I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST

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1 BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Circolare n. 7/2010 Padova, 3 maggio 2010 A tutti i Clienti LORO SEDI Dott.ssa Diana Pérez Corradini Dott. Alberto Gori Dott.ssa Alessia Bettin Dott. Vittorio Lante Dott.ssa Giulia Mozzato Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Avv. Evelyne Povoleri Dott. Riccardo Maragno Dott. Marco Antonello Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Rag. Andrea Miotto Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST Nell ambito del DL n. 40/2010, c.d. Decreto incentivi, sono state introdotte alcune misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. black list volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali. Alla luce di tali obiettivi di monitoraggio è stato introdotto un obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. black list. Per effetto delle nuove misure, i soggetti passivi IVA italiani che intrattengono rapporti con operatori residenti nei predetti Paesi è tenuto a comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate. Le modalità ed i termini di effettuazione di tale comunicazione sono stati individuati dal MEF con il Decreto , pubblicato sulla G.U , N SOGGETTI INTERESSATI Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A Padova Telefono Telefax Via Dante Milano C.F./P.IVA L obbligo della comunicazione in esame interessa i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. black list individuati dai DDMM e La comunicazione va presentata utilizzando un apposito modello che sarà approvato dall Agenzia delle Entrate con un Provvedimento da emanare entro 60 giorni decorrenti dal studiobalin@bfba.it studiobalin@legalmail.it

2 2. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Secondo quanto disposto dall art. 1, DM , la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive: a) Cessione di beni; b) Prestazioni di servizi rese; c) Acquisti di beni; d) Prestazioni di servizi ricevute. In particolare, nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO L obbligo in esame può, in alcune ipotesi, essere escluso. Infatti, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 1, con un apposito Decreto ministeriale potranno essere escluse dall adempimento le operazioni effettuate: a) Con soggetti residenti in specifici Paesi appartenenti alla black list; b) Con soggetti che, nei Paesi appartenenti alla black list, svolgono specifiche attività. 4. IPOTESI DI ESTENSIONE DELL OBBLIGO Il citato Decreto ministeriale può altresì disporre l estensione dell obbligo di monitoraggio alle operazioni con soggetti di Paesi non black list ovvero a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti 3. 2 La comunicazione interessa esclusivamente le operazioni poste in essere con soggetti passivi IVA residenti in Paesi c.d. black list e pertanto non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti esteri non soggetti passivi IVA (soggetti privati). 3 Non dovrebbero essere interessati dall estensione dell obbligo in esame gli Stati UE, considerato che le operazioni intervenute con i soggetti comunitari sono già oggetto di monitoraggio attraverso la compilazione dei modelli Intra. 2 / 9

3 5. ELENCO DEI PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA ( BLACK LIST ) Come accennato, l obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre Dalla combinazione delle due predette liste, la prima di cui al DM utilizzabile per presumere la residenza in Italia di cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi in essa presente e la seconda di cui al DM utilizzabile per l applicazione del regime delle società estere controllate e collegate (c.d. CFC), risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati black list i seguenti Paesi: Alderney Gibuti (ex Afar e Issas) Andorra Grenada Angola (*) - Società petrolifera che ha ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax Guatemala (*) - Società che gode di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Anguilla Guernsey - Isole del Canale Antigua - International business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Herm - Isole del Canale (*) Businness Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni - Società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75 Antille Olandesi Hong Kong Aruba Isola di Man Bahamas Isole Cayman Barhein non è: Isole Cook - Società che svolge attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Isole Marshall Barbuda Isole Turks e Caicos Belize Isole Vergini britanniche Bermuda Isole Vergini statunitensi (*) Brunei Jersey Isole del Canale 3 / 9

4 Cipro Kenia (*) è: Società insediata nelle Export Processing Zones Corea del Sud (*) Kiribati - ex Isole Gilbert (*) - Società che gode delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law Costarica Libano - Società i cui proventi affluiscono da fonti estere - Società esercente attività ad alta tecnologia Dominica Liberia - International companies esercente attività all estero Ecuador Liechtenstein - Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell esenzione dalle imposte sui redditi Emirati Arabi Uniti non è: - Società operante nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettata ad imposta Filippine Gibilterra Giamaica (*) - Società di produzione per l esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act - Società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Malta - Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act - Società di cui al Malta Merchant Shipping Act - Società di cui al Malta Freeport Act Mauritius - Società certificata che si occupa di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta - Off-shore Companies e International Companies Monaco non è: - Società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Lussemburgo (*) è: - Società holding di cui alla locale legge Macao Maldive Malesia Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine San Marino (*) Montserrat Sant'Elena (*) Nauru Niue Nuova Caledonia (*) Oman Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera 4 / 9

5 Panama - Società i cui proventi affluiscono da fonti estere,secondo la legislazione di Panama - Società situata nella Colon Free Zone - Società operante nella Export Processing Zone Polinesia francese Portorico (*) - Società esercente attività bancaria - Società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993 Saint Kitts e Nevis Salomone (*) Samoa (*) Paese presente solo in una delle 2 liste è: - Società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le holding, ausiliarie e di domicilio Taiwan (*) Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay è: - Società esercente attività bancaria - Holding che esercita esclusivamente attività off-shore Vanuatu Come si può notare dal predetto elenco: alcuni Paesi sono presenti in entrambe le liste (Stati non evidenziati da alcun asterisco). In tal caso, le operazioni poste in essere con i soggetti ivi residenti sono interessate al monitoraggio; alcuni Paesi (evidenziati con l asterisco) sono presenti solo nell una o nell altra lista. Così: San Marino e Taiwan sono presenti solo nella lista ex DM ; Angola, Corea del Sud, Giamaica, Guatemala, Herm, Kenia, Kiribati, Isole Vergini statunitensi, Lussemburgo, Nuova Caledonia, Portorico, Salomone e Sant Elena sono presenti solo nella lista ex DM Per i Paesi individuati soltanto nella lista ex DM , considerati paradisi fiscali esclusivamente con riguardo alle operazioni poste in essere con specifici soggetti (è il caso, ad esempio, del Lussemburgo, considerato Paese c.d. black list solo per le operazioni effettuate con società holding di cui alla Legge ) si pone la questione se la comunicazione debba essere effettuata soltanto se le operazioni sono svolte con i predetti soggetti ovvero se la stessa riguardi 5 / 9

6 tutte le operazioni effettuate con gli operatori residenti in tali Paesi, a prescindere dall attività da questi ultimi esercitata. Va evidenziato che in altre occasioni in cui l applicazione di specifiche disposizioni è stata collegata all appartenenza di un operatore ai Paesi c.d. black list di cui DM a prescindere dalle limitazioni in esso contenute, il Legislatore lo ha espressamente esplicitato (è il caso, ad esempio delle norme in materia di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all estero ex DL n. 78/2009, applicabili con riguardo ai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati nel citato DM senza tener conto delle limitazioni ivi previste ). In mancanza di tale specifico riferimento, si può desumere che l obbligo della comunicazione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente le operazioni poste in essere con gli operatori che esercitano / non esercitano determinate attività. In base a tale interpretazione risulterebbe, ad esempio, che le operazioni intrattenute con soggetti residenti in Lussemburgo dovranno essere comunicate soltanto se la società estera è una holding ex Legge ovvero che le operazioni intrattenute con soggetti residenti nel Principato di Monaco saranno oggetto di monitoraggio solo se l operatore estero non è una società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Sul punto è necessario un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. 6. PERIODICITA DI PRESENTAZIONE In merito alla periodicità di presentazione della comunicazione in esame l art. 2, DM prevede regole pressoché analoghe a quelle disposte con riguardo ai modelli Intrastat. Infatti, la periodicità di presentazione di ciascuna comunicazione è così individuata: TRIMESTRALE i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di ; MENSILE i soggetti che non si trovano nelle predette condizioni. 6 / 9

7 Per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite ( ) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite ( ), a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile. Relativamente ai mesi già trascorsi è richiesta la presentazione di una comunicazione appositamente contrassegnata. I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l intero anno. 7. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione va presentata all Agenzia delle Entrate: - esclusivamente in via telematica; - entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. 8. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Nella comunicazione vanno indicati, come disposto dall art. 4 del citato Decreto, i seguenti dati: - codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; - numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l operazione da parte dello Stato; - in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato altro codice identificativo ; - se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata; 7 / 9

8 - se il soggetto estero non è una persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato; - periodo di riferimento della comunicazione; - importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere; - per le operazioni imponibili: importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere; - per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità: importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere. 9. DECORRENZA DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE L obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dall Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all obbligo con periodicità mensile, considerato che l adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il REGIME SANZIONATORIO Nell ipotesi di: - omissione della comunicazione; - comunicazione con dati incompleti; - comunicazione con dati non veritieri; è prevista l applicazione del doppio della sanzione di cui all art. 11, D.Lgs. n. 471/97. 8 / 9

9 Va evidenziato che, poiché il rinvio a tale ultima disposizione è generico, non è chiaro se la sanzione applicabile sia il doppio di quella prevista dal comma 1 (da 258 a 2.065) ovvero di quella prevista dal comma 4 del citato art. 11 (da 516 a 1.032). Per espressa previsione normativa nelle predette ipotesi non operano le disposizioni di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in materia di cumulo giuridico, in base alle quali, in presenza di una pluralità di violazioni, viene applicata la sanzione più elevata. Di conseguenza, al sussistere di più violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi c.d. black list sarà applicata una distinta sanzione per ciascuna violazione commessa. A disposizione per ogni approfondimento, inviamo i nostri migliori saluti. Balin & Associati Dr.ssa Margherita Cabianca Dr.ssa Diana Pérez 9 / 9

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5. Paesi Black list ordine alfabetico PAESE Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono

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