Studio Amministrativo e Tributario CARLA BETTEGA MARCO MAGNAGHI GIANLUCA GUERCILENA BARBARA MANTOVANI Milano, il 9 giugno 2015 Contenuto della Circolare 1. Reverse charge e split payment: chiarimenti 2. Costi indeducibili e Controlled Foreign Companies: definita la nuova mappa dei paradisi fiscali (Black list) 3. Dichiarazioni fiscali relative all'anno 2014 4. «Smaterializzazione» del DURC. Cenni 1. Reverse charge e split payment: chiarimenti. Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 27.3.2015 (Reverse charge). Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 13.4.2015 (Split payment). Le circolari chiariscono alcuni punti in merito alle novità dell ultima finanziaria. Le circolari (entrambe di 28 pagine) non si prestano a sintesi, ci limitiamo qui a segnalarne il riferimento e rimaniamo a disposizione per chiarimenti specifici www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+cir colari/circolari+2015/marzo+2015/circolare+14e+del+27+marzo+2015/circolare+n.+14+del+27+marzo+2015.pdf www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+cir colari/circolari+2015/aprile+2015/circolare+15e+del+13+aprile+2015/circolare+15_e+del+13+apr+2015.pdf Segnaliamo infine che la Commissione UE ha bocciato la norma relativa al reverse charge nella Grande Distribuzione sicché tale meccanismo non entrerà mai in vigore. Si attende ora che la Commissione si pronunci sullo split payment, peraltro già in vigore dal 1 gennaio 2015. 2. Costi indeducibili e Controlled Foreign Companies: definita la nuova mappa dei paradisi fiscali (Black list). D.M. 30.3.2015 (individuazione della black list ), pubbl. in G.U. n. 107 dell 11.5.2015 D.M. 27.4.2015 (relativo alle CFC), pubbl. in G.U. n. 107 dell 11.5.2015 I due provvedimenti modificano i decreti del 2001 e 2002, ridisegnando la mappa dei territori per i quali vigono le limitazioni alla deducibilità dei costi (ex art. 110, comma 10, del Tuir) e di quelli rientranti nella disciplina delle controlled foreign companies (ex art. 167 del Tuir). Black list. Il decreto del 27.4.2015 rinnova il precedente Dm 23.1.2002, che individua gli Stati e i Territori con regime fiscale privilegiato in riferimento all art. 110.10 del Tuir (1). Il precedente decreto fissava come parametro anche l esistenza di una tassazione sensibilmente inferiore, ma la legge di stabilità 2015 (art. 1.678, legge 190/2014) ha previsto (1) Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. circolare n. 6/2015 pagina 1 di 6
che l unico criterio rilevante ai fini della black list sulla indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l Italia. Permane la suddivisione tra paradisi fiscali puri, con eccezioni e paesi considerati paradisi limitatamente a determinate tipologie societarie (2) (3). CFC. Anche la lista CFC è rimodulata in base ai nuovi principi. L elaborazione della black list, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata (4). Con provvedimento dell Agenzia delle Entrate sarà definito l elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano (in concreto, si è preso a riferimento un livello di tassazione per le imprese italiane pari al 31%, da cui si è ottenuta una soglia di tassazione minima del 15,5% per l identificazione dei regimi privilegiati. Tale verifica è stata effettuata per i soli Paesi con un adeguato scambio di informazioni). 3. Dichiarazioni fiscali relative all anno 2014. Proponiamo la consueta sintesi delle regole principali relative alle dichiarazioni di quest anno. 3.1. "Modelli" da utilizzare. Il dubbio sul modello da utilizzare si pone solo per i soggetti con esercizio non solare quindi per le società di capitali e, in casi eccezionali (scioglimento, fusione, trasformazione, ecc.) per quelle di persone. Per le società di capitali il nuovo modello UNICO 2015 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi dei periodi chiusi dal 31.12.2014 (compreso) in poi. I soggetti con periodo di imposta chiuso prima del 31.12 devono utilizzare il modello dell anno scorso (5). Per le società di persone con un periodo d imposta non solare chiuso prima del 31.12.2014 occorre comunque utilizzare il modello UNICO 2015. Il modello UNICO 2014 va utilizzato solo se, alla scadenza del termine di presentazione, il nuovo modello non è ancora disponibile. (2) La nuova lista dei paradisi fiscali puri comprende: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Non ne fanno più parte né la Malesia né le Filippine. Paradisi fiscali con eccezioni sono invece il Bahrein (escluse le società che operano nel settore petrolifero) e Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato). Escono dalla lista gli Emirati Arabi Uniti e Singapore. Per quanto riguarda infine l elenco dei paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie, sono esclusi Costarica e Mauritius. (3) Escono dalla lista nera 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. (4) Sono escluse dalla lista Filippine, Malesia e Singapore. Inoltre, l abrogazione dell articolo 3 del Dm del 2001 comporta l eliminazione di quegli Stati per i quali le regole CFC si applicavano limitatamente a particolari soggetti o attività (Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Mauritius, Panama, Portorico, Svizzera, Uruguay). (5) Se il modello UNICO 2014 non consente di indicare alcuni dati richiesti nei modelli approvati nel 2015, tali dati dovranno essere forniti solo se richiesti dall Agenzia Entrate. circolare n. 6/2015 pagina 2 di 6
La regola è di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, salvo che il periodo sia non solare (6) o che ricorrano circostanze particolari (7). La dichiarazione IRAP ed il 770 (ordinario o semplificato) dovranno essere sempre presentati separatamente. 3.2. Presentazione telematica. La presentazione telematica è obbligatoria per: i soggetti IRES e le società di persone ed i soggetti assimilati; i professionisti abilitati, per le dichiarazioni dagli stessi predisposte (8) ; le persone fisiche (se non presentano il 730), con ben poche eccezioni (9). Per l invio telematico sono confermate le modalità ormai note: invio tramite il servizio Entratel o tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate (servizio Fisconline). La prima modalità è obbligatoria per gli intermediari abilitati ed anche per i sostituti d imposta che (semplificando) hanno effettuato ritenute a più di 20 soggetti (10). 3.3. Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti. I termini per i versamenti e per la presentazione delle dichiarazioni sono riassunti nella tabella che segue. Si è fatto riferimento ai casi più comuni; abbiamo già tenuto conto dell eventuale proroga al giorno feriale successivo dei termini che scadono di sabato o domenica (segnaliamo più oltre la proroga per i versamenti di agosto e quella per i contribuenti interessati dagli Studi ). (6) È considerato solare il periodo che termina il 31.12, anche se inferiore a 365/366 giorni (come nel caso di inizio dell attività). Sono invece non solari i periodi a cavallo di 2 anni (anche se, durando più di 12 mesi, terminano il 31.12) e quelli infra annuali chiusi prima del 31.12. (7) Deve comunque essere presentata separatamente, tra l altro, la dichiarazione IVA di: rappresentanti fiscali (per le dichiarazioni dei rappresentati) e soggetti non residenti con P. IVA italiana; società controllanti e controllate che partecipano al regime IVA di gruppo, anche se per periodi inferiori all anno; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione IVA il modulo delle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest ultimi abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione dell IVA di gruppo; soggetti falliti o in liquidazione coatta amministrativa; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo dall 1.1.2015 fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta. (8) Gli intermediari dovranno rilasciare una ricevuta dell impegno a inviare le dichiarazioni nonché, in un secondo momento (entro 30 giorni dal termine d invio), una copia della ricevuta dell Agenzia Entrate. Solo tale ricevuta è la prova della presentazione della dichiarazione anche se i contribuenti dovranno conservare entrambe le ricevute. (9) Sono esclusi dall obbligo di presentazione telematica solo le persone fisiche che: non possono presentare il 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; pur potendo presentare il 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri dell Unico (RM, RT, RW, AC); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. (10) Si considera il numero complessivo di righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR; vanno considerati tutti i soggetti indicati nel 770 (anche quelli non assoggettati a ritenuta). circolare n. 6/2015 pagina 3 di 6
manuale Trasmissione telematica Termine per i versamenti (saldo e primo acconto) IVA separata 770 semplificato 770 ordinario Unico persone fisiche e società di persone Unico società di capitali (ed enti tenuti ad approvare il bilancio) IRAP persone fisiche e società di persone IRAP società di capitali 30.6.2015 30.9.2015 31.7.2015 31.7.2015 30.9.2015 fine del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (13) 30.9.2015 9 mese dalla chiusura del periodo d imposta (11) (12) 16 marzo con possibilità di rateizzare 16 giugno, senza maggiorazioni 16 luglio, con una maggiorazione dello 0,40% 16 giorno del 6 mese successivo alla chiusura (di regola 16.6.2015) per le società che approvano il bilancio nei 6 mesi il termine è il 16 giorno del mese successivo a quello di approvazione (14) in entrambi i casi con facoltà di prorogare il termine di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% 16 giugno, senza maggiorazioni 16 luglio, con una maggiorazione dello 0,40% 16 giorno del 6 mese successivo alla chiusura per gli enti che approvano il bilancio nei 6 mesi il termine è il 16 giorno del mese successivo a quello di approvazione in entrambi i casi con facoltà di prorogare il termine di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% 3.4. Proroga dei versamenti fiscali. Versamenti di Agosto. Sono prorogati al 20 agosto tutti i versamenti che scadono dal 1 al 19 agosto (tale proroga è ormai a regime ). Versamenti dei contribuenti soggetti agli Studi di Settore. Non è ancora stata formalizzata la ormai consueta proroga dei versamenti Irpef/Ires/Irap ( per chi è soggetto agli Studi di settore. Dalla anticipazione di stampa, la proroga sembra comunque già decisa. Il differimento sarebbe, come di consueto, al 6 luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore, ma anche per i contribuenti minimi (quelli con imposta sostitutiva al 5%) e per quelli che hanno aderito al nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Di conseguenza, il termine per il versamento con maggiorazione dello 0,40% slitterebbe dal 16 luglio al 20 agosto. (11) Gli interessi di rateizzazione sono dello 0,50% mensile in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Le rate avranno scadenza il 16 giorno di ogni mese, dovranno essere di uguale importo (senza considerare gli interessi) e terminare entro novembre. (12) I contribuenti che inseriscono la dichiarazione IVA nell Unico, possono versare il saldo dell IVA con le scadenze dei versamenti dell UNICO (eventualmente anche rateizzando a partire da tali scadenze), con un interesse dello 0,40% per ogni mese o frazione successivo al 16 marzo. (13) O dell evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione. (14) Quindi, due società che approvano il bilancio 2014, rispettivamente, il 20/4 ed il 20/5, dovranno entrambe effettuare i versamenti 16 giugno. Invece, una società che approva il bilancio il 10/6 effettuerà i versamenti (senza maggiorazioni) 16 luglio (con facoltà di prorogare il termine di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%). circolare n. 6/2015 pagina 4 di 6
3.5. dei sostituti di imposta Mod. 770. Il 770 è ancora suddiviso come segue: i sostituti che non hanno corrisposto redditi di capitale devono inviare 31.7.2015 il Mod. 770 semplificato; i sostituti che hanno corrisposto redditi di capitale devono inviare anche la dichiarazione Mod. 770 ordinario 31.7.2015, includendovi i quadri ST, SV ed SX (15). Nessuno dei due modelli può essere incluso nell UNICO. Il Mod. 770 semplificato può ancora essere suddiviso (e trasmesso) in 2 parti, come segue: una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali nonché i dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 2013 per l anno precedente; l altra parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi. Anche i quadri SS, ST, SV e SX dovranno essere suddivisi di conseguenza. NB: La suddivisione è possibile solo se non sono state operate compensazioni interne fra le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. 3.6. Versamenti. Importi minimi. Misura degli acconti. Compensazioni. Le imposte a saldo che risultano dalle dichiarazioni devono essere versate in unità di euro se versate in un unica soluzione. Per versamenti a rate ed acconti si mantengono i centesimi. L importo minimo dei versamenti a saldo (al di sotto del quale i debiti non devono essere versati) è di 12 ; il limite è ancora di 10,33 per l IVA, (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Per quanto riguarda gli acconti dovuti per l esercizio attualmente in corso, le percentuali sono le seguenti: 101,50% per gli acconti (Ires ed Irap ) delle società di capitali e degli enti, 100,00% per gli acconti (Irpef ed Irap) delle società di persone e delle persone fisiche. Compensazioni e rimborsi. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è ora di 700.000, per ciascun anno solare. L importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta ( compensazione verticale ) non rileva ai fini del limite massimo, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24. Norme specifiche valgono per la compensazione di crediti che derivano da agevolazioni. Rammentiamo l esistenza di severi vincoli relativi alle compensazioni dei crediti IVA nonché dei crediti fiscali in generale in presenza di ruoli scaduti nonché la necessità di asseverare la dichiarazioni in taluni casi (rimandiamo alla precedente comunicazione ed al par. 6 di questa circolare). 4. «Smaterializzazione» del DURC. Cenni. DM 30 gennaio 2015, pubbl. in G.U. n. 125 dell 1.6.2015. E stato pubblicato il decreto che regolamenta la semplificazione in materia di DURC, disciplinando la procedura telematica che, una volta divenuta pienamente operativa (dal 1 luglio), consentirà agli interessati di accedere, con un semplice clic, all archivio degli Istituti di previdenza e delle Casse edili e ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva utile per ogni finalità prevista dalla legge con le consueta validità (NB: dal primo gennaio 2015 il Durc da utilizzare nei lavori pubblici ha una durata di 120 giorni e quello per i lavori privati di 90 giorni). Diversi sono i soggetti che possono richiederlo il DURC on line: l impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste (15) I sostituti che devono inviare sia il SEMPLIFICATO sia l ORDINARIO devono allegare i quadri ST/SV/SX all ORDINARIO. Tuttavia, se non sono state effettuate compensazioni interne tra i versamenti relativi al 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi all ORDINARIO, è possibile (è una facoltà) presentare il 770 SEMPLIFICATO e il 770 ORDINARIO entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti versamenti, crediti e compensazioni. circolare n. 6/2015 pagina 5 di 6
di delega (cd. intermediari); le Pubbliche Amministrazioni appaltanti; gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti; le SOA (Società Organismi Attestazione Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994). Per approfondimenti, rimandiamo al sito del Ministero del Lavoro, il quale ha emanato una circolare esplicativa (la n. 19/2015). http://www.lavoro.gov.it/priorita/pages/20150520_nuova-procedura-durc-online.aspx A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti. Studio Amministrativo & Tributario circolare n. 6/2015 pagina 6 di 6