Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa



Documenti analoghi
Regolamento concernente l uso e la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Commento al Regolamento concernente l uso e la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa CRS,

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta:

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Codice civile svizzero

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1.

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Codice delle obbligazioni

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Allegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Codice civile svizzero

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Codice Penale art. 437

FAC SIMILE DICHIARAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA AZIENDALE

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione 1

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF) 1

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Codice delle obbligazioni

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Transcript:

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa 232.22 del 25 marzo 1954 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 1 per la protezione delle vittime della guerra; visti gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale 2 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953, decreta: Art. 1 1 L emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il personale e il materiale protetti a. dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 3 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; b. dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 4 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate. 2 L emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell 8 dicembre 2005 5 alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso: a. rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e b. è autorizzato dal Consiglio federale. 6 RU 1954 1355 1 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.51 2 RS [CS 1 3] 3 RS 0.518.12 4 RS 0.518.23 5 RS 0.518.523 6 Introdotto dall art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell 8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1 feb. 2007 1

232.22 Proprietà industriale Art. 2 L emblema della Croce Rossa su fondo bianco potrà essere usato, con l autorizzazione del Consiglio federale o delle autorità od organizzazioni da esso designate, per contrassegnare in tempo di guerra il personale e il materiale protetti dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 7 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, vale a dire il personale, gli stabilimenti e il materiale degli ospedali civili, nonché i trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere. Art. 3 L emblema della Croce Rossa su fondo bianco può essere usato per contrassegnare in tempo di guerra le zone e località sanitarie riservate esclusivamente ai feriti e ai malati e istituite conformemente all articolo 23 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 8 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e all articolo 14 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 9 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Art. 4 1 La Croce Rossa svizzera può in ogni tempo far uso dell emblema e del nome della Croce Rossa per le sue attività conformi ai principi enunciati dalle conferenze internazionali della Croce Rossa e alla legislazione federale. In tempo di guerra, le condizioni per l uso dell emblema devono essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; l emblema avrà dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su bracciali o su tetti. 1bis In circostanze eccezionali e per facilitare il suo operato, la Croce Rossa svizzera può far uso temporaneamente dell emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell 8 dicembre 2005 10 alle Convenzioni di Ginevra se le condizioni di cui al capoverso 1 sono rispettate. 11 2 La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l uso, previsto nei capoversi 1 e 1 bis, dell emblema e del nome della Croce Rossa o dell emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale. 12 7 RS 0.518.51 8 RS 0.518.12 9 RS 0.518.51 10 RS 0.518.523 11 Introdotto dall art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell 8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1 feb. 2007 12 Nuovo testo giusta il l art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel 2

Protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa 232.22 3 È riservato il caso dei soccorsi sanitari volontari della Croce rossa previsto nell articolo 1. Art. 5 13 Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a fare uso in ogni tempo dell emblema e del nome della Croce Rossa. Art. 6 In via eccezionale e con l autorizzazione esplicita della Croce Rossa svizzera, potrà essere fatto uso in tempo di pace dell emblema della Croce Rossa su fondo bianco per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l ubicazione dei posti di soccorso riservati esclusivamente a prestare cure gratuite a feriti e a malati. Art. 7 1 Le ditte il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge non possono essere iscritte nel registro di commercio. 2 Del pari, non possono essere depositati i marchi e i design contrari alla presente legge. 14 Art. 8 15 1 Chiunque, intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell articolo 4 capoverso 2, usa l emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione, chiunque, in particolare, li appone sopra insegne, annunci, prospetti o carte commerciali, o li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate, 13 Nuovo testo giusta il l art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel 14 Nuovo testo giusta il l art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel 15 A partire dal 1 gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). 3

232.22 Proprietà industriale è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l arresto oppure la multa fino a mille franchi. 2 Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero 16 ; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice. 3 Sono riservate le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 1927 17 concernenti i reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti. Art. 9 1 Se i reati previsti nell articolo 8 sono commessi nell azienda di una persona giuridica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, procuratori, amministratori, membri dell ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli. 2 Se questi reati sono commessi nell azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limitata, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o liquidatori che se ne sono resi colpevoli. 3 La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe. Art. 10 1 18 2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione. 3 19 Art. 11 1 L autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degl imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge. 2 Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all apposizione di tali segni. 3 Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gl imballaggi sequestrati sono restituiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese. 16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 Abgrogato dal n. II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1 ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 19 Abgrogato dal n. II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1 ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 4

Protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa 232.22 Art. 12 20 1 Gli articoli 5 e 7 11 si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e all emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell 8 dicembre 2005 21 alle Convenzioni di Ginevra, nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso». 2 Sono salvi i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o espressioni da una data anteriore al 1 aprile 1950 o, nel caso dell emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, da una data anteriore all 8 dicembre 2005, per quanto abbiano acquisito tali diritti prima delle date menzionate e fintanto che questo uso durante un conflitto armato non dia l impressione di essere inteso a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e, se del caso, dei loro Protocolli aggiuntivi del 1977 22. Art. 13 1 Il Consiglio federale fissa la data dell entrata in vigore della presente legge. 2 A contare da tale data, è abrogata la legge federale del 14 aprile 1910 23 concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa. Data dell entrata in vigore: 1 gennaio 1955 24 20 Nuovo testo giusta il l art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel 21 RS 0.518.523 22 RS RS 0.518.521; 0.518.522 23 [CS 2 932] 24 DCF del 30 dic. 1954 (RU 1954 1358) 5

232.22 Proprietà industriale 6