CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO



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ALLEGATO B CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO Convenzione GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO con istituti di credito (per la diffusione di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia DM 19.02.2007) tra COMUNE di UDINE (d ora in poi denominato Comune ), con sede legale a Udine, in via Lionello 1, codice fiscale 00168650307, rappresentato dal dirigente del Servizio Patrimonio e Ambiente, ing. Pino Bellinetti, nato a Rovigo (RO) il 08/07/1958, il quale ai sensi dell art. 36 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, agisce in nome, per conto e nell interesse dell ente che rappresenta, qui di seguito denominato Soggetto Proponente e Istituto di credito, qui di seguito denominato Soggetto Finanziatore Denominazione: P.IVA Sede Legale Sede operativa Legale rappresentante o titolare di delega Premesse La presente Convenzione si prefigge di definire le condizioni generali (finanziarie ed amministrative) delle forme di sostegno finanziario che consentano la realizzazione a condizioni agevolate di sistemi fotovoltaici incentivati in conto energia secondo il D.M. 19/02/2007 e s.m.i. e Delibera AEEG 90/07 da parte di privati ed imprese, condomini; Le fonti rinnovabili rappresentano, secondo la Commissione Europea, una componente sempre più importante all interno del mix energetico dei Paesi dell Unione (in occasione del Consiglio Europeo dell 8-9 marzo 2007, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell UE hanno confermato il proprio impegno a limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2 C rispetto ai livelli preindustriali e a conseguire una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, tra l altro attraverso un incremento del 20% dell energia prodotta da fonti rinnovabili); 1

I soggetti finanziatori ed il soggetto proponente condividono una comune e profonda sensibilità riguardo le tematiche di educazione e sostenibilità ambientali. Esse costituiscono per il territorio un elemento decisivo per uno sviluppo responsabile ed una crescita della cultura sull utilizzo delle fonti rinnovabili nel territorio; Il soggetto proponente intende promuovere il fotovoltaico con un sistema caratterizzato da trasparenza, rapidità di valutazione delle domande presentate, semplicità nella modulistica per accedere al sistema di incentivi. L impegno del soggetto proponente si porrà in sintonia con le caratteristiche del territorio di competenza con la convinzione che l impegno comune possa contribuire alla creazione di una rete di imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili formata da aziende competenti e qualificate, in grado di crescere in efficienza tecnologica e capacità progettuale. COMUNE ha il patrocinio dell iniziativa, e la promuove attraverso il proprio sito o altre iniziative di informazione e comunicazione. Descrizione del Progetto GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO CONVENZIONE Art.1 (Il Progetto GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO ) Il progetto GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO è atto a promuovere sul territorio la produzione di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica, la diffusione della cultura di auto-produzione e lo sviluppo della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle procedure burocratiche per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il successivo ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal conto energia (DM 19.02.2007 e s.m.i.); Il progetto GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO coinvolge il territorio del Comune di Udine oltre ad altri Comuni, il sistema bancario territoriale e le società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto si concretizza essenzialmente in una Convenzione denominata Convenzione GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO, per la realizzazione di sistemi fotovoltaici chiavi in mano a privati, imprese, condomini basata su un accordo tra: società del settore delle energie rinnovabili e il sistema bancario locale. Art.2 (Finalità ed oggetto) Date le opportunità introdotte dall incentivazione in conto energia, secondo quanto previsto dal DM 19.02.2007, il soggetto proponente intende stipulare una Convenzione con il sistema di credito territoriale. La presente Convenzione disciplina le modalità e le procedure dell accordo tra il soggetto proponente e i soggetti finanziatori aderenti all iniziativa. 2

La presente Convenzione risulta parte integrante del Progetto. Art.3 (Soggetti convenzionabili) Aderiscono alla presente iniziativa gli istituti di credito o i raggruppamenti finanziari interessati al finanziamento di impianti fotovoltaici incentivati in conto energia. Ogni soggetto finanziatore, all atto della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto a comunicare, in forma scritta, il Plafond iniziale messo a disposizione. La cifra indicata non potrà essere ridotta per tutta la durata dell iniziativa; potrà altresì essere proposto l incremento ai soggetti proponenti. Art.4 (Interventi finanziabili) Gli interventi finanziabili, concessi dai soggetti finanziatori aderenti alla Convenzione, riguardano esclusivamente la realizzazione e l attivazione di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 kwp ed incentivati secondo quanto previsto dal DM 19.02.2007 e s.m.i., richiesti da privati cittadini, imprese, condomini, in possesso dei requisiti necessari per l ottenimento delle tariffe incentivanti in conto energia secondo quanto previsto dal DM 19.02.2007 e s.m.i.. Gli investimenti materiali ammissibili a finanziamento comprenderanno i costi dell investimento necessari per la realizzazione dell impianto e comprenderanno: - progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti; - fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti; - installazione e posa in opera degli stessi; - eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all installazione degli impianti; - tutto ciò che occorre per una realizzazione a regola d arte e secondo le prestazioni e le normative riportate nell Allegato 1 del DM 19.02.2007; - oneri di sicurezza; - spese accessorie per entrata esercizio dell impianto. Art. 5 (Caratteristiche comuni del finanziamento e condizioni economiche) L intervento si concretizza sulle garanzie dei flussi di cassa, in uno spread contenuto ed in uno sconto sui costi di istruttoria a carico dei richiedenti. Il richiedente individua autonomamente il soggetto finanziatore con il quale concretizzare il finanziamento, concesso a seguito di valutazione autonoma ed insindacabile dalla Banca stessa. Tipologie di prestito: mutui chirografari/leasing (anche per gli istituti di credito che non hanno aderito all Accordo quadro nazionale con il GSE, sarà possibile attraverso questa Convenzione utilizzare i moduli predisposti con la possibilità di recapitare l'atto di cessione del credito a mezzo raccomandata A.R. e non a mezzo ufficiale giudiziario). 3

Tasso di interesse: potranno essere proposti prodotti esclusivamente a tasso fisso o variabile. Piano di ammortamento: libero. Pre-ammortamento: i prodotti destinati alla categoria privati/condomini dovranno prevedere un periodo di pre-ammortamento minimo di 6 mesi, a tasso non superiore a quello previsto per l ammortamento. Durata del finanziamento: i prodotti finanziari destinati alla categoria privati/condomini dovranno prevedere una durata di finanziamento sufficiente a garantire l applicabilità di almeno una delle opzioni finanziarie riportate all art. 6, (opzione finanziamento totale e opzione finanziamento parziale), e comunque con un termine massimo di 20 anni. Conto corrente: per la categoria privati/condomini dovrà essere prevista la possibilità della gestione del finanziamento su un conto corrente dedicato alla gestione del pagamento delle rate del finanziamento e all'incasso dei proventi derivanti dagli incentivi, dal conto scambio e dalla vendita dell energia. Garanzie: le garanzie richieste dalla Banca erogante il finanziamento possono comprendere esclusivamente: a. la cessione pro-solvendo dei crediti futuri GSE (risultanti dal contratto con il GSE); b. polizza assicurativa obbligatoria, nella forma All Risks, preferibilmente per tutta la durata del finanziamento. Le fatture per la realizzazione dell impianto (interventi riportati all art. 4) potranno essere pagate al soggetto installatore attraverso la banca erogante il finanziamento. Assicurazione: le polizze assicurative potranno essere emesse dallo stesso soggetto finanziatore e dovranno prevedere una polizza obbligatoria, nella forma All Risks, preferibilmente per tutta la durata del finanziamento (con vincolo a favore dello stesso soggetto erogante il finanziamento): - a copertura dei danni diretti (da grandine, fulmine, danni da terzi, incendio, scoppio e furto, etc.); - a copertura dei danni indiretti (mancata ricezione degli incentivi, eventuali danni o fuori servizio dell'impianto fotovoltaico). Potranno essere emesse a richiesta del richiedente altri tipi di polizza quali polizze assicurative contro i danni, polizze contro il rischio morte o grave infortunio del titolare e/o di soci, etc. Modalità di erogazione del prestito: le modalità di erogazione del finanziamento, dovranno essere comunicate all interno del foglio informativo del prodotto specifico offerto sul fotovoltaico riportante anche promozioni e sconti, e saranno decise dal soggetto finanziatore, a seconda delle categorie dei beneficiari. Modalità di rimborso del prestito: il rimborso del finanziamento da parte dei richiedenti potrà avvenire attraverso il pagamento di rate mensili e/o trimestrali e/o semestrali, o mediante la cessione del credito erogato dal GSE. 4

Promozioni e sconti: il foglio informativo, da allegare alla presente convenzione, dovrà presentare le seguenti condizioni: a. nessun costo di istruttoria del mutuo e/o finanziamento (spese amministrative, legali, d intermediazione etc.); b. nessun costo per gestione mutuo, per tenuta conto, per commissioni di erogazione, salvo imposte di legge. Agevolazione scoperto di conto: non sarà applicato nessun costo di istruttoria per lo scoperto di conto, qualora dovessero verificarsi discrepanze tra i periodi di rimborso rata di finanziamento e di versamento in ingresso del GSE, secondo condizioni imposte dallo specifico soggetto finanziatore e che dovranno essere opportunamente specificate all interno del foglio informativo suddetto. Trasparenza: i prodotti finanziari dovranno rispettare quanto indicato nei prospetti informativi. Art. 6 (Valutazioni tecniche/economiche e opzioni finanziarie disponibili) Il soggetto installatore predisporrà gratuitamente, dopo il sopralluogo presso l abitazione o l azienda interessata, l apposita analisi di fattibilità dell impianto ed il preventivo di spesa che verrà opportunamente inviato al richiedente e per conoscenza al soggetto proponente. Il richiedente avrà cura di inviare all istituto di credito scelto la documentazione suddetta al fine di ottenere l opzione finanziaria più consona alle proprie esigenze. L istituto di credito dovrà inviare, una volta sottoscritto il contratto di finanziamento con l utente, apposita comunicazione al soggetto proponente. L analisi di fattibilità verrà effettuata dal soggetto installatore anche sulla base dei dati storici di fabbisogno energetico annuo (bollette della fornitura di energia elettrica) che l utente interessato fornirà al momento della richiesta di sopralluogo. Le valutazioni dei flussi finanziari risultano comunque, ai fini contrattuali con i richiedenti, esclusivamente valutazioni preventive poiché legate, in ogni caso (qualsiasi sia il regime contrattuale formalizzato con il GSE, scambio sul posto o vendita delle eccedenze) agli effettivi profili di prelievo istantaneo dell utenza, quindi non quantificabili a priori. Le opzioni finanziarie rese disponibili all interno del progetto saranno: OPZIONE 100%: l'impianto è interamente finanziato dai soggetti finanziatori. Il richiedente realizza l impianto fotovoltaico senza sostenere alcun esborso iniziale. Sul proprio conto corrente dovrà ottenere un bilanciamento dei flussi di cassa tra entrate ed uscite. OPZIONE FINANZIAMENTO PARZIALE: l'impianto è finanziato per la maggior parte dai soggetti finanziatori. Il richiedente realizza l impianto fotovoltaico con un minimo esborso iniziale. Sul proprio conto corrente ottiene un bilanciamento dei flussi di cassa tra entrate ed uscite. Nella determinazione dei flussi di cassa saranno considerate come entrate: a. la valorizzazione economica dell energia prodotta dall impianto (riconosciuta dal GSE attraverso le tariffe incentivanti) valutando la redditività dell impianto sulla base 5

della produttività minima indicata dal soggetto installatore, formalizzata nel contratto stipulato tra richiedente e soggetto installatore; b. compensi derivanti dal conto scambio secondo quanto previsto dal TISP (Testo Integrato dello Scambio sul Posto in vigore dal 01/01/2009 di cui alla delibera AEEG n.arg/elt 74/08 e s.m.i.); c. compensi derivanti dalla vendita dell energia ceduta per le utenze con regime contrattuale di vendita totale dell energia o vendita parziale delle eccedenze; d. eventuali benefici fiscali introdotti da ammortamenti; e. eventuali crediti di imposta valutati per l utenza specifica. Saranno invece contabilizzate come uscite: a. le rate del finanziamento riscosse nel periodo considerato, comprensive degli oneri finanziari e dei costi a carico del richiedente, di cui al all Art. 5, applicati nello stesso periodo; b. i costi assicurativi; c. i costi di manutenzione ordinaria; d. eventuali debiti di imposta valutati per l utenza specifica. Sia nell opzione 100% che nell opzione finanziamento parziale : occorrerà modulare il finanziamento, in modo da rispettare, in via preventiva, le seguenti condizioni: a. In caso di finanziamenti a tasso fisso, il flusso di cassa relativo allo stesso finanziamento, dovrà risultare positivo all interno di ogni anno solare decorrente dalla fine del periodo di pre-ammortamento e fino all estinzione della pratica; b. In caso di finanziamenti a tasso variabile, il flusso di cassa relativo allo stesso finanziamento, dovrà risultare positivo all interno del primo anno solare decorrente dalla fine del periodo di pre-ammortamento. Art. 7 (Attività del soggetto finanziatore aderente) I soggetti finanziatori aderenti si impegnano a promuovere la Convenzione presso i propri sportelli (e filiali), rendendo disponibili materiali cartacei promozionali ed opuscoli descrittivi, con esempi esplicativi dei costi e benefici derivanti dall acquisizione di impianti fotovoltaici, opportunamente redatti dal soggetto proponente. I soggetti finanziatori sono liberi di promuovere autonomamente l iniziativa, previo consenso del soggetto proponente. I soggetti finanziatori sono tenuti al rispetto delle regole, delle tempistiche e delle modalità operative introdotte dalla presente Convenzione. Ogni soggetto finanziatore aderente è tenuto a redigere e a far pervenire al soggetto proponente alla stipula della presente Convenzione, il prospetto informativo dei prodotti offerti nell iniziativa e delle promozioni e sconti come meglio illustrato all art. 5. Dovrà 6

altresì rendere disponibile l elenco della documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento al fine di preparare il richiedente in sede di primo contatto. Resta inteso che tutte le condizioni espresse nei prodotti finanziari dedicati, comunicati ai soggetti proponenti, sono modificabili in senso migliorativo o equivalenti, nei confronti dei soggetti richiedenti, previa l approvazione da parte del soggetto proponente, pena l esclusione dalla presente Convenzione. Art. 8 (Attività del soggetto proponente) L organizzazione e la supervisione dell intero Progetto, nonché la tutela degli interessi di tutte le parti, saranno condotte dal soggetto proponente, che agirà in veste di facilitatore nei confronti dei soggetti richiedenti e finanziatori. In questo ambito, il soggetto proponente si impegna in particolare a: a. promuovere la Convenzione attraverso la propria rete di contatti diffusa capillarmente su tutto il territorio; b. offrire la propria disponibilità a partecipare ad assemblee pubbliche, incontri con enti locali, associazioni di consumatori e seminari per la diffusione dell iniziativa con i chiarimenti tecnici opportuni; c. utilizzare il materiale fornito dai soggetti finanziatori aderenti per le attività ed incontri organizzati dal soggetto proponente; d. dedicare un apposita sezione nel proprio sito internet alla convenzione e all iter da seguire per la richiesta di finanziamento e la realizzazione degli impianti; Art. 9 (Termini di risoluzione della convenzione) Il soggetto proponente potrà risolvere unilateralmente la convenzione per il verificarsi di uno o più dei seguenti motivi: a. mancanza delle capacità tecniche e finanziarie necessarie a realizzare gli impianti appartenenti alla Categoria di appartenenza della presente Convenzione; b. L esclusione dovuta ad uno dei suddetti termini non comporta la restituzione dei contributi versati o maturati fino al momento. c. La risoluzione della convenzione con un soggetto installatore, che avvenga in base ai controlli introdotti dall Art.10, non esclude ulteriore azione legale per i danni eventualmente subiti all immagine e al buon andamento complessivo del Progetto. Il soggetto finanziatore può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, previo preavviso a mezzo raccomandata o fax di 30 giorni naturali consecutivi. d. La presente Convenzione sarà valida sino al 31/12/2010, la scadenza prefissata rimane comunque prorogabile. Il recedere dalla Convenzione non comporta in alcun caso la restituzione dei contributi versati fino al momento come descritto all Art. 8. Anche recedendo dal contratto, i termini della Convenzione che riguardano il controllo del soggetto proponente sull operato e la qualità delle installazioni effettuate dal soggetto installatore recedente, rimarranno comunque validi e applicabili tra le parti, fino all avvenuto riconoscimento delle tariffe incentivanti da parte del GSE su ogni impianto assegnato o in corso di realizzazione o realizzato, nell ambito della presente Convenzione. 7

Art. 10. (Riservatezza e protezione dei dati) a. I soggetti aderenti sono tenuti alla riservatezza dei contenuti della presente Convenzione; la replicabilità della stessa su altre realtà territoriali sarà consentito, previo consenso del soggetto proponente. b. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. c. Nel quadro dell esecuzione della presente Convenzione, il soggetto proponente si impegna a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione e la protezione dei dati ed a rispettare il carattere strettamente confidenziale delle informazioni sui nominativi dei richiedenti e sulla loro utilizzazione ai soli fini dei prestiti esigibili. Art. 11. (Composizione delle controversie) Le parti stabiliscono che per ogni controversia legale derivante dall applicazione della presente convenzione o da eventi relativi al Progetto Gruppo d acquisto fotovoltaico, sarà competente il foro di Udine. 8