianto o per determinazioni assunte sulla base della convenzione sottoscritta ovvero per accordo con il concessionario." All'art.6 della legge regionale 3.4.1995, n.25, è aggiunto il seguente comma:

"Gli interventi ammissibili a finanziamento devono risultare iniziati dopo la data del 29.4.1995". L'art.7 della legge regionale 3.4.1995, n.25 è così modificato: "Un importo non superiore a.3.000.000.000 dello stanziamento annuo di cui al Capitolo 152360 è destinato alla realizzazione delle cabine di prelievo e delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder) dei Comuni ammessi a finanziamento regionale che realizzano direttamente le loro opere, nonché al cofinanziamento del feeder di collegamento e della rete interna del comune di Campotosto. All'art.9, comma 2 della legge regionale 3.4.1995, n,25 le parole "tre anni" sono sostituite con le parole "cinque anni". All'art.12 della legge regionale 3.4.1995, n.25 sono aggiunti i seguenti comma: "Al fine della semplificazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni contenute nel R.D. 25.5.1895, n.350."; "Le spese di collaudo restano comunque a carico del concessionario."; "Il collaudo va finalizzato anche ai seguenti accertamenti: * verifica del costo globale effettivo di realizzazione della rete; * verifica della consistenza delle opere di "primo impianto" realizzate e la corrispondenza al progetto esecutivo che, ai sensi dell'art.8, ultimo comma della presente legge, saranno trasferite gratuitamente all'ente Concedente; * verifica del numero delle utenze convenzionali servibili con l'impianto, come definite dal precedente art.3; * verifica del rispetto della convenzione di concessione di costruzione e gestione". Art.9 (Utilizzo dei mutui concessi per le reti di distribuzione del gas) Le economie di spesa sui mutui di cui alle leggi 25/95 o 115/96, comunque conseguite, possono essere utilizzate dai Comuni che realizzano direttamente la loro rete di distribuzione anche per interventi complementari, aggiuntivi alle opere principali, o di completamento o di adeguamento alle moderne tecnologie di razionalizzazione degli impianti, nonché per il recupero e riqualificazione delle opere, anche di arredo urbano, situate nelle zone interessate dalla rete di distribuzione del gas. TITOLO IV NORME FINALI Art.10 (Finanziamento delle opere) Gli oneri per l'attuazione della presente legge, nel limite massimo di.3.000.000.000 annui, sono ricompresi nello stanziamento già iscritto al Capitolo 152360 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3.4.1995, n.25. Art.11 (Competenze della Giunta Regionale)

La Giunta Regionale precisa, ove necessario, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti gestionali e di attuazione della presente legge non riconducibili alle attribuzioni del dirigente della struttura regionale competente, ivi compresi i criteri per la concessione, per comprovati motivi, di eventuali proroghe del termine di cui all'art.9, comma 2 della legge regionale 3.4.1995, n.25. Art.12 (Urgenza) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.