Apprendistato professionalizzante L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 4 Dgr. 18/05/2012 n. 554 Decreto dirigenziale Reg. Liguria 25/6/2012 n.

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Apprendistato professionalizzante L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 4 Dgr. 18/05/2012 n. 554 Decreto dirigenziale Reg. Liguria 25/6/2012 n. 2148 Apprendistato qualifica/diploma professionale L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 3 Dgr. 18/05/2012 n. 553 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 5 Tirocini L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 6 Dgr. 18/05/2012 n. 555 2

Dlgs. 167/2011 art. 4 comma 3 La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell azienda, è integrata dall offerta formativa pubblica [ ]finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni: - per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio; - tenuto conto dell età, titolo di studio e competenze dell apprendista - sentite le parti sociali. 3

L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 4 La Giunta Regionale disciplina [ ]l offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali. 4

Dgr. 18/05/2012 n. 554 - Obiettivi e finalità La Regione Liguria: 1. promuove l apprendistato professionalizzante quale strumento formativo per l inserimento dei giovani al lavoro 2. definisce gli standard minimi di erogazione e l articolazione operativa dell offerta formativa pubblica per l acquisizione delle competenze di base e trasversali 5

Dgr.18/05/2012n.554 - Destinatari 1. Soggetti con età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell assunzione. 2. Soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali. 3. Lavoratori in mobilità ex. L. 23/7/91 n. 223 6

Dgr.18/05/2012n.554 - Offerta formativa pubblica 1. Programmata dalla Regione, sentite le parti sociali 2. Finanziata nei limiti delle risorse annualmente disponibili 3. Resa disponibile attraverso un Catalogo regionale 4. Attuata da organismi accreditati, attraverso l attuale sistema voucher 5. Erogata internamente o esternamente all impresa 7

Dgr.18/05/2012n.554 - Durata della formazione Durata Titolo di studio 120 ore Licenza scuola secondaria I grado o senza titolo di studio 80 ore Diploma professionale o d istruzione, attestato di qualifica professionale 40 ore Laurea o altri titoli di livello terziario Nel caso di successivi rapporti di apprendimento professionale con diversi datori, i periodi di formazione svolti, sono riconosciuti ai fini del raggiungimento delle ore di formazione previste. 8

Dgr.18/05/2012n.554 - Durata e contenuti 1/2 Prime 40 ore di formazione (entro il 1 anno e per tutti gli apprendisti) Contenuti a. Sicurezza b. Contrattualistica c. Competenze relazionali d. Organizzazione ed economia 9

Dgr.18/05/2012n.554 - Durata e contenuti 2/2 Ulteriori 80 ore di formazione (entro fine contratto apprendistato, in relazione al titolo di studio). Contenuti Moduli formativi coerenti con le raccomandazioni comunitarie in materia di competenze chiave per l apprendimento permanente (18/12/2006). 10

Dgr.18/05/2012n.554 Certificazione del percorso formativo L esito dei percorsi formativi avviene attraverso: 1. Attestazione di partecipazione all attività formativa (da rilasciare annualmente) 2. Certificazione delle competenze acquisite 3. Registrazione delle competenze sul libretto formativo regionale 11

Decr. Dir. 2148/2012 - Articolazione offerta formativa pubblica 1/3 Prime 40 ore Contenuti Fase transitoria fino a fine 2012 ( in ore) Fase a regime dal 1 gennaio 2013 (in ore) Accoglienza 2 2 Sicurezza 12 12 Contrattualistica 8 12 Competenze relazionali Organizzazione ed economia 10 6 7 7 Verifica finale 1 1 12

Decr. Dir. 2148/2012 - Articolazione offerta formativa pubblica 2/3 Ulteriori 40 ore L impresa e l apprendista scelgono uno tra i seguenti corsi Informatica base Informatica avanzato Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) base Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) avanzato Comunicazione in lingua italiana (20 ore) + competenze sociali e civiche (12 ore) + consapevolezza ed espressione culturale (8 ore) Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia base Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia avanzato 13

Decr. Dir. 2148/2012 - Articolazione offerta formativa pubblica 3/3 Ultime 40 ore L impresa e l apprendista scelgono uno tra i seguenti corsi Informatica base Informatica avanzato Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) base Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) avanzato Comunicazione in lingua italiana (16 ore)+ competenze sociali e civiche (12 ore) + spirito d iniziativa e imprenditorialità (12 ore) Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia base Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia avanzato 14

Decr. Dir. 2148/2012 - Modalità di adesione all offerta formativa 1/2 A partire da venerdì 6 luglio 2012, al momento della comunicazione di assunzione, attraverso il sistema delle C.O. online, l impresa compila la Scheda Rilevazione Apprendisti (SRA) con la quale esprime la volontà di aderire o meno all offerta formativa pubblica finanziata. L adesione riguarda il totale delle ore di formazione previste in base al titolo di studio posseduto dall apprendista (40/80/120) 15

Decr. Dir. 2148/2012 - Modalità di adesione all offerta formativa 2/2 Fino alla definizione di un nuovo Catalogo Regionale e all avvenuta selezione dei nuovi organismi formativi (avviso pubblico di chiamata a progetto autunno 2012) l erogazione delle prime 40 ore avverrà attraverso l adesione ai corsi a catalogo di 48 ore, esistenti per la sperimentazione voucher. Fino ad almeno tutto il 2012 resta la suddivisione in macro settori per le prime 40 ore Le imprese che hanno assunto apprendisti dal 26/04/2012 dovranno scegliere se aderire o meno all offerta formativa pubblica. 16

Altri aspetti operativi 1/3 La Regione presenterà l offerta formativa pubblica di tutte le 120 ore entro la fine del 2012. Il piano formativo individuale (PFI) non dovrà più essere inviato alla Regione/Provincia per la validazione. La Regione ha predisposto fac-simili di: 1. PFI 2. Registro formazione 3. Dichiarazione di capacità formativa imprese che vengono messi a disposizione delle imprese sui siti istituzionali. 17

Altri aspetti operativi 2/3 Luogo svolgimento formazione 1. Presso l ente formativo o presso l impresa (finanziata) 2. Direttamente organizzata e attuata dall impresa se in possesso di capacità formativa aziendale (non finanziata) La regione, nell ambito del nuovo catalogo potrà inserire anche percorsi formativi non finanziati relativi a 1. Acquisizione competenze tecnico-professionali 2. Tutor aziendale 3. Azioni integrative di accompagnamento (Es. elaborazione PFI, redazione certificazione competenze) 18

Altri aspetti operativi 3/3 Verranno stabilite regole più rigide per gli organismi formativi: 1. Sarà definito un numero minimo di allievi (4/5) raggiunto il quale l ente è obbligato ad avviare il corso 2. Fuoriuscita dal catalogo in caso di mancanza di osservanza delle regole stabilita 3. Termini precisi entro i quali il corso deve essere avviato 19

Riferimenti normativi L. 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 art. 11 (conv. da L. 148/2011) Circolare Ministero del Lavoro 12 settembre 2011 n. 24 L. Regione Liguria 5 aprile 2012 n. 13 articolo 6 Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 20

L. 148/2011 art. 11- Livelli di tutela essenziale per l attivazione dei tirocini I tirocini [ ] possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali [ ]. I tirocini non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati, entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio 21

L. 148/2011 art. 11- Obiettivo Modificare i tirocini formativi e di orientamento, limitandone l uso a favore di altri istituti, tra i quali in particolare l apprendistato, destinato a diventare il canale di ingresso privilegiato dei giovani al mondo del lavoro. 22

Circolare Min. Lavoro 12 settembre 2011 n. 24 Fornisce chiarimenti in merito all art.11 L. 148/2011 elencando le tipologie di tirocinio non rientranti nella nuova normativa: 1. T. curriculari (inseriti in programmi di alternanza scuola/lavoro) 2. T. inserimento/reinserimento al lavoro (disoccupati/inoccupati) 3. T. a favore di particolari categorie disagiate (si applica art. 11 L.68/99) 4. Tirocini a favore degli immigrati, nell ambito dei decreti flussi 23

L. Regione Liguria 5 aprile 2012 n. 13 articolo 6 1. Recepisce le modifiche ex L.148/2011. 2. Definisce il tirocinio quale misura formativa di politica attiva del lavoro non costituente rapporto di lavoro. 3. Si riferisce alle seguenti tipologie a. T. formativi e di orientamento b. T. di inserimento/reinserimento lavorativo c. T. estivi di orientamento 24

L. Regione Liguria 5 aprile 2012 n. 13 articolo 6 4. Prevede la possibilità di concedere contributi in favore dei tirocinanti e contributi a fondo perduto ai datori ospitanti in relazioni a particolari situazioni di svantaggio. 5. Rimanda a una successiva Dgr. la disciplina e le modalità di svolgimento dei tirocini. 25

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Destinatari Soggetti in età lavorativa che abbiano assolto l obbligo d istruzione appartenenti alle seguenti categorie: 1. T. formativi e di orientamento soggetti che da non oltre 12 mesi abbiano conseguito a. Qualifica/diploma di istr. e form. prof. b. Diploma di istr. Sec. Sup. c. Laurea 2. T. Inserimento/reinserimento lavorativo a. Inoccupati b. Disoccupati c. Disabili ex L. 68/99 d. Soggetti svantaggiati (lavoratori percettori di amm. soc.) 26

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Destinatari 3. T. estivi e di orientamento Per studenti iscritti ad un percorso di istruzione secondaria superiore 27

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Durata Minima Non meno di 2 mesi (esclusi quelli estivi ) Massima 1. T. formativo/orientamento: non più di 6 mesi 2. T. inserimento/reinserimento: non più di 12 mesi (non più di 24 mesi per disabili) 3. T. estivo: pari alla sospensione estiva delle lezioni scolastiche. 28

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Soggetti promotori 1. Centri per l Impiego 2. Organismi iscritti in elenco reg. operatori accreditati ai servizi per il lavoro 3. Organismi di formazione professionale accreditati ai servizi per il lavoro 4. Altri soggetti autorizzati a livello regionale/nazionale 29

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Obblighi del soggetto promotore 1. Designare un tutor didattico/organizzativo. 2. Predisporre, sottoscrivere e inviare alla Regione per via telematica la Convenzione e il Progetto formativo. 3. Garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l INAIL e presso idonea comp. ass. per la responsabilità civile verso terzi (se onere non a carico datore ospitante). 30

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Obblighi per il datore ospitante 1/3 1. Designare un tutor aziendale 2. Stipulare assicurazione presso l INAIL e presso idonea comp. assicurativa per responsabilità civile verso terzi (se previsto dalla Convenzione) 3. Effettuare C.O. di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini 4. Essere in regola con la normativa ex. Dlgs. 81/2008 e L. 68/99, e con l applicazione CCNL 5. Rilasciare al tirocinante un attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite. 31

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Obblighi per il datore ospitante 2/3 Il datore ospitante per attività equivalenti a quelle del tirocinio non deve 1. aver effettuato licenziamenti salvo quelli per giusta causa e giustificato motivo nei 6 mesi precedenti l attivazione del tirocinio 2. avere procedure di ammortizzatori sociali in corso 32

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Obblighi per il datore ospitante 3/3 Il datore ospitante per attività equivalenti a quelle del tirocinio non può 1. attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto 2. utilizzare tirocinanti per attività che non richiedono un periodo formativo 3. realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante 33

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Limiti numerici N. dip. Tempo indet. N. Max tirocinanti in contemporanea 0-6 1 7-19 2 + di 19 Non più del 10% dell organico a t. ind. 34

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Progetto formativo individuale 1/2 Da compilarsi secondo lo schema da adottarsi con atto dirigenziale regionale e contenente: 1. dati del tirocinante e del datore ospitante 2. sede di svolgimento del tirocinio 3. durata del tirocinio 35

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Progetto formativo individuale 2/2 4. nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale 5. estremi delle polizze assicurative 6. modalità di realizzazione e obiettivi formativi Il PFI deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal datore di lavoro ospitante e dal tirocinante. 36

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Convenzione Tra soggetto promotore e datore ospitante, da strutturarsi secondo lo schema che verrà adottato con atto dirigenziale regionale contenente: 1. regole di svolgimento del tirocinio 2. obbligo e diritti delle parti 3. previsione e valore del rimborso spese/indennità di partecipazione eventualmente spettante 4. progetto formativo individuale La convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto promotore, dal datore, e dal tirocinante per presa visione. 37

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Controlli e monitoraggio 1. La Regione promuove controlli per garantire la corretta applicazione dell istituto. 1. È prevista un attività di monitoraggio della Regione con il coinvolgimento delle parti sociali per: - sostenere il processo di innovazione del sistema formativo; - evidenziare criticità; - avanzare proposte di miglioramento. 38

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Indennità di partecipazione Da riconoscersi di norma a cura del soggetto promotore o del datore di lavoro 39

L. 28/6/2012 n.92-riforma del Mercato del Lavoro art. 1 comma 34-36 Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore Governo e Regioni stipulano un accordo per la definizione di linee guide in materia di tirocini. Sono previste azioni di prevenzione e contrasto dell uso distorto dell istituto con l obbligo di corrispondere una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione dell indennità comporta una sanzione amministrativa variabile da 1000 a 6000 euro. 40

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Sospensione del tirocinio 1. Malattia 2. Astensione obbligatoria per maternità 3. Altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante 41

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Recesso anticipato Per comprovate inadempienze di una delle parti, in particolare: 1. Comportamento del tirocinante tale da far cessare le finalità del PFI 2. Mancato rispetto del datore circa i contenuti del PFI o comportamento che non consenta lo svolgimento dell esperienza formativa 42

Dgr. 18 maggio 2012 n. 555 Competenze acquisite 1. Al termine del tirocinio il datore rilascia al tirocinante un attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite 2. Le competenze acquisite devono essere registrate e certificate sul Libretto Formativo del Cittadino. 43

Il Dlgs. 167/2011 art. 5 demanda alle Regioni la regolamentazione dei profili formativi e la durata della formazione, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative o di ricerca (università, istituti tecnici e professionali). In assenza di regolamentazione generale, l attivazione dell apprendistato di A.F. è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le istituzioni formative. 44

L.r. 5/04/2012 n. 13- art. 5 La Regione favorisce l utilizzo di tale istituto e rinvia alla Giunta Reg., in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative, la disciplina dei profili formativi e la durata della formazione. 45

Stato dell arte Nel mese di giugno si è aperto il confronto in Regione per raggiungere un intesa che preveda di realizzare percorsi in apprendistato per il conseguimento di 1. Laurea triennale/magistrale 2. Master universitario di I e II livello 3. Dottorato di ricerca 4. 46

Obiettivi 1. Strumento in grado di fornire alle imprese una risposta alle esigenze di competenze ad elevato livello di specializzazione 1. Favorire l ingresso nel mercato del lavoro di giovani in possesso di un elevato livello di scolarizzazione 47