ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010
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- Giacinta Bettini
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1 Circolare informativa per la clientela n. 25/2010 del 16 settembre 2010 ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010 In questa Circolare 1. Decreto «incentivi» Comunicazione delle operazioni con Paesi black list 2. Soggetti interessati 3. Periodicità e termini 4. Operazioni interessate 5. Paesi esteri interessati
2 1. DECRETO «INCENTIVI» COMUNICAZIONE delle OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST L art. 1, co. 1, D.L , n. 40, conv. con modif. dalla L , n. 73 (cd. decreto «incentivi») introduce una sorta di elenco clienti e fornitori per i rapporti intercorsi con soggetti collocati in paradisi fiscali. Ulteriori indicazioni sono contenute nei decreti attuativi (D.M e D.M ). Il 28 maggio, inoltre, il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate dall In base all art. 1, D.M i soggetti passivi Iva devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai DD.MM e Le operazioni interessate sono: cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute a condizione che siano registrate o soggette a registrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano soggette o non soggette ad Iva. Riferimento ai soggetti Iva 2. SOGGETTI INTERESSATI I soggetti obbligati al nuovo adempimento sono tutti i soggetti passivi Iva. Tra questi rientrano anche gli enti non commerciali titolari di una partita Iva. Per gli enti non commerciali la partita Iva è presente quando: oltre all attività istituzionale svolgono anche attività commerciali; svolgono solo l attività istituzionale ma risultano identificati ai fini Iva in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari fissata in euro ad opera dell art. 38, co. 5, lett. c), D.L. 331/1993. Inoltre, in relazione alle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva. Soggetti non residenti Si ritiene che anche il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione, in qualità di soggetti Iva, siano tenuti a presentare il modello. 3. PERIODICITÀ e TERMINI L art. 2, D.M stabilisce che il modello di comunicazione sia presentato con riferimento: a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro; a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dal punto precedente. Il superamento della soglia di euro, in una sola delle categorie di operazioni di cui sopra, determina «l attrazione» nella periodicità di presentazione mensile per tutte le tipologie di operazioni. Si prevede, inoltre, che i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri trasmettano la comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino la condizione illustrata nei trimestri già trascorsi. In caso di presentazione con periodicità trimestrale con superamento, nel corso di un trimestre, della soglia di euro, è necessario presentare la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In base all art. 3, D.M il modello di comunicazione è
3 presentato all Agenzia delle Entrate per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi. È pertanto esclusa ogni altra modalità di compilazione. I termini del 31.8 e del 30.9 sono stati prorogati al ad opera dell art. 4, co. 3, D.M La tabella seguente riassume i termini di presentazione degli elenchi relativamente alle operazioni del luglio 2010 Data di effettuazione delle operazioni agosto 2010 MODELLO di COMUNICAZIONE TERMINI di PRESENTAZIONE Termine di presentazione per i mensili settembre 2010 ottobre novembre dicembre Termine di presentazione per i trimestrali Operazioni escluse da Iva 4. OPERAZIONI INTERESSATE Abbiamo già segnalato come l art. 1, D.L. 40/2010 stabilisca che sono rilevanti ai fini della comunicazione le operazioni «registrate o soggette a registrazione». Poiché ai sensi dell art. 21, D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi non sono soggette all obbligo di fatturazione se effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari, di fatto le operazioni fuori campo Iva non sarebbero mai oggetto di comunicazione. Infatti, nonostante le modifiche intervenute dal 2010, l art. 21, co. 6, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura deve essere emessa solo in relazione ad alcuni casi di operazioni escluse da Iva italiana. Si tratta, in particolare, delle cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all imposta a norma dell art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972, delle prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro non soggette all imposta ai sensi dell art. 7-ter., stesso D.P.R. Vi sono, inoltre, alcuni casi di operazioni che non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi, rispettivamente dell art. 2 e dell art. 3, D.P.R. 633/1972. Si veda, al riguardo, la seguente tabella. OPERAZIONI NON RILEVANTI ai FINI IVA Operazioni non considerate cessioni di beni (art. 2, D.P.R. 633/1972) a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto Operazioni non considerate prestazioni di servizi (art. 3, D.P.R. 633/1972) a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2, L , n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale b) i prestiti obbligazionari
4 aziende o rami di azienda c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lett. a), L , n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati e) (lettera soppressa) f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti c) le cessioni dei contratti di cui alle lett. a), b) e c) del co. 3 dell'art. 2 d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lett. e) ed f) del co. 3 dell'art. 2 e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lett. a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari g) (lettera soppressa) g) (lettera soppressa) h) (lettera soppressa) i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D , n. 1933, conv. nella L , n. 937, e succ. modif. ed integr. h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del co. 2 dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al co. 3 dell art. 3 in esame Tale impostazione avrebbe tradito lo spirito della nuova disposizione. Successivamente è intervenuto sul tema il D.M L art. 3 del suddetto D.M., in particolare, stabilisce che l obbligo di comunicazione viene esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell Iva e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list di cui ai DD.MM e
5 La norma è chiara nel prevedere l obbligo di segnalazione solo per i servizi che non sono soggetti ad Iva per difetto di territorialità. Da ciò si desume che non sono da segnalare: le cessioni di beni da non fatturare ai sensi dell art. 21, co. 6, D.P.R. 633/1972, a meno che il cedente italiano non scelga di emettere fattura e di assoggettarsi, quindi, all obbligo di registrazione; le cessioni che non sono considerate tali dall art. 2, D.P.R. 633/1972; i servizi che non sono considerati tali dall art. 3, D.P.R. 633/1972. È, tuttavia, importante evidenziare come in base all art. 4, punto 2, D.M , le disposizioni di cui all art. 3 dello stesso D.M. si applichino alle operazioni effettuate dall Pertanto, non sono oggetto di segnalazione le prestazioni di servizi effettuate o ricevute nel bimestre luglio e agosto che risultano fuori campo iva per difetto di territorialità. Esonero per i soggetti dispensati per operazioni esenti L art. 36-bis, D.P.R. 633/1972 concede ai contribuenti, che svolgono esclusivamente operazioni esenti, la possibilità di godere di particolari agevolazioni, in virtù del fatto che essendo loro preclusa (o limitata), di fatto, la detrazione dell Iva, perdono l interesse ad eseguire adempimenti contabili quali la fatturazione o la registrazione. Nello specifico, la norma prevede che il contribuente, previa opzione comunicata all Ufficio, sia dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell art. 10, D.P.R. 633/1972, con esclusione però delle operazioni di cui ai nn. 11 (oro da investimento), 18 (prestazioni sanitarie) e 19 (prestazioni di ricovero e cura), fermi restando: i predetti obblighi di fatturazione e registrazione, se riferiti ad altre operazioni eventualmente poste in essere; l obbligo di registrazione degli acquisti; l obbligo di rilasciare la fattura quando richiesta dal cliente. Il soggetto che opta ex art. 36-bis, a fronte delle agevolazioni contabili, perde il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti, nella presunzione che tutti gli acquisti siano riferibili all attività esente. Generalmente, la dispensa dell art. 36-bis viene chiesta da banche e società di assicurazione. L art. 2, D.M ha stabilito che sono escluse dall obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell Iva, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis. Resta fermo l obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell ambito di dette attività. Black list 5. PAESI ESTERI INTERESSATI Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata il Legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nei DD.MM e (si veda la tabella a pag. seg). Si tratta, in sostanza, delle medesime black list individuate dall art. 12, co. 2, D.L , n. 78, conv. con modif. dalla L , n.102, il quale stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai co. 1, 2 e 3 dell art. 4, D.L , n. 167, conv. con modif. dalla L , n. 227, ai soli fini fiscali, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Va evidenziato come, nel D.L. 78/2009, l applicazione di specifiche disposizioni sia stata collegata all appartenenza di un operatore ai Paesi black list di cui al D.M , a prescindere dalle limitazioni in esso contenute. In tali occasioni, il Legislatore ha espressamente esplicitato (è il caso, ad esempio, delle norme in materia di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all estero ex D.L. 78/2009, applicabili con riguardo ai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati nel citato D.M. «senza tener conto delle limitazioni ivi previste») l eliminazione delle limitazioni previste. Per gli elenchi clienti e fornitori black list, in mancanza di tale specifico riferimento, si può desumere che l obbligo della comunicazione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente le operazioni poste in essere con gli operatori previsti dal D.M considerando le limitazioni stabilite dalla norma. In base a tale interpretazione risulterebbe, ad esempio, che le operazioni intrattenute con soggetti residenti in Lussemburgo dovranno essere comunicate soltanto se la società estera è una holding ex L e, di conseguenza, le operazioni con le soparfi lussemburghesi non devono essere segnalate.
6 PAESI a FISCALITÀ PRIVILEGIATA Alderney (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Andorra Libano Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori Liberia fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code) Anguilla Antigua Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costarica Dominica Ecuador Emirati Arabi Uniti Filippine Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act) Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones) Liechtenstein Lussemburgo (solo per D.M con riferimento alle società holding di cui alla locale L ) Macao Maldive Malesia Mauritius Monaco Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia Francese Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993) Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Salomone Samoa San Marino Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Taiwan (Chunghua MinKuo) Tonga Turks e Caicos Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu
7 Malta, Cipro e Corea Il D.M è intervenuto sia sull elenco del D.M che su quello del D.M Nel primo caso l art. 2, D.M ha espunto dalla lista Cipro e Malta. Nel secondo caso, invece, è stato eliminato Cipro dall art. 1 e i nn. 3) e 10) dall art. 3. Si tratta, rispettivamente, della Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law e di Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act. Le modifiche apportate dal D.M influenzano ovviamente anche la disciplina relativa al nuovo elenco clienti e fornitori black list. In particolare, poiché è necessario considerare l unione delle due liste contenute nei DD.MM e , ne consegue che dal Cipro, Malta e la Corea del Sud sono escluse dalla disciplina. Per il periodo dall al l esclusione è stata prevista espressamente dall art. 1, D.M La precedente tabella tiene già conto di queste modifiche.
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.
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