STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI
|
|
|
- Benedetto Salerno
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 COMMERCIALISTI Genova, 26 ottobre 2010 Circolare Informativa Comunicazione telematica delle oerazioni con controarti localizzate in aradisi fiscali - 1 PREMESSA Ai sensi dell art. 1 co. 1-3 del DL n. 40 convertito nella L n. 73 e dei relativi rovvedimenti attuativi, i soggetti IVA italiani che intrattengono raorti con controarti localizzate in aradisi fiscali sono tenuti a comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate: i dati relativi a tali oerazioni, effettuate, di regola, a artire dall ; con cadenza mensile o trimestrale. La rima scadenza er l invio telematico delle comunicazioni in esame, è fissata er il SOGGETTI TENUTI ALL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti assivi IVA, anche non residenti (comunitari o extracomunitari) urchè: con stabile organizzazione in Italia; oure identificati direttamente in Italia; oure con raresentante fiscale in Italia. 2.1 ENTI NON COMMERCIALI Per quanto riguarda gli enti non commerciali, gli obblighi di comunicazione sussistono solo quando le oerazioni sono riferite all attività commerciale, e non a quella istituzionale SOGGETTI CHE ADOTTANO REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI Sono esclusi dall obbligo in esame, in quanto adottano regimi fiscali semlificati: i contribuenti minimi, ai sensi dell art. 1 co della L. 244/2007; i soggetti che hanno otato er il regime delle nuove iniziative roduttive revisto dall art. 13 della L. 388/2000 (c.d. forfettini ). 3 INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Devono essere comunicate le oerazioni (attive e assive) effettuate con gli oeratori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. aradisi fiscali, intendendosi er tali gli Stati o territori ricomresi nelle black list contenute nel DM e nel DM Via Roccatagliata Ceccardi Genova Tel Fax Via S.Maria Valle 2B Milano Tel Fax [email protected]
2 In ratica, gli Stati o territori rilevanti ai fini in esame sono quelli rieilogati nella seguente tabella. EUROPA ASIA AFRICA Svizzera Libano Liberia Liechtenstein Bahrein Gibuti Lussemburgo Emirati Arabi Uniti Kenia San Marino Oman Angola Monaco Maldive Mauritius Andorra Hong Kong Seychelles Gibilterra Macao Sant Elena Isola di Man Taiwan Jersey (Isole del Canale) Malaysia Guernsey (Isole del Canale) Brunei Alderney (Isole del Canale) Singaore Herm (Isole del Canale) Filiine Sark (Isole del Canale) AMERICHE OCEANIA Anguilla Grenada Isole Cook Antigua Montserrat Isole Marshall Antille Olandesi Saint Kitts e Nevis Kiribati Aruba Saint Lucia Nauru Bahamas Saint Vincent e Grenadine Niue Barbados Portorico Nuova Caledonia Barbuda Giamaica Polinesia francese Bermuda Guatemala Salomone Dominica Belize Samoa Isole Cayman Costarica Tonga Isole Turks e Caicos Panama Tuvalu Isole Vergini britanniche Ecuador Vanuatu Isole Vergini statunitensi Uruguay 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI Per quanto riguarda l individuazione degli oeratori economici esteri, viene chiarito che uò essere definito tale chiunque esercita, in modo indiendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indiendentemente dallo scoo o dai risultati di detta attività. Tale status uò essere desunto: della certificazione o dal numero identificativo rilasciato dall Autorità fiscale dello Stato estero, attestanti lo svolgimento di un attività economica (imrenditoriale, rofessionale o artistica); oure da una semlice dichiarazione della controarte stessa, che attesta lo svolgimento di un attività economica. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate, se effettuate con oeratori localizzati nei suddetti Stati o territori: le cessioni di beni; le restazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le restazioni di servizi ricevute. Pagina 2
3 Secondo l Agenzia delle Entrate, l ademimento in esame ha ad oggetto tutte le oerazioni effettuate con oeratori economici localizzati in aradisi fiscali, ur se con le recisazioni di seguito esoste. 5.1 IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI L Agenzia delle Entrate ha stabilito che devono essere comunicate anche le imortazioni (oltre che le esortazioni). Inoltre, viene recisato che l obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui: l esortazione dei beni sia receduta dalla custodia degli stessi resso un deosito IVA ; l imortazione dei beni sia seguita dall introduzione degli stessi in un deosito IVA. 5.2 OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA In relazione alle oerazioni non soggette ad IVA, l Agenzia delle Entrate ritiene che l ademimento interessi le sole oerazioni risetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di alicazione del tributo. 5.3 ESCLUSIONI DALL OBBLIGO IN RELAZIONE A SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ Sono state escluse dall obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano oerazioni esenti ai fini IVA, semre che il contribuente si avvalga della disensa degli ademimenti di cui all art. 36-bis del DPR 633/72 (tiicamente le oerazioni effettuate da banche, società finanziarie e assicurazioni). Oerazioni imonibili Resta fermo l obbligo di comunicazione er le eventuali oerazioni imonibili effettuate nell ambito delle attività di cui sora: al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha recisato che l obbligo di comunicazione sussiste er le sole oerazioni imonibili attive; sono, quindi, escluse le oerazioni imonibili assive, in relazione alle quali, in caso di ozione er la disensa dagli ademimenti, è recluso il diritto alla detrazione dell IVA. 5.4 PRESTAZIONI DI SERVIZI EXTRATERRITORIALI Sono oggetto di comunicazione anche le restazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano agli effetti dell IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di oeratori economici aventi sede, residenza o domicilio nei suddetti aradisi fiscali. Si tratta delle seguenti oerazioni: restazioni di servizi rese da un soggetto assivo IVA nei confronti di oeratori economici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-ue che, ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72, non assumono rilevanza in Italia; restazioni di servizi acquistate resso oeratori economici aventi sede, residenza o domicilio in un aradiso fiscale, rive del requisito della territorialità. Tali oerazioni devono essere oggetto di comunicazione a rescindere dalla circostanza che er esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini dell IVA. Decorrenza L obbligo di comunicazione si alica a decorrere dalle oerazioni: registrate nei registri IVA dall ; ovvero annotate nelle scritture contabili obbligatorie dall , se tale annotazione è recedente o alternativa alla registrazione nei registri IVA. 5.5 OPERAZIONI CON RAPPRESENTANTI FISCALI E STABILI ORGANIZZAZIONI Sono soggette all obbligo di comunicazione anche: le oerazioni realizzate da un soggetto assivo IVA nei confronti del raresentante fiscale di un oeratore economico avente sede, residenza o domicilio in un aradiso fiscale, qualora il raresentante sia nominato in un Paese non considerato tale; Pagina 3
4 gli scambi di beni ovvero le restazioni di servizi che il soggetto assivo IVA stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un oeratore economico avente sede, residenza o domicilio in un aradiso fiscale, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non considerato tale. Il redetto obbligo sussiste anche se il raresentante fiscale o la stabile organizzazione dell oeratore economico localizzato nel aradiso fiscale si trovi nel territorio italiano. 6 PERIODICITÀ DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni sono resentate con eriodicità: trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri recedenti e er ciascuna categoria di oerazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un volume trimestrale di oerazioni er un controvalore non sueriore a ,00 euro; mensile, negli altri casi. I trimestri di riferimento sono quelli solari. 6.1 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI Per quanto riguarda il criterio con il quale imutare le oerazioni al mese o al trimestre, l Agenzia delle Entrate stabilisce che esso è raresentato, in linea generale, dalla data di registrazione della fattura nei registri IVA. 6.2 INDIVIDUAZIONE DELLA PERIODICITÀ MENSILE O TRIMESTRALE In fase di rima alicazione, al fine di verificare il sueramento della soglia di ,00 euro e di individuare la eriodicità (mensile o trimestrale) della comunicazione, occorre ricostruire il volume delle oerazioni intercorse: er le cessioni di beni, dall al ; er le restazioni di servizi, dall al Ai fini della determinazione del limite di ,00 euro, le oerazioni imonibili devono essere assunte al netto della relativa IVA. 6.3 INIZIO ATTIVITÀ I soggetti che iniziano l attività sono considerati trimestrali, salvo il assaggio alla eriodicità mensile in caso di sueramento della revista soglia. 6.4 SUPERAMENTO DELLA SOGLIA Se, nel corso di un trimestre, si suera la suddetta soglia di ,00 euro, le comunicazioni devono essere resentate con eriodicità mensile, a artire dal mese successivo a quello di sueramento della soglia. Il sueramento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di oerazioni realizzate nei confronti di oeratori economici stabiliti in aradisi fiscali o ricevute dai medesimi soggetti, vale a dire: cessioni di beni (comrese le esortazioni); restazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari); acquisti di beni (comrese le imortazioni); restazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari). Tuttavia, il sueramento della soglia er una singola categoria di oerazioni determina l obbligo di resentazione mensile er l intero elenco di oerazioni, anche in relazione alle categorie er le quali non è stato suerato il limite di ,00 euro. In caso di slafonamento, er i eriodi mensili già trascorsi occorre resentare le relative comunicazioni, aositamente contrassegnate. Pagina 4
5 6.5 OPZIONE PER LA PRESENTAZIONE MENSILE Il soggetto trimestrale uò comunque decidere di resentare le comunicazioni con cadenza mensile. Tale scelta è erò vincolante er l intero anno solare. 7 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Nel modello di comunicazione occorre indicare: i dati anagrafici della controarte localizzata nel aradiso fiscale ; i dati delle oerazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti. 7.1 DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE Nelle comunicazioni devono essere indicati, er ciascun cliente o fornitore estero: il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo; se ersona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero; se soggetto diverso da ersona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero. Inoltre, il modello di comunicazione revede l indicazione non solo del codice fiscale estero, ma anche di un codice IVA estero (di fatto, la artita IVA se esistente). 7.2 DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE Nelle comunicazioni occorre indicare, er ciascun cliente o fornitore: l imorto comlessivo delle oerazioni attive e assive, distinto a seconda del regime IVA alicato: oerazioni imonibili; oerazioni non imonibili; oerazioni esenti; oerazioni non soggette; relativamente alle oerazioni imonibili, l imorto comlessivo dell IVA; le note di variazione emesse e ricevute, con l indicazione della relativa imosta. Alicazione del reverse charge Le oerazioni assive er le quali l IVA è assolta in Italia con il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) sono inserite solo tra gli acquisti e non anche tra le vendite (indiendentemente quindi dal fatto che l autofattura è registrata anche nel registro delle fatture emesse). 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni devono essere inviate entro l ultimo giorno del mese successivo al eriodo (mese o trimestre) di riferimento. È stato erò rorogato al (in quanto il 31 ottobre e il 1 novembre sono festivi) il termine di resentazione telematica delle comunicazioni relative al: mese di luglio 2010 (originariamente scadente il ); mese di agosto 2010 (originariamente scadente il ). Le suddette comunicazioni devono quindi essere resentate entro la stessa scadenza ordinaria revista er quelle relative al: mese di settembre 2010; trimestre luglio-settembre Pagina 5
6 Le comunicazioni mensili in esame devono comunque essere redisoste searatamente, in relazione a ciascun eriodo di riferimento, anche in caso di slafonamento e di assaggio quindi dalla eriodicità trimestrale a quella mensile. 9 REGIME SANZIONATORIO Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incomleti o non veritieri, è revista l alicazione di una sanzione amministrativa ecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doio della sanzione revista dall art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97). 9.1 CUMULO DELLE SANZIONI La suddetta sanzione sarà irrogata er ciascuna violazione commessa, sia che avvenga nella forma dell omissione ovvero dell incomletezza o non veridicità dei dati comunicati. 9.2 RAVVEDIMENTO OPEROSO L Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni commesse ossono essere regolarizzate mediante il ravvedimento oeroso. Lo Studio rimane a disosizione er qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. STUDIO D ALESSIO Pagina 6
Informativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 17 del 23 ottobre 2010 Comunicazione telematica delle operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE
Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI
A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 26/10/2010 Circolare Informativa n. 21/2010 Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate
Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace
Studio Menga Consulenza Aziendale dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace Obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata
Informative e news per la clientela di studio Castaldo
Informative e news per la clientela di studio Castaldo Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARIMENTI Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate
NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Il coacervo di norme introdotte per l anno 2010 e più recentemente
STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: studiopc@studiopacciani.
STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: [email protected] Circolare del 15 Gennaio 2015 NOVITA SULLE COMUNICAZIONI
fiavet CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate
STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. UMBERTO BARBOLINI Rag. DANIELA CAVALCA Dott. DANIELA GUALTIERI
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.
Paesi Black list ordine alfabetico PAESE Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono
Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini
Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli Commercialista Tel. 0586891762 Rag. Michele Cinini Commercialista Fax 0586882512 Rag. Luciano
COMUNICAZIONE BLACK LIST : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare N. 75 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 26 ottobre 2010 COMUNICAZIONE BLACK LIST : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Sul filo di lana della prima scadenza per la presentazione
Comunicazione Black-list Criticità e soluzioni operative
Slides Videocircolare Comunicazione Black-list Dott. Stefano Setti Riferimenti Comunicazione operazioni con soggetti stabiliti in Paesi Black list Art. 1, DL n. 40/2010 Paesi Black list - DM 4 maggio 1999
studio associato zaniboni
N. protocollo: 23/2010 10 agosto 2010 Oggetto: COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell Economia e delle Finanze ha previsto l obbligo, per
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI
DIVULGAZIONE MODIFICA SW0003007
Divulgazione Implementazione/Modifica Software DIVULGAZIONE MODIFICA SW0003007 *** Comunicazione dati Black List *** 1. Gestione Tabelle (EX 0C) Implementare Tabella PAE per identificare i paesi di appartenenza
DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
Dario Dellacroce via Orazio Antinori n. 6 dottore commercialista 10128 TORINO revisore contabile consulente del giudice Telefono 011-50.91.524 Telefax 011-50.91.535 Alberto Miglia E-mail: [email protected]
SCA STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA, FISCALE E SOCIETARIA
DOTT. FRANCESCO FERRI DE LAZARA DOTT. ENRICO GRIGOLIN In collaborazione con STUDIO LEGALE LO PRESTI DOTT. LUISA STRITONI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2010 Padova, 07 Ottobre 2010 AI SIGNORI CLIENTI GLI
Cognome Nome Data di nascita 1 2 3 giorno mese anno. Codice Stato estero Indirizzo estero della sede legale 9 10
Oggetto: DAL 2014 COMUNICAZIONI BLACK LIST SU NUOVO MODELLO A decorrere dalle operazioni registrate dal 1 gennaio 2014, la comunicazione delle operazioni intrattenute con controparti localizzate in paesi
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PRESUPPOSTI PER LA SUSSISTENZA DELL OBBLIGO CASO PRATICO: IMPORTAZIONI video FISCO del 24.11.2010 n. 0376-775130 www.ratiofad.it
1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti
1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti Sedi: Recapito: Via Felice Casati, 32 Via L. Da Vinci, 9 Via S. Francesco 52 20124 Milano
Circolare 14. del 18 maggio 2015. Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies
Circolare 14 del 18 maggio 2015 Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies INDICE 1 Premessa... 2 2 Black list per la deducibilità
STUDIO BOIDI & PARTNERS
& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott.
Elenco clienti e fornitori black list: proroga al 2 novembre e altre novità
Il Punto sull Iva Comunicazione Operazione Paesi Black List Elenco clienti e fornitori black list: proroga al 2 novembre e altre novità Premessa In un precedente intervento (circolare mensile di Agosto
COMUNICAZIONE PARADISI FISCALI
COMUNICAZIONE PARADISI FISCALI RADIX ERP by ACS Data Systems Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata Release: 19.10.2010 ACS Data Systems AG/spa 1 / 14
L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST
Ambrosia Corporate Solutions Newsletter L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST FISCO E TRIBUTI Aprile 2015 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre
STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
RIEPILOGO ADEMPIMENTO OPERAZION I BLACK LIST Come p noto il DL 40/2010 ha introdotto un nuovo adempimento informativo nei confronti dell'agenzia delle Entrate, relativo alle operazioni effettuate da soggetti
Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST
Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST Il sistema tributario italiano fa spesso riferimento a liste di Paesi che, sotto vari aspetti, determinano l insorgere di conseguenze negative di
La territorialità IVA delle prestazioni di servizi. www.studiotomalucio.com - Lucio Toma - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
La territorialità IVA delle prestazioni di servizi 1 DIRETTIVE E REGOLAMENTI EUROPEI DI MODIFICA DELL IVA Direttiva 2008/8/CE: nuovi criteri della TERRITORIALITA NEI SERVIZI Direttiva 2008/9/CE: nuove
ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010
Circolare informativa per la clientela n. 25/2010 del 16 settembre 2010 ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010 In questa Circolare 1. Decreto «incentivi» Comunicazione delle operazioni con Paesi black
SPESOMETRO ANNO 2013
Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo
Operazioni con soggetti black list
Ufficio Studi Operazioni con soggetti black list L ordinamento italiano, ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell art. 110 del T.u.i.r., disciplina la disposizione in tema di deducibilità dei costi sostenuti
I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST
BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Circolare n. 7/2010 Padova, 3 maggio 2010 A tutti i Clienti
Studio Dottori Commercialisti
Dott. Sergio Massa Bologna, 24 giugno 2010 Dott. Elena Melandri Dott. Paola Belelli Dott. Pierpaolo Arzarello A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI Con la presente Circolare Vi aggiorniamo sulle ultime disposizioni
Circolare n. 13-2010. Milano, 30 Giugno 2010. Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT
Milano, 30 Giugno 2010 Egregi Signori Clienti Circolare n. 13-2010 ELENCHI INTRASTAT L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
Circolare n. 8. del 15 marzo 2010
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: [email protected] www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento
NOTA INFORMATIVA N. 10/2010
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI
Dottore Commercia lista - Revisore Contabile
Dottore Commercia lista - Revisore Contabile Collega menti pr of essiona li Avv. Barbara Frat i ni Avv. Lucia Gia cob elli Gent. CLIENTI Loro sedi Concorezzo, 22 ottobre 2010 Oggetto: circolare informativa
i residenti da tutti i redditi posseduti. Il secondo comma introduce una presunzione ai
L art. 2 del TUIR individua come soggetti passivi di imposta le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello stato, stabilendo al successivo art. 3 che l imposta viene applicata sul reddito
ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE
ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE Dott. Leo De Rosa Dottore commercialista Pubblicista [email protected] Avv. Fabrizio Cavallaro Avvocato [email protected] Partner di: Associato a: Rimini, 21
Servizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected] Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 27 MARZO 2008 Informativa n. 29 UTILI E MODELLO 730/2008
Studio Amministrativo e Tributario
Studio Amministrativo e Tributario CARLA BETTEGA MARCO MAGNAGHI GIANLUCA GUERCILENA BARBARA MANTOVANI Milano, il 9 giugno 2015 Contenuto della Circolare 1. Reverse charge e split payment: chiarimenti 2.
Informativa Clienti. del 1 marzo 2010
S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il
NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT
NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI
L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale
Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei
SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento
Comunicazione del 27/03/2014 SPESOMETRO 2014 Gentili Clienti, il 10 aprile 2014, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile e il 22 aprile 2014, per gli altri soggetti, scade il termine
COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Studio monografico n. 2/2003 COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI CD. PARADISI FISCALI a cura: Acerbi
NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK LIST
Studio Contrino Rag. Gaspare - Seregno via Santuario n. 70 - Tel. (0362) 220979 Fax 328187 OGGETTO: Circolare n. 12 2010 Seregno, li 22 giugno 2010 NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI
LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA
e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura
NOTA INFORMATIVA N. 29/2013
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI RITA MAGGI PIAZZA CITTADELLA 6 37122
STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 Maggio 2010 E-MAIL: [email protected] COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Il D.M. 30.03.2010 ha dato attuazione alle disposizioni
